Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Luglio 2015

di Alice Pisapia
Prof. a contratto in Diritto dell’UE Università degli Studi dell’Insubria e Avvocato Foro di Milano
Le decisioni più interessanti della Corte: politica ambientale e cooperazione giudiziaria (Italia), discriminazioni etniche (Bulgaria) e aiuti di stato (Francia)

Politica ambientale

Sentenza della CGUE (Terza Sezione) 16 luglio 2015, causa C-653/13,Commissione europea contro Repubblica Italiana.

                                  

Tipo di procedimento: Ricorso per inadempimento

Oggetto: Direttiva 2006/12/CE - Gestione dei rifiuti - Regione Campania - Sentenza della Corte - Constatazione di un inadempimento - Parziale mancata esecuzione della sentenza – Art. 260, par. 2, TFUE - Sanzioni pecuniarie - Penalità - Somma forfettaria.

La Corte è legittimata, nell’esercizio del potere discrezionale che le è attribuito, ad infliggere, in via cumulativa, una penalità ed una somma forfettaria (v. sentenza Commissione/Grecia, C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 71). Non avendo adottato tutte le misure necessarie che l’esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115) comporta, la Repubblica italiana ha violato gli obblighi che le incombono in virtù dell’art. 260, paragrafo 1, TFUE. La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una penalità di EUR 120.000 per ciascun giorno di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115), a partire dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino alla completa esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115). La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una somma forfettaria di EUR 20 milioni.

 

Principi generali

Sentenza della CGUE (Grande Sezione) 16 luglio 2015, causa C-83/14,CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD contro Komisia za zashtita ot diskriminatsia.

 

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Administrativen sad Sofia-grad - Bulgaria.

Oggetto: Principio di parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica - Quartieri urbani prevalentemente popolati da persone di origine rom - Collocazione dei contatori elettrici sui pali facenti parte della rete della linea elettrica aerea a un’altezza di sei o sette metri - Prevenzione delle manomissioni dei contatori elettrici e degli allacciamenti illegali - Effetto offensivo e stigmatizzante della stessa.

Nel 1999 e nel 2000 la CHEZ RB ha installato i contatori elettrici di tutti gli abbonati del quartiere di «Gizdova mahala», nella città di Dupnitsa (Bulgaria), in cui risiedono prevalentemente persone di origine rom, sui pali di cemento appartenenti alla rete della linea elettrica a un’altezza di sei o sette metri, mentre negli altri quartieri i contatori installati dalla CHEZ RB sono collocati a un’altezza di 1,70 metri. Il giudice del rinvio chiede se la nozione di discriminazione fondata sull’origine etnica ai sensi della direttiva 2000/43 in combinato disposto con l’art. 21 della Carta, debba essere interpretata nel senso che detta nozione si applica, indifferentemente, a seconda che la misura di cui trattasi alle persone che hanno una determinata origine etnica o quelle che, senza possedere detta origine, subiscono, insieme alle prime, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio risultante dalla misura in oggetto.

Una prassi, come quella del procedimento principale, costituisce una discriminazione indiretta e può essere oggettivamente giustificata dalla volontà di garantire la sicurezza della rete di trasporto dell’elettricità e un corretto rilevamento del consumo di energia elettrica soltanto a condizione che non ecceda i limiti di quanto è appropriato e necessario alla realizzazione di tali finalità legittime, e che gli inconvenienti cagionati non siano sproporzionati rispetto agli scopi così perseguiti. Ciò non avviene se si accerta – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – che sussistono altri mezzi appropriati e meno restrittivi che consentano di raggiungere dette finalità, oppure, in mancanza di questi altri mezzi, che detta prassi pregiudica in maniera sproporzionata il legittimo interesse degli utenti finali di energia elettrica residenti nel quartiere interessato, prevalentemente popolato da residenti di origine rom, ad avere accesso alla fornitura di energia elettrica a condizioni che non possiedano un carattere offensivo o stigmatizzante e che consentano loro di controllare regolarmente il loro consumo di energia elettrica.

 

                                  

Cooperazione giudiziaria civile

Sentenza della CGUE (Terza Sezione) 16 luglio 2015, causa C-184/14,A contro B.

 

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Suprema Corte di Cassazione – Italia.

Oggetto: Competenza in materia di obbligazioni alimentari - Domanda relativa a un’obbligazione alimentare in favore dei figli minori contestuale a un procedimento di separazione dei genitori, presentata in uno Stato membro diverso da quello di residenza abituale dei figli.

Ai sensi dell’art. 3, lett. d) del regolamento n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di un’azione relativa alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori di un figlio minore e un giudice di un altro Stato membro sia chiamato a pronunciarsi su un’azione per responsabilità genitoriale riguardante detto figlio, una domanda relativa a un’obbligazione alimentare nei confronti di quello stesso figlio è unicamente accessoria all’azione relativa alla responsabilità genitoriale.

Il giudice competente a conoscere delle azioni relative alla responsabilità genitoriale è nella posizione migliore per valutare in concreto gli interessi in gioco legati alla domanda relativa a un’obbligazione alimentare in favore di un minore e per fissare l’importo di tale obbligazione destinata a contribuire alle spese di mantenimento e di educazione del minore, modulandolo in base al tipo di affidamento stabilito – condiviso o esclusivo –, al diritto di visita e agli altri elementi di natura fattuale relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale sottoposti al suo esame.

 

 

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Sentenza della CGUE (Seconda Sezione) 9 luglio 2015, causa C-153/14,Minister van Buitenlandse Zaken contro K e A.

 

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Raad van State - Paesi Bassi. 

Oggetto: Ricongiungimento familiare - Misure di integrazione - Normativa nazionale che impone ai familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente nello Stato membro interessato l’obbligo di superare un esame di integrazione civica per poter entrare sul territorio di detto Stato membro - Compatibilità.

Gli Stati membri possono esigere dai cittadini di paesi terzi che essi superino un esame di integrazione civica, come quello di cui ai procedimenti principali, che comprende la valutazione della conoscenza elementare sia della lingua che della società dello Stato membro interessato e che comporta il pagamento di diverse spese, prima di autorizzare l’ingresso e il soggiorno dei suddetti cittadini sul proprio territorio ai fini del ricongiungimento familiare, se le condizioni di applicazione di un tale obbligo non rendono impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. In circostanze come quelle dei procedimenti principali, tali condizioni, nei limiti in cui non consentono di prendere in considerazione le circostanze particolari che impediscono oggettivamente agli interessati di poter superare tale esame e fissano l’importo delle spese relative a tale esame ad un livello troppo elevato, rendono impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. Infatti, nel caso specifico le spese di iscrizione devono essere versate ogni volta che si sostenga nuovamente tale esame e da ciascuno dei familiari del soggiornante che desidera raggiungere quest’ultimo nello Stato membro ospitante e che, a tali spese, si aggiungono quelle che i familiari interessati del soggiornante devono sostenere per raggiungere la sede della rappresentanza olandese più vicina al fine di sostenere detto esame. Occorre altresì precisare che il costo del pacchetto di preparazione all’esame, che è dovuto una sola volta, è di EUR 110, mentre l’importo delle spese d’iscrizione, che i familiari interessati del soggiornante devono affrontare ogni qualvolta sostengano detto esame, è di EUR 350.

 

 

Politiche di concorrenza:

Aiuti di Stato

Sentenza della CGUE (Quinta Sezione) 9 luglio 2015, causa C-63/14,  Commissione europea contro Repubblica francese.

                                  

Tipo di procedimento: Ricorso per inadempimento di uno Stato membro

Oggetto: Aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno - Obbligo di recupero - Impossibilità assoluta - Compensazioni per un servizio complementare al servizio di base.

Ai sensi dell’art. 288 TFUE non avendo la Francia adottato, entro i termini previsti tutti i provvedimenti necessari per recuperare dalla Société nationale maritime Corse‑Méditerranée (SNCM) SA gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi è venuta meno agli obblighi internazionali sanciti dal Trattato al fine di tutelare una concorrenza libera e non falsata nel mercato interno dell’Unione. La Repubblica francese nell’invocare l’argomento dell’impossibilità assoluta del recupero sottopone alla Corte la situazione di disordini sociali che potrebbero intervenire in seguito all’annuncio della liquidazione giudiziaria della SNCM, disordini tali da pregiudicare l’ordine pubblico e provocare una rottura della continuità territoriale della Corsica con il continente. Tuttavia la Corte valuta che gli eventuali disordini sociali o di ordine pubblico evocati dalla Repubblica francese non possano essere considerati costituitivi di un’impossibilità assoluta di dare esecuzione alla decisione controversa e pertanto condanna la Francia.

 

 

 

25/09/2015
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