Il contributo costituisce parte del n. 3/2026 di Questione giustizia trimestrale, dedicato a La giustizia alla sfida delle nuove tecnologie dell'informazione, di prossima pubblicazione. Per una visione complessiva dell’impianto del numero e dei contributi previsti, si rinvia all’indice del fascicolo, disponibile al seguente link: Indice del numero monografico di Questione giustizia
Il presente articolo è stato elaborato dall’A. a partire da propri scritti e documenti, utilizzando il sistema di IA “Perplexity Pro”.
L’innovazione giudiziaria tra monopolio ministeriale e creatività locale *
L’articolo esamina l’evoluzione dell’innovazione tecnologica e organizzativa nella giustizia italiana, evidenziando il persistente confronto tra centralizzazione ministeriale e iniziative locali. Dopo una fase pionieristica e una stagione di intensa sperimentazione (2006–2014), culminata nel Processo Civile Telematico e nella diffusione di numerose best practices territoriali, le politiche successive hanno progressivamente riassorbito l’innovazione in modelli centralizzati. Il PNRR Giustizia ha avviato una nuova fase caratterizzata da obiettivi misurabili, dall’implementazione strutturale dell’Ufficio per il processo e dallo sviluppo di progetti basati su dati e intelligenza artificiale. Tuttavia, la mancata valorizzazione e diffusione delle sperimentazioni più efficaci rappresenta un’occasione parzialmente perduta. Il recente monopolio ministeriale nella gestione dell’IA, se non accompagnato da adeguate risorse e da un dialogo strutturato con gli uffici giudiziari, rischia di rallentare l’innovazione. Si propone, infine, un modello cooperativo “centro-periferia” per coordinare e valorizzare le migliori esperienze locali.
L’articolo esamina l’evoluzione dell’innovazione tecnologica e organizzativa nella giustizia italiana, evidenziando il persistente confronto tra centralizzazione ministeriale e iniziative locali. Dopo una fase pionieristica e una stagione di intensa sperimentazione (2006–2014), culminata nel Processo Civile Telematico e nella diffusione di numerose best practices territoriali, le politiche successive hanno progressivamente riassorbito l’innovazione in modelli centralizzati. Il PNRR Giustizia ha avviato una nuova fase caratterizzata da obiettivi misurabili, dall’implementazione strutturale dell’Ufficio per il processo e dallo sviluppo di progetti basati su dati e intelligenza artificiale. Tuttavia, la mancata valorizzazione e diffusione delle sperimentazioni più efficaci rappresenta un’occasione parzialmente perduta. Il recente monopolio ministeriale nella gestione dell’IA, se non accompagnato da adeguate risorse e da un dialogo strutturato con gli uffici giudiziari, rischia di rallentare l’innovazione. Si propone, infine, un modello cooperativo “centro-periferia” per coordinare e valorizzare le migliori esperienze locali.
Il contributo esamina gli effetti strutturali prodotti dal sistema di indicatori quantitativi del PNRR sulla configurazione del processo civile italiano. La tesi centrale è che l’adattamento del sistema processuale agli obiettivi del Piano — misurati attraverso il disposition time e la riduzione dell’arretrato — non produce soltanto un’ottimizzazione selettiva delle risorse, ma una progressiva redistribuzione della decisione giurisdizionale verso momenti e soggetti estranei al perimetro formale del giudizio. Attraverso l’analisi di due casi concreti — la riforma della consulenza tecnica preventiva introdotta dal d.l. 19/2026 e la mediazione obbligatoria nella disciplina risultante dalla riforma Cartabia — si mostra come la decisione sostanziale tenda a formarsi in fasi del procedimento alle quali le garanzie dell’art. 111 Cost. non si applicano, o si applicano in modo attenuato, mentre la sentenza ne costituisce sempre più la mera formalizzazione. Si argomenta che questa dissociazione tra formazione e formalizzazione della decisione non configura una tensione con il modello costituzionale del giusto processo, ma una violazione strutturale dell’art. 111 Cost., prodotta non da una singola norma ma dalla convergenza sistemica di interventi normativi ciascuno dei quali appare individualmente giustificato. Il lavoro si chiude con alcune indicazioni operative rivolte al legislatore, alla Corte costituzionale e agli organismi europei di valutazione della giustizia.
I rischi a cui gli utenti più giovani possono essere esposti usando i social portano a interrogarsi sull’opportunità di vietarne l’uso prima del raggiungimento di un’età sicura.
Il tema, oggetto in Italia di un disegno di legge in corso di esame parlamentare, è stato affrontato in Australia con l’Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024 che modifica l’Online Safety Act del 2021.
La legge, entrata in vigore nel dicembre 2025, vieta l’uso dei social ai minori di sedici anni mediante un sistema completo: un divieto, un obbligo di fare in capo alle piattaforme, ma anche una sanzione, un’autorità di riferimento con poteri giudiziali concreti, determinazioni ministeriali tempestive e vincolanti, linee-guida aggiornate, siti user-friendly, rapporti frequenti sulle attività svolte.
La legge australiana contiene regole chiare e accessibili, osservabili dalle piattaforme e comprensibili a chi (genitori e figli) può percepire una parziale restrizione della propria libertà di espressione, educazione, comunicazione, tuttavia necessaria in un bilanciamento di interessi.
Il contributo esamina le trasformazioni organizzative e professionali indotte dall'introduzione dell'intelligenza artificiale negli uffici giudiziari italiani, con particolare attenzione all'Ufficio per il processo (UPP) come laboratorio di nuove professioni pubbliche ibride. L'analisi prende le mosse dal quadro normativo vigente - in primo luogo il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e la Legge n. 132/2025 — per ricostruire gli obblighi di AI literacy, il principio di human oversight e i requisiti di trasparenza e certificazione dei sistemi algoritmici applicati al contesto giudiziario. Attraverso una classificazione per livelli dell'impatto dell'IA sui compiti degli addetti UPP, il lavoro individua le attività ad alta automazione, quelle a supervisione mista e quelle non automatizzabili, mettendo in luce come proprio queste ultime - la valutazione critica degli output algoritmici, la data stewardship e il ragionamento giuridico su fattispecie complesse - definiscano il valore aggiunto irrinunciabile della componente umana.
L'articolo evidenzia altresì i limiti strutturali del modello organizzativo attuale: la perdurante assenza di una chiara identità professionale del funzionario UPP, le carenze dell'ordinamento professionale del 2010 e della bozza di riforma del 2025, nonché la frammentazione della contrattazione collettiva in materia di reskilling e certificazione delle competenze digitali. Viene proposta l'introduzione di competenze trasversali obbligatorie - AI literacy, supervisione algoritmica e data governance - articolate per famiglia professionale.
Il confronto con esperienze europee (Francia, Spagna, Portogallo) conferma la convergenza verso un ecosistema di supporto alla giurisdizione sempre più integrato con strumenti di IA generativa, suggerendo per l'Italia l'evoluzione verso uffici per il processo plurali e differenziati, capaci di valorizzare le diverse professionalità disponibili. In conclusione, si sostiene che l'UPP rappresenti il luogo naturale di attuazione del principio di human oversight, a condizione di investire in formazione interdisciplinare e in una governance integrata tra Ministero della Giustizia e CSM.
L’articolo affronta il tema della digitalizzazione e dell’uso dell’intelligenza artificiale applicata al mondo giudiziario, con uno sguardo rivolto alla normativa nazionale e sovranazionale. Vengono analizzate le delibere approvate dal consiglio superiore della magistratura, con alcune riflessioni critiche da parte dell’autrice in relazione alla legge delega di recente approvata in tema di AI e alla prossima piena operatività del regolamento europeo 1689/2024
Il contributo esamina il possibile rilievo disciplinare dell’uso indebito dell’intelligenza artificiale da parte del magistrato, muovendo dalla distinzione tra responsabilità disciplinare, deontologia e valutazione di professionalità. L’analisi ricostruisce il quadro normativo primario delineato dal d.lgs. n. 109/2006, sottolineando la tipicità degli illeciti disciplinari e l’impossibilità di far coincidere la violazione di regole etiche o deontologiche con l’addebito disciplinare, salvo espressa previsione legislativa. Su tale base, il lavoro considera la normativa secondaria introdotta dal CSM con le Raccomandazioni dell’8 ottobre 2025 sull’uso dell’IA nell’amministrazione della giustizia, evidenziandone la funzione orientativa e cautelare, specie con riguardo ai sistemi non certificati, alla protezione dei dati e alla necessaria supervisione umana. Nella parte conclusiva, l’articolo individua le principali fattispecie disciplinari potenzialmente rilevanti in caso di ricorso improprio all’IA, con particolare riferimento all’indebito affidamento ad altri di attività proprie del magistrato, alla motivazione apparente, alla grave violazione di legge per negligenza inescusabile e all’inosservanza di direttive organizzative e informatiche.
L’impiego dell’intelligenza artificiale (IA) nell’amministrazione della giustizia rappresenta una delle trasformazioni più rilevanti per i sistemi giuridici contemporanei, incidendo sul rapporto tra innovazione tecnologica, autonomia del giudice e garanzie dello Stato di diritto. Il contributo analizza criticamente l’uso dell’IA in ambito giudiziario, evidenziando come l’introduzione di sistemi algoritmici non si limiti a un supporto tecnico, ma influenzi le condizioni stesse dell’esercizio della funzione decisionale. Dopo aver distinto le applicazioni di IA a carattere meramente procedurale da quelle che incidono sull’attività valutativa e interpretativa, l’articolo si concentra sui rischi emergenti legati ai sistemi di IA generativa e agentica, quali opacità, bias, variabilità degli output e capacità persuasiva. Tali elementi possono compromettere il libero convincimento del giudice, producendo forme di influenza cognitiva difficilmente rilevabili e potenzialmente incompatibili con i principi di indipendenza e responsabilità. Il lavoro approfondisce inoltre il tema del “pensiero artificiale” e delle dinamiche di manipolazione e polarizzazione informativa, mostrando come il problema non consista nella sostituzione dell’operatore umano, bensì nella trasformazione del contesto cognitivo e decisionale in cui il giudice opera. In risposta a tali criticità, viene proposto un approccio di IA ibrida, che integri modelli statistici con componenti simboliche e logiche, al fine di rendere il diritto computabile senza irrigidirne la dimensione interpretativa. Infine, l’articolo esamina la catena di responsabilità dell’IA e il ruolo della pubblica amministrazione, sottolineando la necessità di una governance strutturata, di requisiti di spiegabilità e di un controllo umano effettivo. La conclusione sostiene che solo un bilanciamento consapevole tra innovazione e prudenza può consentire all’IA di rafforzare, e non indebolire, la legittimità democratica della giustizia.
L'intervento di Giulia Marzia Locati al XXV Congresso nazionale di Magistratura democratica Proteggere la Costituzione per proteggere il futuro (Roma, 13-15 marzo 2026)
Il referendum ed il suo esito hanno fatto emergere una domanda diffusa di giurisdizione efficiente, rapida e trasparente. Occorre sfatare luoghi comuni che popolano il dibattito sulla giustizia e partire dal suo attuale stato che non è all’anno zero e denota costanti progressi, anche stimolati dal PNRR giustizia. La proposta ruota attorno a cinque parole chiave: formazione, specializzazione, organizzazione, innovazione e semplificazione, considerate leve interconnesse di un progetto pluriennale. Sul piano formativo serve un’alfabetizzazione digitale diffusa, una formazione specifica dei dirigenti e percorsi di specializzazione strutturati per magistrati e avvocati, superando il modello del giurista generalista. In tema di specializzazione occorre passare ad una geografia giudiziaria policentrica, con tribunali dotati di specifiche vocazioni per materia, sportelli digitali di prossimità e percorsi professionali coerenti, evitando il ritorno ai “tribunali sotto casa”. Sul versante organizzativo va ripensata la magistratura onoraria con un reclutamento serio, compensi dignitosi e limiti temporali certi, e vanno valorizzate managerialità, ruolo della dirigenza amministrativa e una leadership collegiale di ufficio. La diarchia nella governance tra CSM–Ministero è ormai in crisi a fronte di altri soggetti quali la Scuola della magistratura ed il CNF, ma soprattutto alla nuova centralità che ha assunto l’informatica. La proposta è di una governance più articolata e meglio coordinata, con momenti istituzionali di raccordo, poli giudiziari territoriali e un’agenzia autonoma per digitale e IA nella giustizia. IA generativa che ha enormi potenzialità per gestione dei processi, analisi del contenzioso, organizzazione degli uffici e supporto redazionale. Potenzialità però depresse da un monopolio ministeriale conservativo e debole, oltre che incapace di valorizzare i progetti locali e universitari sviluppati in supporto all’Ufficio per il processo. La semplificazione dovrebbe partire dalla riduzione di burocrazia amministrativa, dall’unificazione delle piattaforme telematiche e dalla costruzione di un vero rito digitale, civile e penale, unico, elastico e coerente con le tecnologie. La carenza di risorse è purtroppo endemica: carenze di organico per magistrati e personale amministrativo, ritardata e solo parziale stabilizzazione degli addetti all’UPP, edilizia giudiziaria e digitalizzazione sottofinanziate, oltre all’assenza di un serio recupero di entrate potenziali (pene pecuniarie, spese e sanzioni processuali, confische, Fondo Unico Giustizia) che potrebbero rendere il sistema parzialmente autosufficiente. Andrebbe perseguito un programma scandito da obiettivi, monitoraggi e interventi mirati sugli uffici più in difficoltà, la stabilizzazione e riorganizzazione dell’Ufficio per il processo e il lancio controllato di sperimentazioni di IA in rete chiusa. Il filo conduttore è la scelta tra l’ennesima pseudo riforma simbolica e a fini di propaganda e una vera riforma condivisa, fondata su dati, investimenti mirati e un deciso cambio di passo del Ministero, per rendere come primo obiettivo efficienza e qualità della giurisdizione, in linea con il segnale venuto dal referendum.