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Difesa legittima contro legittima difesa. La forza e il limite

di Cecchino Cacciatore
avvocato del foro di Salerno

La difesa legittima tra i classici, la Costituzione e il caso Roggero. Quando la vittima non può farsi giudice

1. Il tempo della forza. Achille, Ulisse e la scoperta del limite

La forza è sempre esistita. Il diritto nasce quando qualcuno decide di limitarla. Non sappiamo quando l'uomo abbia scoperto la forza. Sappiamo, però, quando ha iniziato a comprenderne il pericolo. È accaduto molto prima della nascita dello Stato, dei codici e dei tribunali. È accaduto nella poesia. Nella filosofia dell’antichità. La grande intuizione della civiltà occidentale non consiste, infatti, nell'avere scoperto che gli uomini combattono. Questo era evidente da sempre. La vera scoperta consiste nell'aver compreso che perfino la forza vittoriosa ha bisogno di un limite. È per questa ragione che il punto di partenza della nostra riflessione non può essere esclusivamente un testo normativo, ma le origini culturali che conducono alla norma.  

Plutarco, ad esempio, nel De esu carnium, formula un'osservazione che, a prima vista, sembra riguardare soltanto l'alimentazione dell'uomo. In realtà parla della nascita della forza. L'essere umano – osserva lo storico e filosofo greco– scoprì la propria potenza quando dovette difendersi dagli animali e imparò ad ucciderli per nutrirsene, «sporcando con il loro sangue la bocca». È un'immagine aspra. Plutarco non intende semplicemente condannare il consumo della carne; vuole, infatti, ricordare che la forza nasce immersa nella necessità e nel sangue. Prima ancora di essere una categoria morale o giuridica, essa è un fatto biologico: è lo strumento con cui l'uomo sopravvive in un mondo ostile. Ecco il motivo di un’espressione così diretta.

In questa prospettiva la violenza non appare come una deviazione accidentale della storia umana, ma come una sua componente originaria. La prima forza non è quella esercitata contro un altro uomo; è quella, insomma, impiegata per continuare a vivere. Difendersi dalle belve, affrontare la fame, conquistare il cibo: l'uomo scopre di poter imporre la propria volontà sulla natura. La forza precede, dunque, il diritto perché precede la società stessa.

Ma proprio una tale constatazione rende ancora più sorprendente la storia della civiltà. Se la forza appartiene alle origini dell'uomo, il diritto rappresenta invece la sua più grande emancipazione. Tutta la vicenda della cultura occidentale può essere letta come il progressivo tentativo di sottrarre la forza alla pura necessità biologica per assoggettarla alla ragione, alla misura e alla giustizia. La domanda decisiva non diventa più “se” l'uomo possa usare la forza – perché questo è accaduto fin dall'alba della specie –, ma “quando”, “contro chi” e soprattutto “fino a quando” gli sia consentito farlo.

In un perimetro concettuale siffatto Plutarco incontra Omero. Il primo racconta la scoperta della forza; il secondo racconta la scoperta del suo limite. Tra queste due intuizioni si colloca l'intera storia del diritto penale. La civiltà non consiste nell'abolire la forza, perché ciò sarebbe impossibile; consiste nel trasformarla da impulso naturale in extrema ratio giuridica. La legittima difesa appartiene precisamente a questa storia: essa riconosce che, in situazioni eccezionali, l'uomo può ancora essere costretto a ricorrere alla forza; ma, nello stesso tempo, afferma che quella forza cessa di essere lecita nel momento stesso in cui non serve più a difendere la vita e comincia a soddisfare il desiderio della punizione. Un trapasso che vuole significare che, più che nella forza in sé, il diritto nasce per un limite ad essa, la cui verifica, peraltro, verrà affidata non agli gli uomini direttamente interessati alla contesa, ma al giudizio di un terzo

Omero, dunque. L'Iliade viene generalmente letta come il poema della guerra. Lo è. Ma è anche il primo grande trattato occidentale sul rapporto tra forza e misura.

L'intera vicenda si sviluppa intorno all'ira di Achille. Non è un caso. L'ira rappresenta la forma originaria del potere. È una forza che non conosce ancora istituzioni, regole o procedure. È la risposta immediata dell'uomo all'offesa subita. Quando Agamennone sottrae ad Achille la schiava Briseide, il guerriero non invoca un giudice. Non ricorre a un'autorità superiore. Semplicemente si ritrae dalla guerra. La forza, in quel mondo, decide, protesta e punisce. In quel mondo non esiste ancora uno spazio pubblico capace di separare il conflitto dalle persone che lo vivono. Ogni controversia coincide con chi la combatte. È la logica dell'onore. L'offesa ricevuta deve essere restituita. Il prestigio perduto deve essere recuperato. L'equilibrio infranto può essere ricostruito soltanto attraverso una nuova manifestazione di forza.

Per questo motivo Simone Weil, nel suo celebre saggio L'Iliade o il poema della forza, scrive che il vero protagonista del poema non è Achille, né Ettore, né Agamennone. Il protagonista è la forza stessa. Essa trasforma gli uomini in cose. Chi la subisce diventa corpo. Chi la esercita rischia di diventare, a sua volta, prigioniero della propria violenza. La forza, osserva Weil, possiede una caratteristica terribile. Non si arresta spontaneamente. Chiede sempre un nuovo atto. Una nuova vittoria. Un nuovo nemico. È precisamente questa dinamica che conduce alla scena conclusiva del poema. Achille uccide Ettore. La battaglia è terminata. L'avversario è caduto. L'aggressione è cessata. Ogni ragione militare della violenza è venuta meno. Eppure Achille continua. Lega il corpo di Ettore al carro.

Lo trascina davanti alle mura di Troia. Lo espone allo sguardo disperato di Priamo, di Ecuba, di Andromaca. A quel punto non combatte più, ma punisce. Omero, insomma, introduce una distinzione destinata a segnare tutta la storia del diritto. La violenza non cambia natura per il gesto materiale che la realizza. Cambia natura per il momento nel quale viene esercitata. Fino all'ultimo colpo del duello Achille combatte. Dal colpo successivo comincia qualcosa di diverso. Comincia la vendetta. Questa intuizione, espressa in forma poetica quasi tremila anni fa, anticipa una delle categorie fondamentali del diritto penale moderno. La liceità dell'uso della forza dipende dal tempo della forza. Non basta domandarsi se un'aggressione vi sia stata. Occorre stabilire se essa sia ancora in atto.

Il diritto della difesa vive interamente dentro questa dimensione temporale. È significativo che l'articolo 52 del codice penale utilizzi una parola decisiva: pericolo attuale. Non un pericolo soltanto futuro o ormai passato, ma un pericolo attuale. L'avverbio contiene un'intera filosofia politica. Esso afferma che la forza privata è tollerata soltanto finché lo Stato non può ancora intervenire. Quando il pericolo termina, il diritto del cittadino lascia nuovamente spazio al diritto della comunità. Il limite della legittima difesa coincide, dunque, con il ritorno della giurisdizione. In questa prospettiva, la scena di Achille ed Ettore assume un significato sorprendentemente contemporaneo. Il problema non è stabilire se Achille avesse ragione di combattere. Il problema è comprendere se avesse ancora ragione di infierire.

Tra queste due domande si colloca l'intera distanza che separa la difesa dalla vendetta. Ed è proprio questa distanza che il diritto moderno tenta, da secoli, di custodire. Omero, naturalmente, non dispone ancora delle categorie concettuali necessarie per elaborare una teoria giuridica del limite. Il suo mondo appartiene ancora all'etica dell'eroe. La gloria prevale sulla procedura. L'onore precede la legge. Il prestigio personale vale più dell'imparzialità del giudizio. E tuttavia il poeta lascia intravedere qualcosa di nuovo. Gli dèi non approvano il comportamento di Achille. Zeus ordina che il corpo di Ettore venga restituito al padre. Non è una decisione militare. È una decisione morale. Per la prima volta la forza incontra un confine che non deriva dalla forza stessa.

Nasce così, ancora in forma embrionale, l'idea che esista un ordine superiore alla vendetta. Quel confine non è ancora il diritto. Ma senza quel confine il diritto non nascerà mai. Sarà necessario attendere Eschilo perché quella intuizione diventi istituzione. Nell'Orestea la vendetta non verrà semplicemente condannata. Verrà sostituita. Il gesto di Achille lascerà il posto al giudizio dell'Areopago. Per la prima volta non sarà il vincitore a decidere. Deciderà un tribunale. Ed è lì, molto più che nei codici moderni, che comincia la vera storia della giurisdizione.

    Compare, infatti, per la prima volta con chiarezza, quella che si crede sia la riflessione che accompagna dall’antichità: la legittima difesa non è definita dalla quantità della forza impiegata, ma dal tempo della forza. Questa idea sembra estremamente feconda, perché sposta il dibattito dalla contrapposizione ideologica ("difendersi sì/difendersi no") al criterio giuridico decisivo: quando la forza conserva natura difensiva e quando, cessato il pericolo, muta ontologicamente e diventa punizione o vendetta. 

Se Achille rappresenta il momento nel quale la forza, cessata la battaglia, si prolunga nella vendetta contro Ettore, l'Odissea mostra un'altra forma della medesima logica. È la vendetta di Ulisse contro i Proci.

L'episodio merita di essere richiamato perché, ad una lettura superficiale, sembrerebbe evocare una delle situazioni oggi più frequentemente ricondotte alla disciplina dell'articolo 52 del codice penale. Ulisse rientra nella propria casa dopo vent'anni di assenza. Trova il suo palazzo occupato, il patrimonio dissipato, la moglie Penelope sottoposta a continue pressioni affinché scelga un nuovo marito, il figlio Telemaco esposto a minacce e congiure. Il luogo dell'intimità familiare è stato violato; la casa, che nel diritto moderno rappresenta uno dei luoghi nei quali l'ordinamento appresta la più intensa tutela della “difesa legittima”, è divenuta il simbolo stesso della sopraffazione.

Sarebbe facile, allora, leggere l'episodio come l'archetipo della difesa domiciliare.

Ma sarebbe una lettura profondamente fuorviante.

Ulisse non reagisce ad un'aggressione attuale nel significato che il diritto attribuisce a questa espressione. Egli prepara il proprio ritorno con pazienza, si traveste da mendicante, osserva, studia gli avversari, verifica le alleanze, nasconde la propria identità, organizza il momento dell'azione e, solo quando tutto è predisposto, chiude le porte della sala e dà inizio allo sterminio dei Proci.

L'episodio conserva certamente una dimensione di giustizia nell'etica eroica del mondo omerico. I Proci hanno usurpato la casa, tradito le regole dell'ospitalità e attentato all'ordine della famiglia. Tuttavia il diritto penale contemporaneo non può fermarsi alla gravità delle offese subite. Deve interrogarsi sulla funzione della forza nel momento in cui essa viene esercitata.

Ed è proprio questo interrogativo che consente di cogliere la distanza tra l'epica e il costituzionalismo.

L'articolo 52 del codice penale non legittima qualsiasi reazione dell'aggredito. Esso prende le mosse da una scelta concettuale assai significativa, già evidente nella rubrica della disposizione: "Difesa legittima", non "legittima difesa". L'aggettivo precede il sostantivo perché è l'ordinamento, e non il soggetto che reagisce, a stabilire quando una difesa possa essere qualificata come lecita. La legittimità non nasce dalla qualità della vittima, dalla gravità dell'offesa o dalla comprensibile indignazione che essa suscita; nasce esclusivamente dalla contemporanea presenza di tutte le condizioni richieste dalla legge: un'offesa ingiusta, un pericolo attuale, la necessità della reazione e la proporzione tra difesa e offesa.

Nella vicenda di Ulisse questi elementi non ricorrono nella forma richiesta dal diritto moderno. La sua non è la reazione inevitabile a un'aggressione in atto; è un'azione deliberata, preparata e orientata a ristabilire, attraverso la morte degli usurpatori, un ordine violato. La forza non è più esercitata per respingere un'offesa attuale, ma per infliggere una punizione. È precisamente il passaggio dalla funzione difensiva alla funzione punitiva che l'articolo 52 intende impedire.

Da questo punto di vista, la strage dei Proci costituisce il complemento ideale della vicenda di Achille. Achille mostra come una difesa possa trasformarsi in vendetta quando la forza sopravvive alla battaglia. Ulisse dimostra come una vittima possa programmare una risposta che, pur apparendo moralmente comprensibile e perfino eroica nella cultura del suo tempo, non potrebbe essere qualificata, secondo i criteri dello Stato costituzionale, come “difesa legittima”.

L'intero percorso della civiltà giuridica occidentale si svilupperà proprio a partire da questa distinzione. Esso non consisterà nel negare il diritto di difendersi, ma nel circoscrivere con crescente rigore le condizioni alle quali una difesa può essere dichiarata legittima. La storia che conduce da Omero alla Costituzione repubblicana è, in fondo, la storia del progressivo passaggio dall'eroe che decide da sé quando la forza sia giusta al giudice che verifica se quella forza sia rimasta entro i limiti stabiliti dalla legge.

 

2. L'invenzione del giudice. Le Erinni, Atena e la nascita della giurisdizione

L'Orestea di Eschilo è una di quelle opere che appartengono alla storia dell’evoluzione dell’umanità. Chi la legge soltanto come una tragedia perde il suo significato più profondo. Essa è, probabilmente, il primo grande trattato occidentale sulla nascita della giurisdizione. L'Iliade si conclude lasciando irrisolta una domanda fondamentale. Come si interrompe la catena della vendetta? Achille restituisce il corpo di Ettore. Ma nulla impedisce che il figlio di Ettore, un giorno, voglia vendicare il padre. La violenza privata non possiede un principio interno capace di arrestarla. Ogni vendetta produce una nuova vittima. Ogni vittima genera un nuovo vendicatore. È una progressione infinita. L'Orestea prende avvio precisamente da questa impossibilità.

Agamennone sacrifica Ifigenia. Clitennestra uccide Agamennone. Oreste uccide Clitennestra. Le Erinni perseguitano Oreste. La tragedia potrebbe continuare senza fine. Perché ciascuno, guardando il conflitto dal proprio punto di vista, ha una ragione. Clitennestra vendica una figlia. Oreste vendica un padre. Le Erinni vendicano una madre. Apollo difende il figlio. Nessuno è completamente innocente. Nessuno è completamente colpevole. Ed è proprio questa la grande intuizione di Eschilo. Il problema della giustizia non consiste nello stabilire chi abbia sofferto di più. Consiste nello stabilire chi abbia il diritto di giudicare. La svolta della tragedia avviene quando Atena comprende che il conflitto non può essere risolto scegliendo una delle due vendette.

Occorre sottrarre il giudizio alle parti. È il gesto decisivo. Atena non pronuncia personalmente la sentenza. Avrebbe potuto farlo. È una dea. La sua autorità è indiscutibile. Eppure non decide da sola. Istituisce un tribunale. Questo particolare, apparentemente marginale, rappresenta uno dei momenti fondativi della civiltà occidentale. La giustizia nasce nel momento esatto in cui persino chi possiede il potere rinuncia a decidere da sè. L'Areopago non è semplicemente un organo giudiziario. È il simbolo della spersonalizzazione del giudizio. Il conflitto esce dalla disponibilità delle parti. Non appartiene più alla vittima. Non appartiene più al vendicatore. Appartiene alla città. Si affaccia per la prima volta nella storia del pensiero europeo un'idea destinata ad attraversare venticinque secoli di diritto.

Nessuno può essere giudice della propria causa. Non è una regola processuale. È un principio di civiltà. Ogni volta che una persona pretende di amministrare da sé la giustizia, il diritto arretra. Ogni volta che il giudizio viene affidato ad un soggetto terzo, il diritto avanza. La storia dello Stato può essere letta come il progressivo ampliamento di questa distanza. La distanza tra chi soffre e chi giudica. Tra la vittima e il giudice. Tra il dolore e la decisione. È una distanza difficile da accettare. Il dolore reclama immediatezza. La giurisdizione pretende tempo. La vendetta cerca certezza emotiva. Il processo ricerca verità attraverso il dubbio. La vendetta guarda il volto dell'offensore. Il processo guarda il fatto. Nasce il principio della terzietà.

Molto prima delle Costituzioni moderne. Molto prima di Montesquieu. Molto prima dell'articolo 111 della Costituzione italiana. Eschilo comprende che nessuna comunità può dirsi civile se continua ad affidare il giudizio a chi ha subito l'offesa. Per questa ragione Atena compie un secondo gesto di straordinaria modernità. Ella non elimina le Erinni. Le trasforma. Diventano Eumenidi. Le Benevole. Il significato simbolico è immenso. Il diritto non distrugge il desiderio di giustizia. Lo converte. La vendetta non viene negata. Viene civilizzata. La forza non scompare. Viene assoggettata ad una procedura. Nasce ciò che oggi chiameremmo Stato di diritto. Non come organizzazione burocratica. Ma come scelta antropologica. La comunità decide di rinunciare alla soddisfazione immediata della vendetta per ottenere qualcosa di infinitamente più prezioso. L'imparzialità.

Questa rinuncia costituisce il fondamento di ogni processo. Anche del processo penale contemporaneo. Quando un giudice assolve un imputato che l'opinione pubblica considera colpevole, oppure condanna una persona che suscita compassione, egli non tradisce la giustizia. Sta difendendo la distanza che separa il giudizio dal dolore. Senza quella distanza il processo cesserebbe di essere diritto. Diventerebbe soltanto la forma legalizzata della vendetta. È questa la grande eredità di Eschilo. Non avere inventato un tribunale. Avere inventato il giudice. Hobbes trasformerà questa intuizione poetica in una teoria dello Stato. L'Areopago diventerà il Leviatano. La tragedia diventerà filosofia politica. Ma il principio resterà identico. La forza appartiene ancora agli uomini.

Il giudizio, invece, appartiene ormai alla comunità.

Normalmente si insegna che lo Stato moderno nasce dal monopolio della forza. E’ interessante una tesi leggermente diversa: lo Stato di diritto nasce prima dal monopolio del giudizio e solo dopo dal monopolio della forza. La forza può essere delegata, distribuita o regolata. Il giudizio, invece, deve essere sottratto definitivamente alla disponibilità delle parti. È la separazione tra il dolore della vittima e la decisione del giudice che rende possibile il processo, la presunzione di innocenza e, in definitiva, la stessa idea costituzionale di giustizia. 

 
3. Dal vendicatore al sovrano. Hobbes e la nascita dello Stato come custode del giudizio

Se Eschilo inventa il giudice, Thomas Hobbes inventa lo Stato. Tra i due scorrono quasi duemila anni di storia. Cambiano le istituzioni, cambiano le religioni, cambia l'immagine dell'uomo e del mondo. Eppure la domanda rimane identica: come impedire che la forza privata distrugga la convivenza? Quando Hobbes pubblica il Leviatano nel 1651, l'Inghilterra è uscita da una delle più sanguinose guerre civili della sua storia. Il filosofo non scrive da osservatore distante. Scrive dopo avere visto una società nella quale l'autorità politica si è dissolta e la violenza è tornata ad appartenere ai singoli. È in questa esperienza storica che prende forma la sua celebre descrizione dello stato di natura. Lo stato di natura non è una ricostruzione archeologica delle origini dell'umanità. È un esperimento mentale. Hobbes immagina ciò che accadrebbe se venisse meno ogni autorità comune capace di decidere i conflitti.

Il risultato è noto: bellum omnium contra omnes, la guerra di tutti contro tutti. Questa formula è spesso interpretata come la descrizione di una violenza continua. In realtà il suo significato è più sottile. La guerra, per Hobbes, non coincide soltanto con il combattimento effettivo; coincide con la permanente disponibilità degli uomini a ricorrere alla forza perché nessuno possiede un'autorità riconosciuta per risolvere definitivamente le controversie. La guerra nasce, dunque, non semplicemente dalla violenza, ma dall'assenza di un giudizio comune. È un punto decisivo. Il problema fondamentale non è che gli uomini siano armati. È che ciascuno ritenga di avere il diritto di decidere da sé ciò che è giusto. In questo senso Hobbes sviluppa, sul piano della filosofia politica, l'intuizione che Eschilo aveva rappresentato sul piano tragico.

Le Erinni e il bellum omnium contra omnes sono immagini diverse della stessa realtà: un mondo nel quale il conflitto non trova un terzo capace di interromperlo. La soluzione hobbesiana è radicale. Gli individui rinunciano all'esercizio privato della forza e trasferiscono il potere a un'autorità sovrana, il Leviatano, affinché garantisca sicurezza e pace. Il patto sociale non nasce, quindi, dalla generosità o dall'altruismo. Nasce dalla paura. Gli uomini comprendono che la libertà assoluta di ciascuno rende impossibile la libertà di tutti. Per vivere, occorre rinunciare a una parte del proprio potere. È qui che compare una distinzione destinata a segnare l'intera storia del diritto pubblico. La sicurezza non è il contrario della libertà. È la sua condizione.

Senza un'autorità capace di prevenire la vendetta privata, nessuna libertà potrebbe essere esercitata stabilmente. La forza pubblica, in questa prospettiva, non è il nemico del diritto. È il presupposto del diritto. E tuttavia il pensiero di Hobbes presenta un limite che non può essere ignorato. Il Leviatano concentra nel sovrano un potere enorme. Se il giudizio viene sottratto ai singoli ma affidato senza limiti all'autorità politica, il rischio è che la vendetta privata venga sostituita dall'arbitrio del potere. È qui che il costituzionalismo moderno si separa da Hobbes. La storia successiva non consisterà nell'abbandonare la sua intuizione fondamentale – la necessità di un'autorità comune –, bensì nel limitarla. Locke affermerà che il potere esiste per tutelare diritti preesistenti.

Montesquieu mostrerà che il potere deve essere diviso per non diventare oppressione. Beccaria sosterrà che il diritto di punire appartiene alla società solo nella misura strettamente necessaria alla difesa del patto sociale. La Costituzione italiana completerà questo percorso, sottoponendo anche il potere punitivo dello Stato ai principi di legalità, proporzione, colpevolezza, giusto processo e dignità della persona. La storia del diritto, dunque, non è il passaggio dalla forza privata alla forza pubblica. È il passaggio dalla forza senza limiti alla forza sottoposta al diritto. Questo chiarisce anche il significato autentico della legittima difesa. Essa non rappresenta una sopravvivenza romantica dello stato di natura. È, piuttosto, una deroga eccezionale al principio secondo cui la tutela dei diritti spetta allo Stato. Proprio perché costituisce un'eccezione, essa non può essere interpretata come un'espansione della sovranità individuale. Deve essere letta come una temporanea supplenza, destinata a cessare nel momento stesso in cui viene meno la necessità.

Il tempo della difesa coincide con il tempo dell'assenza dello Stato. Quando quello spazio si chiude, il cittadino deve nuovamente lasciare il posto alla giurisdizione. Non perché lo Stato diffidi della vittima. Ma perché nessuna democrazia costituzionale può sopravvivere se il confine tra difesa e punizione viene rimesso alla decisione unilaterale di chi ha subito l'offesa. È su questo terreno che il pensiero di Hobbes incontra, dopo tre secoli, la disciplina della legittima difesa. L'articolo 52 del codice penale non autorizza il ritorno allo stato di natura. Lo sospende soltanto per il tempo strettamente necessario a respingere un'aggressione attuale. Appena quel tempo si esaurisce, riprende vigore la regola fondamentale dello Stato di diritto: giudicare non appartiene più al singolo, ma alla comunità organizzata nelle sue istituzioni.

 
4. La misura della forza. Beccaria, Carrara e la nascita del diritto penale liberale

Con Thomas Hobbes nasce lo Stato. Con Cesare Beccaria nasce il diritto penale moderno. Tra i due vi è una differenza profonda. Hobbes si domanda come sia possibile uscire dalla guerra civile. Beccaria si domanda come impedire che il potere nato per porre fine alla violenza finisca esso stesso per diventare violenza. È il grande problema dell'Illuminismo. Se il monopolio della forza viene trasferito allo Stato, chi proteggerà i cittadini dagli eccessi dello Stato? La risposta di Beccaria è tanto semplice quanto rivoluzionaria. Lo Stato non riceve un potere illimitato. Riceve soltanto quella minima porzione di libertà che ciascun individuo accetta di sacrificare per vivere in sicurezza. Il diritto di punire non nasce dalla superiorità morale del sovrano.

Nasce dal consenso dei cittadini. E, proprio per questo, non può mai eccedere ciò che è strettamente necessario alla conservazione del patto sociale. Nel Dei delitti e delle pene questa idea ricorre continuamente. La pena non serve a vendicare. Non serve a soddisfare il dolore della vittima. Non serve neppure a manifestare la forza dello Stato. La pena serve esclusivamente a prevenire nuovi delitti. È difficile sopravvalutare la portata di questa affermazione. Per secoli la punizione aveva rappresentato il linguaggio attraverso il quale il potere manifestava la propria autorità. L'esecuzione pubblica era uno spettacolo. La crudeltà costituiva un messaggio politico. Il supplizio parlava ai sudditi. Beccaria capovolge questa logica. Lo Stato non deve dimostrare di essere forte.

Deve dimostrare di essere giusto. Il potere non si misura dall'intensità della pena. Si misura dalla capacità di limitarla. È il primo grande principio del garantismo penale. Il diritto di punire esiste. Ma è un diritto limitato. Ogni pena che ecceda la necessità diventa abuso. Ogni abuso rappresenta una sconfitta della legge. Questa trasformazione culturale segna definitivamente la separazione tra vendetta e giurisdizione. La vendetta guarda al passato. Vuole compensare il male ricevuto. La pena guarda al futuro. Vuole impedire che quel male si ripeta. È una differenza essenziale. La vendetta trova la propria misura nel dolore. Il diritto trova la propria misura nella necessità. Cambiano i criteri. Cambia il linguaggio. Cambia persino l'idea di giustizia. Quasi un secolo dopo, Francesco Carrara porterà questa rivoluzione al suo punto più alto.

Nel Programma del corso di diritto criminale il grande giurista lucchese definisce il diritto penale come il sistema delle garanzie della libertà. Non delle garanzie dello Stato. Della libertà. È un'affermazione straordinaria. Il diritto penale non nasce per rafforzare il potere. Nasce per impedirne gli eccessi. Carrara diffida tanto della violenza privata quanto della violenza pubblica. Entrambe, quando oltrepassano il limite della necessità, diventano incompatibili con la civiltà giuridica. La sua idea della pena conserva ancora oggi una sorprendente attualità. Il giudice non deve cercare un colpevole da sacrificare all'opinione pubblica. Deve accertare una responsabilità personale entro i limiti rigorosi fissati dalla legge. Non è un caso che Carrara insista continuamente sulla distinzione tra fatto e autore.

Il processo giudica ciò che una persona ha fatto. Non ciò che essa è. Si tratta di un’ intuizione che accompagnerà tutta l'evoluzione successiva del costituzionalismo. L'imputato non perde la propria dignità. Il colpevole non cessa di essere una persona. La pena non può trasformarsi in vendetta collettiva. La differenza tra Beccaria e Carrara, da un lato, e la cultura della vendetta, dall'altro, può essere riassunta in una domanda. La vendetta chiede: chi merita di soffrire? Il diritto domanda invece: quale sofferenza è strettamente necessaria affinché il diritto continui ad esistere? È una differenza apparentemente sottile. In realtà cambia tutto. Perché il centro del problema non è più il colpevole. È il limite del potere. Ed è proprio questa prospettiva che consente di comprendere la disciplina della legittima difesa.

Anche l'articolo 52 del codice penale non si occupa principalmente dell'aggressore. Si occupa del limite entro il quale il cittadino può usare la forza senza trasformarsi, a sua volta, nel titolare di un potere punitivo. La domanda decisiva non diventa allora se il rapinatore meriti di essere ucciso. Diventa un'altra. Il pericolo è ancora attuale? La forza è ancora necessaria? Oppure il cittadino sta ormai esercitando quella funzione punitiva che l'ordinamento riserva esclusivamente allo Stato? Con Beccaria e Carrara la risposta appare già tracciata. Ogni volta che la forza supera il limite della necessità essa perde la propria giustificazione. Non perché muti il valore della vittima. Ma perché muta la natura stessa dell'atto. La difesa diventa punizione.

La punizione diventa vendetta. Ed è precisamente questo confine che il diritto penale liberale ha cercato di custodire per oltre due secoli. 

 

5. L'eccezione necessaria. Alfredo Rocco e la struttura della legittima difesa

Alcuni testi meritano di essere riletti senza pregiudizi. Non perché siano immuni da critiche. Ma perché contengono intuizioni tecniche che sopravvivono al tempo storico nel quale sono state formulate. La Relazione al progetto definitivo del codice penale, presentata da Alfredo Rocco nel 1930, appartiene a questa categoria. Il contesto politico nel quale nasce quel documento è incompatibile con i principi della Costituzione repubblicana. Il codice penale del 1930 è figlio dello Stato fascista e reca, in numerosi istituti, l'impronta di una concezione autoritaria del rapporto tra individuo e potere pubblico. Sarebbe un grave errore dimenticarlo. Ma sarebbe un errore non meno grave ritenere che ogni elaborazione tecnica contenuta in quel codice debba essere respinta soltanto per la sua origine storica e per il contesto politico dentro il quale maturò.

La cultura giuridica italiana, dopo il 1948, non ha cancellato il codice Rocco. Lo ha costituzionalizzato. Molte sue categorie hanno continuato a vivere perché compatibili con il nuovo ordine democratico, mentre altre sono state profondamente reinterpretate o progressivamente superate. Tra le prime vi è la disciplina della legittima difesa. La Relazione dedica all’ istituto pagine di straordinaria lucidità. Rocco parte da un'osservazione che può apparire sorprendente. L'autotutela privata rappresenta una forma primitiva di protezione dei diritti. Nelle società anteriori allo Stato essa costituisce la regola. Con la nascita dell'organizzazione politica, tuttavia, la tutela dei diritti viene progressivamente sottratta ai singoli e affidata ai pubblici poteri.

Non è una semplice scelta organizzativa. È il segno distintivo della civiltà giuridica. Quanto più uno Stato è capace di assicurare la tutela dei diritti attraverso istituzioni imparziali, tanto meno vi è spazio per la reazione privata. La legittima difesa, conclude Rocco, sopravvive esclusivamente come eccezione. Non perché il cittadino possieda un diritto originario alla violenza. Ma perché esistono situazioni nelle quali l'intervento dello Stato è materialmente impossibile. E’ un’affermazione che merita di essere meditata. La legittima difesa non nasce da una sfiducia nello Stato. Nasce dalla fiducia nello Stato. È proprio perché l'ordinamento attribuisce normalmente ai pubblici poteri il compito di proteggere i diritti che esso consente, eccezionalmente, al cittadino di sostituirsi ad essi quando l'intervento pubblico non è concretamente praticabile.

L'eccezione conferma la regola. E la regola è una sola: la tutela dei diritti appartiene alla giurisdizione. In questa prospettiva acquista particolare rilievo un dato linguistico spesso trascurato. La rubrica dell'articolo 52 non reca il titolo Legittima difesa. Reca il titolo Difesa legittima. La differenza non è meramente stilistica, come prima si accennava. Essa riflette una precisa impostazione concettuale. L'aggettivo "legittima" non qualifica astrattamente il diritto di difendersi. Qualifica una determinata difesa, e soltanto quella che presenta i requisiti rigorosamente indicati dalla legge. Non ogni difesa è legittima. Lo diventa soltanto quando ricorrono, contemporaneamente, l'aggressione ingiusta, il pericolo attuale, la necessità della reazione e la proporzione tra offesa e difesa.

La legittimazione deriva dalla legge. Non dalla volontà dell'aggredito. La costruzione di Rocco incontra il costituzionalismo contemporaneo. Pur muovendo da presupposti politici profondamente diversi, il suo impianto tecnico individua un punto destinato a rimanere fermo anche dopo il 1948. La forza privata non costituisce una forma concorrente di giustizia. È una supplenza temporanea della funzione pubblica. E, proprio perché supplenza, deve cessare nel momento in cui vengono meno le condizioni che l'hanno resa necessaria. Il tempo della difesa coincide con il tempo dell'impossibilità dell'intervento statale. Quando quel tempo si esaurisce, si esaurisce anche la liceità della forza. Questo passaggio assume un'importanza decisiva per comprendere l'evoluzione successiva dell'istituto.

La Costituzione repubblicana non rovescia questa impostazione. La trasforma. L'articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona. L'articolo 24 assicura la tutela giurisdizionale dei diritti. L'articolo 27 subordina la pena ai principi di responsabilità personale e di umanità. L'articolo 111 pretende un giudice terzo e un giusto processo. L'insieme di questi principi modifica profondamente il significato della legittima difesa. Se nel 1930 essa costituiva un'eccezione all'interno di uno Stato autoritario, dal 1948 diventa un'eccezione all'interno di uno Stato costituzionale. Il mutamento è radicale. Non cambia soltanto il fondamento politico dell'istituto. Cambia la sua funzione. La difesa non è più semplicemente consentita. È costituzionalmente tollerata entro limiti rigorosi, proprio perché ogni uso della forza rappresenta una deroga al principio fondamentale secondo cui il conflitto deve essere risolto attraverso la giurisdizione.

La lettura nei termini appena esplicitati consente anche di comprendere il significato delle modifiche legislative intervenute nel 2006 e nel 2019. Esse hanno ampliato, in determinate situazioni, la presunzione di proporzione. Non hanno eliminato, tuttavia, il requisito decisivo dell'attualità del pericolo. Non hanno trasformato la legittima difesa in un potere punitivo privato. Non hanno attribuito al cittadino il diritto di inseguire, punire o vendicare. L'eccezione è rimasta eccezione. Ed è precisamente questo dato che consentirà di comprendere, nel capitolo successivo, perché il caso Roggero non possa essere risolto sul terreno dell'emotività collettiva o della simpatia per la vittima, ma debba essere affrontato attraverso una domanda strettamente giuridica. Il pericolo era ancora attuale?

Tutta la vicenda si concentra in quell'interrogativo. Ed è attorno a quella domanda che si gioca il confine, antichissimo e sempre attuale, tra la forza che difende e la forza che pretende di sostituirsi alla giustizia.

5.1. La struttura normativa dell’articolo 52 del codice penale

La scelta legislativa di intitolare l’articolo 52 «Difesa legittima» non costituisce una semplice inversione sintattica rispetto alla formula, ormai corrente, di «legittima difesa». Essa suggerisce un preciso ordine concettuale: il punto di partenza è una condotta difensiva che, considerata isolatamente, può corrispondere a un fatto tipico di reato; soltanto il concorso delle condizioni indicate dalla legge consente all’ordinamento di qualificarla come legittima. La legittimità, dunque, non è una qualità originaria e indiscriminata del reagire, né discende automaticamente dalla posizione di vittima, ma è il risultato di un giudizio normativo rigoroso, riferito alla situazione concreta e al momento esatto nel quale la forza viene esercitata.

Il primo comma contiene la disciplina generale e continua a rappresentare la matrice dell’intero istituto. La formula «non è punibile» esprime l’effetto della scriminante: il fatto conserva la propria materialità, ma perde il carattere dell’antigiuridicità perché l’ordinamento, nel conflitto tra il diritto minacciato e l’interesse dell’aggressore, considera lecita la reazione necessaria alla salvaguardia del primo. Perché ciò avvenga, tuttavia, devono concorrere l’esistenza di un diritto proprio o altrui da difendere, il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, la costrizione determinata dalla necessità di reagire e la proporzione tra difesa e offesa. Non si tratta di elementi autonomi da esaminare in modo frammentario, ma di componenti di un’unica situazione giustificante, ciascuna delle quali acquista significato nel rapporto con le altre.

5.2. Il diritto proprio o altrui e l’offesa ingiusta

L’oggetto della tutela può essere un diritto proprio oppure altrui. La norma non limita la reazione difensiva alla vita o all’incolumità fisica, ma utilizza una formula ampia, capace di comprendere ogni posizione giuridica individuale riconosciuta dall’ordinamento. Questa ampiezza non equivale, però, a indifferenza rispetto al valore dei beni in conflitto, perché la natura e il rango del diritto minacciato tornano inevitabilmente a incidere sul giudizio di necessità e, soprattutto, su quello di proporzione. L’offesa deve inoltre essere ingiusta, vale a dire non autorizzata dall’ordinamento: non è sufficiente che la condotta altrui sia percepita come sgradita, minacciosa o moralmente riprovevole, ma occorre che essa si ponga oggettivamente in contrasto con il diritto.

5.3. L’attualità del pericolo

Il pericolo deve essere attuale. In questa espressione è racchiuso il limite temporale della difesa legittima e, insieme, il confine che la separa dalla prevenzione arbitraria e dalla vendetta. È attuale il pericolo presente, in corso o così prossimo da non consentire di attendere l’intervento efficace dell’autorità; non lo è un rischio meramente congetturale, futuro o remoto, così come non lo è l’offesa ormai esaurita. L’attualità deve essere verificata nel momento della reazione: una condotta nata all’interno di una situazione realmente aggressiva può perdere la propria qualificazione difensiva quando l’aggressore desiste, fugge o non dispone più della concreta possibilità di proseguire l’offesa. È per questa ragione che il tempo non costituisce un dato esterno alla scriminante, ma uno dei suoi elementi costitutivi.

5.4. Necessità, costrizione e inevitabilità

La norma richiede che l’agente sia stato costretto dalla necessità di difendere il diritto. La costrizione non va intesa come annullamento psicologico della libertà, ma come assenza, nella situazione concreta, di una soluzione alternativa lecita e concretamente praticabile capace di proteggere con pari efficacia il bene minacciato. La reazione deve quindi essere necessaria e il pericolo non altrimenti evitabile. Non si impone all’aggredito un eroismo passivo, né una valutazione compiuta con la serenità di chi osserva i fatti a distanza; si esige tuttavia che il mezzo impiegato risponda davvero alla funzione di arrestare l’offesa. Quando esiste una via alternativa sicura, tempestiva ed egualmente efficace, oppure quando l’intervento dell’autorità può essere utilmente richiesto senza sacrificare il diritto minacciato, viene meno la necessità che legittima l’autotutela.

La valutazione deve essere concreta ed ex ante. Il giudice non può sostituire alla situazione vissuta dall’agente una ricostruzione astratta e perfetta elaborata dopo il fatto, ma deve collocarsi idealmente nel momento dell’azione, considerando le circostanze percepibili, la concitazione, la rapidità degli eventi e le effettive possibilità di scelta. Ciò non significa, tuttavia, adottare un criterio esclusivamente soggettivo: anche la difesa putativa presuppone che l’errore sulla necessità di difendersi trovi giustificazione in dati di fatto concretamente apprezzabili e non nel solo stato d’animo di chi reagisce.

5.5. La proporzione tra difesa e offesa

La proporzione non consiste in una meccanica equivalenza tra i mezzi adoperati, come se a un’arma dovesse necessariamente rispondere un’arma dello stesso tipo o a un colpo un colpo di pari intensità. Il raffronto investe soprattutto i beni e gli interessi contrapposti, la gravità del pericolo, l’intensità dell’aggressione, le modalità della reazione e l’esito ragionevolmente prevedibile. La sproporzione emerge quando il sacrificio imposto all’aggressore risulta manifestamente esorbitante la stessa salvaguardia del diritto minacciato. Anche sotto questo profilo il giudizio deve restare ancorato alla concretezza del fatto, senza pretendere una precisione matematica incompatibile con l’urgenza dell’aggressione, ma senza neppure dissolvere il limite in una generica comprensione emotiva della vittima.

5.6. La difesa nel domicilio e nei luoghi di attività

I commi secondo e terzo disciplinano le ipotesi verificatesi nel domicilio e negli altri luoghi indicati dall’articolo 614 dello stesso codice penale, estendendo la medesima disciplina ai luoghi nei quali si eserciti un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale. In presenza delle condizioni previste, il legislatore stabilisce che il rapporto di proporzione sussista sempre quando la persona legittimamente presente utilizzi un’arma legittimamente detenuta o un altro mezzo idoneo per difendere la propria o l’altrui incolumità, oppure i beni propri o altrui quando non vi sia desistenza e sussista un pericolo di aggressione. La presunzione legislativa riguarda il rapporto di proporzione, ma non cancella la necessità di accertare il pericolo attuale, l’offesa ingiusta, la finalità difensiva e la necessità della reazione.

Il quarto comma, introdotto dalla riforma del 2019, afferma che, nei casi dei commi secondo e terzo, agisce sempre in stato di difesa legittima chi compie un atto per respingere un’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica. Anche questa formula deve essere letta sistematicamente. Il verbo «respingere» conserva una precisa valenza funzionale e temporale: l’atto è coperto dalla scriminante in quanto diretto a impedire o arrestare l’intrusione violenta, non quando l’intrusione sia ormai terminata e la condotta assuma finalità punitive, ritorsive o vendicative. L’avverbio «sempre» rafforza la tutela nelle situazioni tipizzate, ma non può essere isolato dal resto della disposizione fino a rendere irrilevante la cessazione del pericolo.

5.7. Eccesso colposo e difesa putativa

Il sistema deve essere completato mediante il rapporto con gli articoli 55 e 59 del codice penale. L’articolo 55 disciplina l’eccesso colposo, che ricorre quando i limiti della scriminante vengono superati per colpa, sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo. Dopo la riforma del 2019, nei casi domiciliari indicati dalla norma, la punibilità è esclusa quando chi ha commesso il fatto per salvaguardare la propria o altrui incolumità abbia agito in condizioni di minorata difesa oppure in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. Il grave turbamento non opera, dunque, come una generica clausola di comprensione psicologica, ma deve derivare dalla situazione di pericolo ed essere valutato nel quadro dell’eccesso colposo.

L’articolo 59, quarto comma, consente invece di considerare la scriminante putativa quando l’agente abbia erroneamente supposto l’esistenza di una situazione di difesa. Se l’errore è determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto sia previsto come delitto colposo. La percezione soggettiva deve confrontarsi con una base fattuale: la paura, per quanto autentica, non basta da sola a creare quella situazione che il diritto richiede per dichiarare legittima la difesa.

5.8. La natura unitaria del giudizio

Ne deriva che l’articolo 52 non può essere letto come un catalogo di formule separate, né le riforme del 2006 e del 2019 possono essere interpretate come il riconoscimento di una sovranità privata all’interno del domicilio o dell’esercizio commerciale. Il giudizio resta unitario e deve ricostruire la funzione concreta della condotta: se essa sia stata realmente orientata a difendere un diritto contro un’offesa ingiusta ancora attuale, se non vi fossero alternative efficaci, se la reazione sia rimasta entro la misura consentita e, nelle ipotesi speciali, se ricorressero le condizioni tipizzate dal legislatore. Soltanto al termine di tale verifica la difesa può ricevere l’aggettivo che la rubrica antepone concettualmente alla sua liceità: legittima.

 

6. Il giudice e il tempo della forza. Il caso Roggero come banco di prova della legittima difesa

Ogni teoria giuridica, prima o poi, incontra un caso concreto. È in quel momento che rivela la propria capacità di spiegare la realtà oppure mostra i propri limiti. Il caso Mario Roggero costituisce, sotto questo profilo, una verifica particolarmente significativa. Non soltanto per la gravità dei fatti. Ma perché costringe il giurista a separare rigorosamente il piano della comprensione umana da quello della qualificazione giuridica. La distinzione è essenziale. Comprendere non significa giustificare. Condannare una condotta non significa negare il dolore di chi l'ha posta in essere. Confondere questi due piani rappresenta uno degli errori più frequenti nel dibattito pubblico. Il processo penale, invece, vive precisamente della loro separazione. Il punto di partenza non può essere oggetto di discussione.

Mario Roggero fu vittima di una rapina violenta nel proprio luogo di lavoro. Subì un'aggressione grave, improvvisa e potenzialmente idonea a mettere in pericolo la sua incolumità. Nessuna ricostruzione giuridica seria può minimizzare questo dato. La qualità di vittima costituisce un fatto storico. Ma non costituisce, da sola, la soluzione del problema giuridico. L'articolo 52 del codice penale non richiede soltanto che l'agente sia stato aggredito. Richiede che, nel momento in cui egli reagisce, ricorrano tutti i presupposti della scriminante. L'accertamento deve essere rigorosamente sincronico. Il giudice non valuta ciò che è accaduto prima. Non valuta ciò che sarebbe potuto accadere. Valuta la situazione esistente nell'istante in cui la forza viene esercitata.

Questa osservazione assume un'importanza decisiva. Nel diritto della legittima difesa il tempo non rappresenta una semplice coordinata cronologica. È un elemento costitutivo della fattispecie. Il requisito dell'attualità del pericolo non indica soltanto che l'aggressione debba essere reale. Indica che essa debba essere ancora in corso. Il diritto non autorizza una risposta al male passato. Autorizza esclusivamente la neutralizzazione del male presente. È qui che il caso Roggero concentra tutta la propria complessità. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito e confermata dalla Corte di cassazione, nel momento in cui vennero esplosi i colpi mortali i rapinatori erano ormai in fuga. La dinamica, ricostruita anche attraverso le immagini di videosorveglianza e gli altri elementi probatori, ha costituito il presupposto dell'affermazione secondo cui il pericolo attuale era cessato.

È opportuno precisare che il giudizio della Corte non si fonda su una valutazione morale della condotta dell'imputato. La Cassazione non afferma che Roggero non avesse avuto paura. Non sostiene che avrebbe dovuto mantenere un'impossibile lucidità emotiva. Non pretende di cancellare il trauma della rapina. La Corte compie un'operazione diversa. Verifica se, nel momento esatto in cui i colpi vengono esplosi, ricorra ancora quella situazione di necessità che l'articolo 52 richiede quale presupposto della scriminante. È una verifica strettamente normativa. Ed è proprio questa verifica che distingue il processo penale dal giudizio mediatico. Il dibattito pubblico tende infatti a formulare una domanda diversa. «Che cosa avrei fatto io?» È una domanda umanamente comprensibile.

Ma giuridicamente irrilevante. Il giudice deve formularne un'altra. «Ricorrevano ancora le condizioni previste dalla legge?» Tra queste due domande esiste la stessa distanza che separa l'empatia dall'applicazione del diritto. La prima riguarda le emozioni. La seconda riguarda le norme. È precisamente per evitare che il dolore divenga criterio di giudizio che il diritto penale costruisce fattispecie tipiche, presupposti rigorosi e cause di giustificazione tassative. Se così non fosse, ogni processo finirebbe inevitabilmente per trasformarsi in un referendum sulle emozioni collettive. Il caso Roggero dimostra, dunque, una verità che accompagna l'intera storia della legittima difesa. La qualità di vittima non attribuisce automaticamente il potere di punire.

L'aggressione subita costituisce il presupposto della difesa. Non della vendetta. La forza rimane giuridicamente lecita soltanto finché conserva una funzione difensiva. Quando tale funzione viene meno, muta la natura dell'atto. Non perché cambi il valore morale della persona che reagisce. Ma perché cambia il rapporto tra la forza esercitata e il bene giuridico che essa è chiamata a proteggere. In questa prospettiva, il processo Roggero non rappresenta un conflitto tra garantismo e sicurezza. Rappresenta il tentativo di preservare il principio più antico dello Stato di diritto. La forza privata è consentita soltanto per il tempo strettamente necessario a respingere l'aggressione. Oltre quel limite torna a operare una regola che attraversa tutta la civiltà giuridica occidentale, da Eschilo alla Costituzione repubblicana: il giudizio appartiene alla giurisdizione, non al singolo.

È proprio questa continuità storica che consente di comprendere perché la decisione della Corte di cassazione non protegga il rapinatore. Protegge, piuttosto, il confine entro il quale la forza può ancora essere chiamata diritto.

 

7. La nostalgia della vendetta. Quando il processo diventa insufficiente

Ogni epoca sviluppa una propria idea di giustizia. Non sempre, però, sviluppa una maggiore fiducia nel diritto. Vi sono momenti storici nei quali, pur continuando a vivere all'interno di ordinamenti costituzionali, le società sembrano avvertire una crescente nostalgia per forme più immediate di risposta all'offesa. È una nostalgia antica. La stessa che attraversava il mondo di Achille. La stessa che Eschilo tentò di trasformare nella giurisdizione dell'Areopago. La stessa che Hobbes individuò nello stato di natura. La stessa che Beccaria cercò di neutralizzare affidando la pena alla legge e non all'ira. Il caso Roggero ha riportato questa tensione al centro del dibattito pubblico. Per una parte dell'opinione collettiva la questione giuridica appariva, in fondo, irrilevante.

La domanda decisiva sembrava un'altra. «Come si può condannare una vittima?» La forza emotiva di questo interrogativo è evidente. Ma proprio la sua evidenza rischia di oscurare il problema giuridico. Il processo penale non giudica la qualità morale della persona. Non distribuisce riconoscimenti simbolici. Non stabilisce chi meriti maggiore solidarietà. Il suo compito consiste nell'accertare fatti, applicare norme e verificare responsabilità individuali. È una funzione infinitamente più modesta. Ed è proprio questa modestia a renderlo civile. Le società contemporanee, tuttavia, chiedono sempre più spesso al processo qualcosa di diverso. Gli chiedono di risarcire moralmente il dolore collettivo. Gli chiedono di riconoscere pubblicamente l'innocenza della vittima.

Gli chiedono di confermare l'identità della comunità distinguendo con nettezza i "buoni" dai "cattivi". È una domanda comprensibile. Ma non appartiene al diritto. Appartiene all'antropologia. René Girard ha mostrato come le comunità, nei momenti di maggiore tensione, tendano spontaneamente a ricercare figure sulle quali concentrare il conflitto, trasformando il processo in uno strumento di pacificazione simbolica. Il diritto penale contemporaneo ha cercato di sottrarsi a questa logica proprio attraverso il principio della responsabilità personale, il contraddittorio e la presunzione di innocenza. Günther Jakobs, da un'altra prospettiva, ha descritto un diritto penale che non giudica più il fatto, ma la persona, distinguendo il cittadino dal "nemico". Quando ciò accade, la pena smette di essere la risposta a una condotta e diventa il segno dell'esclusione di qualcuno dalla comunità giuridica.

Sono analisi diverse, ma convergono su un punto. Ogni volta che il processo viene chiamato a soddisfare bisogni identitari o morali che eccedono la sua funzione, esso perde qualcosa della propria natura. Non è più soltanto un luogo di accertamento. Diventa un rito di appartenenza. Ecco perché È perché il caso Roggero assume un valore emblematico. Molti hanno interpretato la sentenza come una scelta tra due figure: la vittima e il rapinatore. Ma il processo non era chiamato a scegliere tra due persone. Era chiamato a verificare se, in un determinato momento, la forza esercitata fosse ancora giuridicamente difensiva. Trasformare questa domanda in uno scontro tra "chi sta con la vittima" e "chi sta con il delinquente" significa modificare radicalmente il terreno del confronto.

Il diritto scompare. Resta soltanto la contrapposizione morale. È il ritorno, sotto forme nuove, della logica della vendetta. La vendetta non cerca limiti. Cerca riconoscimento. Non domanda se la reazione sia ancora necessaria. Domanda se sia emotivamente comprensibile. Non distingue tra il tempo della difesa e il tempo della punizione. Li fonde. Per questo la vendetta appare sempre più semplice del diritto. Il diritto dubita mentre la vendetta si presenta come certa; il diritto distingue mentre la vendetta unifica; il diritto pretende prove, laddove la vendetta si accontenta dell'evidenza emotiva. Ed è forse questa la ragione della sua permanente seduzione. La giurisdizione, invece, vive di una disciplina più difficile. Essa obbliga il giudice a separare il dolore dalla decisione. Costringe la comunità ad accettare che comprendere una vittima non significhi necessariamente estendere oltre misura l'area della liceità.

Impone di riconoscere che il rispetto dovuto a chi ha subito un'aggressione non autorizza ad alterare i requisiti di una causa di giustificazione. In questo senso, il processo penale svolge una funzione che va oltre il singolo caso. Esso ricorda continuamente alla società che il diritto non è costruito per confermare le emozioni del momento, ma per renderne possibile il governo. È un compito ingrato. Talvolta impopolare. Ma è proprio questa distanza dall'emozione immediata che distingue la giurisdizione dalla vendetta. Il caso Roggero ci consegna, allora, un insegnamento che supera la vicenda del singolo imputato. Ogni volta che il processo viene giudicato insufficiente perché non soddisfa il desiderio di una risposta più dura, più rapida o più simbolica, riemerge la tentazione di tornare a un modello di giustizia nel quale la forza e il dolore coincidono.

La civiltà giuridica, invece, è nata per separarli. Ed è in quella separazione che continua a trovare la propria ragione più profonda.

Parla di qualcosa di più grande. Parla del tempo del diritto. In Omero il tempo è quello della vendetta. In Eschilo è il tempo del giudizio. In Hobbes è il tempo dello Stato. In Beccaria è il tempo del limite. In Rocco è il tempo dell'eccezione. In Roggero è il tempo dell'attualità del pericolo. Inserirei questo passaggio dopo il capitolo sulla "nostalgia della vendetta", come ponte verso la conclusione.

7.1. Hegel e il diritto come negazione della vendetta

Se Beccaria ha sottratto la pena alla crudeltà e Carrara l'ha trasformata in garanzia della libertà, è forse Hegel ad averne colto il significato filosofico più profondo. Nella Filosofia del diritto il reato non è soltanto la lesione di un bene giuridico. Esso rappresenta la negazione del diritto come forma della libertà comune. Chi commette un delitto non aggredisce esclusivamente una persona; mette in discussione l'ordine giuridico che rende possibile il reciproco riconoscimento tra gli individui. È proprio per questa ragione che la risposta al reato non può appartenere alla vittima. La vittima è parte del conflitto. Lo Stato, invece, rappresenta l'universalità dell'ordinamento. La pena, nella prospettiva hegeliana, non costituisce la prosecuzione della vendetta con altri mezzi. È l'atto mediante il quale il diritto riafferma sé stesso contro la propria negazione.

Questa tesi è stata spesso equivocata come una giustificazione della severità della pena. In realtà Hegel sostiene qualcosa di più sottile. Se il reato nega il diritto, anche la vendetta lo nega. Entrambi sostituiscono la regola comune con la volontà particolare. La differenza è che il reato rompe per primo il patto giuridico, mentre la vendetta pretende di ricostruirlo attraverso una seconda violazione. In entrambi i casi il diritto viene sostituito dalla forza. Lo Stato costituzionale nasce precisamente per impedire questa duplicazione della negazione. La pena, allora, non vendica la vittima. Ricostruisce la validità della norma. È una differenza decisiva. La vittima guarda inevitabilmente all'offesa subita. Lo Stato guarda all'integrità dell'ordinamento.

La prima domanda: «Che cosa è stato fatto a me?». Il secondo domanda: «Che cosa è stato fatto al diritto?». Questa distinzione conserva oggi una sorprendente attualità. Viviamo in una stagione nella quale il processo penale è sempre più spesso investito di aspettative che eccedono la sua funzione. Alla sentenza si chiede di risarcire moralmente il dolore, di offrire consolazione, di riconoscere pubblicamente l'identità della vittima e di manifestare solidarietà alla comunità ferita. Sono esigenze umanamente comprensibili, ma che non possono diventare il criterio della decisione giudiziaria. Se il giudice rinunciasse a questa distanza, cesserebbe di essere il rappresentante dell'universalità del diritto per diventare il portavoce della sofferenza di una delle parti.

La giurisdizione perderebbe così il proprio tratto distintivo. È questo, probabilmente, l'insegnamento più attuale di Hegel. Il diritto non chiede al giudice di non comprendere il dolore della vittima. Gli chiede qualcosa di molto più difficile: non identificarsi con quel dolore al punto da trasformarlo nella misura della decisione. In questa prospettiva il caso Roggero assume un significato che va oltre la vicenda processuale. Il punto non è stabilire se il gioielliere meritasse comprensione. La risposta non può che essere positiva. Il punto è stabilire se la comprensione della sua condizione possa modificare i presupposti oggettivi della legittima difesa. Per Hegel la risposta dovrebbe essere negativa. Il diritto cesserebbe di essere universale se variasse in funzione dell'intensità emotiva suscitata da un caso concreto.

La legge vive proprio nella capacità di mantenere ferma la distinzione tra il riconoscimento della sofferenza e l'accertamento della liceità. È questa distanza che impedisce alla giustizia di regredire alla vendetta. Ed è questa distanza che consente alla pena di rimanere un atto del diritto e non della collera. A mio avviso questo passaggio offre anche un collegamento con una delle questioni più urgenti del costituzionalismo contemporaneo: la crescente "emotività del diritto penale". Oggi il rischio non è tanto quello di uno Stato troppo distante dalle vittime, quanto quello di uno Stato che finisca per assumere come proprie le emozioni della vittima, trasformando il processo in un luogo di conferma del sentimento collettivo anziché di applicazione imparziale della legge. È proprio contro questa deriva che la lezione di Hegel conserva una sorprendente attualità.

 

8. La vittima e il giudice. Perché la giustizia non può avere un solo punto di vista

Ogni civiltà si misura anche dal modo in cui guarda alle proprie vittime. Per lungo tempo il diritto penale le ha dimenticate. Il processo era costruito quasi esclusivamente attorno al rapporto tra Stato e imputato. La persona offesa rimaneva sullo sfondo, spesso ridotta a semplice fonte di prova. Negli ultimi decenni questo paradigma è profondamente cambiato. La vittima è tornata al centro dell'attenzione del legislatore, della giurisprudenza e della riflessione filosofica. Le convenzioni internazionali, il diritto dell'Unione europea e numerose riforme processuali hanno riconosciuto nuovi diritti di partecipazione, informazione, protezione e ascolto. Si tratta di una conquista che merita di essere difesa. Una giustizia che ignora la sofferenza della vittima è una giustizia incompleta.

Ma una giustizia costruita esclusivamente attorno alla vittima rischia di diventare una giustizia parziale. È qui che il pensiero di Hegel conserva, appunto, una sorprendente attualità. Lo Stato non nasce per sostituire una volontà privata con un'altra. Nasce per introdurre nel conflitto un punto di vista che nessuna delle parti può rappresentare. La vittima vede inevitabilmente il reato dalla prospettiva dell'offesa subita. L'imputato lo vede dalla prospettiva della propria difesa. Entrambe sono prospettive legittime. Nessuna, però, coincide con il diritto. Il diritto esiste precisamente perché nessuna delle due prospettive può diventare misura della decisione. La funzione del giudice consiste nel compiere un'operazione difficile quanto indispensabile. Trasformare un conflitto vissuto soggettivamente in un problema valutato oggettivamente.

È un passaggio che richiede distanza. Non indifferenza. Distanza. La differenza è decisiva. L'indifferenza ignora il dolore. La distanza lo riconosce senza lasciarsene dominare. È la stessa differenza che separa il medico dal familiare del paziente. Entrambi desiderano la guarigione. Ma soltanto il medico può assumere decisioni cliniche proprio perché non è travolto dalla partecipazione emotiva. Così è per il giudice. La sua imparzialità non nasce dalla mancanza di umanità. Nasce dalla responsabilità di non identificare il diritto con l'emozione. Questo equilibrio appare oggi particolarmente fragile. La crescente esposizione mediatica dei processi, la rapidità della comunicazione digitale e la personalizzazione del dibattito pubblico hanno accentuato la tendenza a leggere ogni vicenda penale come una storia di identificazione.

Il pubblico non si chiede più soltanto quale norma sia stata violata. Si domanda con chi identificarsi. Con la vittima. Con l'imputato. Con i familiari. Con la comunità. Il processo rischia così di essere valutato non per la correttezza del suo percorso argomentativo, ma per la capacità della sentenza di confermare quella identificazione. È un mutamento profondo. La sentenza viene giudicata giusta quando coincide con il sentimento prevalente. Sbagliata quando lo contraddice. Ma è proprio contro questa trasformazione che la giurisdizione è nata. L'Areopago di Eschilo, il Leviatano di Hobbes, il garantismo di Beccaria, il principio di legalità e il giusto processo previsto dall'articolo 111 della Costituzione rispondono tutti alla medesima esigenza. Sottrarre il giudizio all'immediatezza della reazione.

Hegel avrebbe detto: sottrarlo alla particolarità per ricondurlo all'universalità. Ciò non significa mortificare la vittima. Significa proteggerla. Perché una giustizia che decide sull'onda dell'emozione finirà inevitabilmente per essere ingiusta anche nei confronti delle vittime. Oggi potrebbe assecondare il dolore di una persona. Domani potrebbe ignorare quello di un'altra. L'unico criterio capace di garantire tutti è la legge. La legge uguale per ciascuno. Il caso Roggero mostra con particolare evidenza questa tensione. La solidarietà verso un uomo che ha subito una rapina non può essere messa in discussione. Ma proprio quella solidarietà rende ancora più necessario che il giudice mantenga la distanza richiesta dalla propria funzione. Se la qualità di vittima diventasse, di per sé, criterio di liceità della reazione, il processo cesserebbe di accertare fatti.

Comincerebbe a graduare il diritto sulla base della sofferenza. E la sofferenza, per quanto autentica, non può diventare la misura della legalità. È forse questa la lezione più difficile da accettare. La giustizia costituzionale non domanda al giudice di scegliere tra la vittima e l'imputato. Gli domanda di essere fedele alla legge anche quando la legge impone una decisione emotivamente impopolare. È il prezzo della civiltà giuridica. Ed è, forse, anche la sua più alta forma di umanità. Perché soltanto un diritto che resiste all'emozione del momento può garantire, domani, la libertà di tutti.

 

9. La Costituzione e il limite della forza. Perché la legittima difesa è un'eccezione costituzionalmente necessaria

Ogni riflessione sulla legittima difesa rischia di rimanere incompleta se si arresta al codice penale. L'articolo 52 non vive isolato. Esso respira all'interno della Costituzione. Ed è proprio la Costituzione a modificarne profondamente il significato. Una lettura esclusivamente penalistica tende a concentrare l'attenzione sui requisiti della scriminante: l'offesa ingiusta, il pericolo attuale, la necessità della reazione, la proporzione. Sono tutti elementi indispensabili. Ma essi acquistano il loro autentico significato soltanto se letti alla luce del modello di Stato delineato dalla Costituzione repubblicana. La Costituzione italiana non è una Carta costruita attorno alla forza. È una Carta costruita attorno alla giurisdizione. L'articolo 24 garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

L'articolo 25 sottrae il cittadino al giudice scelto dopo il fatto, imponendo il principio del giudice naturale precostituito per legge. L'articolo 27 subordina la responsabilità penale alla colpevolezza personale e attribuisce alla pena una funzione incompatibile con ogni logica di vendetta. L'articolo 111 pretende che ogni decisione sia il risultato del contraddittorio davanti a un giudice terzo e imparziale. Questi principi, considerati nel loro insieme, descrivono un'idea precisa di convivenza. Il conflitto non viene eliminato. Viene giurisdizionalizzato. Ogni controversia è chiamata a uscire dalla disponibilità delle parti per essere affidata a un procedimento regolato dalla legge. È questa la vera architettura costituzionale. In essa la legittima difesa occupa una posizione particolare.

Non rappresenta una deroga ai valori della Costituzione. Ma non costituisce neppure il loro centro. Essa è un'eccezione. Una deroga temporanea resa necessaria dall'impossibilità, nel caso concreto, dell'immediato intervento della giurisdizione. La sua giustificazione costituzionale risiede proprio nella sua eccezionalità. Se diventasse la regola, il sistema costituzionale cesserebbe di funzionare. La tutela dei diritti tornerebbe progressivamente nelle mani dei singoli. Il processo verrebbe sostituito dalla reazione. Il giudice dalla vittima. La legge dalla forza. È una prospettiva incompatibile con il costituzionalismo contemporaneo. Piero Calamandrei comprese con straordinaria lucidità questa trasformazione. Per lui il processo non era un ostacolo tra il cittadino e la giustizia.

Era la forma civile della giustizia. Il giudice non rappresenta una volontà superiore. Rappresenta il metodo attraverso il quale una comunità decide di non affidare il proprio destino all'arbitrio. In questa prospettiva il processo costituisce una rinuncia collettiva. La rinuncia a farsi giustizia da sé. È la stessa intuizione che avevamo incontrato nell'Areopago di Eschilo. La stessa che Hobbes aveva tradotto nella teoria dello Stato. La stessa che Beccaria aveva trasformato nel limite del potere punitivo. La Costituzione italiana completa questo lungo percorso storico. Non chiede ai cittadini di rinunciare alla difesa. Chiede loro di rinunciare alla punizione. La differenza è decisiva. Difendersi significa impedire che un'aggressione produca il proprio effetto.

Punire significa attribuirsi una funzione che appartiene esclusivamente all'ordinamento. È proprio in questa distinzione che si colloca il significato costituzionale della legittima difesa. Essa è consentita soltanto finché l'ordinamento non può ancora proteggere efficacemente il diritto minacciato. Quando quella impossibilità cessa, la funzione torna integralmente allo Stato. Non perché lo Stato diffidi del cittadino. Ma perché la Costituzione diffida di ogni concentrazione della forza priva di controllo. Questa diffidenza non riguarda soltanto il privato. Riguarda anche i pubblici poteri. L'intera storia del costituzionalismo può essere letta come un doppio movimento. Limitare la violenza privata. Limitare la violenza pubblica. La libertà nasce precisamente da questo doppio limite.

Per questa ragione la legittima difesa non può essere interpretata come un diritto assoluto. Ogni diritto assoluto alla forza finirebbe inevitabilmente per negare il principio stesso della giurisdizione. L'ordinamento costituzionale riconosce invece una forza limitata, necessaria e temporanea. Una forza che vive soltanto finché vive il pericolo. Insomma, il percorso iniziato con Achille giunge finalmente alla propria conclusione teorica. La civiltà giuridica non si misura dalla quantità di forza che autorizza. Si misura dalla capacità di stabilire con precisione il momento in cui quella forza deve arrestarsi. Il limite non rappresenta una debolezza del diritto. È il suo fondamento. Ed è proprio quel limite che la Costituzione affida, in ultima analisi, al giudice.

Non perché il giudice sia moralmente superiore agli altri cittadini. Ma perché soltanto un giudizio sottratto all'immediatezza del conflitto può garantire, insieme, la sicurezza della vittima, i diritti dell'imputato e la fedeltà della comunità alla propria Costituzione.

 

10. Conclusioni. Il limite che ci rende liberi

Quando Achille trascina il corpo di Ettore attorno alle mura di Troia, nessuno lo ferma. Nessun giudice. Nessuna legge. Nessun processo. La forza coincide ancora con il diritto. L'eroe decide. L'offesa autorizza la risposta. Il dolore diventa misura della giustizia. L'intera storia evolutiva prima descritta e che va in direzione opposta può essere letta come il progressivo superamento di quella scena. Eschilo sottrae la vendetta alla famiglia e la consegna all'Areopago. Hobbes sottrae la forza ai singoli e la consegna allo Stato. Beccaria sottrae la pena alla crudeltà e la riconduce alla legge. Hegel sottrae la risposta al reato alla particolarità della vittima e la restituisce all'universalità del diritto. La Costituzione, infine, compie un passo ulteriore. Non si limita a organizzare il potere.

Ne limita l'esercizio. Limita quello dei cittadini. Limita quello dello Stato. Limita perfino quello del giudice. Il costituzionalismo nasce proprio da questa intuizione. La libertà non è l'assenza di forza. È la presenza del limite. Per questa ragione la legittima difesa occupa un posto singolare nel nostro ordinamento. Essa ricorda che vi sono situazioni nelle quali il diritto non può arrivare in tempo. L'aggressione improvvisa, il pericolo attuale, la necessità di salvare una vita o un bene essenziale rendono inevitabile che il cittadino eserciti temporaneamente una funzione che, normalmente, appartiene allo Stato. Ma proprio perché eccezionale, quella funzione deve arrestarsi non appena il diritto torna possibile. Il limite non nasce contro la vittima.

Nasce per impedire che la vittima sia costretta a diventare giudice. È questa la lezione che il caso Roggero consegna al giurista. Ed è forse anche la ragione della sua straordinaria forza simbolica. La vicenda ha diviso l'opinione pubblica perché ciascuno vi ha visto qualcosa di diverso. Chi ha visto soltanto un commerciante aggredito ha percepito la sentenza come un'ingiustizia. Chi ha guardato esclusivamente alla dinamica finale dei fatti l'ha considerata la naturale applicazione dell'articolo 52 del codice penale. Entrambe le letture colgono una parte della verità. Ma nessuna, da sola, è sufficiente. Il diritto vive precisamente nello spazio che separa l'empatia dall'applicazione della legge. Paul Ricoeur ha osservato che la giustizia rappresenta il momento nel quale una società interrompe la catena della reciprocità violenta sostituendo alla vendetta una decisione pubblica. La sentenza non cancella il dolore. Non pretende di eliminarlo. Gli impedisce, però, di trasformarsi nella fonte della regola.

È questa la funzione più alta della giurisdizione. Non distribuire consolazione. Garantire imparzialità. Non promettere felicità. Proteggere libertà. Per questa ragione il giudice voluto dalla Costituzione non è chiamato a condividere la collera della vittima, né a identificarsi con l'imputato. È chiamato a custodire il limite. È un compito spesso ingrato. Talvolta perfino impopolare. Ma è proprio in quella impopolarità che si manifesta la forza silenziosa della Costituzione stessa. Una democrazia matura non si riconosce dal numero delle pene che infligge. Si riconosce dalla capacità di resistere alla tentazione di trasformare il dolore in criterio della decisione. La vera domanda, allora, torna e non è se Mario Roggero meritasse comprensione. 

La vera domanda è un'altra. Una società libera può consentire che il diritto alla difesa si trasformi nel diritto di punire? L'intero cammino della civiltà giuridica occidentale suggerisce una risposta negativa. Non per sfiducia nei confronti delle vittime. Ma per fiducia nel diritto. Da Omero alla Costituzione repubblicana, la storia della giustizia non è stata il progressivo abbandono della forza. È stato il suo lento e faticoso addomesticamento. Ogni generazione ha sottratto un frammento di violenza all'arbitrio per consegnarlo alla legge. Ogni conquista del costituzionalismo è consistita nell'aggiungere un limite dove prima esisteva soltanto una volontà. Forse è questa la più autentica definizione della civiltà giuridica. Non una società nella quale nessuno usa mai la forza.

Una società nella quale nessuno può decidere da solo quando la forza diventi giustizia. È questo il confine che separa Achille dal giudice. Ed è dentro quel confine che continua a vivere la promessa più alta del diritto: sostituire alla vendetta la ragione, senza mai dimenticare il dolore da cui la giustizia ha avuto origine.

La storia del diritto, in definitiva, non è la storia dell'abolizione della violenza, ma la storia della sua progressiva sottrazione alla disponibilità dei singoli e del suo assoggettamento a limiti, procedure e garanzie. La civiltà giuridica coincide con questa trasformazione. 

Max Weber definisce lo Stato come la comunità che rivendica il monopolio dell'uso legittimo della forza. La tua tesi, però, consente di correggere e completare quella celebre definizione. Lo Stato costituzionale non si limita a rivendicare un monopolio della forza; rivendica il monopolio della forza giuridicamente giustificata. La legittimazione non deriva dal possesso della forza, ma dal suo esercizio entro limiti sostanziali e procedurali. È questo il passaggio che distingue il Leviatano dallo Stato costituzionale. 

 

11. Epilogo. La forza costituzionalizzata. Oltre Weber, oltre Schmitt

Nel 1919 Max Weber definiva lo Stato come quella comunità umana che, entro un determinato territorio, rivendica con successo il monopolio dell'uso legittimo della forza fisica. È probabilmente una delle definizioni più celebri della scienza politica del Novecento. Essa coglie un dato essenziale. Senza un'autorità capace di impedire la diffusione incontrollata della violenza, nessuna convivenza civile è possibile. Ma quella definizione, per quanto fondamentale, non basta più a descrivere lo Stato costituzionale contemporaneo. Il costituzionalismo nato dopo le tragedie del Novecento ha mostrato che il monopolio della forza non costituisce, di per sé, una garanzia di libertà. Anche gli Stati totalitari possedevano il monopolio della forza. Anche essi disponevano di eserciti, tribunali, polizie e apparati repressivi.

Ciò che mancava non era il monopolio. Era il limite. La differenza tra uno Stato autoritario e uno Stato costituzionale non consiste, dunque, nella quantità di forza di cui dispone. Consiste nella qualità giuridica della forza che esercita. La forza, nello Stato costituzionale, non è mai un potere originario. È sempre un potere derivato. Deriva dalla Costituzione. Ed è alla Costituzione che rimane continuamente sottoposta. Differentemente, il pensiero di Carl Schmitt mostra tutta la propria distanza dal costituzionalismo democratico. Per Schmitt, il sovrano è colui che decide sullo stato di eccezione. L'eccezione precede la norma. La decisione fonda il diritto. La forza sovrana precede il limite. La Costituzione repubblicana percorre invece la strada opposta. L'eccezione non crea il diritto. 

Carl Schmitt, infatti, porta alle estreme conseguenze una diversa concezione del rapporto tra forza e diritto. Se per Hobbes lo Stato nasce per sottrarre agli individui il giudizio e la vendetta, in Schmitt il fondamento ultimo dell'ordine giuridico non è la norma ma la decisione. "Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione": questa celebre definizione significa che, quando l'ordinamento incontra una situazione estrema, il diritto non basta più a governarla. Occorre qualcuno che decida. L'eccezione precede la regola. La decisione fonda la norma.

È proprio qui che il costituzionalismo contemporaneo prende una strada diversa. La Costituzione italiana non nega che possano esistere situazioni eccezionali; nega però che l'eccezione possa sottrarsi al diritto. Anche l'emergenza resta disciplinata dalla legge. Anche la forza deve conoscere un limite. Perfino la legittima difesa non è il ritorno alla sovranità originaria del singolo, ma un'eccezione rigorosamente tipizzata dall'ordinamento.

In questo senso l'articolo 52 del codice penale rappresenta quasi l'antitesi della logica schmittiana. Non è il cittadino che decide quando la sua forza diventa diritto. È il diritto che stabilisce quando la forza del cittadino possa essere considerata legittima. La decisione individuale non crea la liceità; ne costituisce soltanto il presupposto fattuale, successivamente sottoposto al controllo del giudice.

La vicenda Roggero rende evidente questa differenza. Se il criterio fosse quello della decisione sovrana dell'aggredito, il momento nel quale la difesa termina coinciderebbe con la percezione soggettiva della vittima. Ma una democrazia costituzionale non può affidare al singolo la definizione del confine tra difesa e punizione. Quel confine appartiene alla legge ed è il giudice, non la vittima, a verificarne il rispetto.

Per questo il costituzionalismo può essere letto come il progressivo superamento non soltanto di Hobbes, ma anche di Schmitt. Dal monopolio della forza si passa al monopolio del giudizio; dalla decisione si passa alla giurisdizione; dall'eccezione sovrana all'eccezione costituzionalmente disciplinata. La forza rimane necessaria. Ma non è più sovrana. È il diritto a diventare sovrano.

È il diritto che disciplina l'eccezione. Anche quando l'ordinamento autorizza l'uso della forza — da parte dello Stato o, eccezionalmente, del cittadino — esso continua a stabilirne i presupposti, la durata, le condizioni e il controllo successivo. Nessuna decisione può sottrarsi alla legge. Neppure quella assunta nel momento più drammatico. La legittima difesa rappresenta forse l'esempio più significativo di questa impostazione. Essa non attribuisce al cittadino una porzione della sovranità. Non gli conferisce il potere di amministrare la giustizia. Gli consente soltanto di impedire, nell'immediatezza incombente, che un diritto fondamentale venga definitivamente sacrificato quando lo Stato non può ancora intervenire. È una supplenza. Non una sostituzione. Una parentesi.

Non un trasferimento di sovranità. Per questo motivo la forza privata rimane costituzionalmente lecita soltanto finché permane la necessità che la giustifica. Cessata la necessità, ritorna integralmente la giurisdizione. È questa la vera differenza tra forza e diritto. La forza tende naturalmente a espandersi. Il diritto vive soltanto entro limiti. Walter Benjamin, nel celebre saggio Per la critica della violenza, osservava come ogni ordinamento giuridico sia costretto a confrontarsi con il problema della forza che fonda e della forza che conserva il diritto. Pur muovendosi entro coordinate filosofiche diverse da quelle del costituzionalismo contemporaneo, la sua riflessione pone una domanda ancora attuale: come impedire che la forza, nata per proteggere il diritto, finisca per sostituirsi ad esso?

La risposta offerta dalla Costituzione italiana non consiste nell'eliminare la forza, obiettivo impossibile in ogni comunità politica. Consiste nel renderla giuridicamente responsabile. Ogni esercizio della forza deve poter essere ricondotto a una norma. Ogni norma deve essere compatibile con i principi costituzionali. Ogni decisione deve essere sindacabile da un giudice indipendente. È questa la vera conquista dello Stato di diritto. La forza non scompare. Diventa responsabile. Alla luce di questa prospettiva, anche il caso Roggero assume un significato diverso. Non è il processo a un uomo che ha reagito a una rapina. È il momento nel quale l'ordinamento è chiamato a verificare se la forza esercitata sia rimasta entro il perimetro della sua giustificazione costituzionale.

La domanda non è mai stata se Roggero fosse una vittima. Lo era. La domanda non è neppure se la sua paura fosse autentica. La vera domanda è un'altra. Il diritto può continuare a giustificare la forza quando è venuta meno la necessità che ne costituiva il fondamento? A questa domanda il costituzionalismo risponde con fermezza. No. Non per debolezza verso chi aggredisce. Ma per fedeltà al principio che rende possibile la convivenza democratica. Nessuno può essere giudice della propria causa. Nessuno può trasformare la sofferenza in titolo per esercitare una funzione pubblica. Nessuno può decidere da solo quando la difesa diventi punizione. È questo il limite che distingue la forza dalla giustizia. Ed è proprio questo limite, più di ogni altro, a raccontare la storia della civiltà giuridica occidentale.

Forse, allora, anche la definizione di Weber può essere riletta alla luce della Costituzione. Lo Stato non è soltanto la comunità che detiene il monopolio dell'uso legittimo della forza. È la comunità che accetta di sottoporre la forza — anche la propria — al giudizio del diritto. Quel monopolio si trasforma in responsabilità. Il potere diventa- si fa- garanzia. La forza cessa di essere dominio e diventa istituzione. E forse è proprio questa la lezione più profonda che la lunga vicenda della legittima difesa continua ad affidare al nostro tempo: una democrazia non è più forte quando autorizza un uso più ampio della forza, ma quando riesce a conservarne il controllo anche nei momenti in cui la paura spinge ad abbandonare il limite.

Perché il limite non è il contrario della forza. È la forma più alta della sua legittimazione democratica.

28/07/2026
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