Articoli di Questione Giustizia su comunicazione pubblica
L’abbassamento di livello della comunicazione politica deve avere dei limiti? In particolare il problema si può porre per questioni che implicano la necessaria conoscenza (e condivisione) di nozioni giuridiche di base.
Le dichiarazioni social della presidente del Consiglio sugli oneri per le cure alle vittime di Crans-Montana non hanno considerato il quadro giuridico di riferimento, complesso ma certamente spiegabile: questioni da affrontare con un’accorta e misurata comunicazione istituzionale sono sparite del tutto in un linguaggio aggressivo, con cui crea un “nemico” a cui vengono riferiti i termini “ignobile, disumano, ripugnante” (salvo poi proporsi come “risolutrice”).
La rappresentazione della vicenda è frutto di strategia comunicativa o di pura e semplice mancata conoscenza della materia affrontata?
Nel primo caso: è tollerabile che chi riveste una delicata funzione pubblica diffonda deliberatamente informazioni improprie nei presupposti o nelle modalità espressive? Nel secondo: è tollerabile che chi riveste una delicata funzione pubblica ignori – o non acquisisca - i dati fondamentali da porre a base della comunicazione istituzionale?
In ogni caso sembra che non interessi informare i cittadini sui presupposti giuridici di vicende di rilevanza pubblica e renderli loro comprensibili, come sarebbe sicuramente possibile.
Gli elementi prevalenti nei contenuti della campagna elettorale: tra “vicende eclatanti” e “posta in gioco”. La comunità dei giuristi di fronte agli effetti dell’investimento in sfiducia
L’ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Milano nel “caso Equalize” è espressione elevata di garantismo processuale penale e, insieme, offre un punto di osservazione sulla situazione attuale (e del prossimo futuro) della comunicazione degli eventi di rilevanza penale.
Proprio nel momento in cui si esprime una giurisprudenza che eleva il provvedimento giurisdizionale a fonte di conoscenza dei fatti razionale, garantista, corretta, continente, interviene il divieto legislativo di conoscere quella fonte, con il decreto legislativo n. 198 del 2024.
Nell’articolo vengono quindi esaminati gli elementi principali del ragionamento giuridico del giudice senza poter citare le motivazioni del provvedimento, nelle quali sono sviluppati.
Il fenomeno del prevalere della comunicazione di polizia (per stile e contenuti), che si è verificato in forma specifica nei giorni successivi all’esecuzione dell’ordinanza Equalize, è già ampiamente presente nella comunicazione pubblica e istituzionale, ed è destinato a divenire un vero e proprio dominio a seguito della recente modifica normativa.
La recensione al volume di Enrico Carloni, edito da Il Mulino (2022)
Non c’è un prima e un dopo nella storia della comunicazione della Corte costituzionale. Fin dalla nascita, la Corte apre un canale con la società civile – di cui si sente “carne e sangue” – per rendere conto, farsi conoscere, promuovere la cultura costituzionale. La comunicazione è dovere, servizio, scelta etica e di democrazia. Questo senso della Corte per la comunicazione è un filo rosso lungo 64 anni, declinato con alti e bassi ma senza soluzione di continuità. Perciò un ritorno indietro sarebbe impossibile: semplicemente perché non esiste un indietro cui tornare. Semmai, esiste una “prospettiva comunicativa” che, grazie alla forte leadership istituzionale dimostrata dalla Corte in questi ultimi anni, continuerà ad arricchire le sue decisioni e contribuirà a (ri)costruire una comunità e un clima fondati su valori condivisi nonché il necessario rapporto di fiducia con i cittadini.