Magistratura democratica
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Sulla proposta di indulto differito presentata il 23 settembre

La forza dello Stato di diritto
di Mario Serio
professore emerito di diritto privato comparato presso l'Università di Palermo, garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

L'idea che lo Stato possa mostrarsi con appositi provvedimenti, quali l'amnistia e l'indulto, clemente nei confronti di particolari categorie di cittadini ha salde radici costituzionali.

Appare, pertanto, difficilmente accettabile l'argomento secondo cui nel caso, molto frequentemente verificatosi nel tempo postfascista, di adozione di tale genere di provvedimenti si registrerebbero pericolosi segni di debolezza statale. 

Protegge da questo rischio proprio la previsione costituzionale, evidentemente diretta a mostrare il volto umano e lungimirante dell'Autorità, proprio nel momento in cui essa è titolare del legittimo potere di detenere l'altrui persona in una situazione di attuale o potenziale privazione della libertà.

Il senso di umanità è nozione e patrimonio diffuso nella nostra legge fondamentale che, ad esempio, contempla come fondamentali ed inalienabili i diritti dell'uomo e ripudia, in fase di esecuzione delle pene, i trattamenti contrari agli stessi principi di umanità. 

Se si seguisse la suggestione che suscita la tesi della cedevolezza dello Stato “clemente”, dovrebbe per coerenza rimproverarsi al Costituente anche il monito circa modi e funzioni della pena, respingendone il fondamento rieducativo in luogo di quello puramente ed esclusivamente retributivo. Del resto, a precludere temute degenerazioni dello strumento della clemenza soccorre ancora una volta la previdente disposizione che affida al Parlamento il compito di saggiare, a maggioranza qualificata, le condizioni storico-politiche giustificative di tali generi di provvedimenti e il mezzo giuridico per affermarli nell'ordinamento. 

Si tratta di nozioni talmente innestate nella cultura giuridica, e nella prassi che ne è scaturita, che non può non destare amara sorpresa la riproposizione di timori circa la mancata tenuta dello Stato che si appresti ad esibire un atteggiamento ispirato ai dettami costituzionali. Perché non è mai stato il capriccio ad orientare le scelte legislative, ma ragioni più alte e nobili sin da quelle di pacificazione tra italiani dilaniati dalla oppressione ventennale e vittoriosamente pronti a rimuoverla.

Le esigenze che i concreti momenti storici possono manifestare non sono riconducibili sempre e comunque ad un unico modello. In altri termini, i provvedimenti di clemenza possono essere suggeriti o imposti da molteplici circostanze, il cui elemento comune è stato in ogni periodo rappresentato dalla sua rapportabilità al prevalere, su ogni altro, dell'esigenza di coltivare, e non tradire, il principio di umanità in ogni sua possibile declinazione. 

Questo è il contesto nel quale trova esplicazione e spiegazione il proposito di indulto differito (o condizionato al ricorrere di particolari condizioni di accertata meritevolezza, a seconda dell'accento che si preferisca porre nel descriverlo).

L'abnorme sovraffollamento carcerario nell'ordine del 140%, le degradanti condizioni di un gran numero di Istituti penitenziari, l'alto tasso di suicidi di detenuti (ed anche di appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria), le frequenti tensioni, il vertiginoso incremento di figure di reato punibili con la detenzione, l'ineludibile adempimento degli obblighi internazionalmente assunti dall'Italia in materia di detenzione costituiscono, tutti insieme e ciascuno preso separatamente, condizione necessaria e sufficiente perché la misura proposta venga varata. Questo senza cedere all'illusoria e distorcente contrapposizione tra clemenza e sicurezza in una collettività che non voglia assistere inerte alla lesione della dignità umana. 

Attorno a tale proposta si sono radunati i consensi di giuristi di ogni estrazione professionale ed ideale, appartenenti a comunità professionali, laiche e religiose, l'Associazione Nazionale Magistrati e singoli gruppi associativi, l'Unione delle Camere Penali.

Si porrebbe fuori dai confini della realtà chi si impegnasse a scovare negli interstizi delle menti degli aderenti alla proposta il famoso e fumoso intento politico, quale che sia il significato e lo scopo da attribuire all'espressione. 

Ma non bisogna essere con i possibili detrattori eccessivamente severi: ed invero dirigersi verso un obiettivo di umanizzazione sociale è in effetti un traguardo politico, il più alto di quelli che la Costituzione assegna nel porre al centro della propria scena la persona umana, le sue aspirazioni, la sua dignità. 

Chi lo negasse finirebbe, anche inconsapevolmente, con il rinnegare l'umanità stessa.

 

24/09/2026
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