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Proposta di un indulto giubilare

a cura di Redazione

Questione giustizia pubblica la proposta di un indulto giubilare che reca le firme di prestigiosi giuristi

La drammaticità della situazione carceraria impone soluzioni nuove, originali e realistiche, raccogliendo gli appelli accorati di Papa Francesco, di Papa Leone, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed il grido di dolore del mondo penitenziario.

La proposta di un indulto “differito” maturata in seno al convegno "Il diritto alla speranza nel cinquantennale dell'Ordinamento penitenziario, nell'anno del Giubileo della Speranza e nel triduo del Giubileo dei Detenuti" intende coniugare responsabilità, sicurezza, speranza, clemenza e prevenzione.

Un indulto “secco”, infatti, rischia di non risolvere i problemi ed aumentare le criticità, laddove un indulto “preparato ed accompagnato”, con la previsione di una efficacia differita di tre/sei mesi, consentirebbe l’attuazione del trattamento penitenziario del dimittendo e dell’assistenza postpenitenziaria. È fondamentale dunque dare continuità e consolidare il percorso riabilitativo avviato in carcere con la presa in carico fuori dal carcere da parte del servizio sociale dell’UEPE e l'inserimento nel circuito istituzionale del Consiglio di aiuto sociale, del Comitato per l'occupazione e degli Istituti di giustizia riparativa, con il coinvolgimento delle competenze istituzionali e finanziarie degli Enti pubblici territoriali, della Cassa delle Ammende e delle risorse aggiuntive del terzo settore mediante l’offerta di posti di lavoro, di borse-lavoro, di corsi di formazione professionale, di progetti di serio volontariato, di percorsi di riparazione, mediazione e riconciliazione, in un’ottica di giustizia di comunità. Ci fa sì che l'alternativa al carcere non sia il degrado personale, familiare ed ambientale seguito dalla recidiva con il ritorno in carcere, ma il progetto di restituzione sociale con la conquista meritata della vera libertà.

Illustrando nel maggior dettaglio il significato ed il contenuto della proposta, occorre specificare che l’indulto “differito”, in quanto tale “preparato ed accompagnato”, sia altresì rinunciabile da parte dell’interessato (secondo il principio generale ed al fine di evitare la brusca interruzione di percorsi penitenziari e/o di esecuzione penale esterna), con la previsione di reati ostativi (la cui individuazione non può che rimettersi interamente alle scelte di politica legislativa) e della clausola di ostatività della sottoposizione a misure di sicurezza detentive.

In particolare, la funzione della preparazione derivante dal termine iniziale differito permetterebbe la piena realizzazione del trattamento del dimittendo ai sensi dell’art. 43 L. Ord. Pen. (nella prassi ordinaria sempre trascurato) e consentirebbe al Magistrato di sorveglianza una verifica giudiziale della pericolosità sociale residua (anche con il mantenimento o la revoca della misura di sicurezza che sia stata applicata in sede di cognizione, con la stessa applicazione ex novo della misura di sicurezza, ove necessario, ai sensi dell’art. 205 c.p. e con l’eventuale trasformazione della misura di sicurezza detentiva in libertà vigilata ai sensi dell’art. 230 c.p.).

In secondo luogo, la funzione dell’accompagnamento permetterebbe il pieno dispiegarsi dell’assistenza post penitenziaria (pure tradizionalmente negletta) prevista dall’art. 46 L. Ord. Pen. e dall’art. 88 Reg. Pen. e dei relativi interventi, momento cruciale ai fini del contrasto alla recidiva ed alla criminalità organizzata che la presente proposta di indulto mira a focalizzare ed a valorizzare nella sua centralità nel quadro dell’ordinamento vigente.

Nello storico messaggio alle Camere dell’8.10.2013 del Presidente Giorgio Napolitano sulla questione carceraria dopo la sentenza Torreggiani si invocava proprio un “indulto accompagnato”: «Ritengo necessario che - onde evitare il pericolo di una rilevante percentuale di ricaduta nel delitto da parte di condannati scarcerati per l'indulto, come risulta essere avvenuto in occasione della legge n. 241 del 2006 - il provvedimento di clemenza sia accompagnato da idonee misure, soprattutto amministrative, finalizzate all'effettivo reinserimento delle persone scarcerate, che dovrebbero essere concretamente accompagnate nel percorso di risocializzazione».

Si aggiunga, inoltre, che l’indulto, istituto di rango costituzionale, non può essere aprioristicamente delegittimato in quanto tale, ma va reso funzionale al circuito ordinamentale ordinario ed al bisogno di sicurezza della collettività.

A seconda della scelta dell’entità dell’indulto (rimessa alla politica legislativa) varierà l’impatto sul sovraffollamento e sul tempo in cui il sistema penale, processual-penale e penitenziario potrà respirare per riprogettare e mettere in campo le necessarie misure strutturali al fine di evitare il riprodursi dei fenomeni degenerativi attuali e di prevenire possibili nuove condanne in sede europea.

Come scrisse il Beato Padre Pino Puglisi, Martire della mafia, nella sua lettera di Natale agli amici del quartiere Brancaccio di Palermo detenuti presso il carcere Ucciardone: «…e vorremmo che, quando sarete finalmente liberi, questo contatto continui nel centro di accoglienza, perché riteniamo che, incontrandoci e parlandoci, si possano creare le condizioni di spirito per vivere con quella serenità necessaria per affrontare in maniera diversa le difficoltà della vita. Serenità che porterebbe senz’altro la pace oltre che a voi, anche alle vostre famiglie».  

3 gennaio 2026

Simone Alecci, Sergio Belardinelli, Umberto Curi, Cesare Di Pietro, Luciano Eusebi, Antonietta Fiorillo, Fabio Gianfilippi, Rossella Giazzi, Cosimo Giordano, Filippo Giordano, Franco Maisto, Luigi Manconi, Pasquale Mangoni, Nicola Mazzamuto, Massimo Naro, Gianni Pavarin, Bernardo Petralia, Carlo Renoldi, Bartolomeo Romano, Mario Serio, Nunziante Rosania, Gianni Rossi, Vittorio Trani

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