Sommario: 1. La comunicazione pubblica e istituzionale – 2. La difesa reputazionale del cittadino coinvolto in un procedimento penale – 3. Comunicazione istituzionale, comunicazione giuridica, comunicazione giudiziaria – 4. Frammenti di comunicazione istituzionale negli uffici giudiziari – 5. Lo scenario non considerato delle distorsioni della comunicazione istituzionale e politica. Un esempio. – 6. La necessità di organizzare la comunicazione istituzionale della magistratura
1. La comunicazione pubblica e istituzionale
La recente circolare del Csm[1] dal titolo Aggiornamento delle linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale (delibera 10 giugno 2026) – che definiremo di seguito, per brevità, “il documento” - è stata sottoposta a puntuale critica in questa Rivista[2] nei suoi aspetti di merito, in particolare sottolineando il «reticolo» di doveri burocratici imposti agli uffici giudiziari, frutto di una redazione definita prolissa, e sostanzialmente velleitaria, tale da produrre confusione ma fonte di potenziali gravose responsabilità professionali e disciplinari.
Peraltro in un atto normativo secondario di tale rilevanza costituisce un limite la solo parziale considerazione anche per l’insufficiente considerazione delle acquisizioni teoriche, pratiche e normative (quantomeno con riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150), della scienza della comunicazione e della comunicazione istituzionale.
Il documento presenta alcuni punti deboli – destinati a produrre, riteniamo, un inceppamento a breve/medio termine nella sua applicazione – che vanno esaminati premettendo alcune nozioni relative alla materia della comunicazione pubblica e istituzionale[3].
Nella dottrina della scienza della comunicazione gli schemi classificatori di base, per quanto riguarda la comunicazione pubblica e istituzionale, si confrontano attualmente con i fenomeni di ibridazione delle forme e degli ambiti di comunicazione.
Secondo una visione più tradizionale, “comunicazione pubblica e istituzionale” dovrebbe intendersi come un’endiadi che, in una visione soggettivamente orientata, considera tale ogni forma di comunicazione proveniente dalla pubblica amministrazione o da soggetti pubblici.
E’ pensabile invece – proprio per rispondere alla crescente complessità e ibridazione – qualificare come comunicazione pubblica quella che risulta destinata a una pluralità di soggetti, un’attività di comunicazione indirizzata a un “pubblico” generale e con contenuti di interesse generale, senza esigenze commerciali, infocratiche, politiche; e come comunicazione istituzionale la comunicazione pubblica proveniente dal complesso dei soggetti che secondo la Costituzione e le leggi costituiscono la Repubblica e sono titolari di poteri pubblici[4].
Le finalità della comunicazione istituzionale sono esplicitate nell’art. 1, comma 5, della legge n. 150 del 2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni): prescindendo per ora dal tema dell’applicabilità all’attività giurisdizionale della normativa generale in materia – torneremo sul punto – possiamo ricavare dalla norma citata un contesto teorico-pratico applicabile a tutta la comunicazione istituzionale.
Nel dettato normativo essa ha quali scopi:
a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
Si tratta, come risulta chiaro, di un’attività del soggetto pubblico finalizzata al coincidente interesse del soggetto pubblico stesso e della generalità dei cittadini, e al miglioramento del rapporto tra l’uno e gli altri: il dettato normativo della legge n. 150 del 2000 – così come la generalità delle sue applicazioni pratiche negli anni successivi - è corretta espressione di quanto la scienza della comunicazione è andata elaborando sul tema.
Il documento del Csm si occupa di quattro materie, disomogenee, genericamente collocate sotto l’etichetta “comunicazione istituzionale”:
· la difesa reputazionale del cittadino coinvolto in un procedimento penale;
· l’organizzazione della comunicazione istituzionale negli uffici giudiziari;
· la sobrietà digitale del magistrato;
· la formazione del magistrato in “comunicazione giudiziaria”.
Con un riferimento di ordine generale, che consente di inquadrare le materie trattate dal documento, esso va raffrontato con le linee guida emanate dal Consiglio nel 2018, che si ponevano l’obiettivo di garantire trasparenza e comprensibilità della giurisdizione al fine di aumentare la fiducia dei cittadini nello Stato di diritto: in coerenza, dunque, con le finalità proprie della comunicazione istituzionale.
Come osserva Nello Rossi nell’articolo citato, il documento del 2026 nasce invece «da un’unica preoccupazione: porre a carico degli uffici giudiziari oneri di comunicazione destinati, nell’intenzione del Consiglio, a garantire una tutela più ampia di quella incentrata sulla presunzione di innocenza ed estesa alla protezione reputazionale della persona»; si potrebbe, altrimenti, dire, che il documento finisce con l’essere letto in questa prospettiva quantunque dichiari di occuparsi di comunicazione istituzionale[5].
Con un diverso approccio di tecnica normativa e drafting, sarebbe forse stato possibile destinare alle materie accomunate nel documento due diversi testi, uno dei quali finalizzato alle specificità della comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari, con premesse terminologiche e concettuali rigorose, destinato, per l’appunto, a produrre effetti positivi rispetto alla missione istituzionale del soggetto pubblico dal breve al lungo periodo e su temi di interesse diffuso; l’altro destinato a costruire obblighi dei magistrati finalizzati a garantire la protezione della reputazione di singoli cittadini.
La sovrapposizione di materie lascia peraltro paradossalmente intendere che si sia inteso creare un’organizzazione della comunicazione istituzionale finalizzata a un’unica limitata funzione, cioè la gestione delle notizie su alcuni procedimenti penali a tutela dei singoli cittadini coinvolti.
Depone in questo senso un intervento successivo del Csm[6] (plenum del 29 luglio 2026), determinato da quesiti posti, in maniera congrua e opportuna, dal Procuratore generale di Firenze e dal Presidente del Tribunale di Milano, che delimita significativamente gli obblighi imposti dal documento (se ne parlerà nel paragrafo successivo).
Pur così delimitato nei suoi effetti pratici, il documento rimane intitolato alla materia complessiva della comunicazione istituzionale e contiene riferimenti terminologici non trascurabili, che inducono ad esaminarlo in tale prospettiva, dipanandone per quanto possibile il contenuto - in cui concetti generali, disposizioni, valutazioni e criteri applicativi risultano talora sovrapposti in maniera alternativamente ridondante e limitata - applicando i principi e le declinazioni pratiche della scienza della comunicazione, e richiamando la normativa pertinente.
2. La difesa reputazionale del cittadino coinvolto in un procedimento penale
I punti critici del documento vengono in qualche modo annunciati (o addirittura enfatizzati) da alcune espressioni significativamente contenute nella relazione illustrativa e nella premessa, per poi essere declinate in singole previsioni.
Così, si legge, «la direttrice più rilevante della riforma è rappresentata dall’esplicita emersione della protezione reputazionale come valore complementare alla presunzione di innocenza».
La materia viene trattata fondamentalmente come applicazione nell’attività giudiziaria delle norme in tema di presunzione di innocenza dettate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, emanato in attuazione della Direttiva UE 2016/343.
Quelle contenute nel documento sono regole destinate ad agire su un piano contiguo a quello procedimentale: mentre si svolge il procedimento penale, nella fase delle indagini, in quella del processo, in quella dell’esecuzione penale, sui magistrati via via coinvolti – non sugli avvocati, non sulla polizia giudiziaria – gravano delle regole di comportamento dettate dalla normativa secondaria.
Nel nostro ordinamento non esiste una clausola generale che faccia transitare dal/nel procedimento penale la violazione di regole ordinamentali ma possono essere lette come “clausole osmotiche” la previsione di cui all’art. 124 c.p.p. che opera in termini generali e non sanzionati processualmente e quella disciplinare di cui alle lettere g-m dell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
Ma gli «iperbolici requisiti» contenuti nel documento possono concretamente produrre l’effetto «di far nascere - in parallelo al processo ed alla sua fisiologica conflittualità - un contenzioso sulla comunicazione, alimentato tanto dalle barocche disposizioni della circolare (con le sue fastose aggettivazioni e i suoi altissimi standard) quanto dalle previsioni generiche e indeterminate che nell’atto consiliare non mancano»[7].
In pratica il magistrato, destinatario delle prescrizioni ordinamentali, dovrebbe compiere i propri atti endoprocedimentali avendo sempre presente che oltre alle conseguenze procedimentali, nel momento in cui il suo atto venisse reso pubblicamente noto si potrebbero produrre conseguenze esoprocedimentali in termini di valutazione professionale e di responsabilità disciplinare. Il che, beninteso, accade già, in termini generali, in forza delle norme da ultimo richiamate, ma con riguardo al rispetto della normativa processuale primaria e non di obblighi stringenti e dettagliati che una normativa secondaria embrica nel procedimento penale.
Del resto questa operazione di embricatura/intreccio/viluppo è dichiarata nel documento stesso, laddove lo si collega al «d.lgs. n. 188 del 2021, del d.lgs. n. 198 del 2024 e [alle] più recenti acquisizioni maturate sul terreno della presunzione di innocenza, del segreto investigativo, dei limiti alla pubblicazione degli atti»; richiamando altresì il «rispetto del segreto investigativo di cui all’art. 329 c.p.p., che continua a costituire uno dei limiti strutturali della comunicazione istituzionale in materia penale», e le norme di cui agli artt. 114 e 115-bis c.p.p..
Il passaggio dalla tutela della presunzione di innocenza a una tutela più ampia, che include la protezione reputazionale della persona, produce, come detto, una serie di obblighi di gravanti sui magistrati, centrati su una «sequenza informativa obbligata», prodotta dall’originaria comunicazione di dati di interesse pubblico su un procedimento penale.
Gli obblighi sono stati precisati e limitati, in maniera significativa anche per quanto utile all’esame qui svolto, dalla citata, successiva, delibera approvata dal plenum del Csm il 29 luglio 2026.
In essa si precisa che la disciplina del rilascio di copia degli atti resta necessariamente regolata dalla normativa processuale[8]: dunque se la fonte di conoscenza dell’attività giudiziaria per soggetti ad essa esterni risiede in un provvedimento giudiziario (come nel caso, a Milano oggetto di disposizioni organizzative del presidente del tribunale, di rilascio di copia di ordinanze cautelari, dopo l’esecuzione, a giornalisti) l’esclusione del provvedimento giudiziario dalla disciplina dettata nel documento è netta: «con il rilascio della copia, l’ufficio decide sull’istanza di un soggetto che afferma di avere interesse; con il comunicato o la conferenza stampa, l’ufficio assume invece autonomamente l’iniziativa di rivolgersi alla collettività, selezionando le informazioni da rendere pubbliche e le modalità della loro rappresentazione […] Ne consegue che il rilascio di copia di un decreto di sequestro, di un’ordinanza cautelare o di altro atto processuale non determina, neppure in caso di successiva pubblicazione, l’insorgenza dello specifico obbligo di aggiornamento previsto dalle linee guida. Tale obbligo presuppone, infatti, una precedente iniziativa comunicativa direttamente riferibile all’ufficio giudiziario, realizzata mediante: un comunicato stampa; una conferenza stampa».
La delibera del 29 luglio 2026 precisa ulteriormente che l’obbligo di comunicazione successiva – la sequenza informativa obbligata - non sorge: «quando il comunicato descriva il fatto senza indicare il nome delle persone coinvolte; quando gli autori del reato siano ignoti al momento della comunicazione e vengano identificati soltanto successivamente; quando l’identità di questi ultimi diventi conoscibile attraverso autonome attività giornalistiche o altre fonti estranee alla comunicazione dell’ufficio».
Solo quando l’ufficio giudiziario abbia diffuso un comunicato stampa o tenuto una conferenza stampa contenente l’indicazione nominativa della persona e riguardante «indagini preliminari, misure cautelari o altri atti a forte impatto reputazionale», operano i doveri di aggiornamento previsti dal documento; nella fase delle indagini preliminari disposto d’ufficio oppure su istanza dell’interessato, dopo l’esercizio dell’azione penale soltanto su istanza dell’interessato.
La posizione defilata della polizia giudiziaria nel documento viene confermata: dalle comunicazioni effettuate dalla polizia giudiziaria non derivano obblighi di aggiornamento[9]; sempre che non vi sia una – invero singolare – «adesione dell’ufficio giudiziario alle comunicazioni della polizia giudiziaria» che le diffonda «autonomamente, ad esempio mediante un proprio comunicato ufficiale o nell’ambito di una propria conferenza stampa».
La delibera si chiude con una sorta di massima: «Lo specifico obbligo di aggiornamento riguarda esclusivamente i casi nei quali l’ufficio abbia scelto di diffondere direttamente, mediante comunicato o conferenza stampa, informazioni nominative relative a vicende di particolare impatto reputazionale. Nella fase delle indagini preliminari esso può essere attivato d’ufficio o su istanza dell’interessato; dopo l’esercizio dell’azione penale può intervenire soltanto su istanza di quest’ultimo».
Pur nella sua dinamica prescrizionale perplessa[10] ribadita dalla delibera successiva, il documento del 10 giugno 2026 introduce obblighi aggiuntivi rispetto all’ordinaria attività procedimentale del magistrato, che costruiscono posizioni giuridiche soggettive del cittadino, che il magistrato è chiamato a tutelare.
Rileva, per la nostra materia, la comprensione di come l’introduzione di questi obblighi, di un’organizzazione ad essi finalizzata e l’uso di una terminologia mutuata dalla scienza della comunicazione, incidano sull’intero esercizio dell’attività giurisdizionale e sull’organizzazione degli uffici giudiziari, anche in prospettiva.
Quantunque con i limiti successivamente introdotti, quando si parla, nel documento, di «comunicazione iniziale, comunicazione reattiva e comunicazione di aggiornamento»; di «esigenza di una comunicazione successiva quando l’evoluzione del procedimento o del processo modifichi in misura significativa il quadro originariamente rappresentato dall’ufficio»; di tempestività, visibilità e simmetria informativa rispetto alla comunicazione iniziale; di modalità di conservazione dell’informazione prodotta dalla comunicazione istituzionale; di gestione della presenza istituzionale nell’ambito digitale, si parla di attività che esulano dalle conoscenze e competenze giuridiche e ordinamentali del magistrato.
L’attuazione di queste prescrizioni richiede la conoscenza dei presupposti teorici e delle tecniche della comunicazione pubblica e istituzionale; nonché una struttura organizzata di risorse destinate a questo scopo.
Anticipando, in sintesi, quanto si dirà: a partire dall’esigenza di ottenere effetti di tutela reputazionale di singoli cittadini coinvolti in procedimenti penali, il documento sembra esigere che l’organizzazione degli uffici giudiziari si modelli su principi, pratiche e competenze specifiche, non presenti negli uffici giudiziari stessi.
3. Comunicazione istituzionale, comunicazione giuridica, comunicazione giudiziaria
Nella comunicazione istituzionale - come abbiamo visto anche sulla base delle norme in materia – l’interesse del soggetto pubblico alla corretta rappresentazione della propria attività incontra quello della generalità dei cittadini a un’utile conoscenza e percezione della funzione pubblica così comunicata.
Un corretto approccio alla comunicazione istituzionale in ambito giudiziario si trova nella risoluzione del Csm 26 luglio 2010 (Uffici Relazioni con il Pubblico e modalità di comunicazione degli Uffici giudiziari e del Consiglio superiore della magistratura) che affronta la materia dichiarata nel titolo con un richiamo esplicito alla normativa primaria in materia di comunicazione istituzionale, costituita dalla già citata legge 7 giugno 2000, n. 150.
Individuando, correttamente, le finalità della comunicazione istituzionale, nella risoluzione del 2010 si dichiara che «si rivela necessaria la creazione di strutture in grado di svolgere funzioni di comunicazione, orientamento, rappresentazioni utili a ricostruire o a rafforzare quel rapporto di fiducia tra magistrati e cittadini[11], che negli ultimi anni, per ragioni diverse, si è fortemente affievolito […] si rivela necessaria un’apertura delle strutture giudiziarie all’utenza, così che le stesse realizzino appieno la funzione di servizio ad esse demandata, non più surrogabile sulla base della sensibilità del singolo operatore del diritto».
Con queste premesse, viene esplicitamente richiamata la legge 7 giugno 2000, n. 150, che «nello sviluppare una rinnovata politica dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini improntata alla centralità dell’utente rispetto al servizio erogato, ha introdotto l’obbligo della comunicazione istituzionale, rimettendo a ciascuna amministrazione nell’esercizio della propria potestà regolamentare la definizione dei compiti e l’organizzazione degli Uffici per le relazioni con il pubblico».
Il tema – accennato in apertura – dell’applicabilità agli uffici giudiziari dei principi che improntano la normativa primaria destinata ai soggetti pubblici, viene risolto senza dubbi: essi «appaiono utilmente applicabili anche all’amministrazione della Giustizia, così da recuperare la funzione di servizio che deve caratterizzare l’esercizio della giurisdizione»; con un riferimento anche all’attuazione dei principio di buon andamento ed imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione, in forza del quale l’azione degli uffici giudiziari deve altresì rispondere a criteri di efficienza implicanti «che le modalità di erogazione del servizio siano sempre più attente alle esigenze comunicative proprie di una società moderna».
E’ una posizione del tutto condivisibile, se, come si è detto, la comunicazione istituzionale è finalizzata al coincidente interesse del soggetto pubblico e della generalità dei cittadini, e al miglioramento del rapporto tra l’uno e gli altri: per la giurisdizione, nello specifico, costruendo e rafforzando il rapporto di fiducia tra cittadini e magistrati.
Si può inserire qui una duplice riflessione: su quanto i sedici anni trascorsi abbiano rafforzato o indebolito quel rapporto di fiducia; su quanto il documento del 2026 corrisponda, o non, a questo scopo strutturale della comunicazione istituzionale.
La risoluzione del 2010 si occupava, in concreto, di due delle articolazioni organizzative previste e disciplinate dalla legge n. 150 del 2000: l’ufficio stampa, del quale veniva prevista la costituzione presso il Csm; l’ufficio relazioni con il pubblico, del quale veniva prevista la costituzione presso gli uffici giudiziari. Quanto all’attività del Csm si occupava anche della comunicazione interna, destinata all’insieme dei magistrati[12].
In particolare si prevedeva, nell’ambito della comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari, l’assistenza necessaria al primo orientamento dell’utente, l’assunzione di iniziative di comunicazione, cartacee e telematiche, per la diffusione di notizie sul funzionamento degli uffici giudiziari, la gestione ed il continuo aggiornamento dei siti Web dei medesimi uffici, la raccolta di osservazioni, suggerimenti o reclami sulle modalità di erogazione dei servizi (escluse le doglianze sul contenuto delle decisioni e sulle modalità di esercizio della giurisdizione) senza escludere sviluppi in direzione dei rapporti con altre istituzioni del territorio, la gestione di banche dati.
A queste strutture avrebbe dovuto essere destinato personale amministrativo «adeguatamente formato rispetto alle dinamiche relazionali e con specifica competenza in materia di tecniche di comunicazione».
Si tratta, come appare chiaro, di un vero e proprio programma di comunicazione istituzionale, coerente negli obiettivi e coordinato con la normativa primaria citata.
Questa costruzione, tuttavia, soffriva della dichiarata premessa sulla scarsità di risorse: di talché si prevedeva la costituzione di nuove strutture, da dotare di personale qualitativamente e quantitativamente adeguato che però non c’era (e non c’è).
La soluzione-ponte, indicata in quella risoluzione, consisteva nella costituzione degli URP a livello distrettuale: con un limite evidente, considerata la distanza dalla realtà operativa, logistica, sociale, dei territori dei singoli uffici giudiziari, luoghi “reali” a cui si trovano a doversi rivolgere i cittadini e delle cui attività i cittadini devono essere informati.
E’ opportuno, sulla base di questa premessa, fare chiarezza terminologica e concettuale sulla “comunicazione giudiziaria” (espressione ricorrente nel documento del 2026) rispetto alla comunicazione istituzionale e alla comunicazione giuridica.
Si legge nel documento: «la comunicazione giudiziaria viene quindi configurata non come pratica informale o estemporanea, ma come attività istituzionale soggetta a regole, responsabilità, controllo e memoria organizzativa»; e, ancora: «la comunicazione giudiziaria non può più essere considerata soltanto come un profilo organizzativo esterno all’esercizio della giurisdizione, ma costituisce essa stessa una modalità attraverso la quale l’istituzione si presenta ai cittadini».
E’ intanto necessario premettere che costituisce un limite logico dichiarare, come il documento fa in premessa, che finalità dello stesso è «garantire che i media abbiano un corretto accesso alle notizie sull’azione del pubblico ministero e sull’esercizio della giurisdizione»: il rapporto con i media è solo un «di cui» della comunicazione istituzionale e della comunicazione giudiziaria.
Ma soprattutto, a fronte dell’ampiezza del progetto di introduzione di un’attività istituzionale destinata ad accompagnare strutturalmente l’esercizio della giurisdizione, la si confina poi in due soli strumenti: «La forma ordinaria della comunicazione istituzionale è il comunicato scritto diffuso attraverso i canali ufficiali dell’ufficio. La conferenza stampa costituisce modalità eccezionale, utilizzabile solo in presenza di uno specifico e concreto interesse pubblico, previamente esplicitato in atto motivato» (anche se si parla poi, incidentalmente, come vedremo, di una serie di altri strumenti professionali della comunicazione, in particolare di «uso dei canali digitali e dei siti istituzionali»).
Accantonando per il momento, questo “prometter lungo con l’attender corto”[13] va data collocazione sistematica alla comunicazione giudiziaria - più volte citata nel documento - nel quadro teorico-pratico generale della comunicazione pubblica e istituzionale, sul quale dunque torniamo brevemente.
In una tassonomia in evoluzione, la comunicazione giuridica[14] può essere vista come un ambito specialistico della comunicazione pubblica e istituzionale, che riguarda l’insieme degli atti comunicativi di attività giuridiche indirizzati a una pluralità di destinatari diversa dai soggetti direttamente (processualmente) coinvolti da tali attività.
Tali atti comunicativi possono collocarsi all’interno di contesti ampiamente differenziati, che vanno dalla narrativa d’investigazione, alla presenza in Rete di professionisti del diritto o di associazioni di giuristi, alla rappresentazione mediatica di vicende giudiziarie, alla discussione su provvedimenti giudiziari o di organizzazione giudiziaria.
Schematicamente la comunicazione giuridica ha ad oggetto:
· il contenuto, la forma, il linguaggio di provvedimenti giudiziari resi ostensibili a un insieme di soggetti più ampio dei diretti destinatari;
· la rappresentazione di sé e della propria attività fornita dagli attori del mondo giuridico;
· la rappresentazione/narrazione del mondo giuridico in ambito mediatico (sia nelle forme tradizionali, che in quelle digitali, che in quelle di New Journalism), politico (al di fuori dell’attività formale degli organi costituzionali), letterario (in ciò comprendendo racconti, romanzi, sceneggiature cinematografiche e televisive, podcast, …).
La comunicazione giudiziaria si qualifica per un rapporto di specie a genere rispetto alla comunicazione giuridica: è la comunicazione pubblica relativa a procedimenti e provvedimenti giuridizionali o all’organizzazione dell’attività giurisdizionale, non destinata ai soli soggetti del procedimento o ai soli soggetti della giurisdizione, che assume veste di comunicazione istituzionale in quanto proveniente dall’ufficio giudiziario (e rientra invece nella generica comunicazione giuridica se proveniente da altri soggetti)[15].
Risulta coerente sotto questo profilo il contenuto del documento del 2026 quando dichiara che «la comunicazione giudiziaria viene […] configurata non come pratica informale o estemporanea, ma come attività istituzionale soggetta a regole, responsabilità, controllo e memoria organizzativa».
D’altro canto proprio questa Rivista ha affrontato tempestivamente (con la Trimestrale n. 4/2018, Una giustizia (im)prevedibile? Il dovere della comunicazione[16]) il tema della comunicazione giudiziaria[17].
Ma la comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari non può essere limitata a quella in vario modo relativa a provvedimenti giurisdizionali, ristretta peraltro dal documento del 2026 al solo obiettivo della tutela reputazionale del cittadino.
Nella citata risoluzione del 2010 si trovano molti spunti a sostegno di quanto si è detto in ordine all’ampiezza e al significato della comunicazione istituzionale.
Ad esempio quando si dice che «la comunicazione, intesa in senso interattivo, diventa la modalità di primo contatto con il fruitore del servizio» e che «anche per garantire effettività al diritto di difesa, non possono mancare strumenti di supporto che agevolino il primo contatto degli interessati con l’apparato giudiziario».
Se ci si vuole occupare, nell’ambito della giurisdizione, di comunicazione istituzionale, e in specie di comunicazione giudiziaria, o di effetti della comunicazione giuridica (e lo si deve fare, l’impellenza della costruzione e ricostruzione del rapporto con i cittadini attraverso la corretta rappresentazione dell’attività giurisdizionale è evidente) non si può considerare quello del 2026 un documento sulla «comunicazione istituzionale».
4. Frammenti di comunicazione istituzionale negli uffici giudiziari
Si parla, nel documento, di «organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale» e di «organizzazione della comunicazione».
Tuttavia, a differenza di quanto era previsto nella risoluzione del 2010, non soltanto manca qualsiasi richiamo alla normativa primaria (la già citata legge 7 giugno 2000, n. 150, a cui, come si vedrà, va aggiunta la legge 9 maggio 2025, n. 69) ma anche una corrispondenza tra atti comunicativi di cui gli uffici giudiziari sono gravati – specificamente quanto alla difesa reputazionale del cittadino, genericamente nel resto - e risorse/strutture organizzative necessarie.
Come si è visto, la risoluzione del Csm 26 luglio 2010 (Uffici Relazioni con il Pubblico e modalità di comunicazione degli Uffici giudiziari e del Consiglio superiore della magistratura) non solo affrontava la materia dichiarata nel titolo con un richiamo esplicito alla normativa primaria in materia di comunicazione istituzionale, ma prefigurava una struttura organizzativa, affidata a personale amministrativo specializzato.
Il documento del 2026, quando estende i riferimenti alla comunicazione da quelli di tutela reputazionale del cittadino ad aspetti generali, prefigura compiti complessi senza analoghi riferimenti.
Un salto all’indietro rispetto al 2010 è costituito dall’attribuzione di compiti professionalmente specialistici (parliamo di compiti da addetto stampa e da social media manager) a magistrati.
Che si tratti di un’attribuzione tendenzialmente permanente di «compiti professionali alieni» a dei magistrati, si ricava anche da quanto nel documento si dice a proposito di formazione «per quanto specificamente attiene ai magistrati», prevedendo la «definizione dei profili professionali dei responsabili dell’informazione e della comunicazione».
L’anomalia seria di questa scelta[18] si coglie non solo con il riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150 ma anche a un più recente intervento legislativo: tale è la rilevanza della presenza dei soggetti pubblici nell’infosfera digitale, che - ferma la vigenza della più volte citata legge n. 150 del 2000 - di recente è stato formalizzato in altra fonte primaria (non considerata nel documento) il riconoscimento delle professionalità digitali necessarie a integrare la comunicazione istituzionale con le logiche della Rete: la legge 9 maggio 2025, n. 69 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni) introduce infatti formalmente nelle pubbliche amministrazioni le figure del social media manager e del digital manager, riconoscendole come fondamentali per la comunicazione istituzionale, la transizione digitale, la trasparenza e l’accessibilità dei servizi.
L’equivoco sulle risorse risulta amplificato dal nodo principale della contraddizione o, se si vuole, dell’intersezione mancata, tra gli oggetti del documento.
Infatti a fronte dell’ampiezza dei riferimenti a un’attività istituzionale destinata ad accompagnare strutturalmente l’esercizio della giurisdizione, la si confina poi, almeno apparentemente, in due soli strumenti: «La forma ordinaria della comunicazione istituzionale è il comunicato scritto diffuso attraverso i canali ufficiali dell’ufficio. La conferenza stampa costituisce modalità eccezionale, utilizzabile solo in presenza di uno specifico e concreto interesse pubblico, previamente esplicitato in atto motivato».
Due osservazioni sono necessarie.
La prima.
Nemmeno nel campo dei soli contenuti informativi la comunicazione istituzionale può limitarsi a comunicati stampa e conferenze stampa non meglio definiti.
Esistono strumenti collegati (lancio preventivo, ripresa, cartella stampa, punto stampa), forme organizzative e regole d’ingaggio differenziate che rendono tutte queste attività terreni di esercizio delle migliori competenze dei professionisti della comunicazione.
Peraltro la gestione dei due strumenti indicati nel documento comporta essa stessa l’attivazione di competenze scientifiche e professionali.
Quando un autorevole commentatore del documento[19] scrive che «la proliferazione delle voci istituzionali costituirebbe un fattore di rischio: rischio di sovrapposizioni, di sfumature linguistiche improprie, di anticipazioni non necessarie, di squilibri fra rilievo mediatico del fatto e prudenza del lessico giudiziario» nonché osserva che «il comunicato scritto consente […] controllo preventivo del contenuto, uniformità del testo, parità di accesso per i destinatari e tracciabilità della comunicazione diffusa. La conferenza stampa, al contrario, espone maggiormente al rischio di enfasi, improvvisazione, semplificazione o selezione non governata delle informazioni» in realtà parla di ambiti propri delle scienze della comunicazione e di competenze professionali specifiche. I rapporti con la stampa dei soggetti pubblici vengono gestiti da professionisti della comunicazione, anche con le strutture e le modalità previste dalla legge n. 150 del 2000, in maniera tale da garantire la massima efficacia agli atti comunicativi.
Nel caso della comunicazione finalizzata alla tutela reputazionale, come è stato subito notato[20], è «tutt’altro che automatico che gli aggiornamenti degli uffici sulla posizione di singoli indagati o imputati siano recepiti dai media e si traducano in adeguate rettifiche delle notizie in precedenza pubblicate. Così che la comunicazione di aggiornamento potrebbe restare un adempimento burocratico interno agli uffici senza un effettivo risalto esterno».
Certo, è pur sempre possibile considerare inutiliter datum l’impianto del documento e proseguire semplicemente con le modalità sin qui praticate, che spesso altro non sono – salvo che per alcuni grandi uffici giudiziari – che la scia dello “stile di polizia” che domina la comunicazione pubblica in tema di giustizia e sicurezza[21].
La seconda.
Il documento, come già abbiamo visto, fa riferimento a una serie ampia di attività professionali nel campo della comunicazione: «uso dei canali digitali e dei siti istituzionali»; «comunicazione iniziale, comunicazione reattiva e comunicazione di aggiornamento»; comunicazione successiva tempestiva, visibile e simmetrica rispetto alla comunicazione iniziale; conservazione dell’informazione prodotta dalla comunicazione istituzionale («la tracciabilità delle decisioni comunicative, la conservazione ordinata dei comunicati, degli atti motivati che dispongono conferenze stampa, delle eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge e della documentazione audio-video relativa alle conferenze stesse»); gestione della presenza istituzionale nell’ambito digitale. Che si intrecciano, nella teoria e nella prassi della comunicazione pubblica e istituzionale, con attività quali la selezione delle informazioni efficacemente comunicabili, gli stili di redazione degli atti comunicativi scritti, la scelta e gestione dei sistemi di archiviazione e conservazione dei dati, nello specifico della comunicazione giudiziaria le forme di raccordo con la comunicazione istituzionale delle polizie giudiziarie.
La natura e gli oggetti della comunicazione giudiziaria evidenziano una serie di problemi - che il documento enuncia in maniera randomizzata - che necessitano, per essere affrontati, di competenze e strutture dedicate e che suscitano domande che il documento lascia senza risposta organizzativa.
Ci si preoccupa, giustamente, della «permanenza online delle notizie, della loro indicizzazione da parte dei motori di ricerca e della conseguente necessità che anche le rettifiche, le precisazioni e gli aggiornamenti siano resi effettivamente accessibili e reperibili sui siti istituzionali»: ma questo significa affrontare il problema della scelta dei canali digitali di diffusione delle informazioni. Se fosse il sito istituzionale dell’ufficio giudiziario (ad esso il documento sembra confinarsi) questo dovrebbe essere adattato a un’esigenza di visibilità da parte degli algoritmi, oggi inesistente. Si potrebbe invece puntare a un’efficace diffusione delle informazioni mediante un social network? e quale? e con quale identità?
Nell’ipotesi in cui un magistrato dell’ufficio avesse una propria presenza digitale forte, in grado di assicurare un’ampia diffusione delle informazioni, potrebbe essere utilizzata o sarebbe in contraddizione con la «sobrietà digitale» che il documento impone, o addirittura con l’articolo 2, primo comma, lettera aa) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 che prevede quale illecito disciplinare «il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati»?
L’archivistica e a gestione documentale suggerite dal documento con riferimento alla «permanenza online delle notizie» necessitano della costruzione di una repository digitale: quale? gestita da chi?
L’infosfera digitale si basa sulla gestione da/di algoritmi: il digitale blocca e movimenta, ricorda selettivamente, spinge o fa regredire l’informazione anche sulla base delle modalità tecniche con cui gli atti comunicativi vengono inseriti in Rete; con intersezioni anche più complesse, che coinvolgono il “sistema simbolico” espresso da chi emette l’atto comunicativo: «Il verdetto valoriale che l’Infosfera emette su qualcosa o su qualcuno: è vincolante per i componenti dell’Infosfera stessa e si forma sulla base della percezione e sulla conseguente inferenza che l’Infosfera opera sul sistema simbolico che un agente espone»[22].
Tutto questo coinvolge la professionalità specifica del social media manager (previsto ora per legge, come abbiamo visto, per i soggetti pubblici) che peraltro si confronta con l’assottigliarsi del confine tra comunicazione e informazione e l’intersezione con gli aspetti giuridici: cosicché, come è stato osservato, «risulta necessario avere anche delle nozioni di deontologia e di diritto per non cadere nelle mille trappole in agguato ogni giorno. In questo senso, il social media manager dovrebbe avere anche una formazione da giornalista e il giornalista dovrebbe avere anche una formazione da social media manager»[23].
Il documento sembra per certi versi calibrato su realtà istituzionali diverse.
Quando ad esempio si dice: «Il magistrato decidente curerà la predisposizione della notizia di decisione (abstract), contestuale o immediatamente successiva alla deliberazione/decisione, consistente nell’illustrazione sintetica, con linguaggio semplice, chiaro e comprensibile, delle statuizioni decisorie e delle ragioni delle stesse […] Il responsabile per la comunicazione - in caso di delega, previa condivisione con il dirigente dell’Ufficio - si occuperà della selezione e rielaborazione tecnica della notizia di decisione; successivamente curerà la trasmissione della comunicazione agli organi d’informazione e ai media», si vede in trasparenza il modello delle comunicazioni istituzionali della Corte di Cassazione o Corte costituzionale: che però, a differenza di singoli uffici giudiziari, hanno una legittimazione preventiva data dai rispettivi, riconosciuti, ruoli, tale da risolvere in radice il problema – che invece si pone costantemente all’emittente di atti comunicativi pubblici - della costruzione della “notiziabilità” (Newsworthiness), cioè l’attitudine a diventare “notizia”, di interesse del pubblico ricevente o dei media.
Anche il riferimento alla «sobrietà digitale» del singolo magistrato necessiterebbe di una disambiguazione.
Si legge nel documento: «Deve essere evitata ogni forma di sovrapposizione tra comunicazione istituzionale dell’ufficio e comunicazione personale del magistrato; i magistrati incaricati della comunicazione e, in generale, tutti i magistrati dell’ufficio adottano particolare sobrietà anche nell’uso dei social media e dei propri profili digitali, evitando anticipazioni, commenti o contenuti che possano compromettere l’apparenza di imparzialità o confondere il piano personale con quello istituzionale».
O si considera questa affermazione un semplice richiamo a doveri del magistrato già esistenti – e codificati in ambito disciplinare – o la si considera una scelta relativa a uno degli aspetti organizzativi della comunicazione, vale a dire il rapporto tra comunicazione del soggetto singolo e comunicazione dell’ente: questione affrontata tecnicamente in altri contesti istituzionali con soluzioni diverse, che in alcuni casi non solo non escludono atti comunicativi individuali ma li valorizzano in progetti crossmediali (nel documento peraltro non è del tutto chiaro se «deve essere evitata ogni forma di sovrapposizione tra comunicazione istituzionale dell’ufficio e comunicazione personale del magistrato» implichi un divieto per il magistrato di qualsiasi comunicazione; e se la «particolare sobrietà nell’uso dei social media e dei propri profili digitali» riguardi qualsiasi comunicazione o solo quella giudiziaria).
5. Lo scenario non considerato delle distorsioni della comunicazione istituzionale e politica. Un esempio
Mentre il documento del 2026 si occupa, come abbiamo visto, di materie disomogenee, inserendo in maniera perplessa terminologie mutuate dalla scienza della comunicazione, senza costruire, riteniamo, una vera e propria funzione di comunicazione istituzionale nel contesto della giurisdizione, il mondo esterno ad essa si muove rapidamente, producendo contenuti deliberatamente ostili o che lo diventano per effetti derivati.
Nei confronti dell’esercizio dell’attività giurisdizionale si attivano meccanismi aggressivi in cui l’abbassamento del livello del linguaggio e la diffusione di contenuti che genericamente possiamo definire di disinformazione e che più specificamente corrispondono all’acronimo MDM (Misinformation, dati non veri diffusi in buona fede credendoli veri, Disinformation, dati non veri diffusi in mala fede, Mal-information, dati veri ma diffusi in maniera tale da creare deliberatamente danno), giocano un ruolo essenziale nel creare «masse aizzate», utilizzando l’espressione di Elias Canetti (in Massa e potere[24]).
La campagna elettorale per il referendum costituzionale del 2026 ha fornito esempi evidenti[25], che si collocano nel fenomeno dello sfumare dei confini tra comunicazione istituzionale e comunicazione politica, così da fare della prima – in particolare di quella dei soggetti governativi – un’estensione propagandistica[26].
Un altro campo produttivo di disinformazione si sta rivelando quello della comunicazione istituzionale (o politica) in materia di sicurezza.
Siamo di fronte a una fenomenologia vasta, da ricondurre alla tendenza all’«iperfasia securitaria»[27], che ai fini della presente analisi può essere limitata ad alcuni esempi.
E’ in atto da qualche tempo una scelta comunicativa delle forze di polizia e del ministero dell’interno, che enfatizza sui canali social quelle che vengono definite “operazioni” o “blitz” delle forze di polizia ma che in realtà sono ordinarie attività: la condizione per entrare nell’orbita dell’enfatizzazione è che queste attività comportino una privazione di libertà - vista come unica risposta alle devianze - che preferibilmente viene definita “arresto” (con implicita riconduzione all’operatività immediata delle stesse forze di polizia) anche quando si tratta di esecuzione di misure cautelari o in alcuni casi di esecuzione penale.
Questa scelta produce un rage bait che potremmo definire obliquo, volendo immaginare che i social media manager ministeriali e delle forze di polizia non seguano una deliberata strategia aggressiva nei confronti della magistratura.
Accade infatti che nei commenti si crei pressoché automaticamente uno “sciame social” raggrumato intorno al tema “bene fanno i poliziotti (i carabinieri) ad arrestare i delinquenti, peccato che i magistrati mettano fuori tutti”.
Topic condito da insulti e minacce a singoli magistrati o alla magistratura nel suo complesso.
E’ particolarmente efficace nel creare questo effetto aggressivo la valorizzazione da parte di quella comunicazione istituzionale (che ovviamente associa comunicati stampa, conferenze stampa, uso della Rete) delle «operazioni ad alto impatto» (concentrazione di risorse di polizia che aumenta temporaneamente i risultati di servizio in un ambito definito) o la semplice aggregazione enfatica e celebrativa di dati (numero di arresti, quantità di denaro o sostanze stupefacenti sequestrati) relativi a periodi non specificati di ordinaria operatività.
Queste “operazioni” diventano dei post basati su video brevi con musica martellante, mezzi delle polizie in veloce movimento, esibizione di corpi di reato, di persone trattenute, e iconografia analoga.
Alcuni esempi recenti (post su Facebook).
Ministero dell’interno, 14 settembre 2026: «5 arresti e oltre 160 dosi di droga sottratte al mercato dello spaccio: è il risultato di una serie di blitz dei Falchi della Polizia di Stato nei quartieri di Ponte di Nona e Tor Bella Monaca e nel quadrante Labaro-Prima Porta, nella periferia nord-est della Capitale»
Ministero dell’interno, 13 settembre 2026: «6 pusher arrestati: è il bilancio dell’ultimo blitz della Polizia di Stato nei quartieri Centocelle, Tor Sapienza e Quarticciolo, nella periferia est di Roma»
La lettura dei due post consente di ricostruire essersi trattato di alcuni arresti in flagranza in un periodo di tempo non specificato.
13 settembre 2026: «Non si ferma il contrasto dei Carabinieri a furti e borseggi nella Capitale: 7 gli arresti e 2 le denunce nell'area da San Pietro a Valle Aurelia. Tra gli episodi: 3 uomini fermati con merce rubata in un esercizio commerciale e un gruppo di giovani, sorpresi mentre forzavano con delle pinze i finestrini di due auto in sosta per rubare zaini e borse. Operazioni mirate, a tutela di residenti e visitatori»
In questo caso, che si tratti di aggregazione di notizie distinte di normale operatività si ricava dall’espressione “episodi”, quantunque in seguito si parli di “operazioni mirate”.
Riportiamo alcuni commenti, tra le centinaia:
E.D.
Tutto bene, ma poi il giudice….
I.S.
Grazie Viminale. Ma se Riuscite ad Aumentare le Forze dell Ordine ed Arrestare o Indagare anche una buona parte di Magistratura che Rilascia Tutti gli Arrestati
Grz
G.M.
Ma gli arrestati che ci pubblicate ogni giorno...
sono quelli scarcerati il giorno prima!?
S.R.
e questo non è colpa delle forze dell'ordine che li carcera né del governo che fa le leggi bensì dei giudici che non fanno il loro dovere e sono appoggiati da parte del popolo [...] purtroppo la vorrei informare per informazioni certe ... di chi ci è stato e non dei numeri che danno quando giocano a tombola che buona parte dei carcerati fa parte delle tanto protette risorse straniere. Poi anche quando si è chiesto di votare per riformare giustizia ... stendiamo veli ...
G.P.
Tanto non serve a niente. Abbiamo i nostri amati magistrati, che li avranno, per la gioia dei sinistroidi, già in libertà.
D.C.
2 a piede libero e i 7 arrestati dove li avete messi?? Dp poco liberati cm al solito ??
R.M.
I giudici se ne infischiano
All’inizio del mese di settembre “rimbalza” sui siti istituzionali una notizia:
«Sono stati arrestati dai Carabinieri i 4 responsabili di una violenta rapina messa a segno ai danni di una coppia residente a Monti, nel cuore di Roma» (associata a un video “operativo” con mezzi, divise e musica di atmosfera).
Dal seguito si deduce – avendo le necessarie conoscenze - che si tratta di una misura cautelare disposta ad esito di indagini anche con strumenti tecnici come il tracciamento di dispositivi.
La parola magica “arresto” scatena l’aggressione nei confronti della magistratura
O.C.
Spero di sbagliare ma ci sarà un giudice che li metterà agli arresti domiciliari con l’obbligo della firma, in attesa di ulteriori indagini
A.A:
I Carabinieri arrestano i magistrati liberano i criminali (tutto in maiuscolo)
S.A:
Adesso glie lo sgrullano… domani stanno fuori
G.G.
Domani sono liberi
E così via per decine e decine di commenti. Il complemento a questo sciame è quello di esaltazione con termini quali «onore», «gloria» e simili per le forze di polizia che «arrestano».
La soglia minima della rilevanza di un evento per far sì che diventi oggetto di comunicazione istituzionale è del tutto smarrita: nel mese di agosto 2026 si legge un post del Ministero dell’interno che celebra: «Lecce - Cittadino straniero in stato di alterazione – Bloccato dai carabinieri con il taser»
L’immagine è quella di un uomo con una sedia in mano, vicino a un’auto della polizia locale.
Le interazioni sono circa milletrecento.
Alcuni commenti tra le decine contro la magistratura (che si incrociano con quelli razzisti e quelli che invocano violenza senza limiti):
R.O.
Con i giudici che ci ritroviamo sarà già libero e indagheranno i carabinieri
F.V.
Prima o poi wuesti giudici di solito donne verranno giuficati
(con questi errori di battitura che segnalano una certa “istintualità” del commento sessista, ovviamente non rimosso dai social media manager del ministero)
A.S.
Speriamo però ora che non ci sia il solito magistrato sinistroide che lo libera
M.M.
2 giorni sarà libero
P.O.
Poi un giudice del cavolo lo mette in libertà
S.A.
l’hanno già liberato le toghe del bella ciao?
Come si nota, questi commentatori non mettono in dubbio che l’intervento di prevenzione si sia concluso con un (lodevole) arresto dei carabinieri, vanificato dalla (biasimevole) liberazione dei magistrati.
Lo stile viene riprodotto a cascata nella comunicazione di singole questure o comandi.
Utilizziamo un altro esempio – derivante da un post della Questura di Verona - che mostra la “meccanicità” delle reazioni aggressive.
Questura di Verona, 14 agosto 2026: «Ieri notte, gli agenti delle #Volanti hanno arrestato un 26enne che, durante un ordinario controllo in via degli Alpini, ha aggredito due poliziotti e danneggiato una Volante. […] Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto del 26enne».
Insieme a molti commenti che invocano la pena di morte o mani libere per qualsiasi atto violento delle polizie, o apertamente razzisti, compare questo dialogo:
S.L.
Bisognerebbe che capitasse qualcosa ai giudici o ai suoi famigliari cambierebbero subito le leggi
A.D.
le leggi le cambiano i parlamentari della maggioranza di governo, che invece creano ostacoli sempre maggiori alla custodia in carcere, non i giudici che le applicano
S.L.
io parlo anche dei magistrati
A.D.
"magistrati" sono i pubblici ministeri e i giudici che applicano, nelle indagini e nei processi, le leggi volute dal governo e dal parlamento
Quindi apprendiamo che S.L. non ha idea di chi sia un pubblico ministero o un giudice ma conclude:
S.L.
Io rimango sempre nella mia idea bisognerebbe che capitasse qualcosa a loro loro ovviamente se ne vanno in giro scortati dalla testa ai piedi.
La prima osservazione è che non esiste alcuna moderazione dei contenuti, cosicché il profilo della Questura di Verona – come accade per molti altri profili istituzionali, compreso quello del Ministero dell’interno, sopra citato – ospita contenuti violenti e razzisti; la seconda che, nello specifico, le false affermazioni sulla magistratura di qualsiasi utente non trovano nessuna smentita.
Moltiplicare questo tipo di approccio per centinaia di profili istituzionali testimonia l’esistenza un impatto reputazionale devastante (ecco, possiamo non limitarci a quello degli indagati) sulla magistratura, o su singoli magistrati.
Un avvelenamento quotidiano di fronte al quale non si leva alcuna voce istituzionale alternativa della magistratura, che provi a spiegare ai cittadini - al fine di consentire loro, come sarebbe possibile, di formarsi un’idea equilibrata - gli elementi “narrativi” essenziali di un procedimento penale.
Va naturalmente distinto per le modalità, quantunque sia produttivo di analoghi effetti, il caso di comunicazione politica deliberatamente aggressiva che si intreccia con l’incapacità di esaminare con descrizioni adeguate il contesto giudiziario.
Troviamo questa sintesi negativa in un post diffuso sui canali social del partito Fratelli d’Italia, che, sullo sfondo di un’aula di giustizia vuota, con un cumulo di toghe abbandonate su un banco, riprende testualmente un post apparso sui social di SkyTg24 il 2 settembre 2026 con il seguente contenuto: «Violenta 13enne in minimarket e il gip lo assolve: “Era dispiaciuto”»
Compare, più sotto, la scritta maiuscola: «Il ministro della giustizia manda gli ispettori».
Un giornalista del Riformista, Aldo Torchiaro, riferendosi al medesimo episodio, presenta così il link a un proprio articolo diffuso via social il 2 settembre 2026: «Il garantismo riguarda le indagini. Ma si annulla quando la pena diventa un’umiliazione della giustizia».
L’errata descrizione di che cosa sia un’assoluzione, una pena, il garantismo stesso, accomuna comunicazione politica e informazione.
In uno scenario allucinante ma non irrealistico, mentre un magistrato, facendo un mestiere non suo, compone faticosamente un comunicato stampa - destinato ad essere cestinato – sulla modifica di una misura cautelare, sui canali social degli organi di stampa, delle forze di polizia, di altre istituzioni e di esponenti politici, compaiono migliaia di messaggi di odio nei confronti dei magistrati di quell’ufficio giudiziario, rei di avere “messo fuori” un criminale, che ne compromettono la reputazione.
O mentre un ufficio giudiziario cerca faticosamente di ottemperare agli «iperbolici requisiti» (è l’efficace espressione usata da Nello Rossi) contenuti nel documento, un agente ostile nazionale o internazionale addestra dei social bot dopo avere selezionato nell’attività di quell’ufficio giudiziario un provvedimento da utilizzare per un contenuto digitale rage bait ad alto engagement, che compromette gravemente la reputazione dell’ufficio, privo di mezzi per reagire.
Del resto – possiamo formulare questa proposizione solo come ipotesi, in assenza di analisi specifiche - la giurisdizione, in quanto priva di una funzione di comunicazione istituzionale che contribuisca a tutelarla e a costruirne e rafforzarne un’immagine positiva agli occhi dei cittadini, potrebbe essere individuata come oggetto privilegiato di attacco, sia per ostilità diretta nei confronti della magistratura, sia per un obiettivo più complesso di disarticolazione della struttura costituzionale (la comunicazione ostile sull’attività giudiziaria potenzialmente può rientrare in strategie più raffinate anche di Foreign Information Manipulation & Interference su cui in questo momento è grande l’attenzione anche dell’Unione europea[28], in una fase di potenziale o attuale guerra asimmetrica[29]).
6. La necessità di organizzare la comunicazione istituzionale della magistratura
Se l’esercizio delle funzioni pubbliche si accompagna ormai da tempo alla consapevolezza della necessità di un approccio articolato, professionale e tecnico alla comunicazione istituzionale, che cos’è, che cosa deve essere, che cosa può essere la comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari? a cosa devono essere formati i magistrati? a fare (sommariamente) un “mestiere” aggiuntivo al loro lavoro giurisdizionale oppure a saper interloquire (efficacemente) - avendo profonda conoscenza e coscienza del loro ruolo professionale, istituzionale, sociale - con chi di comunicazione si occupa?
L’integrazione tra scienza della comunicazione e formazione alla comunicazione giuridica e giudiziaria è in grado di fornire strumenti in quest’ultima, razionale, direzione.
Rimane, in clamorosa evidenza, l’inesistenza di risorse professionali a disposizione dei singoli uffici giudiziari per poter organizzare la comunicazione istituzionale.
A monte si pone tuttavia una questione insieme costituzionale, ordinamentale, organizzativa, che rende necessarie soluzioni originali.
Gli oggetti del documento, e le loro implicazioni operative, riguardano i singoli uffici giudiziari.
Un ente pubblico di media dimensione può dotarsi – e in concreto ciò avviene – di un ufficio relazioni con il pubblico, di un portavoce, di un addetto stampa, di professionisti del digitale (parliamo delle figure che abbiamo incontrato come normativamente previste per la comunicazione istituzionale).
Ben pochi uffici giudiziari potrebbero farlo, in assenza – nella forma e nella sostanza – di risorse dedicate.
A quale livello, dunque, si dovrebbe collocare l’organizzazione della comunicazione istituzionale della magistratura?
Non quello ministeriale, attesa la diversità di esigenze e di obiettivi del potere esecutivo rispetto alla giurisdizione e l’estraneità della materia all’articolo 110 della Costituzione.
L’organo di autogoverno della magistratura potrebbe scegliere di acquisire competenze, organizzandole presso di sé, qualora fosse poi in grado di metterle a disposizione degli uffici giudiziari con immediatezza e senza soluzione di continuità.
Un fattore critico sarebbe la “lontananza” dai contesti territoriali e dalla realtà dei singoli uffici, che un’efficace comunicazione istituzionale deve tenere in principale evidenza (un fattore positivo potrebbe però essere la strutturazione di una sede unica di elaborazione di modalità efficaci di comunicazione giudiziaria, attraverso lo scambio di esperienze).
La stessa obiezione varrebbe in buona misura per una concentrazione di risorse in sede distrettuale, secondo il modello prefigurato come soluzione temporanea dal documento del 2010.
Allo stato – in attesa di un’auspicabile nuova riflessione da parte del CSM sui temi affrontati nel documento del 2026 - si potrebbe pensare a un sistema a rete in cui diversi attori (a partire dal CSM e dalla SSM), senza mai escludere i singoli uffici giudiziari, e con la ricerca di apporti scientifici esterni, producano un lavoro culturale, formativo e di relazione, che prenda atto del significato contemporaneo dell’intera comunicazione giuridica e delle sue derivate, che contribuisca all’elaborazione di una teoria della comunicazione giudiziaria, che produca una crescita di consapevolezza della magistratura, che “saggi” la volontà dell’avvocatura e – per quanto possibile – delle polizie giudiziarie, di lavorare per fare di un’adeguata, corretta ed efficace comunicazione giudiziaria un veicolo di crescita delle conoscenze e della fiducia dei cittadini.
[1] https://www.csm.it/portale/documents/21768/87316/linee+guida+organizzazione+comunicazione+istituzionale+uffici+giudiziari+%28delibera+10+giugno+2026%29.pdf/b293793e-f36d-482a-c491-5bbe794018a5?t=1781196660610
[2] Nello Rossi, La delibera del CSM del 10 giugno 2026 sulla comunicazione degli uffici giudiziari. Un passo indietro rispetto al recente passato?, https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-delibera-del-csm-del-10-giugno-2026-sulla-comunicazione-degli-uffici-giudiziari-un-passo-indietro-rispetto-al-recente-passato, 14 luglio 2026.
[3] Per un esame complessivo della materia si rinvia a Giuseppe Battarino, Elementi di comunicazione pubblica, istituzionale, giuridica, NodoLibri, 2026.
[4] Per una individuazione “originaria” a livello di legge ordinaria vale il richiamo all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 (destinato a regolare l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e il pubblico impiego): «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale». Un’efficace sintesi, aperta anche all’evoluzione sia normativa che organizzativa è quella proposta da Marco Cammelli (La pubblica amministrazione, Il Mulino, 2014) che distingue amministrazione statale, governo locale, amministrazione per enti.
[5] Quando il documento, in premessa, dichiara «la trasparenza e la comprensibilità dell’azione giudiziaria sono valori che discendono dal carattere democratico dell’ordinamento e sono correlati ai principi d’indipendenza e autonomia della magistratura nonché a una moderna concezione della responsabilità dei magistrati […] aumentano la fiducia dei cittadini nella giustizia e nello Stato di diritto, rafforzano l’indipendenza della magistratura e, più in generale, l’autorevolezza delle Istituzioni» parla, appunto, di comunicazione istituzionale nei termini scientifici e normativi sopra richiamati.
[6] https://www.csm.it/portale/documents/20195/20093470/8042+-+Aggiunto++di+Consiglio+29-07-2026_48598.pdf/c175f3a5-9efd-2aaf-3d2e-35ded428446e?version=1.0&t=1785436209090
[7] Nello Rossi, La delibera del CSM, cit.
[8] «La valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio della copia, l’esistenza di un interesse in capo al richiedente, la permanenza di eventuali vincoli di segretezza e l’operatività dei divieti di pubblicazione rimane pertanto regolata esclusivamente dalle disposizioni del codice di procedura penale e delle altre norme applicabili. L’interpretazione e l’applicazione di tale disciplina nel singolo caso competono all’ufficio giudiziario procedente».
[9] «La circostanza che un comunicato della polizia giudiziaria sia stato eventualmente previamente autorizzato dalla procura non comporta che esso divenga, per ciò solo, un comunicato dell’ufficio giudiziario. L’autorizzazione costituisce infatti esercizio dei poteri di direzione e controllo attribuiti al procuratore, ma non determina l’imputazione della comunicazione all’ufficio ai fini del meccanismo di aggiornamento previsto dalle linee guida. Resta naturalmente fermo il dovere dell’ufficio, nel momento in cui valuta l’autorizzazione, di verificare che la comunicazione della polizia giudiziaria sia conforme alla legge, rispetti la presunzione di innocenza e utilizzi un linguaggio corretto, sobrio e proporzionato. Da tale controllo preventivo non discende tuttavia un successivo obbligo dell’ufficio di seguire e comunicare gli sviluppi del procedimento».
[10] Nell’accezione elaborata dalla giurisprudenza amministrativa con riguardo a incertezze semantiche.
[11] Forse, meglio: «tra cittadini e magistrati».
[12] L’assetto normativo secondario risulta completato dalla delibera 13 novembre 2024 recante le linee guida per il coordinamento e l’integrazione delle attività dell’Ufficio stampa e dell’Ufficio per la comunicazione istituzionale del Consiglio, dopo che attraverso il proprio Regolamento interno il Csm si è dotato di un Ufficio per la comunicazione istituzionale e di un Ufficio stampa; le linee guida si occupano del coordinamento e dell’integrazione delle attività dei due uffici.
[13] «lunga promessa con l'attender corto ti farà triunfar ne l’alto seggio», Divina Commedia, Inferno, Canto XXVII, verso 110.
[14] La costruzione scientifica della disciplina è in corso; per una più ampia giustificazione dell’impianto teorico si rinvia a Giuseppe Battarino, Elementi, cit. cap. VII; per le declinazioni pratiche della disciplina si rinvia alle attività di Co.Gi, gruppo di ricerca sulla Comunicazione giuridica istituito dal Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione per il territorio dell’Università dell’Insubria nell’ambito del Centro di ricerche epigrafiche e documentali dell’ateneo.
[15] Trattandosi della materia della “comunicazione” è esclusa l’elaborazione scientifica dei giuristi.
[16] https://www.questionegiustizia.it/rivista/2018-4.php
[17] Già in tal modo correttamente definita nel contributo di Mariarosaria Guglielmi con riferimento al contesto internazionale (Uno sguardo oltre i confini. Principi ed esperienze della comunicazione giudiziaria in Europa), https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/uno-sguardo-oltre-i-confini-principi-ed-esperienze-della-comunicazione-giudiziaria-in-europa_605.php. Nella Trimestrale di Questione giustizia n. 4/2018 il tema è declinato sotto plurimi profili: vanno segnalati in particolare, in relazione ai temi qui trattati, gli scritti introduttivi di Ezia Maccora (https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/introduzione-un-percorso-che-deve-coinvolgere-l-ag_595.php) e Donatella Stasio (https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/introduzione-il-dovere-di-comunicare-dei-magistrati-la-sfida-per-recuperare-fiducia-nella-giustizia_594.php).
[18] Vale la pena di dirlo: a fronte della complessità delle questioni aperte, qui sinteticamente esaminate, non sembra possibile regredire alla logica del “collega sveglio” che trent’anni fa negli uffici giudiziari risolveva qualche problema informatico avendo una certa passione e una certa qual competenza. Al netto delle difficoltà concrete che gli uffici giudiziari affrontano in materia, un esempio di logica organizzativa razionale è quella della predisposizione di strutture professionali che si occupano di sistemi informativi per la giurisdizione, e che rispondono alle esigenze degli uffici giudiziari interfacciandosi con i magistrati (RID e MAGRIF), che operano, secondo le modalità previste dalla circolare del Csm del 6 novembre 2019, in costante dialogo con le realtà giurisdizionali e amministrative interne ed esterne agli uffici: non quindi dei “magistrati informatici” ma dei magistrati adeguati ad interfacciarsi, rappresentando le esigenze degli uffici, con i professionisti dell’informatica.
[19] Cesare Parodi, La comunicazione giudiziaria dopo la nuova circolare del Csm: da funzione accessoria a dimensione strutturale della giurisdizione, Sistema Penale, 19 giugno 2026, https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1781850801_parodi-linee-guida-csm.pdf
[20] Nello Rossi, La delibera del CSM, cit.
[21] Giuseppe Battarino, L’iperfasia securitaria nella comunicazione pubblica. Una narrazione priva di contronarrazione, in Questione giustizia Trimestrale n. 3/2025 https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/l-iperfasia-securitaria-nella-comunicazione-pubblica-una-narrazione-priva-di-contronarrazione
[22] D. Chieffi, Crisi reputazionali ai tempi dell’infosfera, Milano, Franco Angeli, 2024, p. 49.
[23] Deborah Bianchi, Il giornalista social media manager. Vademecum tra diffamazione, privacy e copyright, Pisa, Pacini, 2023, pag 108.
[24] Masse und Macht, pubblicato nel 1960 (trad. it. di Furio Jesi, Massa e potere, Adelphi, 2015, X).
[25] Giuseppe Battarino, Brevi note sulla comunicazione pubblica nella campagna referendaria 2026, in Questione giustizia online, 10 marzo 2026, https://www.questionegiustizia.it/articolo/brevi-note-sulla-comunicazione-pubblica-nella-campagna-referendaria-2026
[26] «Assistiamo al compiersi di una distorsione della comunicazione istituzionale. Ad essa dovrebbe competere una funzione specifica di trasmissione di conoscenze civiche, in ciò qualificandosi rispetto alla comunicazione pubblica (genericamente indirizzata a una pluralità di destinatari o a collettività) e differenziandosi rispetto alla comunicazione politica, direttamente finalizzata a competere, auspicabilmente con un confronto di idee, sul “mercato” del consenso. Si realizza invece uno scenario alterato, in cui i confini tra queste forme di comunicazione si presentano mobili, con un’attrazione di fatto negli ambiti della comunicazione politica di atti comunicativi di diversa origine e diverso scopo. Risulta così ridefinito un contesto di comunicazione pubblica in senso generale, dominato - in un continuum che va dagli atti comunicativi istituzionali alle manifestazioni di opinione individuale in Rete - dall’impronta della competizione politica», ibidem.
[27] Giuseppe Battarino, L’iperfasia securitaria nella comunicazione pubblica, cit.
[28] The Diplomatic Service of the European Union, Information Integrity and Countering Foreign Information Manipulation & Interference, 17 marzo 2026, https://www.eeas.europa.eu/eeas/information-integrity-and-countering-foreign-information-manipulation-interference-fimi_en
[29] Eccede l’oggetto dell’analisi qui proposta ma se si considera l’evoluzione di forme di guerra asimmetrica in guerra cognitiva, non si può escludere che, in presenza di disponibilità ampie di mezzi, soggetti ostili organizzino campagne MDM ad esempio utilizzando una tecnologia AI Agent Swarm, un’orchestrazione di agenti multipli, lanciati all’attacco di un’istituzione.