1. Il rasoio di Occam è rimasto accuratamente riposto nel suo fodero
La delibera del CSM sulla comunicazione giudiziaria approvata il 10 giugno 2026 è un testo prolisso, ridondante, ripetitivo e perciò di assai faticosa lettura oltre che di ardua applicazione.
Sono state evidentemente ignorate - nella sua redazione - le regole auree della semplicità, della misura, della parsimonia espressiva ed argomentativa.
Ed è rimasto accuratamente riposto nel suo fodero il rasoio di Occam che quelle regole simboleggia, sintetizzate nel celebre brocardo «Entia non sunt multiplicanda sine necessitate».
Iniziare l’analisi della delibera sulla comunicazione con notazioni sul metodo della sua redazione e sullo stile con cui è stata scritta vale a mettere in luce una prima contraddizione dell’operazione compiuta: il perseguimento di un obiettivo – la sobrietà comunicativa degli uffici giudiziari – attraverso un atto non certo connotato da sobrietà stilistica, intellettuale e giuridica.
Quando poi dalla valutazione della prosa consiliare si passa all’esame dei contenuti dell’atto si constata subito che il novanta per cento delle affermazioni in esso contenute non fa altro che “ripetere” quanto era già scritto nella legge, in atti internazionali e in precedenti delibere consiliari, anche se talora ciò avviene con slittamenti espressivi o con enfatiche accentuazioni suscettibili di creare dannose confusioni.
Ripetitività e ridondanza appaiono dunque i tratti caratterizzanti di un atto che da una maggiore sintesi e continenza espressiva avrebbe avuto tutto da guadagnare.
2. La piena adesione alla normativa sulla presunzione di innocenza
Ciò premesso, un dato deve essere chiaro sin dall’esordio del ragionamento.
Le critiche che qui verranno mosse alla delibera ed all’intera operazione da cui è scaturita non possono essere assimilate a quelle di chi ha guardato con aperta disapprovazione o malcelato sospetto alla normativa in tema di presunzione di innocenza, considerandola come una forma di obliqua ed indebita limitazione del diritto di cronaca e della libertà di stampa.
Al contrario, nella riflessione che si è svolta sulle pagine di questa Rivista è sempre stata chiara ed indiscutibile la piena adesione allo spirito delle norme in tema di presunzione di innocenza dettate dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 emanato in attuazione della Direttiva UE 2016/343[1].
In particolare è stato colto e valorizzato il messaggio centrale racchiuso in tale atto normativo, e cioè che il diritto a non essere additato come colpevole prima di una pronuncia definitiva di condanna può essere contraddetto e vulnerato nel nostro Paese principalmente sul versante mediatico e della motivazione dei provvedimenti giudiziari ed è dunque su questo versante che va tutelato con intransigenza.
Un messaggio salutato con favore e accolto con sollievo da tutti coloro che sentono l’arbitrarietà e la violenza di anticipati giudizi di colpevolezza, dei “pregiudizi” di cui sono infarcite alcune cronache giudiziarie, delle condanne sommarie e feroci emesse sul web, dei processi imbastiti nelle televisioni, talvolta anche con la partecipazione di magistrati, in spregio al chiaro invito contenuto nel codice etico ad astenersi da tali discutibili performance.
Si è sottolineato, inoltre, che per quanti operano con diversi ruoli nel giudiziario, l’attenzione e l’adesione al segnale normativo hanno ragioni che vanno oltre la sensibilità umana e culturale.
I “pregiudizi” rischiano infatti di sminuire, offuscare, compromettere il valore delle procedure legali di accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità, facendole apparire lente, farraginose, superflue a fronte delle più rapide e suggestive ricostruzioni mediatiche.
Se nei processi reali le versioni estreme e caricaturali dei protagonisti hanno uno spazio limitato, per la necessità di seguire percorsi normativamente tracciati e di uniformarsi a regole condivise, è prima e a prescindere dal processo che possono essere prodotti i danni maggiori, in virtù di una informazione che all’oggettività dei fatti preferisce il sensazionalismo e la più appassionante, e inesauribile, sequenza dei duelli e dei duellanti.
Come la CEDU ha più volte avvertito «il costante spettacolo di pseudo-processi condotti dai media potrebbe nel lungo periodo, avere nefaste conseguenze quanto all’accettazione, da parte dell’opinione pubblica, dei tribunali ufficiali come reale e unico foro per la determinazione della colpevolezza o dell’innocenza dei singoli».
Di qui l’importanza di porre argine ad alcuni dei più diffusi malvezzi, dettando regole sulla dimensione extraprocessuale della presunzione di innocenza e valorizzandola (non solo come canone di giudizio ma anche) come “canone di trattamento” dell’indagato e dell’imputato nella fase antecedente ad una pronuncia definitiva.
3. Il rilievo della comunicazione nel giudiziario
Peraltro, questo fondamentale filone di riflessione è stato preceduto ed affiancato - sempre sulle colonne di Questione Giustizia – da molteplici analisi sul rilievo assunto dalla comunicazione nell’ambito del giudiziario.
In particolare, nel numero 4 del 2018 della Trimestrale, un “Obiettivo” della Rivista, curato da Ezia Maccora e Donatella Stasio, era significativamente puntato sul «dovere di comunicare» dei magistrati[2] e sul lungo itinerario che aveva portato dall’arte di tacere della magistratura degli anni cinquanta e sessanta - frutto dell’omogeneità con la classe dominante e pegno della irresponsabilità sociale e culturale per le decisioni assunte – alla presa di parola e alla affermazione di un compiuto diritto- dovere di spiegare e di spiegarsi della moderna magistratura.
Riflessione, questa, che si svolgeva in parallelo e in feconda sintonia con l’elaborazione culturale del Consiglio Superiore della Magistratura[3] culminata nell’approvazione, nel luglio del 2018, delle Linee guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale.
Non è dunque sui principi ma sulle soluzioni adottate nella circolare e sulle sue promesse – forse eccessive e perciò di ardua realizzazione – che si appuntano critiche e dissensi.
4. Le esigue novità della circolare
Come si è accennato, i contenuti “nuovi” della circolare sono esigui.
Appaiono giuste - ma sostanzialmente scontate – le affermazioni sulla «dimensione digitale della notizia»[4] così come il riconoscimento che «nell’ecosistema digitale una notizia giudiziaria diffusa nella fase iniziale delle indagini può produrre effetti reputazionali assai più rapidi e persistenti del successivo accertamento processuale».
Ed analoghe considerazioni valgono per i richiami della circolare agli atti contenenti le «indicazioni sovranazionali finalizzate a garantire che i media abbiano un corretto accesso alle notizie sull’azione del pubblico ministero e sull’esercizio della giurisdizione»[5], alle recenti norme italiane in tema di comunicazione degli organi giudiziari[6] ed alle risoluzioni consiliari sul rapporto tra uffici giudiziari e utenti del servizio giustizia[7].
Ciò detto, i tratti di novità dell’atto consiliare sono rappresentati da una ambiziosa affermazione di principio e dall’indicazione degli strumenti istituzionali ritenuti idonei ad inverarla.
La proclamazione di principio riguarda la volontà del Consiglio di promuovere il passaggio da una tutela incentrata esclusivamente sulla presunzione di innocenza a una tutela più ampia destinata ad includere la protezione reputazionale della persona.
La realizzazione di tale obiettivo è poi affidata alla «comunicazione di aggiornamento» degli uffici giudiziari.
Questi ultimi infatti sono tenuti non solo, come avveniva sin qui, ad una «comunicazione iniziale» rispettosa della presunzione di innocenza e ad una «comunicazione reattiva» finalizzata a correggere o smentire informazioni errate, false o distorte potenzialmente pregiudizievoli per le indagini e per i diritti delle persone coinvolte ma anche ad una «comunicazione di aggiornamento» destinata a seguire l’evoluzione del procedimento e del processo.
Una comunicazione, quest’ultima, il più possibile impersonale ed ufficiale da mettere in campo quando gli sviluppi della vicenda giudiziaria modifichino «in modo significativo» il quadro iniziale rappresentato dagli uffici giudiziari (soprattutto in presenza di archiviazioni, rigetti, revoche, annullamenti, proscioglimenti o assoluzioni, ovvero di esiti comunque diversi da quelli prospettati nella fase iniziale) e in grado di incidere – attraverso rettifiche, precisazioni ed aggiornamenti - sulla circolazione delle notizie nella sfera digitale.
Infine, delle modalità con cui viene gestita l’informazione di aggiornamento – una informazione che si vuole rigorosamente istituzionale e distinta dalla comunicazione personale dei magistrati - sono «responsabili» gli uffici giudiziari e segnatamente i loro dirigenti sui quali grava un onere rilevante: assicurare una tutela per così dire dinamica della reputazione dell’indagato e dell’imputato nelle diverse fasi della vicenda giudiziaria dall’inizio delle indagini sino alla pronuncia definitiva.
5. Oneri e responsabilità dell’aggiornamento
Ed è qui che l’enfasi burocratica della circolare rischia di alzare a dismisura l’asticella della responsabilità grazie all’impetuosa cascata di aggettivi e sostantivi che descrivono le azioni richieste ai responsabili degli uffici ed i parametri da rispettare.
Le comunicazioni degli uffici devono essere «vere, necessarie, proporzionate, riparabili e aggiornate».
A loro volta le rettifiche e gli aggiornamenti devono essere «tempestivi, visibili, accessibili, e ove possibile diffusi con criteri di simmetria rispetto alla comunicazione iniziale».
La tecnica di comunicazione, poi, deve risultare ispirata a modelli caratterizzati da «accessibilità, chiarezza, sinteticità, efficacia e consapevolezza etica».
Le modalità della comunicazione devono essere improntate «ai criteri della stretta necessità, della continenza espositiva, della sobrietà, dell’intellegibilità immediata e della verificabilità».
In attesa di degni eredi degli eruditi bizantini giunti in Occidente dopo la caduta di Costantinopoli - i soli in grado di assicurare il soddisfacimento degli iperbolici requisiti comunicativi della circolare - si può far rilevare che un semplice richiamo alla veridicità ed alla correttezza della comunicazione di aggiornamento sarebbe stato più “sobrio” ed incisivo e avrebbe meglio concorso a definire ambito e limiti della responsabilità degli agenti della comunicazione.
In realtà un testo paranormativo così carico di aggettivi qualificativi e di esigenti criteri operativi non lascia che due alternative: o essere considerato pleonastico e venire sfrondato dagli interpreti del troppo e del vano oppure divenire fonte permanente di contestazioni e di addebiti per uno dei tanti possibili scostamenti della prassi degli uffici dall’elevatissimo modello proposto.
Con l’effetto, in quest’ultimo caso, di far nascere - in parallelo al processo ed alla sua fisiologica conflittualità - un contenzioso sulla comunicazione, alimentato tanto dalle barocche disposizioni della circolare (con le sue fastose aggettivazioni e i suoi altissimi standard) quanto dalle previsioni generiche ed indeterminate che nell’atto consiliare non mancano (si pensi al passo in cui la comunicazione è considerata come doverosa tutte le volte in cui l’evoluzione della vicenda giudiziaria modifichi “ in modo significativo” il quadro iniziale del procedimento).
Evidenti i riflessi della circolare sul terreno della responsabilità professionale e financo disciplinare.
E’ certo che dalle disposizioni che definiscono la fisionomia della comunicazione di aggiornamento nascono doveri dei dirigenti il cui corretto adempimento sarà oggetto di valutazione sotto il profilo professionale.
Inoltre, una volta che la comunicazione sia assunta tra le funzioni degli uffici giudiziari e tra i compiti dei loro dirigenti, la negligenza e l’ingiustificata inerzia nell’assolvere gli adempimenti comunicativi previsti nella delibera consiliare potranno essere anche invocate come fonte di responsabilità disciplinare quando arrechino un ingiusto danno all’imputato.
Come è noto, nell’originaria stesura della circolare l’intero onere della comunicazione di aggiornamento gravava d’ufficio sulle procure della Repubblica, tenute a seguire, sino alla pronuncia definitiva, gli sviluppi dei processi dei quali avessero dato una informazione iniziale tramite comunicati o conferenze stampa.
Un compito che solo nel dibattito in plenum è stato giustamente ritenuto eccessivo ed sostanzialmente inesigibile e che nel testo approvato è stato oggetto di una disposizione più circoscritta secondo cui: «quando l’ufficio abbia diffuso una comunicazione relativa a indagini preliminari, misure cautelari o altri atti a forte impatto reputazionale, con individuazione nominativa delle persone coinvolte, esso cura – su richiesta dell’interessato o, nella fase delle indagini preliminari anche d’ufficio – l’adozione di successivi comunicati di aggiornamento in presenza di archiviazioni, revoche, annullamenti, proscioglimenti, secondo criteri di tempestività, visibilità e proporzionalità informativa rispetto alla comunicazione iniziale».
Così che l’onere della comunicazione - iniziale, reattiva e di aggiornamento – è stato più ragionevolmente ripartito tra procure ed uffici giudicanti, a seconda delle fasi del procedimento e del processo rientranti nella loro sfera di competenza e risulta collegato alla richiesta degli interessati.
Con l’eccezione della fase delle indagini preliminari nella quale resta il dovere delle procure di provvedere d’ufficio all’aggiornamento.
6. La pretesa del CSM di assicurare con la sua delibera una incisiva tutela della reputazione
I rilievi sin qui svolti potrebbero moltiplicarsi e riguardare altri aspetti della circolare investendo in particolare le figure dei responsabili della comunicazione, i loro compiti e la posizione dei dirigenti degli uffici.
In questa fase, ancora iniziale e priva di sperimentazioni concrete, appare però preferibile concentrare l’attenzione sul nucleo centrale della delibera: la formulazione di una impegnativa promessa – la protezione della reputazione delle persone coinvolte nel processo penale - e le possibilità della sua effettiva realizzazione da parte del CSM e degli uffici giudiziari.
Si ricorderà che nel decreto legislativo sulla presunzione di innocenza non vi sono disposizioni “direttamente” riguardanti la stampa, i media, i social, che pure - quando si parla di tutela della reputazione – giocano un ruolo preminente e decisivo.
Così che è stato possibile ipotizzare solo un effetto indiretto della nuova normativa sugli organi di informazione, rilevando che «la più avanzata frontiera di tutela della presunzione di innocenza» predisposta dal legislatore non potrà «non incidere in profondità sulla cronaca giudiziaria e sulla complessiva rappresentazione degli indagati e degli imputati da parte degli organi di informazione»[8] elevando, anche per i media, la tutela della reputazione dell’imputato presunto innocente.
Se il legislatore ha “scelto” deliberatamente di mantenere il silenzio sugli obblighi dei media, il Consiglio Superiore della magistratura ha “dovuto” tacere su di essi, nella sua delibera, in ragione dei limiti della sua sfera di competenza amministrativa e, conseguentemente, paranormativa.
Ma è appunto in ragione di questo silenzio obbligato che appare eccessiva e sostanzialmente velleitaria la pretesa del Consiglio di assicurare – attraverso un intervento inevitabilmente limitato al giudiziario - la reputazione delle persone coinvolte in un processo.
E’ infatti tutt’altro che automatico che gli aggiornamenti degli uffici sulla posizione di singoli indagati o imputati siano recepiti dai media e si traducano in adeguate rettifiche delle notizie in precedenza pubblicate.
Così che la comunicazione di aggiornamento potrebbe restare un adempimento burocratico interno agli uffici senza un effettivo risalto esterno, salvo i casi in cui soggetti economicamente, culturalmente o politicamente forti avanzino nei confronti della stampa richieste di rettifiche naturalmente già possibili in passato ma rafforzate dalle comunicazioni ufficiali.
Più a monte della problematica dell’aggiornamento, i media resteranno comunque pienamente liberi di individuare autonomamente i procedimenti di interesse pubblico a prescindere dalle scelte comunicative degli uffici giudiziari; anche se resta temibile un arbitrio del silenzio della dirigenza della magistratura che, non rilasciando comunicati e non indicendo conferenze stampa, potrà lasciare in una zona d’ombra procedimenti significativi che la stampa dovrà scoprire con i propri mezzi.
In conclusione, sembra assai difficile che l’iniziativa dal Consiglio Superiore possa da sola far compiere decisivi passi avanti sul terreno della tutela della reputazione delle persone coinvolte nel processo penale nel momento in cui i media restano un convitato di pietra, deliberatamente non toccato dalle norme in tema di presunzione di innocenza ed oggettivamente intoccabile dalla normazione secondaria del CSM.
E’ invece forte il rischio che a emergere in primo piano siano alcune conseguenze indesiderabili dell’operazione.
In primo luogo una “battaglia dei topi e delle rane” tra difensori degli imputati e uffici giudiziari sulla puntualità e fedeltà della comunicazione di aggiornamento, terreno che potrebbe risultare scivoloso segnatamente nella fase delle indagini preliminari.
Inoltre un possibile orientamento difensivo degli uffici che potranno essere tentati di ridurre al minimo le informazioni sui procedimenti e sui processi per non dover assumere i gravosi oneri della comunicazione di aggiornamento oppure di optare per comunicati ufficiali, senza nominativi e senza descrizione dei fatti e perciò criptici nei contenuti e sostanzialmente incomprensibili.
Un orientamento in netta controtendenza con le linee guida del 2018 che insistono sul dovere degli uffici di porre in essere forme di comunicazione chiare ed esaustive in grado di far comprendere alla più ampia opinione pubblica i contenuti e le ragioni dei provvedimenti adottati.
I rischi paventati si sono già manifestati in concreto nella prima fase di vigenza della circolare[9].
In particolare, in uno Spillo di Questione giustizia del 18 giugno 2026 intitolato Un irragionevole silenzio si è denunciato che, in un Paese in cui sul carcere si parla, si straparla, si studia, si denuncia, si fa letteratura, si piange, ci si commuove senza incidere in “nulla” sulle condizioni dei detenuti, l’unico provvedimento che è intervenuto sulla realtà modificandola - il decreto del GIP di sequestro di alcune sezioni del carcere di Sollicciano in ragione delle disastrose condizioni igieniche del carcere – non è stato reso pubblico per decisione della Procura di Firenze in ragione degli “ obblighi imposti dalla normativa secondaria”.
Tale decisione nasce – ad avviso di chi scrive – da un equivoco sul tenore della circolare e sul rapporto della normativa secondaria con la normativa primaria in tema di pubblicazione degli atti.
Il comma 6 ter dell’art. 114 c.p.p. vieta «la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare» mentre sono pubblicabili le ordinanze cautelari che applicano misure reali.
Il che significa che il decreto di sequestro era pubblicabile poiché la delibera consiliare non ha introdotto né poteva introdurre un divieto di pubblicazione escluso dalla legge.
Incertezze sono nate anche in ordine al rilascio di copia ai giornalisti delle ordinanze cautelari personali.
Essendo apparso oscuro qualche passo della delibera consiliare (in particolare quello ove si afferma che non può «essere riprodotto il testo delle ordinanze che applicano misure cautelari personali») è stato subito formulato un quesito al CSM.
All’indomani della approvazione della circolare, il Tribunale di Milano ha infatti chiesto al Consiglio di chiarire «se dopo la compiuta esecuzione siano comunicabili ai giornalisti che ne facciano richiesta, le ordinanze applicative di misure cautelari» come era previsto dal documento di intesa in materia di informazione giudiziaria stipulato tra uffici giudiziari, camera penale e ordine dei giornalisti, sospeso sul punto.
Quesito al quale con ogni probabilità il Consiglio risponderà ribadendo saggiamente la possibilità di rilasciare ai giornalisti copia delle ordinanze; possibilità che non risulta cancellata dalla circolare e che ha la positiva funzione di scongiurare forme di accesso discriminatorie e sottobanco ad atti giudiziari che – se non possono essere pubblicati integralmente – possono e debbono essere letti dai giornalisti per essere sintetizzati e riassunti.
7. Un’osservazione conclusiva
Al termine di queste prime note ed in attesa di verificare come la delibera del CSM influirà sulla prassi della comunicazione giudiziaria una breve osservazione conclusiva.
La recente delibera del CSM del 10 giugno 2026 sulla comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari rischia di rappresentare un passo indietro rispetto alle linee guida emanate dal Consiglio nel 2018.
Mentre queste ultime si ponevano l’obiettivo di garantire la più ampia trasparenza e comprensibilità della giurisdizione al fine di aumentare la fiducia dei cittadini nella giustizia e nello Stato di diritto, l’ultima circolare nasce da un’unica preoccupazione: porre a carico degli uffici giudiziari oneri di comunicazione destinati, nell’intenzione del Consiglio, a garantire una tutela più ampia di quella incentrata sulla presunzione di innocenza ed estesa alla protezione reputazionale della persona.
Un obiettivo che viene perseguito ingessando la comunicazione degli uffici in un reticolo di burocratici doveri di aggiornamento e di rettifica e che appare arduo da realizzare dal momento che i limiti invalicabili della normativa secondaria impongono di ignorare i media che sulla “reputazione” degli imputati giocano un ruolo eminente e decisivo.
In definitiva si è di fronte ad una normativa secondaria sostanzialmente velleitaria e potenziale fonte di gravose responsabilità professionali e financo disciplinari di quanti – in primo luogo i dirigenti degli uffici – operano sul versante della comunicazione giudiziaria.
[1] Cfr. in particolare N. Rossi, Il diritto a non essere “additato” come colpevole prima del giudizio. La direttiva UE e il decreto legislativo in itinere, in Questione giustizia on line, 3.9.2021.
[2] Sul dovere di comunicare v. i saggi introduttivi delle curatrici, D. Stasio, Il dovere di comunicare dei magistrati: la sfida per recuperare la fiducia nella giustizia ed E. Maccora, Un percorso che deve coinvolgere l’agire quotidiano dei magistrati per costituire una effettiva svolta culturale, in trimestrale Questione giustizia n. 4/2018 e, ivi, gli scritti di V. Lingiardi, F. Ippolito, E Cesqui, N. Rossi, P. Giunti, N. Giorgi, G. Pignatone, G. De Cataldo, F. Petrelli, M Guglielmi, D. Lecca, R. Calandra, A. Spataro, B. Deidda, L. Ferrarella; E. Bruti Liberati, E. Fassone. Una significativa ed importante esperienza di comunicazione istituzionale è stata quella della Corte costituzionale nel periodo di direzione dell’ufficio stampa da parte di Donatella Stasio.
[3] La relazione quadriennale 2005/2008 del Consiglio Superiore della Magistratura ricordava l’importante investimento sul versante della formazione attraverso l’organizzazione dei corsi c.d. fuori sacco rivolti ai magistrati titolari di incarichi direttivi e semidirettivi: «Strumenti per i Capi degli Uffici: la comunicazione pubblica, la valutazione delle prestazioni, governare le interdipendenze organizzative». Corsi innovativi per la platea dei destinatari, per le tematiche affrontate e per la metodologia adottate. Tra le tematiche scelte vi era, già allora: La comunicazione pubblica e i rapporti con i media.
[4] E’ la dimensione derivante «dalla permanenza on line delle notizie, della loro indicizzazione da parte dei motori di ricerca e della conseguente necessità che anche le rettifiche, le precisazioni e gli aggiornamenti siano resi effettivamente accessibili e reperibili sui siti istituzionali».
[5] Ci si riferisce all’art. 6, par. 2, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea sulla presunzione di innocenza; all’art. 4 della Direttiva UE 2016/343; alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 10 luglio 2003 sulla diffusione di informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali; all’Opinion n. 8 del 2013 del Consiglio consultivo dei procuratori europei sui rapporti tra pubblici ministeri e media ; all’Opinion n. 25 del 2022 del Consiglio consultivo dei giudici europei sulla libertà di espressione dei giudici, con l’invito alla cautela sui procedimenti pendenti.
[6] Il richiamo è al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, in attuazione della Direttiva UE 2016/343 sulla presunzione di innocenza ed al d.lgs. 10 dicembre 2024, n. 198 in materia di pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali.
[7] V. al riguardo la Risoluzione del CSM 7 del 26 luglio 2010 su Uffici Relazioni con il Pubblico e modalità di comunicazione degli Uffici giudiziari e del Consiglio Superiore della magistratura e le Linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale dell’11 luglio 2018.
[8] In questi termini N. Rossi, Il diritto a non essere “additato” come colpevole prima del giudizio. La direttiva UE e il decreto legislativo in itinere, cit. in Questione giustizia on line, 3.9.2021.
[9] Spillo di Questione giustizia del 19 giugno 2026, Un irragionevole silenzio.