1. Una diagnosi largamente condivisa
L’intervento di Claudio Castelli ha il pregio raro di una memoria di prima mano[1]. Chi ha attraversato e guidato la stagione 2006-2014 – quella del Processo Civile Telematico, della prima sperimentazione dell’Ufficio per il processo, del Progetto Strasburgo – non descrive l’innovazione dall’esterno, ma la racconta dall’interno di chi l’ha praticata. Chi scrive, a volte sullo stesso fronte, a volte a diverse latitudini della penisola, ha vissuto le stesse esperienze, le immancabili delusioni e analoghi arresti.
Da questa prospettiva muove una tesi che, nelle sue premesse, condivido pienamente: la giustizia italiana ha conosciuto una dialettica permanente fra regia nazionale e creatività territoriale, e dall’esito di quella dialettica dipende la qualità dell’innovazione. È perciò nello spirito del dialogo che l’A. stesso sollecita che propongo le riflessioni che seguono, segnalando con franchezza i punti in cui la mia lettura diverge, ma sempre in funzione del medesimo obiettivo.
Condivido, anzitutto, la parte più documentata dello scritto: la denuncia dell’occasione mancata. Il patrimonio di progetti elaborati nel PON Governance – cruscotti direzionali, sistemi di pesatura dei fascicoli, strumenti di assegnazione, applicativi di gestione del personale – è stato promosso, finanziato con risorse europee e poi, di fatto, lasciato cadere. Sarebbe bastato selezionare alcuni fra i progetti più maturi, eventualmente unificarli, e finanziarne il passaggio dal pilota alla produzione. Su questo l’analisi è difficilmente confutabile e la condivido senza riserve.
Condivido, in secondo luogo, l’individuazione del nodo delle risorse: un’amministrazione povera di competenze tecniche non può sopportare l’aggravio di nuovi compiti senza un corrispondente potenziamento. E condivido, infine, l’evocazione del precedente virtuoso del PCT, che dimostra come la cooperazione fra centro e periferia non sia un’aspirazione astratta, ma un metodo storicamente sperimentato. Su questo terreno comune si innestano le precisazioni che seguono, offerte non per contrapposizione ma per completamento.
2. Monopolio normativo e regia effettiva: una precisazione
Il termine “monopolio”, posto al centro dell’articolo, coglie indubbiamente una dimensione reale: l’art. 15 della legge 23 settembre 2025, n. 132, riserva al Ministero della giustizia tanto la disciplina degli impieghi organizzativi dell’IA quanto il potere di autorizzarne sperimentazione e impiego negli uffici[2]. Vi è dunque, sul piano della norma, una centralizzazione effettiva. Mi permetto, però, una precisazione che credo utile al ragionamento: quel monopolio è oggi essenzialmente normativo: ad esso non corrisponde ancora una regia operativa compiuta.
La distinzione non è nominalistica. Se il problema fosse l’eccesso di controllo centrale, la soluzione sarebbe restituire spazio alla periferia. Ma l’esperienza concreta – ne dirò al § 5 – suggerisce che il difetto sia opposto: non un centro troppo forte, bensì un centro che dispone della titolarità giuridica senza averla ancora accompagnata con pieno coordinamento, con risorse adeguate e un tempestivo dialogo, in assenza di una reale tecnostruttura ministeriale destinata all’obiettivo in discussione.
Il rischio prevalente, in altri termini, non è quello di un dirigismo soffocante, ma quello di una riserva che resta sulla carta.
Conviene allora ricondurre la struttura della norma alla sua effettiva fisionomia. L’art. 15 colloca, a fondamento, la riserva di giurisdizione umana – sottratta a ogni automazione ogni decisione su interpretazione, fatti, prove e provvedimenti[3]; affida al Ministero una funzione regolatoria sugli impieghi organizzativi; e gli attribuisce un potere autorizzatorio, peraltro dichiaratamente transitorio perché agganciato all’attuazione del regolamento (UE) 2024/1689. Non una fortezza che esclude, dunque, ma un cancello che, per funzionare, ha bisogno di un custode presente. La questione non è se il cancello debba esistere – trattandosi di tecnologie che incidono su funzioni costituzionalmente sensibili, è opportuno che esista – ma come esso venga reso operativo: con quali tempi, quali criteri, quale trasparenza e quale capacità di ascolto della periferia.
In questa luce, la contrapposizione fra monopolio e creatività locale può – e deve in prospettiva - essere ricomposta. Le due polarità non sono necessariamente in conflitto: la creatività territoriale può operare attraverso il regime dell’art. 15, e non contro di esso, a condizione che il centro non si limiti ad autorizzare, ma accompagni. È esattamente ciò che la nostra esperienza ha cercato di fare. E’ ciò di cui ha, a volte, più sentito la mancanza.
3. Tre impieghi dell’IA, tre regimi di garanzia
Una prima divergenza, offerta in ottica costruttiva, riguarda l’opportunità di introdurre una tassonomia degli impieghi dell’IA. L’articolo tende a trattare insieme applicazioni dai profili di rischio assai diversi, e da questa indistinzione, dovuta – chiaramente – ad esigenze di sintesi - discende la richiesta – ragionevole per alcune, prudente da maneggiare per altre – di autorizzare senz’altro tutte le sperimentazioni. Suggerirei di distinguere almeno tre famiglie, cui correlare garanzie graduate.
La prima è l’IA organizzativa e direzionale: cruscotti, indicatori di flusso, pesatura dei fascicoli su parametri oggettivi, assegnazione, calendarizzazione delle udienze. Qui la tecnologia incide sulla gestione dell’ufficio, non sul contenuto della decisione, e spesso si tratta di compiti preparatori che il regolamento europeo non considera ad alto rischio[4]. Per questa famiglia la richiesta di un’autorizzazione rapida è pienamente condivisibile.
La seconda è l’IA di supporto amministrativo e redazionale: assistenti che sintetizzano atti, individuano precedenti, predispongono bozze di documenti o frammenti motivazionali. Qui il rischio si innalza, perché lo strumento entra in contatto con il materiale processuale e con il ragionamento del decisore, pur restando a monte della decisione e sotto il pieno governo del magistrato. Per questa famiglia l’autorizzazione dovrebbe accompagnarsi a garanzie procedurali: tracciabilità, verificabilità dell’output, formazione all’uso critico.
La terza è l’IA che lambisce la funzione giurisdizionale: gli stessi impieghi che l’articolo prospetta come terreno futuro – la valutazione delle perizie, la comparazione delle testimonianze, la stesura di atti decisori. Qui ci si colloca nel cuore dell’Allegato III dell’AI Act, che classifica come ad alto rischio i sistemi destinati ad assistere l’autorità giudiziaria[5]. Per questa famiglia, a mio avviso, l’autorizzazione presuppone un regime rinforzato di garanzie. Non si tratta di frenare, ma di rendere la sperimentazione proporzionata: un cancello che apra rapidamente per la prima famiglia, con cautele per la seconda e con scrutinio più attento per la terza, è ciò di cui gli uffici hanno realmente bisogno.
4. Completare le garanzie: oltre la rete chiusa
Una seconda precisazione riguarda le due condizioni che l’articolo indica per autorizzare le sperimentazioni: la compatibilità con la rete giustizia e l’operare in un sistema chiuso che non esporti dati sensibili. Sono condizioni necessarie, e le sottoscrivo; mi permetto di osservare che sono di natura essenzialmente tecnica e di protezione del dato e che presidiano la sicurezza informatica e la riservatezza, ma non ancora il giusto processo.
Un sistema può essere perfettamente chiuso e sicuro, e ciononostante produrre un output inaffidabile: “rete chiusa” non equivale a “output corretto”. Il fenomeno delle allucinazioni – la generazione di citazioni o precedenti inesistenti ma plausibili – si manifesta a prescindere dalla chiusura della rete. Le due condizioni andrebbero perciò completate con un catalogo minimo di garanzie sostanziali: il controllo sistematico delle allucinazioni e la verifica delle fonti; la sorveglianza umana qualificata nel senso dell’art. 14 del regolamento europeo; la spiegabilità dell’output; il rispetto del giudice naturale e della soggezione del giudice soltanto alla legge; la prevenzione dei bias; la tracciabilità e l’auditabilità del processo.
Non si tratta di requisiti inediti: è la traduzione operativa dei principi già enunciati dalla Carta etica europea del 2018[6] e ripresi dall’AI Act. È, del resto, lo stesso pericolo che l’articolo individua con acutezza nelle sue righe finali – il prevalere delle esigenze tecniche su quelle del lavoro giudiziario – a suggerire che il controllo non possa fermarsi al perimetro tecnologico, ma debba investire la qualità e l’affidabilità del contenuto. Su questo siamo in piena sintonia: completare le due condizioni significa proprio dare seguito a quella preoccupazione.
5. L’esperienza Lexintel e le difficoltà reali
L’articolo richiama, con generosità, la sperimentazione “Lexintel” in corso presso il Tribunale di Catania[7]. Proprio perché vi sono direttamente coinvolto, sento il dovere di restituirne un quadro privo di enfasi, che ne metta in luce non i meriti ma le difficoltà – perché sono le difficoltà, più dei successi, a indicare ciò che manca al sistema. La sperimentazione opera attraverso il regime dell’art. 15, in forza di una convenzione con il Ministero e con il CINI, con il Politecnico di Milano, l’Università di Milano-Bicocca, oltre che l’Università di Catania (e la partecipazione, in parallelo, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati). Sotto questo profilo, essa conferma che il cancello può essere attraversato. Ma il modo in cui lo è stato dice molto.
In primo luogo, il progetto vive di risorse minime e su base sostanzialmente volontaristica: magistrati e studiosi che vi dedicano tempo ed energie in aggiunta ai propri compiti ordinari, senza una struttura dedicata e senza un sostegno operativo stabile. La sostenibilità di un’iniziativa così concepita è, per definizione, fragile: dipende dalle persone, non da un assetto istituzionale – esattamente la vulnerabilità che, nella stagione dei “cento fiori”, fece morire tanti progetti con il loro autore.
In secondo luogo, l’interlocuzione iniziale con il Ministero non è stata agevole: la costruzione della convenzione ha richiesto tempo e tenacia, il canale autorizzatorio ha mostrato, nella fase di avvio, proprio l’attrito che un coordinamento ancora acerbo produce. Non si è trattato di chiusura, ma di una difficoltà di ascolto e di accompagnamento che conferma la diagnosi del § 2: un monopolio normativo che va ancora strutturato con risorse, competenze e intelligenze dedicate (anche qui occorre essere chiari: non si vuole criticare la dirigenza del DIT, travolta da mille impegni e scadenze, dalla progettazioni dei nuovi sistemi, alle criticità di APP sino alla ricerca di risorse economiche scarsissime).
In terzo luogo, l’attuale fase di sviluppo – incentrata sulla costruzione di un agente basato su Copilot – è segnata da numerosi ostacoli tecnici bloccanti, legati alla struttura dell’ambiente Microsoft, e ciò nonostante la fattiva collaborazione prestata dalla stessa Microsoft. Sono difficoltà che non vanno lette come incidenti contingenti, ma come segnale della maturità ancora limitata degli strumenti disponibili per compiti legali complessi. A ciò si aggiunge un vincolo di sistema: l’impiego è oggi circoscritto a un unico strumento, senza possibilità di utilizzare o di valutare comparativamente altre piattaforme agentiche – si pensi, a titolo esemplificativo, a soluzioni come Cowork di Claude o ad altri ambienti analoghi. Ne deriva un lock-in tecnologico che somma alla fragilità tecnica una fragilità strategica, ancorando l’intera sperimentazione giudiziaria alla traiettoria di un solo fornitore.
Da questa esperienza traggo una lezione che non contraddice il valore del cancello, ma ne illumina le condizioni di buon funzionamento: l’autorizzazione non basta, se non è accompagnata da risorse, da un dialogo reale e dalla pluralità degli strumenti. È a partire da queste difficoltà – e non da un esito felice – che provo a delineare un’architettura.
6. Dalla norma alla regia: un’architettura cooperativa
La proposta che segue non si oppone al modello cooperativo centro-periferia invocato dall’articolo: intende fornirgliene l’ossatura, perché il dialogo, da solo, non basta e va dotato di strumenti. Tre esigenze mi paiono prioritarie, e da esse discendono alcune misure concrete.
La prima è una regia centrale resa effettiva. Il Ministero non dovrebbe limitarsi ad autorizzare, ma accompagnare: dotarsi delle competenze tecniche, sostenere e finanziare le sperimentazioni che autorizza, trasformare la titolarità giuridica in coordinamento operativo. Una riserva senza regia è il peggiore dei mondi possibili, perché trattiene la periferia senza guidarla.
La seconda è un confronto strutturato e permanente con le strutture ministeriali – in primis la DIT – e con gli uffici. Non un’interlocuzione episodica e affidata alla buona volontà, ma un tavolo tecnico stabile, in cui le esigenze concrete degli uffici e dell’avvocatura siano ascoltate prima, e non dopo, le scelte tecnologiche. È il metodo del PCT del 2009, che l’articolo giustamente addita a esempio.
La terza è il superamento del lock-in tecnologico. Un regime di innovazione maturo dovrebbe garantire la pluralità degli strumenti e la loro valutazione comparativa, evitando di vincolare l’intero sistema giudiziario alla piattaforma di un solo fornitore. La possibilità di sperimentare e confrontare ambienti diversi non è un lusso: è la condizione per scegliere consapevolmente, per non subire i limiti tecnici di un singolo prodotto e per preservare l’autonomia dell’amministrazione.
Da queste esigenze discendono misure operative: un registro nazionale delle sperimentazioni autorizzate, pubblico e aggiornato, che renda trasparente ciò che l’art. 15 oggi consente ma non pubblicizza; standard minimi di interoperabilità, perché i progetti locali nascano come componenti integrabili e non come isole; una funzione indipendente di validazione e valutazione, con metriche comuni, quale presidio sostanziale dell’affidabilità e luogo naturale di collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura e con l’accademia; un’autorizzazione a corsia differenziata per classe di rischio, secondo la tassonomia del § 3; una pipeline strutturata dal pilota alla produzione, che recuperi finalmente il “giacimento” del PON Governance. È questa, mi pare, la forma istituzionale del dialogo che l’articolo auspica.
7. Non un inverno, ma un disgelo governato
Resta la prognosi. L’articolo paventa un “lungo inverno tecnologico” almeno fino al 2 agosto 2027. Vorrei proporre una lettura integrativa in parte diversa, su un piano concettuale.
La fase che si apre può essere intesa non come gelo, ma come finestra: una pausa regolatoria governata è il tempo in cui si costruisce l’infrastruttura di garanzie e di validazione che l’alto rischio realmente esige – lo strato di regia del § 6. Proprio l’esperienza dei “cento fiori” insegna che l’innovazione non governata appassisce; il disgelo non si misura dal numero di sperimentazioni avviate, ma dalla solidità dei loro presidi.
Convergo, da ultimo, con l’osservazione più acuta dell’articolo: il rischio che gli strumenti tecnologici, con i loro standard e i loro vincoli, finiscano per modellare l’ambiente di lavoro del giudice, facendo prevalere l’esigenza tecnica su quella giurisdizionale. È il pericolo più serio – e l’esperienza del lock-in narrata al § 5 ne è una prima, concreta manifestazione. Non si scongiura comprimendo l’innovazione, ma con una regia che mantenga la tecnologia al servizio della funzione, e non viceversa.
8. Conclusioni
L’intervento di Castelli pone le domande giuste e offre una diagnosi storica preziosa, che condivido nelle sue linee portanti. Le mie precisazioni non ne rovesciano l’impianto: lo completano in tre punti, offerti come contributo e non come obiezione. Il “monopolio” coglie un dato reale, ma è oggi soprattutto normativo: ciò che manca non è meno centralizzazione, bensì una regia effettiva. La richiesta di autorizzare le sperimentazioni va articolata per classi di rischio. Le condizioni di sicurezza vanno completate con i presidi del giusto processo.
L’esperienza diretta della sperimentazione Lexintel – con le sue risorse minime e volontaristiche, le difficoltà di interlocuzione, gli ostacoli tecnici e il vincolo a un solo strumento – mostra, più di ogni argomento, di che cosa l’innovazione giudiziaria abbia bisogno: di una regia resa effettiva, di un confronto reale con le strutture ministeriali e del superamento del lock-in tecnologico. Da qui un’architettura cooperativa – registro nazionale, standard di interoperabilità, validazione indipendente, autorizzazione per classi di rischio, pipeline dal pilota alla produzione – e una prognosi che preferisco a quella dell’inverno: un disgelo governato, in cui il tempo della regolazione è il tempo in cui si costruiscono le garanzie. Su un punto, infine, l’accordo è pieno: solo un dialogo continuo e leale fra centro e periferia può condurre dove né il Ministero da solo, né i territori da soli potranno mai arrivare. È a quel dialogo che queste pagine vogliono contribuire.
[1] C. Castelli, L’innovazione giudiziaria tra monopolio ministeriale e creatività locale, in Questione giustizia (online), 2026. L’A. dichiara in nota che l’articolo è stato elaborato avvalendosi del sistema di IA “Perplexity Pro”. Lo scrivente, a sua volta, dichiara che si è avvalso del sistema di IA “Anthropic-Claude” per la scrittura del presente articolo.
[2] Legge 23 settembre 2025, n. 132 (G.U. n. 223 del 25 settembre 2025; in vigore dal 10 ottobre 2025), art. 15: il comma 1 riserva al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti; il comma 2 affida al Ministero della giustizia la disciplina degli impieghi dei sistemi di IA per l’organizzazione dei servizi, la semplificazione del lavoro giudiziario e le attività amministrative accessorie; il comma 3 attribuisce al Ministero il potere di autorizzare sperimentazione e impiego negli uffici giudiziari ordinari, sentite AgID e ACN. Per mera precisione, il testo in dialogo riporta “l. 23 settembre 2023, n. 132”: l’anno corretto è il 2025.
[3] Cfr. Cost., artt. 24, 101, comma 2, e 111, sul diritto di difesa, sulla soggezione del giudice soltanto alla legge e sul giusto processo.
[4] Reg. (UE) 2024/1689, art. 14, sulla sorveglianza umana dei sistemi ad alto rischio. L’art. 6, par. 3, esclude dall’alto rischio i sistemi che svolgono un mero compito preparatorio rispetto alla valutazione rilevante.
[5] Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 (AI Act), Allegato III, punto 8: i sistemi di IA destinati ad assistere l’autorità giudiziaria nella ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge sono classificati ad alto rischio. Cfr. altresì art. 6 sulla classificazione.
[6] CEPEJ, Carta etica europea sull’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e nel loro ambiente, adottata il 3-4 dicembre 2018, che enuncia i principi di rispetto dei diritti fondamentali, non discriminazione, qualità e sicurezza, trasparenza/imparzialità/equità e “sotto il controllo dell’utilizzatore”.
[7] La sperimentazione “Lexintel” presso il Tribunale di Catania opera sulla base di convenzione con il Ministero della giustizia e con il CINI, con la collaborazione del Politecnico di Milano e delle Università di Milano-Bicocca e di Catania, in uno alla partecipazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania, su fascicoli già definiti e anonimizzati. Le considerazioni che seguono, anche di carattere esperienziale, impegnano esclusivamente lo scrivente.