1. L’incolpazione e la decisione della sezione disciplinare del CSM
Quattro Sostituti Procuratori vengono accusati dell’illecito disciplinare previsto dagli artt. 1 e 2 co. 1 lett. d) del decreto legislativo 109/06 per avere violato i prescritti doveri di correttezza, riserbo ed equilibrio, adottando un comportamento gravemente scorretto consistito nell’avere effettuato all’interno dell’ufficio, mediante l’uso del cellulare, la registrazione di conversazioni, in presenza e all’insaputa della Procuratrice della Repubblica e della procuratrice aggiunta, di altri magistrati dell’ufficio e del personale di polizia giudiziaria.
La sezione disciplinare del CSM, con la sentenza n. 43/25, ritiene provati i fatti, peraltro riconosciuti dagli stessi incolpati, assolvendoli per «insussistenza dell’addebito disciplinare». In particolare, dopo avere descritto «il clima di terrore e assoluta tensione…davvero pesante, singolare e peculiare» che fa da sfondo alle condotte degli incolpati – clima creato nell’ufficio dalle condotte della Procuratrice e della Procuratrice Aggiunta e desunto non solo dalle dichiarazioni dei singoli sostituti, ma pure da quelle della polizia giudiziaria e del personale di segreteria – per un verso afferma che la registrazione privata tra colleghi nell’ambito del rapporto lavorativo in un ufficio giudiziario (al di fuori di alcuni stretti limiti, individuati in via residuale ed esclusi tuttavia nel caso in esame) integra sempre in astratto un comportamento gravemente scorretto e, dunque, l’illecito di riferimento e, per altro verso, esclude che la gravità, elemento integratore del fatto, sussista in concreto.
2. Il ricorso del PG e la decisione delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione
Il Procuratore Generale impugna la sentenza, assumendo che la motivazione sia carente, contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui ha (in tesi):
1) ravvisato la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto all’onore personale e professionale degli incolpati sulla base di principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di lavoro privato con riferimento alla disciplina sulla privacy anteriore alle novità normative e alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 101/2018;
2) ravvisato la finalità difensiva delle registrazioni e conseguentemente escluso l’illiceità della condotta dopo avere erroneamente affermato che gli incolpati non avevano agito di concerto;
3) escluso la gravità delle condotte, evocando in modo non pertinente il parametro della buona fede, che vale ad escludere la violazione sotto il profilo soggettivo, non ad incidere sulla gravità dell’illecito disciplinare, che è addebitabile al magistrato anche a titolo di colpa;
4) ritenuto che le plurime registrazioni effettuate da uno degli incolpati non integravano una condotta unitaria e potevano essere equiparate, quanto a gravità, a quella degli incolpati che avevano effettuato un’unica registrazione.
Le sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con una pronuncia ineccepibile, dichiarano inammissibili i primi due motivi di impugnazione, osservando che si basavano su «deduzioni che non si confrontano con il reale contenuto della decisione di proscioglimento, basata sull’assenza del solo requisito di gravità delle condotte e non sull’insussistenza di una scorrettezza lesiva dei beni interessi protetti dall’art. 2 co. 1 lett. d. d. lgs. 109/06».
La sentenza, infatti, non aveva ravvisato alcuna causa di giustificazione, né aveva escluso l’illecito in ragione delle finalità difensive delle registrazioni. Al contrario, aveva affermato che gli incolpati «avevano tenuto un comportamento oggettivamente scorretto, ma non grave sotto lo specifico profilo della buona fede nel suo aspetto strettamente soggettivo, avendo agito a scopo cautelativo per il clima di forte conflitto umano e professionale venutosi a creare all’indomani dell’insediamento del nuovo Procuratore della Repubblica, dell’autentico disorientamento organizzativo e gestionale, della paura di una loro sostanziale delegittimazione e dell’enorme pressione mediatica».
Invece accoglie – con argomentazioni altrettanto ineccepibili – il terzo e il quarto motivo di impugnazione, osservando che:
- le motivazioni utilizzate dalla sezione disciplinare per escludere la gravità dei fatti appaiono inficiate da incoerenze logiche e da un’oggettiva implausibilità delle conclusioni rispetto alle premesse enunciate dalla sentenza stessa, in relazione alla successione degli accadimenti, alle finalità delle registrazioni e all’esperimento dei rimedi alternativi;
- registrazioni svolte in tempi e contesti diversi, dunque mediante comportamenti materialmente distinti, non possono integrare un’unica condotta per l’unicità del contesto e la spinta emotiva dell’autore e dunque, in assenza di altri elementi, la condotta consistita nell’averle effettuate non può essere equiparata ai fini del giudizio di gravità a quelle di chi ha effettuato un’unica registrazione.
La S.C. dunque annulla la sentenza di assoluzione, con rinvio «per un nuovo giudizio alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in diversa composizione, che procederà a rivalutare la gravità delle scorrettezze per tutti gli incolpati, tenendo conto del diverso numero di registrazioni effettuate da ciascuno, oltre che l’effettiva rilevanza dei fatti ai sensi dell’art. 3 bis del d. lgs 109/06, in relazione alle circostanze oggettive e al particolare contesto della Procura di Nola all’epoca dei fatti contestati».
3. L’oggettiva scorrettezza
Nulla dicono le sezioni unite sulla «oggettiva scorrettezza» del comportamento non essendo state investite della questione, né poteva essere diversamente visto che nessuna delle parti aveva un «interesse» giuridicamente rilevante a impugnare sul punto. La procura generale non lo aveva, perché la pronuncia su tale questione ha recepito la tesi accusatoria, gli incolpati non lo avevano in quanto la pronuncia assolutoria è di insussistenza dell’illecito, dunque, «totalmente liberatoria» al pari di quelle di assoluzione per non attribuibilità del fatto e a differenza di quelle ex art. 3 bis d. l.vo 109/06 (cfr. S.C. sez. un. civ. n. 1163/23 che afferma l’interesse a impugnare queste ultime a differenza delle prime).
Eppure, a parere di chi scrive, l’errore più grave della sentenza annullata sta proprio in questa parte della pronuncia e l’errore non attiene alla valutazione del fatto, ma ai termini del ragionamento e alla logicità della motivazione.
La sezione disciplinare infatti – dopo aver evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nei rapporti di lavoro le registrazioni di conversazioni tra presenti all’insaputa di uno o più interlocutori configurano una grave violazione del diritto alla riservatezza, a meno che non siano necessarie a difendere un diritto in giudizio – ha ritenuto che i principi elaborati dalla giurisprudenza del lavoro e da quella penale (che pure considera lecite le registrazioni private “occulte” solo in funzione difensiva) dovessero «subire inevitabili modifiche e adattamenti nell’ambito dei rapporti lavorativi all’interno degli Uffici Giudiziari (e nella specie della Procura della Repubblica), nei quali la capacità di condividere il segreto investigativo assumerà rilievo e pregnanza decisamente opposti».
Quindi, invece di verificare la sussistenza della scorrettezza procedendo al bilanciamento tra tutela del diritto alla riservatezza e tutela del diritto di difesa alla luce delle circostanze del caso concreto, ha affermato che il bilanciamento andasse fatto tra diritto di difesa e «segreto investigativo», per dire poi che il secondo prevale sempre a meno che non vi sia la «possibilità di utilizzare altri mezzi meno o per nulla dannosi» per il bene giuridico preminente, individuato nella doverosa custodia del segreto stesso e nella reciproca leale collaborazione (c.d. rapporto fiduciario).
La sezione disciplinare passa quindi a elencare tali mezzi in via gradata, dal «leale e aperto confronto personale» al ricorso alla Procura Generale della Cassazione, concludendo che registrare una conversazione all’interno di un ufficio giudiziario è sempre fonte di responsabilità tranne nel caso («per vero più teorico che reale») in cui si dimostri che il diritto che si intende preservare non sia altrimenti tutelabile, caso individuato esemplificativamente – visto che «la realtà supera l’immaginazione» – in quello di «un’autentica ed estemporanea aggressione all’interno dell’Ufficio e a opera di un magistrato, la prova della quale, per una serie di circostanze concrete e specifiche, non possa ordinariamente essere resa con i tipici strumenti di tutela sopra indicati, accordati dall’ordinamento a questo specifico fine».
Così facendo, la sezione disciplinare del CSM si è discostata dal modus procedendi che avrebbe dovuto seguire per assicurare la tendenziale tipicità dell’illecito previsto dall’art. 2 co. 1 lett. d) del d. l.vo 109/06 e lo ha fatto in maniera illogica.
Invero le sezioni unite civili della S.C. (n. 29823/20) hanno da tempo chiarito che «La nozione di "grave scorrettezza" richiamata dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, nel rendere sanzionabili disciplinarmente i comportamenti del magistrato nei confronti delle parti, dei difensori, di altri magistrati e di chiunque abbia con esso rapporti nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ha carattere "elastico"; pertanto, in funzione del giudizio di sussunzione dei fatti accertati nella norma che tipizza il predetto illecito, il giudice disciplinare deve attingere sia ai principi che la disposizione (anche implicitamente) richiama, sia a fattori esterni presenti nella coscienza comune, così da fornire concretezza alla parte mobile della disposizione che, come tale, è suscettibile di adeguamento rispetto al contesto storico sociale in cui deve trovare operatività».
La sezione disciplinare invece ha reso il suo giudizio valorizzando un elemento del tutto estraneo al novero dei «fattori esterni presenti nella coscienza comune», vale a dire la tutela del segreto investigativo che, al più, potrebbe trovare fondamento nel dovere di riserbo dei magistrati previsto dall’art. 1 del d. l.vo 109/06. Lo ha fatto però in maniera del tutto illogica, individuando nella registrazione – che serve solo a fissare il contenuto di una conversazione – uno strumento di potenziale violazione del segreto e così sovrapponendo al concetto di registrazione quello di divulgazione e diffusione del contenuto di una conversazione. Ha poi considerato la registrazione uno strumento di tutela del diritto invece che uno strumento di prova della lesione del diritto, ammettendone la liceità in un’ipotesi meramente astratta che, a ben vedere, va ben oltre l’immaginazione prospettata dalla stessa decisione, non tanto in relazione al fatto ipotizzato (aggressione all’interno dell’Ufficio da parte di un magistrato), quanto in relazione all’impossibilità di dimostrarla in altro modo (assenza di testimoni? morte o materiale incapacità della vittima di denunciare e testimoniare? mancanza di prove scientifiche?). Ha infine valorizzato la necessaria tutela della leale collaborazione all’interno dell’ufficio (c.d. “rapporto fiduciario”), senza considerare in alcun modo che quel rapporto era già irrimediabilmente compromesso proprio dalle condotte della Procuratrice e della Procuratrice Aggiunta, che pure erano state ampiamente descritte nella prima parte della sentenza.
4. Il perimetro del giudizio di rinvio. rivalutazione complessiva o giudicato interno?
Il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite vincola la sezione disciplinare in nuova composizione a rivalutare esclusivamente il profilo della gravità del comportamento ascritto ai quattro sostituti, oppure consente una rivalutazione complessiva idonea a rimetternne in discussione la «oggettiva scorrettezza»?
Sappiamo che il giudizio dinanzi alla sezione disciplinare del CSM si svolge secondo le norme del rito penale dibattimentale espressamente richiamato dall’art. 18 del d. l.vo 109/06, mentre l’impugnazione in sede di legittimità delle sentenze disciplinari nei confronti dei magistrati è strutturato dall’art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 come un sistema processuale bifasico, secondo cui le forme e i termini del ricorso sono disciplinati dalle norme processuali penali, mentre le fasi di trattazione e decisione sono regolate dalla disciplina del codice di procedura civile (cfr. sez. un. civ. n. 28369/25).
L’individuazione del rito, tuttavia, non appare dirimente al fine di risolvere la questione che, a ben vedere, attiene al concetto trasversale di giudicato. La S.C. (cfr. sez. un. civ. n. 17332/21) ha chiarito infatti che «in ipotesi di cassazione con rinvio della decisione disciplinare emessa dal CSM nei confronti di un magistrato, il giudizio di rinvio, quale processo chiuso, deve essere limitato ai punti oggetto di annullamento e a quelli consequenziali, dovendosi ritenere formato il giudicato interno a ciascun capo di incolpazione relativamente alle questioni che sono state oggetto dei motivi di ricorso non accolti, per le quali la decisione è stata ritenuta esente da vizi logico-giuridici, poiché su di esse si è avuto sia il giudizio di merito che quello esclusivo di legittimità».
Epperò, nel caso di specie, come già evidenziato, l’oggettiva scorrettezza del comportamento non è stata oggetto del giudizio di legittimità e non perché vi sia stata acquiescenza di chi era interessato a impugnare, ma perché tale interesse non era configurabile in capo ad alcuna delle parti.
Si può dunque ritenere che su tale aspetto si sia formato il giudicato? A parere di chi scrive la risposta è no e la si ricava tanto dalle sentenze civili che da quelle penali della S.C. in materia di giudicato.
Le prime hanno costantemente ribadito che «il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia» (sez. 3^ civ. ord. 32563/24) e che «la nozione di "parte della sentenza", alla quale fa riferimento l'art. 329, comma secondo, cod. proc. civ., dettato in tema di acquiescenza implicita e cui si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica soltanto le "statuizioni minime", costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia» (sez. 2^ civ 16583/12).
Di analogo tenore sono le sentenze penali.
Invero, «il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell'annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno» (cfr. sez. 6^ n. 11641/18), epperò il principio (come si evince dall’analisi della fattispecie presa in esame) vale allorquando l’annullamento con rinvio discenda da una violazione di norme di diritto, mentre «il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito» (cfr. Cass. sez. 5^ n. 38139/24, nonché sez. 4^ n. 43720/03).
5. I possibili scenari
In sede di rinvio il PG – nella propria requisitoria – non ha in alcun modo affrontato il tema dell’ipotetico giudicato interno sull’oggettiva scorrettezza e comunque ne ha ribadito la sussistenza insistendo sulla valorizzazione della malintesa tutela del segreto investigativo di cui si è detto. Ha altresì sostenuto: che il giudicato non si è formato neppure sull’esclusione della gravità quale elemento integratore del fatto; che tale gravità sussiste; che non sussistono neppure i presupposti per l’applicazione dell’art. 3 bis d. l,vo 109/06. Ha chiesto dunque, reiterando le conclusioni già formulate nel primo giudizio, l’irrogazione della sanzione della censura per tutti gli incolpati.
L’insussistenza del giudicato interno sull’oggettiva scorrettezza è stata invece evidenziata dai difensori degli incolpati che, laddove la sezione disciplinare dovesse pervenire a una condanna o a un’assoluzione ex art. 3 bis d. l.vo 109/06, non potranno che adire – questa volta loro – le sezioni unite civili della Suprema Corte, sperando che siano il giudice a Berlino degli incolpati. Intanto l’udienza è stata rinviata per repliche al prossimo 8 settembre … una data importante.
La questione, lungi dall’essere puramente teorica, è (a parere di chi scrive) il “cuore” della vicenda e ha un rilievo primario, sia di carattere sistematico – considerata l’ampiezza dell’elemento oggettivo dell’illecito di cui all’art. 1 co. 2 lett. d) d. l.vo 109/06 e la sostanziale varietà delle condotte che lo possono integrare – sia in relazione allo specifico comportamento ritenuto dalla sezione disciplinare «oggettivamente scorretto». Un comportamento che, in concreto, riguarda il rapporto tra quattro giovani sostituti e le dirigenti del loro ufficio e la cui errata qualificazione induce una percezione della giustizia disciplinare, oltre che dei rapporti all’interno degli uffici, altrettanto errata e connotata – rispettivamente – da paura e sottomissione, invece che da responsabile consapevolezza e reciproco rispetto dei ruoli e delle persone.