Magistratura democratica

Articoli di Giuseppe Libutti

avvocato del Foro di Roma
La bozza di riforma della disciplina europea sulle telecomunicazioni: dalle interazioni con la proposta CSA2 il rischio di una violazione dei trattati e dei principi costituzionali

La proposta di regolamento della Commissione europea COM(2026)16 (procedura 2026/0013 COD) (Digital Networks Act o DNA) volta a riformare e armonizzare la disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche presenta numerose possibili interazioni con il progetto di riforma in materia di cybersicurezza, la cui proposta di regolamento COM(2026)11 anche nota come Cybersecurity Act "CSA2" è attualmente in discussione dinanzi al Parlamento Europeo e al Consiglio.
Nonostante negli obiettivi la proposta di regolamento DNA non si ponga il fine di istituire un regime differenziato di accesso al mercato per i fornitori basato su criteri di natura non tecnica, emerge sin da subito un punto di contatto con la bozza di riforma sulla cybersecurity CSA2 anzitutto nella parte III del DNA, dove le disposizioni in materia di autorizzazione e diritti di spettro sono subordinate al rispetto delle norme in materia di sicurezza informatica.
La disposizione presenta significative criticità giuridiche poiché collega l'accesso al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica al rispetto di requisiti di sicurezza della supply chain contenuti nel CSA2, il cui scrutinio alla luce dell'art. 114 TFUE e dei principi di certezza del diritto, proporzionalità e non discriminazione non è esente da rilevanti dubbi di compatibilità con il diritto dell'Unione, con il riparto di competenze tra UE e Stati membri, nonché con i principi costituzionali dell'ordinamento italiano. Tali dubbi trovano un significativo riscontro nelle Conclusioni dell'Avvocata generale Ćapeta del 19 marzo 2026 nella causa C-354/24, Elisa Eesti AS, relative alla limitazione per motivi di sicurezza nazionale dell'uso di apparecchiature di telecomunicazione, le quali, pur ammettendo la legittimità in linea di principio di simili restrizioni, ne subordinano la compatibilità con i Trattati a un rigoroso vaglio di proporzionalità e alla assoggettabilità ad un effettivo controllo giurisdizionale.

26/09/2026
Trarre redditività dal patrimonio indisponibile: la traversia della gestione e regolazione del patrimonio immobiliare di Roma Capitale tra vecchie e nuove contraddizioni

Gli ultimi due regolamenti di Roma Capitale aventi ad oggetto l’assegnazione del patrimonio pubblico capitolino - approvati con le deliberazioni dell’Assemblea Capitolina, rispettivamente, del 16 dicembre 2022, n. 104  e del 23 maggio 2023 n. 102 -  hanno generato plurime contraddizioni con riferimento ai fondamentali principi costituzionali. La valorizzazione economica della proprietà pubblica, infatti, non può e non deve essere un criterio assoluto per la gestione dello stesso, il quale deve essere contemperato dal principio della funzione sociale della proprietà.
Le contraddizioni sono derivate, in primo luogo, dalla sovrapposizione di due ordini di categorie (la categoria dei beni comuni e la distinzione codicistica tra patrimonio disponibile e indisponibile) e dal fatto che, delle stesse, ne è stata data un’interpretazione non costituzionalmente orientata. In secondo luogo, è d’obbligo denunciare che tali confusioni non soltanto hanno violato il principio di trasparenza dell’agire amministrativo tutelato dall’articolo 97 della Costituzione, ma hanno financo cagionato asimmetrie tra le assegnazioni stesse, violando l’art. 3 della Costituzione.

05/03/2024