CSM, VI Commissione, parere sul d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, cd. "decreto sicurezza"
Pubblichiamo il parere sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale emesso dalla Commissione VI del CSM.
Questione giustizia pubblica, per il suo rilevante interesse, la relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione su Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario (d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80)
La recente delibera del CSM del 10 giugno 2026 sulla comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari rischia di risolversi in un passo indietro rispetto alle linee guida emanate dal Consiglio nel 2018. Mentre queste ultime si ponevano l’obiettivo di garantire la più ampia trasparenza e comprensibilità della giurisdizione al fine di aumentare la fiducia dei cittadini nella giustizia e nello Stato di diritto, l’ultima circolare nasce da un’unica preoccupazione: porre a carico degli uffici giudiziari oneri di comunicazione destinati, nell’intenzione del Consiglio, a garantire una tutela più ampia di quella incentrata sulla presunzione di innocenza ed estesa alla protezione reputazionale della persona. Un obiettivo che viene perseguito ingessando la comunicazione degli uffici in un reticolo di burocratici doveri di aggiornamento e di rettifica e che appare arduo da realizzare dal momento che i limiti invalicabili della normativa secondaria impongono di ignorare i media che sulla “reputazione” degli imputati giocano un ruolo eminente e decisivo. In definitiva si è di fronte ad una normativa secondaria prolissa, sostanzialmente velleitaria, potenziale causa di confusione e fonte di gravose responsabilità professionali e financo disciplinari di quanti – in primo luogo i dirigenti degli uffici – operano sul versante della comunicazione giudiziaria.
Pubblichiamo, per il suo rilevante interesse, il testo della delibera del CSM sulla comunicazione giudiziaria approvata il 9 giugno 2026. Questione giustizia si riserva di ritornare sul tema con analisi e commenti.
L’articolo affronta il tema della digitalizzazione e dell’uso dell’intelligenza artificiale applicata al mondo giudiziario, con uno sguardo rivolto alla normativa nazionale e sovranazionale. Vengono analizzate le delibere approvate dal consiglio superiore della magistratura, con alcune riflessioni critiche da parte dell’autrice in relazione alla legge delega di recente approvata in tema di AI e alla prossima piena operatività del regolamento europeo 1689/2024
Con sentenza n. 95/2024, confermata dalle Sezioni Unite, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha condannato il magistrato Riccardo De Vito alla sanzione della perdita di anzianità di sei mesi, disponendone il trasferimento dal Tribunale di sorveglianza di Sassari al Tribunale di Nuoro con funzioni civili. La vicenda riguarda l’omessa astensione in numerosi procedimenti relativi a detenuti assistiti da un’avvocata con la quale, secondo quanto emerso da intercettazioni telefoniche disposte nell’ambito di un’indagine della DDA di Reggio Calabria, il magistrato intratteneva una «relazione significativamente confidenziale, quanto meno di stretta amicalità tra i due». Gli elementi valorizzati nel procedimento disciplinare riguardano il tenore di alcune espressioni confidenziali utilizzate dai conversatori. Successivamente, il Consiglio superiore della magistratura ha deliberato il mancato superamento della quarta valutazione di professionalità per gli stessi fatti. Ne ha scritto, su Il Dubbio del 5 maggio 2026, Valentina Stella e a questo pezzo fa riferimento la riflessione di Donatella Stasio.
Rileggere la normativa costituzionale in materia di libertà personale - con la sua puntigliosa precisione e le sue dettagliate prescrizioni – vale a ricordare il valore assoluto attribuito alla tutela di questa libertà da parte dei legislatori costituenti che, anche quando non avevano subito direttamente la repressione fascista, erano stati testimoni di prassi di polizia che della libertà dei cittadini avevano fatto strame e di tali prassi non intendevano consentire in alcun modo la ripetizione. A fronte di un dettato costituzionale così rigoroso non è dunque ammessa alcuna disinvoltura interpretativa né si può dar prova di una sensibilità istituzionale attenuata. Eppure, a dettare la linea della più recente produzione normativa in tema di interventi di polizia incidenti sulla libertà personale sono proprio la disinvoltura politica e l’attenuata sensibilità istituzionale della maggioranza di governo che si manifestano tanto nell’approvazione del fermo preventivo di polizia quanto nella prosecuzione della china pericolosa della proliferazione delle ipotesi di flagranza differita.
Il rifiuto di magistrati, avvocati e giuristi al “premio” ai difensori per i rimpatri, in difesa del ruolo e della funzione dell’Avvocatura. Questione giustizia pubblica i documenti dei protagonisti della giustizia, per il loro valore di testimonianza e di fedeltà ai principi che regolano la funzione del difensore.