CSM, VI Commissione, parere sul d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, cd. "decreto sicurezza"
Pubblichiamo il parere sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale emesso dalla Commissione VI del CSM.
Pubblichiamo il parere sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale emesso dalla Commissione VI del CSM.
Nella “convergenza del molteplice” di una diffusa corale campagna elettorale a tante voci, l’associazionismo giudiziario non avrebbe potuto fare meglio, sia in campagna elettorale, sia nella gestione più immediata della epocale vittoria referendaria, definitiva riprova del “patriottismo costituzionale” quale realtà politica della società italiana
Il saggio analizza criticamente la proposta di separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, esaminandone le implicazioni sul piano costituzionale e processuale. Partendo dall’esperienza della Costituente e dal principio di unità della magistratura, si evidenzia come la riforma non riguardi soltanto la distinzione funzionale tra giudice e pubblico ministero, ma influisca sul luogo dell’indipendenza dell’azione penale e sull’equilibrio tra potere politico e giurisdizione. Si discutono inoltre le conseguenze sistemiche della duplicazione del Consiglio Superiore della Magistratura, la concentrazione del potere disciplinare e la gestione delle priorità investigative, mostrando come tali misure possano, se isolate, indebolire l’autonomia del pubblico ministero, la forza della difesa e le garanzie costituzionali fondamentali, rischiando di compromettere l’effettivo equilibrio tra accusa, giudizio e difesa nel processo penale italiano.