Articoli di Questione Giustizia su licenziamento
Il contributo sviluppa la nota questione dei profili discriminatori del licenziamento intimato per superamento del "comporto", fornisce una lettura complessiva delle sette pronunce espresse finora dalla Corte di Cassazione, ponendole a confronto con le tesi proposte in dottrina, concludendo, poi, con considerazioni, anche de iure condendo, in chiave applicativa.
Un bilancio della normativa in materia di licenziamenti con particolare riguardo ai limiti alla tutela reintegratoria che la Legge Fornero del 2012 e il Jobs Act del 2015 hanno ritenuto di introdurre, in parte messi in discussione dalle modifiche ai testi di legge da parte della Corte costituzionale e dall’interpretazione delle stesse norme da parte dei giudici di merito e di legittimità. Sicuramente ne è risultato un ampliamento delle tutele, ma non tale da far ritenere ripristinata la “tutela reale” del posto di lavoro, così come era garantita dal testo originario dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che, a fronte dell’accertata illegittimità del recesso, prevedeva la completa reintegrazione nella posizione giuridica pre-esistente fatta illegittimamente cessare. Da ciò consegue il ribadito principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro in costanza di rapporto.
Con la fine del cd. blocco dei licenziamenti, introdotto dal legislatore emergenziale per soddisfare primarie esigenze di “tenuta sociale” e di “ordine pubblico economico” in un momento di grave crisi sanitaria, sociale, economica, si profila concretamente il pericolo del massiccio ricorso alle risoluzioni dei rapporti di lavoro: tra i meccanismi a cui ricorrere al fine di evitare ricadute drammatiche sull’occupazione, vi è quello di esigere il rispetto dell’obbligo in capo all’impresa che beneficia della garanzia pubblica fornita dalla Società deputata al sostegno finanziario alle imprese, di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti, a rispettare l’impegno, per tutta la durata del finanziamento, a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Dopo la fine del cd. “blocco” dei licenziamenti per ragioni economiche, è urgente ripensare la figura del giustificato motivo oggettivo, anche alla luce della evoluzione giurisprudenziale dalla sentenza Cass., n. 25201/2016 in avanti
Commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 1 aprile 2021
Il libro di Stefano Giubboni (Giappichelli, 2020) accanto alla ricognizione completa degli snodi critici oggi più sensibili in materia di licenziamenti, prende posizione non solo sulle questioni interpretative ancora aperte, ma soprattutto sul significato complessivo di politica del diritto della stagione “riformatrice” dalla Legge Fornero al Jobs Act, attuata nel segno di un neoliberismo «tanto approssimativo quanto provinciale». E’ l’ora di un cambio di passo, ma restano ignote le intenzioni della politica.
Tutto lascia pensare che l’inibizione, disposta per legge, del potere di recesso unilaterale del datore, a fronte di ragioni connesse alla organizzazione delle sue attività, finisca con il durare (almeno?) un anno. Contemporaneamente appare emergere un legame tra questa scelta, con pochi precedenti nella storia della Repubblica, e l’evoluzione della pandemia, tornata da ultimo assai preoccupante.