Suscitò clamore, anni fa, l’affermazione di Romano Prodi, che definì i parametri del patto europeo di stabilità – in particolare, il famigerato rapporto del 3% tra deficit e PIL – “stupidi”.
A distanza di anni, quella formula, allora liquidata come provocatoria, suona sempre meno paradossale e sempre più descrittiva di un certo modo di costruire e applicare le regole europee: criteri vincolanti ma sostanzialmente privi di un solido ancoraggio alla realtà economica e istituzionale che dovrebbero disciplinare. Parametri astratti, incapaci di cogliere la complessità dei contesti nazionali e, proprio per questo, destinati a produrre effetti talvolta distorsivi, se non apertamente controproducenti.
In questa prospettiva, il caso del Next Generation EU e, in particolare, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel settore della giustizia, offre un esempio particolarmente emblematico. I rilevanti finanziamenti destinati all’Italia sono stati subordinati al raggiungimento di obiettivi rigorosamente predeterminati, tra cui spiccano la riduzione dell’arretrato e il miglioramento del cosiddetto disposition time.
Nel settore civile, il primo parametro – la contrazione del 90% delle cause civili pendenti al 31 dicembre 2022, iscritte nei Tribunali tra il 2017 e il 2022, e nelle Corti d’Appello tra il 2018 e il 2022 – presenta una sua intrinseca razionalità: si tratta di un obiettivo misurabile, definito su basi concrete, suscettibile di monitoraggio progressivo. Non a caso, pur tra difficoltà evidenti, lo sforzo degli uffici giudiziari, con l’aiuto delle (o, in alcuni casi, malgrado le) misure messe in campo da ministero, CSM, piani straordinari dei capi degli uffici, ecc., ha consentito di avvicinarsi sensibilmente al risultato atteso, prossimo ormai ad essere conseguito.
Ben diverso è il discorso per il disposition time. Dietro un’apparenza di neutralità tecnica, questo indicatore (la riduzione, rispetto al 2019, del 40% dei tempi di trattazione delle cause) si rivela in realtà profondamente problematico: esso non misura la durata effettiva dei procedimenti, ma il rapporto tra pendenze e definizioni in un dato arco temporale, risultando così esposto a una pluralità di variabili che sfuggono in larga parte al controllo degli uffici giudiziari.
Non solo. La logica stessa del parametro presta il fianco a possibili distorsioni. Se assume rilievo il numero delle definizioni registrate in un determinato periodo a fronte delle pendenze alla fine del medesimo periodo, diventa, almeno in astratto, possibile incidere artificialmente, ed in vario modo, sul dato, attraverso, ad esempio, una gestione opportunistica dei tempi di deposito dei provvedimenti (col deposito ad inizio del periodo di misurazione di sentenze già depositabili negli ultimi mesi del periodo precedente).
Ma il profilo forse più critico riguarda l’incidenza delle sopravvenienze sulle pendenze finali: una diminuzione delle nuove iscrizioni rende l’obiettivo più agevole, mentre un loro aumento lo rende, evidentemente, più difficile da raggiungere.
È qui che il sistema mostra tutta la sua fragilità. L’incremento delle definizioni nei tribunali, necessario per abbattere l’arretrato, è destinato a produrre un aumento in percentuale grosso modo proporzionale degli appelli; a sua volta, un’accelerazione nelle corti d’appello comporta un incremento dei ricorsi per cassazione. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, difficilmente negabile: la pressione sui “numeri” tende a riflettersi sulla qualità delle decisioni, alimentando ulteriormente il flusso delle impugnazioni. Si pensi che per il settore civile della sola Corte d’Appello di Napoli nei primi cinque mesi del 2026 (dato aggiornato al 25 maggio) le iscrizioni a ruolo sono state 2.998, a fronte delle 2.295 registrate alla stessa data dello scorso anno, con un aumento percentuale del 30,6 %.
Ne deriva una dinamica circolare, potenzialmente infinita: migliorano gli indicatori in un segmento del sistema e peggiorano in quello successivo per effetto dell’incremento delle pendenze malgrado l’aumento delle definizioni, in una rincorsa che finisce per svuotare di senso l’obiettivo stesso della misurazione.
A questo punto, la questione non è più soltanto tecnica, ma eminentemente politica e istituzionale. Ha senso subordinare l’erogazione di risorse decisive per il funzionamento della giustizia a parametri così congegnati, esposti a fattori incontrollabili e, in parte, tra loro contraddittori? È coerente vincolare interventi strutturali di lungo periodo a indicatori che, anziché riflettere l’efficienza del sistema, rischiano di premiarne gli effetti meramente contabili, tralasciando completamente la qualità della giurisdizione?
È ormai tardi per sperare di poter rinegoziare quei parametri. Ma resta il sospetto che, dietro la pretesa neutralità dei numeri, continuino ad annidarsi criteri incapaci di guidare davvero le politiche pubbliche. E che, proprio per questo, finiscano per avvicinarsi pericolosamente a quella definizione che tanto aveva fatto discutere: parametri, se non “stupidi”, certo inadatti a governare la complessità che pretendono di misurare.