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PNRR e decisione invisibile. Indicatori quantitativi, redistribuzione del giudizio e violazione strutturale dell’art. 111 Cost.

di Francesco Russo
avvocato presso A.C.E.R. Campania

Il contributo esamina gli effetti strutturali prodotti dal sistema di indicatori quantitativi del PNRR sulla configurazione del processo civile italiano. La tesi centrale è che l’adattamento del sistema processuale agli obiettivi del Piano — misurati attraverso il disposition time e la riduzione dell’arretrato — non produce soltanto un’ottimizzazione selettiva delle risorse, ma una progressiva redistribuzione della decisione giurisdizionale verso momenti e soggetti estranei al perimetro formale del giudizio. Attraverso l’analisi di due casi concreti — la riforma della consulenza tecnica preventiva introdotta dal d.l. 19/2026 e la mediazione obbligatoria nella disciplina risultante dalla riforma Cartabia — si mostra come la decisione sostanziale tenda a formarsi in fasi del procedimento alle quali le garanzie dell’art. 111 Cost. non si applicano, o si applicano in modo attenuato, mentre la sentenza ne costituisce sempre più la mera formalizzazione. Si argomenta che questa dissociazione tra formazione e formalizzazione della decisione non configura una tensione con il modello costituzionale del giusto processo, ma una violazione strutturale dell’art. 111 Cost., prodotta non da una singola norma ma dalla convergenza sistemica di interventi normativi ciascuno dei quali appare individualmente giustificato. Il lavoro si chiude con alcune indicazioni operative rivolte al legislatore, alla Corte costituzionale e agli organismi europei di valutazione della giustizia.

1. Introduzione: il problema non è la velocità

Al 31 dicembre 2024, l’Italia aveva raggiunto gli obiettivi intermedi del PNRR in materia di smaltimento dell’arretrato civile. Le Corti d’appello avevano abbattuto del 99,4% le cause rientranti nel perimetro di riferimento; i Tribunali del 93,2%, una percentuale considerata sufficiente dalla Commissione europea. I dati, certificati dal monitoraggio ministeriale del marzo 2025, attestano un progresso reale e misurabile[1].

Eppure qualcosa non torna.

Non nel senso che i numeri siano falsi, o che il risultato sia trascurabile. Il problema è altrove: quei numeri misurano esattamente ciò che il sistema è stato costruito per misurare, e non necessariamente ciò che è problematico. L’arretrato abbattuto è quello selezionato a monte — specifiche coorti di procedimenti individuate dal Piano, non l’insieme delle cause che pesano sul sistema. Il tempo migliorato è quello computato secondo il disposition time, un indicatore che mette a rapporto cause pendenti e cause definite, e che risponde in modo sensibile alle scelte organizzative su quali cause trattare, in quale ordine, con quali strumenti.

Quando una metrica diventa obiettivo, il sistema si adatta alla metrica. Non per malafede, non per inefficienza: per razionalità organizzativa. È un effetto noto in letteratura — spesso chiamato legge di Goodhart — e non richiede intenzioni distorsive per produrre distorsioni[2]. Il legislatore italiano, la Commissione europea, l’amministrazione giudiziaria possono tutti operare in buona fede e ottenere comunque un risultato che diverge dall’obiettivo dichiarato.

Il presente lavoro muove da questa premessa per sviluppare una tesi più specifica. L’adattamento agli indicatori quantitativi del PNRR non produce soltanto un’ottimizzazione selettiva delle risorse — fenomeno già segnalato. Produce qualcosa di strutturalmente più rilevante: una redistribuzione della decisione giurisdizionale verso momenti e soggetti che non sono formalmente titolari del potere decisorio e che non sono soggetti alle garanzie che lo presidiano. La decisione non scompare. Si frammenta, si anticipa, si delega — e nel farlo perde quella attribuibilità e quella contestabilità che l’art. 111 della Costituzione pone a fondamento del giusto processo. Comprendere come questo avviene — attraverso quali strumenti, con quale logica, con quali conseguenze — è l’oggetto di questo lavoro.

 

2. Come funziona il sistema di misurazione: CEPEJ, disposition time e arretrato

Il punto di partenza è istituzionale. La Commissione europea per l’efficacia della giustizia — CEPEJ, organo del Consiglio d’Europa — ha sviluppato nel corso degli anni un sistema di indicatori quantitativi per valutare comparativamente i sistemi giudiziari degli Stati membri. Tra questi, il disposition time occupa una posizione centrale: è definito come il rapporto tra il numero di procedimenti pendenti alla fine di un periodo di riferimento e il numero di procedimenti definiti nel corso dello stesso periodo, moltiplicato per trecentosessantacinque. Il risultato è una stima del tempo medio atteso di definizione dei procedimenti, espressa in giorni[3].

La formula è semplice. Le sue implicazioni lo sono meno.

Il disposition time non misura quanto tempo impiega effettivamente un processo: misura quanto tempo impiegherebbe, al ritmo attuale di smaltimento, a definire tutti i procedimenti oggi pendenti. È una proiezione, non una rilevazione. E come ogni proiezione, è sensibile alle variabili che la compongono. In particolare, risponde in modo diretto alla scelta di quali cause definire prioritariamente: definire un gran numero di cause semplici e rapide abbassa il disposition time anche se le cause complesse restano ferme per anni. Il sistema non distingue tra la chiusura di un ricorso in materia di opposizione a decreto ingiuntivo non contestato e la definizione di un contenzioso societario pluriennale. Entrambi contribuiscono allo stesso modo al miglioramento dell’indicatore.

Questo non è un difetto tecnico della formula. È una scelta definitoria che riflette una precisa idea di efficienza: quella che si misura sul flusso, non sulla qualità o sulla complessità del singolo procedimento. Il CEPEJ ne è consapevole — i suoi rapporti includono indicatori qualitativi complementari, relativi alla fiducia dei cittadini nel sistema, alla percezione di equità, all’indipendenza della magistratura — ma questi ultimi non sono mai diventati parte dei target vincolanti del PNRR[4]. Ciò che conta, ai fini degli obiettivi del Piano, è il disposition time e la riduzione dell’arretrato. Il resto è contesto.

Sul versante dell’arretrato, la vicenda definitoria è altrettanto rivelante. Come ricostruisce Masieri, il PNRR ha progressivamente abbandonato la nozione di arretrato dinamico — che avrebbe riguardato tutti i procedimenti destinati a superare nel tempo una certa soglia di durata — in favore di specifiche coorti di cause già pendenti alla data di approvazione del Piano. Si tratta dell’arretrato statico: un insieme chiuso, individuato per data di iscrizione e data di pendenza, su cui misurare la riduzione percentuale[5]. La scelta ha una giustificazione tecnica comprensibile — un obiettivo misurabile richiede un perimetro definito — ma produce un effetto che merita di essere nominato: il sistema viene valutato sulla sua capacità di smaltire un insieme predeterminato di cause vecchie, non sulla sua capacità di evitare che cause nuove diventino altrettanto vecchie.

I risultati ottenuti al 31 dicembre 2024 — abbattimento del 99,4% per le Corti d’appello, del 93,2% per i Tribunali, quest’ultimo ritenuto sufficiente dalla Commissione europea — vanno letti in questa cornice[6]. Non smentiscono il progresso, ma ne delimitano il significato. Ciò che è stato misurato è stato raggiunto. La domanda che il sistema di misurazione non pone — e che questo lavoro intende invece porre — è se ciò che è stato misurato coincidesse con ciò che era davvero problematico.

La risposta, almeno in parte, è no. E le ragioni non sono contingenti, ma strutturali: dipendono dal modo in cui gli indicatori sono costruiti e da come il sistema processuale risponde agli incentivi che quegli indicatori creano. È su questa risposta adattiva che occorre soffermarsi, perché è lì che gli effetti distorsivi diventano visibili — non nelle intenzioni del legislatore, ma nei meccanismi che il legislatore ha messo in moto.

 

3. Due casi concreti: ATP e mediazione obbligatoria come schemi ricorrenti

Il passaggio dagli indicatori ai meccanismi processuali non è immediato. Richiede di mostrare, su casi concreti, come la logica della misurazione si traduca in scelte normative che incidono sulla struttura del procedimento. I due casi che seguono non sono stati scelti per la loro eccezionalità: sono stati scelti perché esemplificano uno schema ricorrente, replicabile, che attraversa settori diversi del processo civile con la stessa logica di fondo.

3.1. La consulenza tecnica preventiva

L’art. 17 del decreto legge n. 19/2026 modifica gli artt. 696 e 696-bis del codice di procedura civile in materia di accertamento tecnico preventivo. La novità centrale è questa: dal momento del conferimento dell’incarico al consulente tecnico d’ufficio, il procedimento entra in uno stato di sospensione formale - non superiore a sei mesi - fino al deposito della relazione. Durante tale periodo, il tempo non viene computato ai fini degli indicatori statistici di durata. L’orologio del disposition time si ferma. La riforma si applica retroattivamente ai procedimenti già pendenti in cui la consulenza non sia stata ancora depositata, con l’effetto che un numero significativo di cause in corso beneficia di un ricalcolo dei tempi rilevanti per il raggiungimento dei target fissati al 30 giugno 2026[7].

L’intervento è presentato come una razionalizzazione procedurale. E in un senso tecnico lo è: isolare il tempo della perizia da quello del procedimento risponde a una logica organizzativa riconoscibile, volta a non penalizzare statisticamente i procedimenti che richiedono accertamenti tecnici complessi. Ma questa giustificazione, per quanto plausibile, non esaurisce la questione.

Il punto critico non è la sospensione in sé. È cosa accade durante la sospensione. La consulenza tecnica d’ufficio non è un momento neutro del procedimento: è il momento in cui si forma, nella maggior parte dei casi, il substrato fattuale e valutativo su cui la decisione verrà costruita. Il consulente non decide formalmente, ma orienta. Individua i fatti rilevanti, seleziona le metodologie di accertamento, formula conclusioni che il giudice recepisce — statisticamente, con alta frequenza — senza modifiche sostanziali[8]. La CTU è, nella pratica del contenzioso civile complesso, il luogo in cui la controversia viene sostanzialmente definita, anche quando formalmente non lo è ancora.

Sospendere il computo del tempo durante la consulenza significa dunque sospenderlo proprio nel momento in cui la decisione si sta formando. Il procedimento avanza — le parti depositano osservazioni, il consulente risponde ai quesiti, il quadro istruttorio prende forma — ma questo avanzamento non pesa sull’indicatore. Ciò che è invisibile alla statistica non cessa di essere rilevante per il processo. E ciò che è rilevante per il processo ma invisibile alla statistica sfugge, per definizione, al controllo che la statistica dovrebbe garantire.

3.2. La mediazione obbligatoria

Lo schema si ripete, con una variante più radicale, nella mediazione obbligatoria. Introdotta nel 2010 e progressivamente estesa dalla riforma Cartabia alle controversie in materia di responsabilità medica, contratti bancari, assicurativi e finanziari, la mediazione obbligatoria costituisce una condizione di procedibilità: la domanda giudiziale non può essere proposta — o proseguita — senza che le parti abbiano previamente tentato la via della mediazione[9].

Dal punto di vista degli indicatori, l’effetto è netto: le controversie che si definiscono in mediazione non entrano nel circuito giudiziario, o vi entrano solo in una fase successiva e più contenuta. Il disposition time migliora non perché i procedimenti vengano definiti più rapidamente, ma perché una quota di conflitti viene deviata prima che il procedimento inizi. La causa non è smaltita: non è mai stata iscritta.

Anche qui la giustificazione è plausibile in astratto. La mediazione può produrre soluzioni consensuali efficienti, ridurre i costi per le parti, alleggerire il carico dei tribunali. Non si tratta di contestare lo strumento in sé. Si tratta di osservare cosa accade alle garanzie processuali quando lo strumento è obbligatorio e quando la sua obbligatorietà è funzionalmente connessa al miglioramento degli indicatori.

In mediazione non si applica l’art. 111 Cost. Non nel senso che le parti siano private di tutela — possono sempre scegliere di non accordarsi e proseguire in giudizio. Ma nel senso che il contesto in cui si definisce la controversia è strutturalmente diverso: non c’è un giudice terzo e imparziale, non c’è obbligo di motivazione, non c’è impugnabilità dell’esito. Il mediatore non decide: facilita. Ma nella pratica, la pressione verso l’accordo — amplificata dall’asimmetria informativa tra le parti, dai costi del giudizio ordinario, dalla struttura stessa del procedimento di mediazione — produce frequentemente esiti che non riflettono un’autonoma valutazione delle ragioni di ciascuno, ma la stanchezza negoziale di chi ha meno risorse per resistere[10].

Ciò che accomuna i due casi è visibile ora con più chiarezza. In entrambi, la decisione sostanziale si forma in un contesto che non è formalmente quello della decisione: nella perizia del consulente tecnico, nella sede di mediazione. In entrambi, questo spostamento produce un miglioramento degli indicatori. In entrambi, le garanzie dell’art. 111 — contraddittorio effettivo, terzietà, motivazione, impugnabilità — si applicano formalmente al momento successivo, quando però il quadro è già in larga misura definito. Il processo resta. Ma la decisione, in senso sostanziale, è già avvenuta altrove.

 

4. La tesi: la decisione si redistribuisce e perde attribuibilità

I due casi esaminati nella sezione precedente non sono anomalie del sistema. Sono la sua risposta razionale a un insieme di incentivi coerenti. Per comprenderlo occorre fare un passo indietro e guardare alla struttura del fenomeno, prima di affrontarne le implicazioni costituzionali.

Il processo civile, nel modello che emerge dal codice e dalla Costituzione, è costruito attorno a un momento identificabile: la decisione. Essa ha un titolare - il giudice -, un luogo formale — la sentenza —, un contenuto motivato e un regime di impugnazione. Questa identificabilità non è un dato meramente formale: è la condizione che rende la decisione contestabile, e quindi controllabile. Una decisione che si può impugnare è una decisione che deve rendere conto di sé. Una decisione che non si può localizzare non può essere impugnata, e quindi non deve rendere conto di nulla.

Ciò che gli indicatori quantitativi del PNRR incentivano - non per intenzione, ma per struttura - è precisamente una progressiva delocalizzazione della decisione. Il sistema premiato dagli indicatori è quello che definisce rapidamente i procedimenti, che riduce l’arretrato, che abbassa il disposition time. Per raggiungere questi obiettivi, il sistema processuale ha sviluppato - e il legislatore ha assecondato e formalizzato - una serie di meccanismi che spostano il momento decisorio fuori dal suo luogo formale, verso fasi e soggetti che non ne portano la responsabilità istituzionale.

Il consulente tecnico non decide, ma orienta in modo determinante. Il mediatore non decide, ma la pressione strutturale della mediazione obbligatoria produce esiti che nella maggior parte dei casi non vengono poi rimessi in discussione in giudizio. In ciascuno di questi casi, il momento formalmente decisorio - la sentenza del giudice - arriva quando il quadro è già largamente definito. Il giudice decide, ma decide su un materiale già orientato, in una direzione già tracciata.

Questo fenomeno può essere descritto con precisione attraverso la nozione di attribuibilità della decisione[11]. Una decisione è attribuibile quando è possibile identificare chi l’ha presa, sulla base di quali elementi, con quale ragionamento. L’attribuibilità è il presupposto logico della motivazione — che non ha senso se non si sa a chi si chiede di motivare — e della impugnazione — che non ha oggetto se non si sa cosa si sta impugnando. Quando la decisione si redistribuisce lungo il procedimento, l’attribuibilità si dissolve: nessuno dei soggetti intermedi — il consulente, il mediatore — ha formalmente deciso, e quindi nessuno è formalmente tenuto a motivare o a rispondere dell’esito.

Vale la pena di precisare cosa questa tesi non afferma. Non afferma che il giudice sia diventato irrilevante, né che le garanzie processuali siano state abolite. Afferma qualcosa di più sottile: che il peso specifico del momento formalmente decisorio — la sentenza — si è progressivamente ridotto rispetto al peso dei momenti che lo precedono e lo preparano, e che questa riduzione è strutturalmente connessa alla logica degli indicatori quantitativi. Il processo resta il luogo in cui la decisione viene formalizzata. Cessa progressivamente di essere il luogo in cui viene formata.

Questa distinzione — tra formazione e formalizzazione della decisione — è il nucleo della tesi[12]. Ed è anche il punto in cui il problema smette di essere una questione di efficienza organizzativa e diventa una questione costituzionale. Perché le garanzie dell’art. 111 presidiano il momento in cui la decisione si forma, non solo quello in cui viene scritta. Se i due momenti coincidono, le garanzie funzionano come previsto. Se divergono — se la decisione si forma altrove e viene soltanto trascritta nella sentenza — quelle garanzie presidiano un guscio vuoto.

È su questo punto che si innesta la questione costituzionale, che la sezione successiva sviluppa.

 
5. Il nodo costituzionale: art. 111 Cost. e il giusto processo come processo visibile

L’art. 111 della Costituzione, nel testo risultante dalla revisione del 1999, enuncia i caratteri del giusto processo con una specificità insolita per una norma costituzionale. Il processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Ogni processo si conclude con provvedimento motivato. Queste non sono mere enunciazioni di principio: sono prescrizioni strutturali che definiscono il tipo di procedimento che la Costituzione riconosce come legittimo strumento di tutela giurisdizionale.

La dottrina ha tradizionalmente letto queste prescrizioni come garanzie del singolo procedimento: il contraddittorio deve essere assicurato in quella causa, il giudice deve essere imparziale in quel processo, la motivazione deve sorreggere quella sentenza. È una lettura corretta, ma parziale. Trascura una dimensione che l’esperienza del PNRR rende improvvisamente visibile: le garanzie dell’art. 111 non proteggono solo il procedimento singolo, ma presuppongono un modello di processo in cui la decisione è localizzabile, attribuibile e quindi contestabile[13]. Proteggono, in altri termini, non solo il come si decide, ma il fatto che sia identificabile chi decide, quando, e sulla base di cosa.

Questa dimensione può essere denominata, riprendendo la categoria introdotta nella sezione precedente, come visibilità della decisione. Un processo è conforme all’art. 111 non solo quando garantisce il contraddittorio formale e la motivazione della sentenza, ma quando la decisione sostanziale — quella che determina l’esito della controversia - coincide con la decisione formale, o comunque vi è riconducibile in modo trasparente. Quando questa coincidenza viene meno, le garanzie costituzionali continuano ad applicarsi al momento formale, ma non raggiungono il momento sostanziale. Il contraddittorio si svolge su un quadro già orientato. La motivazione giustifica una conclusione già tracciata. L’impugnazione contesta una sentenza che è, in larga misura, la trascrizione di una decisione presa altrove.

Occorre ora precisare in quale senso questa situazione integri una violazione dell’art. 111 Cost., e non una mera tensione con esso. La distinzione è rilevante: molti istituti processuali producono tensioni con le garanzie costituzionali senza per questo violarle, perché il bilanciamento con altri valori — l’efficienza, la ragionevole durata, la deflazione del contenzioso — è ritenuto giustificato e proporzionato. La Corte costituzionale ha ripetutamente ammesso che il legislatore dispone di un margine di apprezzamento nell’organizzazione del processo, purché il nucleo essenziale delle garanzie non venga compromesso.

Il problema è che nel caso in esame il bilanciamento non è esplicito. Non c’è una norma che dichiari: in questi casi, il contraddittorio viene limitato perché prevale l’esigenza di efficienza. C’è invece una serie di interventi normativi — la sospensione del computo durante la CTU, la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità — che producono ciascuno effetti limitati e apparentemente giustificati, ma che convergono verso un risultato complessivo che nessuna norma singola avrebbe potuto produrre apertamente: la progressiva sottrazione della decisione sostanziale al perimetro delle garanzie costituzionali.

Questa è la forma specifica della violazione che si intende argomentare: non una violazione per sottrazione diretta di una garanzia, ma una violazione per diffusione — per frammentazione della decisione in una pluralità di momenti e soggetti che, presi singolarmente, non sono titolari di potere decisorio formale e quindi non sono tenuti a rispettare le garanzie che quel potere presuppone[14]. Il risultato è che le garanzie dell’art. 111 si applicano pienamente a un momento — la sentenza — il cui contenuto è già in larga parte determinato da momenti precedenti ai quali quelle garanzie non si applicano.

La giurisprudenza costituzionale offre alcuni appigli per questa lettura, pur senza averla mai sviluppata in questi termini. La Corte ha affermato che il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. non può essere ridotto a una tutela meramente formale, ma deve essere effettivo: deve consentire alla parte di incidere realmente sull’esito del procedimento. Ha inoltre precisato, in materia di motivazione, che questa non può essere apparente o meramente assertiva, ma deve rendere percepibile il ragionamento che ha condotto alla decisione[15]. Entrambi questi principi — effettività della difesa, non apparenza della motivazione — presuppongono che la decisione sia localizzabile: che ci sia un ragionamento da seguire, un momento in cui le ragioni delle parti sono state effettivamente valutate.

Quando la decisione sostanziale si forma nella consulenza tecnica o nella sede di mediazione, quel ragionamento non è percepibile nella sentenza perché non si è svolto lì. La motivazione della sentenza descrive un percorso che in realtà è già stato compiuto altrove, da soggetti che non sono tenuti a motivare e le cui valutazioni non sono direttamente impugnabili. La difesa della parte può essere formalmente completa — osservazioni alla CTU depositate, udienza di mediazione svolta, appello proposto — e tuttavia sostanzialmente inefficace, perché esercitata in un momento in cui la decisione era già in larga misura cristallizzata.

È in questo senso che la redistribuzione della decisione prodotta dagli indicatori quantitativi del PNRR supera la soglia della tensione e integra una violazione strutturale dell’art. 111 Cost. Non perché una singola norma lo imponga, ma perché il sistema complessivo degli incentivi e degli adattamenti normativi che ne derivano produce un processo in cui la decisione non è più visibile nel luogo in cui dovrebbe esserlo — e in cui le garanzie costituzionali, pur formalmente rispettate, non raggiungono il momento in cui sarebbe necessario che operassero.

 

6. Conclusione: cosa chiedere al legislatore

Il quadro che emerge dall’analisi svolta non autorizza conclusioni semplicistiche. Non si tratta di affermare che il PNRR abbia danneggiato la giustizia italiana, né che la ricerca dell’efficienza sia incompatibile con le garanzie costituzionali. Si tratta di affermare qualcosa di più preciso: che il sistema di misurazione adottato produce incentivi strutturali che il legislatore non ha governato consapevolmente, e che gli adattamenti normativi che ne sono derivati hanno modificato la struttura del processo in un modo che le garanzie dell’art. 111 Cost. non riescono a presidiare interamente.

Questa diagnosi ha implicazioni operative. Non tutte richiedono interventi normativi immediati: alcune riguardano il modo in cui gli indicatori vengono costruiti e interpretati, altre il modo in cui gli strumenti deflattivi vengono disciplinati, altre ancora il modo in cui la giurisprudenza costituzionale potrebbe sviluppare una lettura più sistematica delle garanzie del giusto processo.

Il primo livello riguarda gli indicatori. Il CEPEJ dispone di strumenti qualitativi che l’Italia non ha mai integrato nei propri obiettivi di riforma: indici di percezione della qualità della giustizia, misurazioni della fiducia dei cittadini nel sistema, valutazioni della coerenza e prevedibilità delle decisioni. Questi strumenti non sostituiscono il disposition time, ma lo correggono: impediscono che il miglioramento di un indicatore di flusso venga perseguito a scapito di dimensioni che gli indicatori di flusso non misurano. Chiedere che i futuri obiettivi del Piano includano indicatori qualitativi vincolanti non è una richiesta velleitaria: è una scelta tecnica già disponibile, che richiede volontà politica, non innovazione metodologica.

Il secondo livello riguarda gli strumenti deflattivi. Mediazione obbligatoria, negoziazione assistita, accertamento tecnico preventivo con sospensione del computo statistico sono strumenti che possono avere una giustificazione autonoma, indipendente dalla logica degli indicatori. Ma quando la loro disciplina viene modellata — come nel caso della riforma ATP del 2026 — in funzione del raggiungimento dei target, il legislatore compie una scelta che merita di essere dichiarata e giustificata esplicitamente, non dissimulata in una razionalizzazione procedurale[16]. La trasparenza degli obiettivi normativi non è una questione di stile: è una condizione perché il bilanciamento tra efficienza e garanzie possa essere valutato e, se necessario, contestato.

Il terzo livello riguarda la giurisprudenza costituzionale. La Corte ha finora esaminato le singole norme processuali nel loro isolamento, valutando caso per caso se il bilanciamento operato dal legislatore fosse proporzionato. Questo approccio è adeguato quando le norme producono effetti autonomi e separabili. Non lo è quando gli effetti si producono per convergenza sistemica — quando nessuna norma singola viola l’art. 111, ma il sistema complessivo che esse costruiscono produce un processo in cui la decisione non è più visibile nel luogo in cui dovrebbe esserlo. In questi casi, la Corte dovrebbe sviluppare una lettura che valuti non solo la singola norma, ma il contesto normativo complessivo in cui essa si inserisce e gli incentivi sistemici che concorre a creare.

Resta una questione di fondo, che attraversa tutto il lavoro e che conviene nominare esplicitamente in chiusura. Il PNRR ha imposto alla giustizia italiana un confronto con la propria inefficienza che era necessario e che ha prodotto risultati reali. Negarlo sarebbe disonesto. Ma ha anche importato un modello di valutazione — quantitativo, comparativo, orientato al flusso — che non è neutro rispetto ai valori che il processo è chiamato a realizzare. Ogni sistema di misurazione incorpora una teoria implicita di ciò che conta. Quella incorporata negli indicatori del PNRR conta la velocità, la quantità, la deflazione. Non conta — perché non sa come contarlo — il fatto che la decisione sia stata presa dal soggetto giusto, nel momento giusto, con le garanzie giuste.

Colmare questo gap non è un compito per gli indicatori soltanto. È un compito per il legislatore, per la Corte costituzionale, e per la dottrina processualistica. Questo lavoro ha inteso contribuire, nella misura del possibile, a rendere il problema visibile. Perché un problema che non si riesce a nominare non si riesce nemmeno a risolvere.


 
[1] C.M. Masieri, Giustizia italiana, obiettivi del PNRR e contesto europeo: il punto della situazione, in Sistema Penale, 12 marzo 2026, § 3. Il monitoraggio ministeriale del marzo 2025 attesta il raggiungimento degli obiettivi intermedi con le percentuali indicate nel testo.

[2] C.A.E. Goodhart, Problems of Monetary Management: The U.K. Experience, in Papers in Monetary Economics, Reserve Bank of Australia, 1975. La formulazione più diffusa — «when a measure becomes a target, it ceases to be a good measure» — è di M. Strathern, Improving Ratings: Audit in the British University System, in European Review, 1997, p. 305.

[3] Council of Europe — CEPEJ, European Judicial Systems — Glossary, 2024. La definizione è ripresa anche da Masieri, op. cit., § 2, che la riporta dal documento ministeriale italiano.

[4] CEPEJ, Evaluation Report of European Judicial Systems, edizione 2024, capitoli 5 e 6. Gli indicatori qualitativi ivi previsti — relativi alla percezione della qualità, alla fiducia dei cittadini e all'indipendenza della magistratura — non sono mai stati inclusi nei target vincolanti del PNRR italiano.

[5] Masieri, op. cit., § 2. L'Autore segnala che la transizione dall'arretrato dinamico all'arretrato statico ha ristretto il bacino delle cause rilevanti ai fini del raggiungimento dei target, con le implicazioni definitorie che si illustrano nel testo.

[6] Masieri, op. cit., §§ 3-4, con i dati del monitoraggio ministeriale e della relazione del Ministro per gli affari europei al Parlamento. La Commissione europea ha ritenuto il 93,2% dei Tribunali una deviazione minima dall'obiettivo del 95%, considerando il target sostanzialmente raggiunto.

[7] D.l. 2 marzo 2026, n. 19, art. 17, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per un primo commento tecnico v. Le novità del Decreto PNRR in materia di consulenza tecnica preventiva, in Altalex, 25 marzo 2026.

[8] In questo senso v. M. Taruffo, La prova dei fatti giuridici, Milano, Giuffrè, 1992, in particolare il capitolo sulla prova tecnica e il ruolo del consulente; C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, ultima ed., sul regime della CTU e i suoi effetti sulla decisione. Per la frequenza con cui il giudice recepisce le conclusioni del CTU senza modifiche sostanziali, si rinvia agli studi empirici del CSM, pur in assenza di dati sistematici aggiornati.

[9] D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia), che ha esteso le materie soggette a mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità. Per il profilo di legittimità costituzionale v. Corte cost., sent. n. 272/2012, che ha dichiarato l'illegittimità della mediazione obbligatoria introdotta per via regolamentare ammettendo implicitamente la legittimità dello strumento se previsto da fonte primaria.

[10] O. Fiss, Against Settlement, in Yale Law Journal, 1984, p. 1073, saggio classico sull'argomento della perdita di funzione pubblica del processo per effetto della deflazione obbligatoria del contenzioso. Per il contesto italiano v. R. Caponi, Autonomia privata e processo civile, in Rivista di diritto processuale, 2008, p. 99.

[11] La categoria dell'attribuibilità è elaborazione originale del presente contributo, sviluppata a partire da M. Taruffo, Una semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Roma-Bari, Laterza, 2009, sulla decisione giusta come decisione verificabile, e da L.P. Comoglio, Il principio del contraddittorio e la sua valenza nel giusto processo, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2000, p. 1, sul contraddittorio come garanzia strutturale. La categoria qui proposta non coincide con nessuno dei due riferimenti ma si sviluppa a partire da essi.

[12] M. Taruffo, La motivazione della sentenza civile, Padova, Cedam, 1975; Id., Il giudice e lo storico, in Rivista di diritto processuale, 1967, p. 438. La distinzione tra formazione e giustificazione della decisione è elaborata da Taruffo in chiave epistemologica; il contributo originale del presente lavoro è traslarla sul piano dell'art. 111 Cost.

[13] Corte cost., sent. n. 317/2009, sul principio della massima espansione delle garanzie processuali nel bilanciamento con altri valori costituzionali; Corte cost., sent. n. 26/2010, sulla necessità che le garanzie processuali non siano ridotte a tutele meramente nominali. Nessuna delle due sentenze sviluppa la categoria della visibilità della decisione, che è elaborazione originale del presente contributo.

[14] Il riferimento alla dottrina tedesca sul Gesamtakt è in A. Ruggeri, Gerarchia, competenza e qualità nel sistema costituzionale delle fonti normative, Milano, Giuffrè, 1977. Per l'approccio della Corte EDU alla valutazione complessiva del procedimento v. Corte EDU, Grande Camera, Ibrahim and Others v. United Kingdom, 13 settembre 2016, § 250 ss., sulla fairness complessiva come criterio di valutazione dell'art. 6 CEDU. Entrambi i riferimenti sono addotti come supporto analogico; la tesi della violazione per diffusione è elaborazione originale.

[15] Corte cost., sent. n. 98/1965, precedente fondativo sull'effettività del diritto di difesa; Corte cost., sent. n. 238/2014. Per la motivazione non apparente v. Corte cost., sent. n. 22/2022, in materia di motivazione per relationem, che ha fissato i limiti entro cui il rinvio alle conclusioni della CTU nella motivazione della sentenza è costituzionalmente ammissibile.

[16] R. Bin, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, Giuffrè, 1992, sulla necessità che il bilanciamento tra valori costituzionali sia esplicito e verificabile. Per il profilo della valutazione sistemica v. Corte cost., sent. n. 303/2003.

27/05/2026
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PNRR e decisione invisibile. Indicatori quantitativi, redistribuzione del giudizio e violazione strutturale dell’art. 111 Cost.

Il contributo esamina gli effetti strutturali prodotti dal sistema di indicatori quantitativi del PNRR sulla configurazione del processo civile italiano. La tesi centrale è che l’adattamento del sistema processuale agli obiettivi del Piano — misurati attraverso il disposition time e la riduzione dell’arretrato — non produce soltanto un’ottimizzazione selettiva delle risorse, ma una progressiva redistribuzione della decisione giurisdizionale verso momenti e soggetti estranei al perimetro formale del giudizio. Attraverso l’analisi di due casi concreti — la riforma della consulenza tecnica preventiva introdotta dal d.l. 19/2026 e la mediazione obbligatoria nella disciplina risultante dalla riforma Cartabia — si mostra come la decisione sostanziale tenda a formarsi in fasi del procedimento alle quali le garanzie dell’art. 111 Cost. non si applicano, o si applicano in modo attenuato, mentre la sentenza ne costituisce sempre più la mera formalizzazione. Si argomenta che questa dissociazione tra formazione e formalizzazione della decisione non configura una tensione con il modello costituzionale del giusto processo, ma una violazione strutturale dell’art. 111 Cost., prodotta non da una singola norma ma dalla convergenza sistemica di interventi normativi ciascuno dei quali appare individualmente giustificato. Il lavoro si chiude con alcune indicazioni operative rivolte al legislatore, alla Corte costituzionale e agli organismi europei di valutazione della giustizia.

27/05/2026
Una giustizia efficiente è possibile

Il referendum ed il suo esito hanno fatto emergere una domanda diffusa di giurisdizione efficiente, rapida e trasparente. Occorre sfatare luoghi comuni che popolano il dibattito sulla giustizia e partire dal suo attuale stato che non è all’anno zero e denota costanti progressi, anche stimolati dal PNRR giustizia. La proposta ruota attorno a cinque parole chiave: formazione, specializzazione, organizzazione, innovazione e semplificazione, considerate leve interconnesse di un progetto pluriennale. Sul piano formativo serve un’alfabetizzazione digitale diffusa, una formazione specifica dei dirigenti e percorsi di specializzazione strutturati per magistrati e avvocati, superando il modello del giurista generalista. In tema di specializzazione occorre passare ad una geografia giudiziaria policentrica, con tribunali dotati di specifiche vocazioni per materia, sportelli digitali di prossimità e percorsi professionali coerenti, evitando il ritorno ai “tribunali sotto casa”. Sul versante organizzativo va ripensata la magistratura onoraria con un reclutamento serio, compensi dignitosi e limiti temporali certi, e vanno valorizzate managerialità, ruolo della dirigenza amministrativa e una leadership collegiale di ufficio. La diarchia nella governance tra CSM–Ministero è ormai in crisi a fronte di altri soggetti quali la Scuola della magistratura ed il CNF, ma soprattutto alla nuova centralità che ha assunto l’informatica. La proposta è di una governance più articolata e meglio coordinata, con momenti istituzionali di raccordo, poli giudiziari territoriali e un’agenzia autonoma per digitale e IA nella giustizia. IA generativa che ha enormi potenzialità per gestione dei processi, analisi del contenzioso, organizzazione degli uffici e supporto redazionale. Potenzialità però depresse da un monopolio ministeriale conservativo e debole, oltre che incapace di valorizzare i progetti locali e universitari sviluppati in supporto all’Ufficio per il processo. La semplificazione dovrebbe partire dalla riduzione di burocrazia amministrativa, dall’unificazione delle piattaforme telematiche e dalla costruzione di un vero rito digitale, civile e penale, unico, elastico e coerente con le tecnologie. La carenza di risorse è purtroppo endemica: carenze di organico per magistrati e personale amministrativo, ritardata e solo parziale stabilizzazione degli addetti all’UPP, edilizia giudiziaria e digitalizzazione sottofinanziate, oltre all’assenza di un serio recupero di entrate potenziali (pene pecuniarie, spese e sanzioni processuali, confische, Fondo Unico Giustizia) che potrebbero rendere il sistema parzialmente autosufficiente. Andrebbe perseguito un programma scandito da obiettivi, monitoraggi e interventi mirati sugli uffici più in difficoltà, la stabilizzazione e riorganizzazione dell’Ufficio per il processo e il lancio controllato di sperimentazioni di IA in rete chiusa. Il filo conduttore è la scelta tra l’ennesima pseudo riforma simbolica e a fini di propaganda e una vera riforma condivisa, fondata su dati, investimenti mirati e un deciso cambio di passo del Ministero, per rendere come primo obiettivo efficienza e qualità della giurisdizione, in linea con il segnale venuto dal referendum.

14/04/2026
Se questo è un giudice

A proposito di una nota del Presidente f.f. del Tribunale di Napoli circa rilevazioni statistiche e piano straordinario di cui al d.l. n. 117 del 2025

06/02/2026
Tutela d’urgenza e trattenimento amministrativo

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 96 del 2025 ha richiamato all’attenzione la tutela cautelare atipica x art. 700 c.p.c. come strumento utilizzabile per le violazioni o le limitazioni della libertà personale o degli altri diritti fondamentali derivanti dai “modi” del trattenimento amministrativo del cittadino straniero. La concreta applicabilità dell’art. 700 c.p.c. in questo nuovo ambito è l’oggetto della riflessione che segue.

25/09/2025
Focus sul Decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 (c.d. Correttivo della riforma Cartabia del processo civile)

Raccogliamo, in un'unica pubblicazione e precedute dalla presentazione del curatore Angelo Danilo De Santis, quattro contributi sulle recenti modifiche apportate dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, contenente disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (cd. "riforma Cartabia" del processo civile).

23/12/2024
Giustizia: dal monitoraggio degli indicatori PNRR 2023 luci, ombre e indicazioni per il futuro

I dati del Monitoraggio statistico ministeriale degli indicatori PNRR – 2023 evidenziano che, in un quadro generale di costante miglioramento dei tempi e delle pendenze, gli obiettivi per l’arretrato civile per il 2024 e per i tempi (il Disposition Time – DT) per il penale verranno raggiunti, mentre sono lontani gli obiettivi per il DT civile e per l’arretrato civile per il 2026. Essenziale per questo miglioramento è stato l’apporto dell’Ufficio per il processo. Vi sono disparità tra uffici e diversi contesti territoriali e le variabili più significative sono quelle geografiche, dimensionali e relative alle sopravvenienze. A fronte di un’inerzia ministeriale e di una sorta di rassegnazione occorrerebbero iniziative per sostenere gli uffici giudiziari perché raggiungere gli obiettivi PNRR ed una giustizia in tempi ragionevoli è ancora possibile.

01/07/2024
Sulla reclamabilità ex art. 669 –terdecies c.p.c. dell’ordinanza di diniego della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. Commento a Tribunale Roma, 29 dicembre 2023

L’Autore prende in esame due provvedimenti del Tribunale di Roma, in cui si afferma la reclamabilità ex art. 669-terdecies c.p.c. dell’ordinanza ex art. 649 c.p.c. che nega (o accoglie solo in parte) l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. del decreto opposto. Pur condividendo la decisione, sebbene con alcune riserve, l’A. auspica una revisione del sistema disciplinato dagli artt. 642, 648, 649 e 655 c.p.c., di cui ribadisce l’incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

22/03/2024
Dalla maggioranza, la minaccia di una contro-riforma per la Corte dei conti

Controlli e pareri piegati alle necessità degli amministratori, in funzione di scudo alla responsabilità, che viene pericolosamente sovrapposta a quella penale. Con l’alibi del PNRR, si fa strada un progetto pericoloso per l’indipendenza della magistratura contabile e per la tutela delle risorse pubbliche.

06/03/2024