Il 16 gennaio ultimo scorso, il Presidente f.f. del Tribunale di Napoli ha emanato un provvedimento con cui, sulla scorta dei dati statistici acquisiti, si è congratulato con l’Ufficio per il risultato di gestione conseguito, che, «pur non esaurendo la problematica relativa al cd. disposition time ed al conseguimento dei prescritti obiettivi … assume tuttavia una specifica valenza al riguardo, essendo stata registrata una rilevante riduzione delle pendenze complessive (passate dalle 66.301 del 31.12.2024 alle 59.801 del 31.12.2025, con un d.t. di 406 giorni)».
La soddisfazione del presidente reggente è senz’altro giustificata alla luce dei numeri sopra riportati (e di altri che in quel provvedimento si leggono); ed è anche comprensibile che egli rivendichi i risultati conseguiti dal piano straordinario varato con decreto 308/25 in attuazione delle previsioni dell’art. 4 del d.l. 117/2025.
Ciò che lascia perplessi nella lettura del provvedimento è l’entusiastica elencazione nominativa dei “buoni”, contrapposti – per implicita, ma ovvia, differenza – ai “cattivi”.
L’elenco dei giudici meritevoli di encomio è abbastanza ampio, a partire dai presidenti e dai giudici delle sezioni lavoro, «con livelli di straordinaria eccellenza», sino a numerosi giudici delle sezioni civili del tribunale, accanto ai cui nomi e cognomi (talvolta, stranamente, riportati nella forma: cognomi e nomi) compare, in ordine decrescente, il numero di sentenze emesse.
Ora, non è in discussione il valore né di quei presidenti, né della gran parte di quei magistrati, molti dei quali conosciuti, stimati ed apprezzati dalla generalità dei colleghi, dal foro e, per ultimo e per quel che possa rilevare, anche da chi redige questa breve nota (anche se, per altri, andrebbero misurati numero e motivi di impugnazione delle sentenze, e la percentuale elevata, o elevatissima, di riforme in grado di appello).
Ciò che lascia interdetti è il ritorno all’“encomio”, stavolta attuato nelle forme dell’encomio pubblico, che inevitabilmente individua una gerarchia di valore tra i magistrati dell’ufficio (o almeno, del settore civile) sulla base esclusivamente del numero di provvedimenti resi.
Lo si ripete: il valore di molti di quei magistrati è fuori discussione.
Occorre, tuttavia, a prescindere dal caso specifico, segnalare un rischio di carattere generale. Indicare in un atto del dirigente di un ufficio giudiziario (da comunicare a tutti i giudici del settore civile e da inserire nei fascicoli personali dei “buoni”) quali giudici meritevoli di encomio coloro che abbiano raggiunto determinate performance in termini numerici, tra l’altro con un “odioso” confronto rispetto a tutti gli altri invitati ad «un rapido allineamento dei livelli di produttività», finisce per indicare quale modello da imitare quello del giudice civile preoccupato unicamente di numeri e produttività, lasciando in secondo piano (o tralasciando del tutto) il merito della giurisdizione.
È, poi, palese l’arbitrarietà della fissazione dell’asticella della meritevolezza (da 223 in su? E chi abbia scritto “solo” 220 sentenze?), senza neanche considerare la tipologia di contenzioso trattato da ciascuna sezione del tribunale.
E, comunque, è evidente come il numero di sentenze scritte sia poco o niente significativo non solo della qualità delle decisioni, ma anche rispetto alla stessa efficienza complessiva della risposta di giustizia.
È fin troppo semplice risolvere le cause su questioni preliminari senza entrare nel merito; ritenere sempre irrilevanti o inammissibili le richieste istruttorie; risolvere sempre in rito e mai nel merito le controversie; servirsi degli addetti all’Ufficio del Processo anche oltre le loro competenze e le loro oggettive attitudini o capacità; e lasciare che, poi, sia il giudice d’appello – ove ancora possibile – a dover sbrogliare la matassa (o, in successione, quello di legittimità, qualora questo modello trasmigrasse anche in Corte d’Appello): anche quei giudici che operassero così, ove mai ce ne fossero, sarebbero giudici da elogiare ed additare quali esempi per aver “smaltito” un numero rilevante di procedimenti?
Le parti hanno diritto ad una decisione in tempi ragionevoli, ma pretendono, anche, una decisione che valuti con attenzione, e con i tempi giusti, le rispettive posizioni.
Torna in mente l’icastica affermazione scolpita in una recente pronuncia delle sezioni unite civili della Cassazione, la n. 36596/2021: «Il principio della ragionevole durata del processo è certamente divenuto punto costante di riferimento nell'esegesi delle norme processuali, conducendo a privilegiare, sempre nel doveroso rispetto del dato letterale, opzioni contrarie a ogni inutile appesantimento del giudizio. Ma, come è stato sottolineato anche in dottrina, mai è dato al giudice, in nome del citato principio, eludere distinte norme processuali improntate alla realizzazione degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo: e tali sono per l'appunto il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto a un giudizio nel quale le parti siano poste in condizioni di interloquire con compiutezza nelle varie fasi in cui esso si articola».
E se ciò vale in relazione al principio costituzionale della ragionevole durata, deve a maggior ragione valere rispetto agli obiettivi, tutti oggetto di un mero negoziato politico, del PNRR.
Beninteso: la nota del Presidente f.f. del Tribunale di Napoli costituisce solo lo spunto per queste riflessioni, tra l’altro non nuove[1]. E, del resto, l’involuzione della giurisdizione civile verso un sistema “a cottimo” ha avuto recenti avalli anche a livello normativo (si veda proprio l’art. 3 del d.l. 117/2025) e di autogoverno (si veda la delibera del CSM del 3 settembre 2025) in nome dell’eccezionalità del momento.
Sullo sfondo, resta però un dubbio: se questo è un giudice.
[1] Mi permetto richiamare il mio La giurisdizione civile: non solo “conti”, anche “racconti”, su questa rivista on line, 12.1.2023