Magistratura democratica
Magistratura e società

La giurisdizione civile: non solo “conti”, anche “racconti”

di Giulio Cataldi
Presidente di Sezione, Tribunale di Napoli

Da più di cinque anni svolgo le funzioni di presidente di una delle due sezioni civili che nel tribunale di Napoli si occupano di esecuzioni; periodo lungo abbastanza da avermi consentito di conoscere e lavorare con più presidenti di tribunale e con molti colleghi presidenti di sezione.

In questo lasso di tempo, ho preso parte a numerosi incontri plenari con i capi dell’ufficio e con gli altri colleghi presidenti di sezione, sia in occasione delle periodiche scadenze di adempimenti amministrativi (redazione dei format ex art. 37; predisposizione delle relazioni sull’andamento della giustizia), sia per esigenze specifiche e puntuali. 

L’oggetto pressoché esclusivo ed unificante di questi incontri è stato, in generale, l’analisi dei “numeri”: le pendenze, gli arretrati, i flussi, le sopravvenienze; e questa tendenza è andata ad aumentare a seguito del PNRR, che ci impone di raggiungere ambiziosissimi obiettivi numerici in termini di abbattimento dell’arretrato e di riduzione del cd. disposition time.

In tutto questo, “cosa” decida il nostro ufficio, e “come” lo decida, mi è apparso sempre meno rilevante; o, per meglio dire: nient’affatto rilevante. 

Beninteso: non ne faccio una “colpa” né ai presidenti di tribunale, pressati da istanze provenienti dall’esterno; né tanto meno ai colleghi presidenti di sezione, a loro volta preoccupati, da un lato, per i carichi di lavoro dei giudici, e, dall’altro, per i ritardi oggettivi della risposta di giustizia. E, del resto, anche io in tutte queste riunioni non ho fatto altro che discettare di “numeri”, di come fare per avvicinarci ai target del PNRR, di come interpretare i segnali, volta a volta negativi o positivi, desumibili dalle statistiche periodiche, ecc.

Tutto questo pensavo, giorni fa, di ritorno da una di queste riunioni: possibile che il nostro lavoro sia questo? Che non interessi a nessuno, forse nemmeno più a noi stessi, cosa e come decidiamo, ma solo quanto “smaltiamo”? La giurisdizione civile è ridotta solo ad un “calcolo”, ad un “conto” aritmetico?

Il giorno dopo, con la presidente della sezione “gemella” della mia, avevamo indetto una riunione ex art. 47 quater ord. giud., alla quale hanno preso parte quasi tutti i colleghi appartenenti alle due unità. Molti erano gli argomenti all’ordine del giorno, tra cui quelli, immancabili, sull’andamento dei flussi; ma avevamo previsto anche uno spazio di approfondimento per una riflessione su un tema particolare: la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, del 17 maggio 2022, su un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano, ad opera di un collega da poco trasferitosi a Napoli ed ora in forza proprio ad una delle nostre sezioni; nonché la decisione recentemente assunta dal medesimo collega, ma stavolta proprio come giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, in un’opposizione all’esecuzione, in coerenza coi principi espressi dalla corte del Lussemburgo nella decisione di maggio. Il tema – molto tecnico – è quello dei limiti del giudicato formatosi a seguito di mancata opposizione a decreto ingiuntivo emesso in materia consumeristica nel caso in cui non risulti che il giudice del monitorio abbia svolto un’indagine circa la non abusività delle clausole contrattuali in danno del consumatore; e, conseguentemente, dei poteri/doveri spettanti al giudice dell’esecuzione.

Ne è sorta una interessantissima discussione, animata dalla passione del collega autore delle ordinanze di rimessione alla CGUE, prima, e della ordinanza sull’opposizione all’esecuzione, più di recente. Il confronto tra le tesi tradizionali (la non opposizione del decreto ingiuntivo determina il giudicato; il giudice dell’esecuzione non può riesaminare nel merito un titolo esecutivo di natura giudiziale) e la, per certi versi dirompente, prospettiva eurounitaria ha suscitato prese di posizione, interventi, un dibattito vivace, iniziato ma non certo concluso, proseguito nei giorni successivi e che ancora proseguirà. 

Sullo sfondo di queste discussioni in diritto, c’era sempre un “racconto”: quello delle vicende di anonimi consumatori che, normalmente, non reagiscono (né molto spesso sanno di poter reagire o come poter reagire) di fronte a clausole abusive, e per la cui tutela l’ordinamento eurounitario impone al giudice nazionale un dovere di ingerenza nel contratto, per garantire una tutela (che è anche tutela della concorrenza) altrimenti destinata a fallire, persino in fase esecutiva.

Un racconto che mi ha richiamato alla mente quello di un grande scrittore, Emmanuel Carrère, che, nel romanzo Vite che non sono la mia, narra la vicenda del giudice Juliette (che ancor di più è al centro del film Tutti i nostri desideri, che a quel romanzo è ispirato), animata da una grande attenzione verso la tutela dei soggetti deboli, stritolati dalla macchina impietosa del consumismo, e capace di grandi sfide proprio mentre la salute, e la vita, la abbandonano.

Ma allora, mi sono detto, la giurisdizione civile non può e non deve essere ridotta solo a “conti”; la giurisdizione civile è fatta anche di “racconti” di vite, di tante piccole storie, a volte minime (come quelle alla base dei decreti ingiuntivi “b2c”, ossia business to consumer), che meritano di essere esaminate ed approfondite nelle nostre sentenze anche oltre i formalismi giuridici; sentenze che devono valere non in quanto numeri, e che devono basarsi sempre su uno sforzo di comprensione e su un’ansia di “giustizia”, che metta al centro la tutela dei diritti, anche quando apparentemente minimi o economicamente trascurabili.

Mi tornano alla mente le parole proprio dei giudici francesi, che, schiacciati – come noi – da un’ansia produttivistica, in un appello firmato un anno fa da migliaia di magistrati affermarono: «la nostra giustizia soffre di una logica razionalizzante che disumanizza e tende a trasformare i magistrati in operatori statistici là dove, più che altrove, è anzitutto questione di umanità. Con forza, intendiamo rammentare che la nostra volontà è quella di rendere giustizia con indipendenza, imparzialità e attenzione per gli altri, come esige ogni società democratica».

Forse questo è il senso di questi pensieri sparsi: gli obiettivi del PNRR; gli sforzi, senz’altro necessari, per centrarli; l’attenzione ai numeri ed al rapporto tra sopravvenienze e smaltimenti; non possono e non devono snaturare la funzione dei giudici (e dei giudici civili per quel che mi riguarda più da vicino); non si può misurare il lavoro del giudice (solo) col criterio del rapporto tra sopravvenienze e smaltimenti o del tempo impiegato per eliminare ogni fascicolo. E’ necessario – anche – rivendicare con orgoglio il diritto (che è un dovere verso i cittadini) di dedicare ad ogni controversia il tempo, tutto il tempo necessario, che quella vicenda, quel “racconto”, impone, senza farsi bloccare dalla necessità di “far presto” in vista di obiettivi puramente numerici.

12/01/2023
Altri articoli di Giulio Cataldi
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
L’innovazione giudiziaria tra monopolio ministeriale e creatività locale

L’articolo esamina l’evoluzione dell’innovazione tecnologica e organizzativa nella giustizia italiana, evidenziando il persistente confronto tra centralizzazione ministeriale e iniziative locali. Dopo una fase pionieristica e una stagione di intensa sperimentazione (2006–2014), culminata nel Processo Civile Telematico e nella diffusione di numerose best practices territoriali, le politiche successive hanno progressivamente riassorbito l’innovazione in modelli centralizzati. Il PNRR Giustizia ha avviato una nuova fase caratterizzata da obiettivi misurabili, dall’implementazione strutturale dell’Ufficio per il processo e dallo sviluppo di progetti basati su dati e intelligenza artificiale. Tuttavia, la mancata valorizzazione e diffusione delle sperimentazioni più efficaci rappresenta un’occasione parzialmente perduta. Il recente monopolio ministeriale nella gestione dell’IA, se non accompagnato da adeguate risorse e da un dialogo strutturato con gli uffici giudiziari, rischia di rallentare l’innovazione. Si propone, infine, un modello cooperativo “centro-periferia” per coordinare e valorizzare le migliori esperienze locali.

04/06/2026
PNRR e decisione invisibile. Indicatori quantitativi, redistribuzione del giudizio e violazione strutturale dell’art. 111 Cost.

Il contributo esamina gli effetti strutturali prodotti dal sistema di indicatori quantitativi del PNRR sulla configurazione del processo civile italiano. La tesi centrale è che l’adattamento del sistema processuale agli obiettivi del Piano — misurati attraverso il disposition time e la riduzione dell’arretrato — non produce soltanto un’ottimizzazione selettiva delle risorse, ma una progressiva redistribuzione della decisione giurisdizionale verso momenti e soggetti estranei al perimetro formale del giudizio. Attraverso l’analisi di due casi concreti — la riforma della consulenza tecnica preventiva introdotta dal d.l. 19/2026 e la mediazione obbligatoria nella disciplina risultante dalla riforma Cartabia — si mostra come la decisione sostanziale tenda a formarsi in fasi del procedimento alle quali le garanzie dell’art. 111 Cost. non si applicano, o si applicano in modo attenuato, mentre la sentenza ne costituisce sempre più la mera formalizzazione. Si argomenta che questa dissociazione tra formazione e formalizzazione della decisione non configura una tensione con il modello costituzionale del giusto processo, ma una violazione strutturale dell’art. 111 Cost., prodotta non da una singola norma ma dalla convergenza sistemica di interventi normativi ciascuno dei quali appare individualmente giustificato. Il lavoro si chiude con alcune indicazioni operative rivolte al legislatore, alla Corte costituzionale e agli organismi europei di valutazione della giustizia.

27/05/2026
Tra algoritmi e organizzazione della giustizia: l’Ufficio per il processo come laboratorio di nuove professioni pubbliche di mediazione tra diritto e intelligenza artificiale

Il contributo esamina le trasformazioni organizzative e professionali indotte dall'introduzione dell'intelligenza artificiale negli uffici giudiziari italiani, con particolare attenzione all'Ufficio per il processo (UPP) come laboratorio di nuove professioni pubbliche ibride. L'analisi prende le mosse dal quadro normativo vigente - in primo luogo il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e la Legge n. 132/2025 — per ricostruire gli obblighi di AI literacy, il principio di human oversight e i requisiti di trasparenza e certificazione dei sistemi algoritmici applicati al contesto giudiziario. Attraverso una classificazione per livelli dell'impatto dell'IA sui compiti degli addetti UPP, il lavoro individua le attività ad alta automazione, quelle a supervisione mista e quelle non automatizzabili, mettendo in luce come proprio queste ultime - la valutazione critica degli output algoritmici, la data stewardship e il ragionamento giuridico su fattispecie complesse - definiscano il valore aggiunto irrinunciabile della componente umana.
L'articolo evidenzia altresì i limiti strutturali del modello organizzativo attuale: la perdurante assenza di una chiara identità professionale del funzionario UPP, le carenze dell'ordinamento professionale del 2010 e della bozza di riforma del 2025, nonché la frammentazione della contrattazione collettiva in materia di reskilling e certificazione delle competenze digitali. Viene proposta l'introduzione di competenze trasversali obbligatorie - AI literacy, supervisione algoritmica e data governance - articolate per famiglia professionale.
Il confronto con esperienze europee (Francia, Spagna, Portogallo) conferma la convergenza verso un ecosistema di supporto alla giurisdizione sempre più integrato con strumenti di IA generativa, suggerendo per l'Italia l'evoluzione verso uffici per il processo plurali e differenziati, capaci di valorizzare le diverse professionalità disponibili. In conclusione, si sostiene che l'UPP rappresenti il luogo naturale di attuazione del principio di human oversight, a condizione di investire in formazione interdisciplinare e in una governance integrata tra Ministero della Giustizia e CSM.

23/05/2026
Una giustizia efficiente è possibile

Il referendum ed il suo esito hanno fatto emergere una domanda diffusa di giurisdizione efficiente, rapida e trasparente. Occorre sfatare luoghi comuni che popolano il dibattito sulla giustizia e partire dal suo attuale stato che non è all’anno zero e denota costanti progressi, anche stimolati dal PNRR giustizia. La proposta ruota attorno a cinque parole chiave: formazione, specializzazione, organizzazione, innovazione e semplificazione, considerate leve interconnesse di un progetto pluriennale. Sul piano formativo serve un’alfabetizzazione digitale diffusa, una formazione specifica dei dirigenti e percorsi di specializzazione strutturati per magistrati e avvocati, superando il modello del giurista generalista. In tema di specializzazione occorre passare ad una geografia giudiziaria policentrica, con tribunali dotati di specifiche vocazioni per materia, sportelli digitali di prossimità e percorsi professionali coerenti, evitando il ritorno ai “tribunali sotto casa”. Sul versante organizzativo va ripensata la magistratura onoraria con un reclutamento serio, compensi dignitosi e limiti temporali certi, e vanno valorizzate managerialità, ruolo della dirigenza amministrativa e una leadership collegiale di ufficio. La diarchia nella governance tra CSM–Ministero è ormai in crisi a fronte di altri soggetti quali la Scuola della magistratura ed il CNF, ma soprattutto alla nuova centralità che ha assunto l’informatica. La proposta è di una governance più articolata e meglio coordinata, con momenti istituzionali di raccordo, poli giudiziari territoriali e un’agenzia autonoma per digitale e IA nella giustizia. IA generativa che ha enormi potenzialità per gestione dei processi, analisi del contenzioso, organizzazione degli uffici e supporto redazionale. Potenzialità però depresse da un monopolio ministeriale conservativo e debole, oltre che incapace di valorizzare i progetti locali e universitari sviluppati in supporto all’Ufficio per il processo. La semplificazione dovrebbe partire dalla riduzione di burocrazia amministrativa, dall’unificazione delle piattaforme telematiche e dalla costruzione di un vero rito digitale, civile e penale, unico, elastico e coerente con le tecnologie. La carenza di risorse è purtroppo endemica: carenze di organico per magistrati e personale amministrativo, ritardata e solo parziale stabilizzazione degli addetti all’UPP, edilizia giudiziaria e digitalizzazione sottofinanziate, oltre all’assenza di un serio recupero di entrate potenziali (pene pecuniarie, spese e sanzioni processuali, confische, Fondo Unico Giustizia) che potrebbero rendere il sistema parzialmente autosufficiente. Andrebbe perseguito un programma scandito da obiettivi, monitoraggi e interventi mirati sugli uffici più in difficoltà, la stabilizzazione e riorganizzazione dell’Ufficio per il processo e il lancio controllato di sperimentazioni di IA in rete chiusa. Il filo conduttore è la scelta tra l’ennesima pseudo riforma simbolica e a fini di propaganda e una vera riforma condivisa, fondata su dati, investimenti mirati e un deciso cambio di passo del Ministero, per rendere come primo obiettivo efficienza e qualità della giurisdizione, in linea con il segnale venuto dal referendum.

14/04/2026
Se questo è un giudice

A proposito di una nota del Presidente f.f. del Tribunale di Napoli circa rilevazioni statistiche e piano straordinario di cui al d.l. n. 117 del 2025

06/02/2026
Giustizia: dal monitoraggio degli indicatori PNRR 2023 luci, ombre e indicazioni per il futuro

I dati del Monitoraggio statistico ministeriale degli indicatori PNRR – 2023 evidenziano che, in un quadro generale di costante miglioramento dei tempi e delle pendenze, gli obiettivi per l’arretrato civile per il 2024 e per i tempi (il Disposition Time – DT) per il penale verranno raggiunti, mentre sono lontani gli obiettivi per il DT civile e per l’arretrato civile per il 2026. Essenziale per questo miglioramento è stato l’apporto dell’Ufficio per il processo. Vi sono disparità tra uffici e diversi contesti territoriali e le variabili più significative sono quelle geografiche, dimensionali e relative alle sopravvenienze. A fronte di un’inerzia ministeriale e di una sorta di rassegnazione occorrerebbero iniziative per sostenere gli uffici giudiziari perché raggiungere gli obiettivi PNRR ed una giustizia in tempi ragionevoli è ancora possibile.

01/07/2024