La procedura tabellare per l’adozione del documento organizzativo delle Procure della Repubblica: un ritorno al passato o un ponte verso il futuro?
Sin dall’avvio del regime repubblicano, il percorso legislativo sul posizionamento del pubblico ministero nell’ordinamento e sulle prerogative del Procuratore della Repubblica, nelle sue funzioni apicali, si è rivelato non privo d’ambiguità. Il Consiglio Superiore della Magistratura, con i suoi poteri di normazione secondaria, nel tentativo di ricucire talune contraddizioni del tessuto legislativo, ha provato a valorizzare, in particolare nella fase successiva alle riforme del 2006, letture coerenti ai principi della Costituzione. Ne sono derivati segnali ritenuti meritevoli d’attenzione nelle recenti scelte compiute dal legislatore. Con la legge n. 134 del 27 settembre 2021 il governo è stato, infatti, delegato ad “allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti”. Nel disegno di legge delega AC-2681 vengono almeno in parte riprese alcune soluzioni elaborate dal CSM (accentuazione del principio di collaborazione tra gli uffici, contenuto minimo del progetto organizzativo). Dietro tali consegne al legislatore delegato, si delinea la possibilità di raccordare in termini più pregnanti gli assetti organizzativi di uffici inquirenti e giudicanti nei settori di comune interesse, di declinare le funzioni dei dirigenti in armonia con il percorso tracciato in sede di elaborazione normativa del CSM, in termini conformi alla Costituzione. L’elaborazione normativa in corso, tuttavia, appare poco lineare, probabilmente disturbata da pregiudizi “ideologici” sul ruolo del pubblico ministero, cosicché i suggerimenti proposti spesso si rivelano tra loro contraddittori. Se, ad esempio, la verifica del progetto organizzativo rimessa al CSM, induce a ritenere che più facilmente si possa conseguire il risultato di indirizzare il dinamismo operativo delle Procure della Repubblica al recupero in chiave moderna del senso del diritto e del processo penale, l’intromissione del Ministro di Giustizia, cui si vuol attribuire la facoltà di osservazioni al progetto organizzativo, i conseguenti potenziali conflitti con l’autorità giudiziaria, l’accentuazione di percorsi professionali definitivamente differenziati tra pm e giudici potrebbero, almeno in astratto, vanificare (se non porsi in contraddizione con) tale spunto di modernità con l’inganno di risolvere la problematicità dell’assetto ordinamentale del pubblico ministero nella sua separazione dal giudice.
Il referendum ed il suo esito hanno fatto emergere una domanda diffusa di giurisdizione efficiente, rapida e trasparente. Occorre sfatare luoghi comuni che popolano il dibattito sulla giustizia e partire dal suo attuale stato che non è all’anno zero e denota costanti progressi, anche stimolati dal PNRR giustizia. La proposta ruota attorno a cinque parole chiave: formazione, specializzazione, organizzazione, innovazione e semplificazione, considerate leve interconnesse di un progetto pluriennale. Sul piano formativo serve un’alfabetizzazione digitale diffusa, una formazione specifica dei dirigenti e percorsi di specializzazione strutturati per magistrati e avvocati, superando il modello del giurista generalista. In tema di specializzazione occorre passare ad una geografia giudiziaria policentrica, con tribunali dotati di specifiche vocazioni per materia, sportelli digitali di prossimità e percorsi professionali coerenti, evitando il ritorno ai “tribunali sotto casa”. Sul versante organizzativo va ripensata la magistratura onoraria con un reclutamento serio, compensi dignitosi e limiti temporali certi, e vanno valorizzate managerialità, ruolo della dirigenza amministrativa e una leadership collegiale di ufficio. La diarchia nella governance tra CSM–Ministero è ormai in crisi a fronte di altri soggetti quali la Scuola della magistratura ed il CNF, ma soprattutto alla nuova centralità che ha assunto l’informatica. La proposta è di una governance più articolata e meglio coordinata, con momenti istituzionali di raccordo, poli giudiziari territoriali e un’agenzia autonoma per digitale e IA nella giustizia. IA generativa che ha enormi potenzialità per gestione dei processi, analisi del contenzioso, organizzazione degli uffici e supporto redazionale. Potenzialità però depresse da un monopolio ministeriale conservativo e debole, oltre che incapace di valorizzare i progetti locali e universitari sviluppati in supporto all’Ufficio per il processo. La semplificazione dovrebbe partire dalla riduzione di burocrazia amministrativa, dall’unificazione delle piattaforme telematiche e dalla costruzione di un vero rito digitale, civile e penale, unico, elastico e coerente con le tecnologie. La carenza di risorse è purtroppo endemica: carenze di organico per magistrati e personale amministrativo, ritardata e solo parziale stabilizzazione degli addetti all’UPP, edilizia giudiziaria e digitalizzazione sottofinanziate, oltre all’assenza di un serio recupero di entrate potenziali (pene pecuniarie, spese e sanzioni processuali, confische, Fondo Unico Giustizia) che potrebbero rendere il sistema parzialmente autosufficiente. Andrebbe perseguito un programma scandito da obiettivi, monitoraggi e interventi mirati sugli uffici più in difficoltà, la stabilizzazione e riorganizzazione dell’Ufficio per il processo e il lancio controllato di sperimentazioni di IA in rete chiusa. Il filo conduttore è la scelta tra l’ennesima pseudo riforma simbolica e a fini di propaganda e una vera riforma condivisa, fondata su dati, investimenti mirati e un deciso cambio di passo del Ministero, per rendere come primo obiettivo efficienza e qualità della giurisdizione, in linea con il segnale venuto dal referendum.
A proposito di una nota del Presidente f.f. del Tribunale di Napoli circa rilevazioni statistiche e piano straordinario di cui al d.l. n. 117 del 2025
Obiettivo del presente contributo è fornire una lettura socio-giuridica sulle riflessioni emerse dalla ricerca in merito ad alcuni aspetti della riforma dell’ordinamento giudiziario. Il dibattito attorno alla riforma, oltre a riscuotere ampia risonanza mediatica, è un tema particolarmente rilevante per i magistrati stessi, sia per via delle ricadute sulla quotidianità lavorativa, sia, più in generale, per l’impatto sulla rappresentazione sociale di tale ruolo. Il processo di riforma tocca infatti alcune questioni sostanziali in tema di organizzazione giudiziaria, con effetti sulla separazione dei poteri, sull’autonomia del magistrato stesso e, in termini più generali, sul rapporto tra magistrati e politica.
Insieme all'articolo di Riccardo Sorrentino, pubblichiamo il documento 1/2022 dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia in tema di libertà d'informazione
Sin dall’avvio del regime repubblicano, il percorso legislativo sul posizionamento del pubblico ministero nell’ordinamento e sulle prerogative del Procuratore della Repubblica, nelle sue funzioni apicali, si è rivelato non privo d’ambiguità. Il Consiglio Superiore della Magistratura, con i suoi poteri di normazione secondaria, nel tentativo di ricucire talune contraddizioni del tessuto legislativo, ha provato a valorizzare, in particolare nella fase successiva alle riforme del 2006, letture coerenti ai principi della Costituzione. Ne sono derivati segnali ritenuti meritevoli d’attenzione nelle recenti scelte compiute dal legislatore. Con la legge n. 134 del 27 settembre 2021 il governo è stato, infatti, delegato ad “allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti”. Nel disegno di legge delega AC-2681 vengono almeno in parte riprese alcune soluzioni elaborate dal CSM (accentuazione del principio di collaborazione tra gli uffici, contenuto minimo del progetto organizzativo). Dietro tali consegne al legislatore delegato, si delinea la possibilità di raccordare in termini più pregnanti gli assetti organizzativi di uffici inquirenti e giudicanti nei settori di comune interesse, di declinare le funzioni dei dirigenti in armonia con il percorso tracciato in sede di elaborazione normativa del CSM, in termini conformi alla Costituzione. L’elaborazione normativa in corso, tuttavia, appare poco lineare, probabilmente disturbata da pregiudizi “ideologici” sul ruolo del pubblico ministero, cosicché i suggerimenti proposti spesso si rivelano tra loro contraddittori. Se, ad esempio, la verifica del progetto organizzativo rimessa al CSM, induce a ritenere che più facilmente si possa conseguire il risultato di indirizzare il dinamismo operativo delle Procure della Repubblica al recupero in chiave moderna del senso del diritto e del processo penale, l’intromissione del Ministro di Giustizia, cui si vuol attribuire la facoltà di osservazioni al progetto organizzativo, i conseguenti potenziali conflitti con l’autorità giudiziaria, l’accentuazione di percorsi professionali definitivamente differenziati tra pm e giudici potrebbero, almeno in astratto, vanificare (se non porsi in contraddizione con) tale spunto di modernità con l’inganno di risolvere la problematicità dell’assetto ordinamentale del pubblico ministero nella sua separazione dal giudice.