Presidente della Sezione di Firenze dell’ANED-Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti. Le opinioni qui espresse sono unicamente attribuibili all’Autore, e non riflettono necessariamente la posizione dell’Associazione di cui fa parte
Fondo ristori per i crimini del Terzo Reich: diritto alla verità o risarcimento senza giustizia?
Il contributo analizza criticamente l’art. 43 del decreto-legge n. 36/2022, che ha istituito un Fondo ristori per le vittime italiane dei crimini commessi dalle forze armate del Terzo Reich, anche alla luce della sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale. L’Autore si interroga sulla tensione tra il diritto alla verità delle vittime e l’esigenza di evitare la “tribunalizzazione” della storia, riflettendo sul ruolo del processo come spazio di giustizia simbolica e memoria collettiva nei casi di crimini storici internazionali.
Riflessioni a margine delle udienze di conferma delle accuse (confirmation of charges hearing) del maggio 2026 dinanzi alla Camera preliminare della Corte Penale Internazionale. Il contributo riflette a partire dalle udienze preliminari svoltesi nelle giornate del 19-20 e 21 maggio 2026 dinanzi alla Corte Penale Internazionale nel procedimento a carico di Khaled Mohamed Ali El Hishri, capo del carcere libico di Mitiga, imputato di 17 capi d'accusa per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nel periodo 2014-2020. El Hishri è il primo sospettato comparso fisicamente davanti alla CPI nell'ambito dell'indagine sulla Libia avviata nel 2011. Il suo caso offre l'occasione per esaminare il funzionamento della Camera preliminare, i presupposti del rinvio a giudizio ai sensi degli artt. 7, 8 e 61 dello Statuto di Roma, e il ruolo delle vittime nel procedimento internazionale. Il saggio si sofferma, altresì, sull’attuazione del principio di complementarità e sulla condotta degli Stati terzi, in riferimento al caso italiano Almasri, quale elemento strutturale di impunità.
Il contributo analizza criticamente l’art. 43 del decreto-legge n. 36/2022, che ha istituito un Fondo ristori per le vittime italiane dei crimini commessi dalle forze armate del Terzo Reich, anche alla luce della sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale. L’Autore si interroga sulla tensione tra il diritto alla verità delle vittime e l’esigenza di evitare la “tribunalizzazione” della storia, riflettendo sul ruolo del processo come spazio di giustizia simbolica e memoria collettiva nei casi di crimini storici internazionali.
Riflessioni sparse su due libri (purtroppo) sempre più attuali
È da poco ricorso un anno dall’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa e si continua a discutere molto di come assicurare alla giustizia i responsabili delle gravissime violazioni del diritto internazionale commesse dalle forze armate e dall’apparato di governo russo, incluso il Presidente Vladimir Putin. In particolare, è in corso un acceso dibattito su come perseguire il crimine di aggressione, mentre finora si è sentito meno parlare dei progressi compiuti nelle indagini a livello internazionale sugli altri tre crimini internazionali che vengono altresì in rilevo in questa situazione: genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Un decisivo passo avanti è stato tuttavia appena compiuto dalla Corte penale internazionale (Cpi), che il 17 marzo ha emesso due mandati di arresto nei confronti del Presidente Putin e di un’alta funzionaria di Stato russa, Maria Alekseyevna Lvova-Belova. In questo breve commento, partendo da quanto già esposto in passato sulle varie opzioni per accertare le responsabilità a livello sia interno sia internazionale (si veda qui e qui), ci si propone di fare il punto sullo stato della discussione e, in particolare, sull’avanzamento delle proposte per l’istituzione di un tribunale speciale per l’Ucraina, e di valutarne pro e contro. In conclusione, ci pare che, per rappresentare un avanzamento e non un passo indietro nella traiettoria della giustizia penale internazionale, qualunque nuova soluzione non dovrà essere ad hoc e dovrà coordinarsi con la realtà già esistente, ed in particolare con la Corte penale internazionale.
L’espromissione del debito della Germania per crimini di guerra commessi dal terzo Reich: si tratta davvero dell’ultimo capitolo?
Estinzione delle procedure esecutive, deroga alla esecutività della sentenza di primo grado, 30 giorni per l’esercizio del diritto di agire in giudizio: ancora ostacoli sulla strada dell’integrale risarcimento.
Un saggio recente su Anna Frank induce a riflettere sulla consapevolezza investigativa degli storici e sulla consapevolezza storica dei giuristi
Non solo le prime leggi razziali del 1938: il 30 novembre 1943 viene emanato un provvedimento di polizia che prevede l’arresto immediato degli ebrei, la loro concentrazione, la spoliazione dei loro beni. Nei mesi della repubblica fascista e dell’occupazione nazista, intorno al confine italo-svizzero si consuma il dramma delle tante famiglie ebraiche che cercano salvezza nella migrazione: alcuni ce la fanno, altre persone vengono respinte alla frontiera e poi deportate. Intorno a loro le storie degli indifferenti che li trattano come “pratiche” e dei giusti che offrono aiuto.