Magistratura democratica
Magistratura e società

Il mosaico della Memoria tra diritto, storia e letteratura

di Giuseppe Battarino
giudice del tribunale di Varese

Un saggio recente su Anna Frank induce a riflettere sulla consapevolezza investigativa degli storici e sulla consapevolezza storica dei giuristi

Alla domanda se sia necessario custodire la Memoria la risposta affermativa è doverosa.

Ma non la si può dare per scontata nella sua articolazione, considerate le forme diverse in cui questo può avvenire e gli ambiti diversi in cui la Memoria può divenire labile o essere compromessa.

E’ stata motivo di recente discussione la pubblicazione di un saggio (o forse un’opera di narrativa) di Rosemary Sullivan[1] che racconta di un’investigazione privata per ricostruire la responsabilità di chi aveva tradito la famiglia Frank nascosta dietro la libreria dell’azienda di proprietà (non più, nel 1944) di Otto Frank.

Per arrivare a questo risultato sono state utilizzate tecniche investigative tradizionali e modernissime (testimoni secondari, profiling, intelligenza artificiale, analisi dattilografiche, localizzazione geografica).

L’utilizzo di tecniche investigative è stato utilizzato per ricostruire un passato storico il cui valore deriva apparentemente dalla notorietà del soggetto dell’indagine. 

Del Diario di Anna Frank, scritto dal giugno del 1942 al 1° agosto 1944, esistono tre versioni: quella pubblicata e divenuta famosa è stata rivista da Otto Frank ed è tradotta in quasi settanta lingue.

Ripercorrere quella vicenda con lo scopo di “accertare i fatti”, al di là degli esiti presenta l’aspetto positivo di restituire il senso del tragico che la fruizione romanticizzata ed emotiva del diario di Anna Frank potrebbe far obliterare.

E ci suggerisce l’idea che possa essere opportuno coltivare la Memoria anche con strumenti investigativi: considerando che il campo storico su cui indagare anche con queste tecniche è ampio.

Pur senza dimenticare le differenze tra investigazioni giudiziarie e storiche, i diversi criteri di giudizio, i diversi scopi, il riflesso dell’utilità della continua ricerca storica sull’esperienza totalitaria nazifascista illumina anche il versante proprio dei giuristi.

Non è inutile, non è superfluo accertare i fatti, anche a distanza di molti anni.

Né lo è ribadire, anche per via giudiziaria, nelle forme che la legge prevede – e dobbiamo ricordarci che le leggi lo prevedono – il rifiuto del fascismo, che la Repubblica ha innanzitutto affermato nella Costituzione, nella Dodicesima disposizione finale.

Che si tratti del processo[2] di recente tenutosi ad Amburgo a carico di Bruno Dey – SS di servizio nel campo di concentramento di Stutthof – o dell’esercizio dell’azione penale a carico di esponenti di organizzazioni neofasciste italiane ritenuti responsabili di delitti, possiamo ribadire che: ne vale la pena, è utile, oltre che doveroso.

Anche perché l’analisi storica condotta con mezzi investigativi, e l’investigazione giudiziaria condotta con consapevolezza storica – a cui i giuristi dovrebbero essere formati – finiscono entrambe col rivelare le figure dei protagonisti negativi di quelle esperienze nella loro reale malvagità e miseria attraverso un approccio obiettivo. 

Così avviene nel libro della Sullivan ad esempio a proposito del delatore Job Jansen che aveva denunciato Otto Frank per aver criticato la Wehrmacht; ma così avviene nei processi che rivelano la caratura di protagonisti del nostro neofascismo, dalla strage del Circeo ad oggi.

La Memoria è un mosaico complesso in cui devono trovare spazio a pieno titolo, e a condizione della loro onestà intellettuale, le testimonianze dirette, le elaborazioni letterarie, il lavoro storico, e le vicende giudiziarie.

C’è una consapevolezza storica a cui i giuristi dovrebbero essere formati: se è vero che prima di studiare il diritto processuale penale bisognerebbe leggere Kafka e Dostoevskij[3], prima di arrivare al p.q.m. bisognerebbe leggere il Diario di Anna Frank, le Lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana ed europea, Vita e destino di Vasilij Grossman.


 
[1] Rosemary Sullivan, Chi ha tradito Anne Frank: indagine su un caso mai risolto, Harper Collins Italia, 2022 (trad. Daniela Lucci).

[2] https://www.internazionale.it/notizie/tobias-buck/2020/07/28/processo-nazista-dey

[3] Glauco Giostra citato da Chiara Gabrielli a Parole di Giustizia 2021, a Urbino.

27/01/2022
Altri articoli di Giuseppe Battarino
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Il saluto fascista

Tra rievocazioni di un passato di ignominia e concreti pericoli per la democrazia

22/01/2024
Serve davvero l’esercizio della memoria?

Riflessioni sparse su due libri (purtroppo) sempre più attuali

21/12/2023
Storia di una transizione tradita

Recensione a L’epurazione mancata. La magistratura tra fascismo e Repubblica, a cura di Antonella Meniconi e Guido Neppi Modona (2022)

18/02/2023
Le manifestazioni usuali del fascismo tra leggi “Scelba” e “Mancino”

La legge c.d. Scelba che fa divieto sia dell’apologia che di manifestazioni usuali del partito fascista è in gran parte ineffettiva poiché è di estrema difficoltà fornire la prova del pericolo concreto di riorganizzazione del partito fascista, requisito quest’ultimo richiesto dalle due sentenze della Corte Costituzionale n. 1 del 1957 e n. 74 del 1958. Si registra sempre più un orientamento giurisprudenziale che per le manifestazioni usuali (quali il saluto romano e la chiamata del presente) ritiene applicabile, ove difetti o non è provato il pericolo di riorganizzazione, la legge c.d. Mancino. Significative due recenti sentenze della Cassazione: l’una, Cassazione n. 11576 del 2021, che ha reso ulteriormente evidente come il requisito del pericolo concreto sia così indefinito e sfuggente per cui è stata esclusa l’apologia anche nel caso della realizzazione di un mausoleo dedicato ad una figura di spicco del regime fascista come il generale Graziani; l’altra, Cassazione n. 3806 del 2022, che in base al principio di specialità ha ritenuto applicabile, per le manifestazioni usuali, la legge c.d. Mancino e per il rigore e l’ampiezza della motivazione può costituire un punto di riferimento per la futura giurisprudenza di merito e di legittimità.

07/04/2022
Il mosaico della Memoria tra diritto, storia e letteratura

Un saggio recente su Anna Frank induce a riflettere sulla consapevolezza investigativa degli storici e sulla consapevolezza storica dei giuristi

27/01/2022
Storie di confine: sommersi e salvati

Non solo le prime leggi razziali del 1938: il 30 novembre 1943 viene emanato un provvedimento di polizia che prevede l’arresto immediato degli ebrei, la loro concentrazione, la spoliazione dei loro beni. Nei mesi della repubblica fascista e dell’occupazione nazista, intorno al confine italo-svizzero si consuma il dramma delle tante famiglie ebraiche che cercano salvezza nella migrazione: alcuni ce la fanno, altre persone vengono respinte alla frontiera e poi deportate. Intorno a loro le storie degli indifferenti che li trattano come “pratiche” e dei giusti che offrono aiuto.

27/01/2021