Magistratura democratica
Magistratura e società

La formazione dei giuristi ai tempi dell’intelligenza artificiale *

di Agostino Clemente
avvocato, Osservatorio sulla giustizia civile di Roma

Ultimamente mi è capitato di intervenire in varie sedi sui temi della formazione giuridica, in relazione all’impiego dell’intelligenza artificiale. 

Oggi vorrei allargare lo sguardo e affrontare il tema partendo partendo dal cosa dovrebbe essere l’oggetto del sapere giuridico, passando per il come andrebbe ripensata la formazione, per finire condividendo qualche idea su come il sapere giuridico possa essere potenziato dall’intelligenza artificiale. 

 

1. Il diritto vivente e la dinamica dei formanti

Ricordo la prima lezione che seguii nel corso di giurisprudenza, in un’aula stracolma, in uno dei diversi corsi paralleli a cui erano iscritte circa 5.000 matricole. L’oggetto della lezione erano ‘le fonti del diritto’, ossia leggi, regolamenti, usi, come le declina il primo articolo del codice civile (l’art. 1 disp. prel.).

Solo dopo qualche anno mi avvicinai alla comparazione giuridica in un bel corso frequentato soltanto da una trentina di colleghi e, curiosando parallelamente al corso, scoprii letture illuminanti di alcuni maestri del diritto: qui voglio ricordare soprattutto Gino Gorla, Rodolfo Sacco e René David. 

Una delle scoperte di allora fu la teoria dei formanti di Sacco, un modello di comprensione della realtà del diritto vivente, spiegato come interazione dinamica tra la norma scritta, la giurisprudenza, la dottrina. Sono queste le componenti del diritto che Sacco chiama “formanti” mutuando il termine dalla linguistica, non potendo chiamarle “fonti”, perché il termine era usato, come è usato oggi, con un altro significato. A quei formanti oggi si affiancano le normative sovranazionali, soprattutto eurounitarie, il diritto uniforme, la giurisprudenza europea, i modelli contrattuali (pensate al leasing, al factoring, alle garanzie autonome), i provvedimenti delle autorità indipendenti, il c.d. soft law (linee guida, codici di condotta, codici deontologici, le circolari, le indicazioni del notariato, e poi i protocolli, e così via). 

In questa interazione sarebbe riduttivo, per la dottrina, limitarsi ad osservare ed interpretare uno solo dei formanti (la norma scritta, la giurisprudenza, gli studi degli altri, e così via). 

Il ruolo della dottrina, ossia degli studiosi del diritto, dovrebbe consistere innanzitutto nella ricomposizione del sistema, ispirandosi in particolare ai principi costituzionali e, soprattutto, ai principi fondamentali di eguaglianza e di centralità della persona (artt. 3 e 2 della Costituzione). Assolvendo a tale compito, la dottrina dovrebbe esaminare e prevedere le dinamiche e le tendenze dei formanti, i punti di equilibrio, la loro stabilità o instabilità. 

Sacco ci ha insegnato che il diritto è la risultante, appunto, della dinamica delle interazioni dei formanti, ossia delle componenti del diritto. E quando i formanti non sono convergenti, l’equilibrio è instabile ed è destinato a cambiare, prima o poi. Pensiamo alla vicenda della non risarcibilità della lesione degli interessi legittimi. Ricordo la mia prima causa importante, da praticante, per cercare di ottenere un risarcimento dei danni derivanti da un’esclusione illecita da una gara pubblica, illiceità che era stata già accertata dal giudice amministrativo. All’epoca la giurisprudenza era monolitica nel negare il risarcimento in quei casi. Eppure l’art. 2043 del cc diceva chiaramente, come dice ora, che tutti i danni cagionati da un fatto ingiusto sono risarcibili. E la dottrina più innovativa non aveva mancato di osservare che quella giurisprudenza non aveva solide basi, né nella legge scritta, né tanto meno nei valori costituzionali. Insomma, c’era divergenza tra la giurisprudenza, da un lato, e la noma scritta e la dottrina (almeno in parte), dall’altro. 

Noi assistevamo una società che, a causa di quella esclusione illegittima, era stata costretta addirittura a cessare le proprie attività. Io, guidato dal mio dominus, mi industriai per ricondurre il caso a fattispecie allora emergenti in altri ambiti, quali la perdita di chance, sperando di fare breccia con un sottile distinguishing rispetto alla giurisprudenza consolidata. Ma il tribunale liquidò la faccenda in due righe: si tratta di lesione di interesse legittimi, dunque non è risarcibile. Poi la cliente rinunciò ad impugnare la sentenza. Purtroppo per lei non poté beneficiare del revirement che arrivò poco dopo, con la sentenza 500 del 1999, con la quale – con un tratto di penna – la cassazione equiparò interessi legittimi e diritti soggettivi ai fini della risarcibilità ai sensi dell’art. 2043. Il formante della giurisprudenza si andò a ricomporre con la legge scritta e con la dottrina meno ingessata. E, con ciò, si determinò un nuovo punto di equilibrio, ora stabile, tanto che non è stato più messo in discussione. 

Ecco, lo studio del diritto – a mio avviso – dovrebbe avere ad oggetto proprio l’interazione dinamica dei formanti. Se invece si occupa soltanto dell’uno o dell’altro formante non studia il diritto per quel che è, ma ne vede soltanto un frammento, uno spaccato artificioso, ancor prima che parziale.

 

2. L’insegnamento del diritto

Ci sono studi sull’apprendimento degli adulti che mostrano come questi non riescono ad aprirsi all’apprendimento se non sono motivati, e come questa motivazione nasca preminentemente dalla loro esperienza. Provate a fare una lezione ad un adulto su un argomento che “deve” conoscere, ma di cui non gli interessa un granché. Se vi ascolta all’inizio, dopo due minuti è perso nei suoi pensieri, e se può ha già preso il cellulare, oppure chiude gli occhi. 

E’ stata costruita una disciplina per studiare questo fenomeno, si chiama “andragogia”, in assonanza con la pedagogia, da cui appunto si distingue per il target specifico, ossia gli adulti[1]

L’idea è che gli adulti non possono essere trattati come vasi da riempire di contenuti. A ben vedere, però, questo non vale soltanto per gli adulti; in una qualche misura più o meno grande, anche ragazzi e bambini apprendono meglio, o apprendono davvero, soltanto su base esperienziale, come hanno spiegato o dimostrato pedagogisti e studiosi come John Dewey, Maria Montessori, Don Lorenzo Milani, Tsunesaburō Makiguchi. 

E infatti, provate a erogare una lezione cattedratica e monotòna a dei ragazzi e poi andate a verificare se vi hanno seguito. E la “distrazione” è sempre maggiore man mano che i ragazzi hanno altri stimoli di apprendimento, buoni o “cattivi” che siano. 

Io credo che, in un certo senso, i ragazzi di oggi non ci ascoltano molto non perché siano pigri e senza motivazioni ma, al contrario, perché in un certo senso sono già “adulti” e hanno bisogno di motivazioni per prestare attenzione a quello che ascoltano. 

I ragazzi vivono esperienze di circolazione di informazioni, in un certo senso di "apprendimento", incomparabilmente più ricche delle nostre occasioni di apprendimento alla loro età. E non riescono proprio a porsi come vasi da riempire: hanno bisogno di percepire l'utilità dell'esperienza dell'apprendimento. 

D'altra parte, loro hanno tutte le risposte a portata di mano, quelle giuste e quelle sbagliate. Il loro problema è distinguere quelle "giuste". Più precisamente: saper "selezionare" le risposte e, prima ancora, saper porre le domande.  

In una espressione, a loro occorre sviluppare il "senso critico". Una dote che, per chi studia giurisprudenza, dovrebbe consentire di studiare il diritto come dovrebbe studiarlo la dottrina, per comporre i formanti in un sistema, e per derivarne regole operative. In particolare, tanto più dovranno saper estrarre regole operative se intenderanno diventare giudici, avvocati, notai, funzionari e dirigenti amministrativi. 

E infatti studiare il diritto significa anche “metterlo alla prova”: confrontarlo con la casistica, quella reale e quella ipotetica; immaginare e valutare l’applicazione del diritto alla realtà e coglierne le implicazioni. 

In definitiva, qualcosa di molto diverso dalla mera ricezione di contenuti e dalla piatta ripetizione degli stessi.

 

3. L’intelligenza artificiale

E allora veniamo all'ultimo capitolo. Che ci possiamo fare con l'intelligenza artificiale? 

Sento dire spesso che l’intelligenza artificiale servirà a liberarci dalle attività più semplici e ripetitive. Anche a questo riguardo ho un ricordo di quando iniziai la pratica: sebbene lavorassi in uno studio prestigioso, ero l’unico ad usare il computer (e io avevo cominciato ad usarlo soltanto un anno prima per scrivere la tesi). Gli atti e i pareri venivano scritti a mano, e trascritti dalla segretaria con la macchina da scrivere. Quando c’era da cancellare si usava la penna o la gomma da cancellare, e per copiare e incollare qualche passaggio di un atto antecedente, o di una sentenza, si usava la forbice e si incollava con la colla.

Ovviamente l’informatica ha reso obsoleto quel lavoro della segretaria. Ma ha fatto anche molto di più: ci ha consentito di fare cose che prima erano impossibili! Con l’informatica e la digitalizzazione abbiamo potuto consultare banche dati digitali, prima su cd-rom e poi on line; così abbiamo potuto consultare in tempo reale i precedenti che prima trovavamo circa due anni dopo, quando venivano prima pubblicati e poi censiti nei repertori cartacei. L’informatica ci ha portato Internet, che ci ha fornito la posta elettronica, i social network, l’informazione digitale, Netflix e Spotify, cose che prima non c’erano. E ora ci ha portato l’intelligenza artificiale, che apre un capitolo a sé stante sia per la sua rapidità di sviluppo, che per la portata dirompente dell’innovazione.

E’ allora riduttivo pensare di limitare l'apporto dell'IA alla gestione delle attività più semplici. Sì, servirà anche a questo. Ma non è questo l’aspetto più importante. 

Ed è vero anche che si corre il rischio di incoraggiare la pigrizia: avremo la possibilità di arrivare ad un traguardo senza guidare, senza valutare il senso dell’obiettivo raggiunto. Ma pigrizia e superficialità non nascono con l’IA; e anzi potrebbero essere svelate e corrette con l’impiego dell’IA. 

Finora la digitalizzazione ha supportato gli operatori del diritto nel backstage, nella preparazione; più recentemente ha trasformato l’infrastruttura con i processi telematici. E molto ancora farà l’IA in questi campi.

Ma la portata davvero dirompente dell'IA consisterà nel consentirci di fare cose che oggi non siamo in grado di fare. 

Pensiamo agli atti giudiziari e ai pareri legali. Già i pareri non sono più resi come un tempo. La posta elettronica ha consentito, e imposto, di fornire pareri in tempo quasi reale. Ma resistono modalità di predisposizione dei pareri che sono le stesse di uno o più secoli fa. Gli atti giudiziari, pure, non sono cambiati, se non perché sono scritti al computer.

Si tratta di modalità sicuramente non efficienti, e spesso non efficaci. Non sono mancati interventi sulla forma degli atti giudiziari, ma per lo più si è trattato di interventi sulla “quantità” di pagine, di righe.

L’unico intervento di effettivo indirizzo è stata la prescrizione di “chiarezza e sintesi”, figlia dei protocolli a cui hanno lavorato proprio gli osservatori sulla giustizia civile.

Per fornire un esempio pratico di come potrà cambiare il lavoro dell’avvocato, e anche quello del giudice, cito spesso un progetto in cui uno studio legale milanese ha ingaggiato una società di design per realizzare una memoria interattiva che consentisse al giudice di una causa complessa di orientarsi tra le migliaia di pagine della documentazione depositata. 

Indubbiamente sarebbe un modo più efficace di comunicare i contenuti del proprio fascicolo di parte. Ma, qualche anno fa, ha richiesto mesi di lavoro. Ebbene, con l’intelligenza artificiale si potrà fare in poche ore e potrà diventare un modo anche più efficiente di lavorare. Ossia si potrà fare qualcosa che oggi non c’è, o che sarebbe troppo oneroso realizzare.

Il giurista del futuro – fra pochi anni - me lo immagino così: lo studente, l’avvocato, il giudice, con l’intelligenza artificiale avranno a disposizione uno strumentario, una plancia dei comandi. Dovranno pertanto interagire in modo diverso, e potranno farlo con nuovi strumenti potentissimi, come non li abbiamo mai visti. 

Inoltre, tornando al paradigma dei formanti, si potranno analizzare i formanti nella loro interazione dinamica. Si potranno mettere a confronto gli orientamenti della giurisprudenza con quelli della dottrina, e osservarli con le lenti della legge scritta. O viceversa: si potrà declinare la norma scritta alla luce degli orientamenti della giurisprudenza e degli studi della dottrina, entrambi disponibili facilmente attraverso la propria consolle. 

Una IA come strumento di accesso a una sorta di superpoteri, che non ci faranno lavorare di meno ma ci faranno produrre di più e meglio. 

Prima di concludere, però, a proposito di superpoteri, permettetemi di ricordare Spiderman: «un grande potere comporta una grande responsabilità».  

A me l’intelligenza artificiale piace e, in particolare, mi piace l’IA interattiva. Sono sempre stato più bravo a porre le domande giuste che a dare le risposte corrette. Quindi l’IA è proprio il complemento di cui avevo bisogno. Lo strumento in cui esercitare quella moderna declinazione della maieutica che è il prompting: l’arte di porre le domande, e anche di porsi le domande giuste. 

E però, tanto mi piace l’IA, tanto mi preoccupa.

L’IA potrebbe farci fare dei passi avanti straordinari in tutti i campi. Ma potrebbe, d’altro canto, lasciare indietro tante persone che non saranno in grado di sfruttarla. Potrebbe essere un agente di riequilibrio delle opportunità, oppure al contrario un moltiplicatore di criticità: non solo pigrizia e pregiudizi, ma anche disuguaglianze e discriminazioni, per citare solo alcuni dei tanti rischi. 

Ci vogliono allora le regole. Sono convinto che le regole non siano un freno, ma siano anzi il presupposto di una tecnologia utile alle persone, e dunque socialmente e politicamente accettabile.

Ma, a mio avviso, in questo momento la grande priorità, la prima responsabilità dei governi, delle aziende, e anche delle persone, consiste innanzitutto nella consapevolezza della necessità di un grande sforzo di formazione collettiva, formazione all’uso dell’intelligenza artificiale e formazione alla consapevolezza dei suoi rischi e del suo impatto. Non è un caso che la prima norma dell’AI Act a divenire applicabile (dal 2 febbraio 2025) sia proprio quella sull’obbligo di formare i dipendenti, obbligo di tutti i datori di lavoro. Si tratta di un impegno di portata storica, per la rilevanza che questa tecnologia dirompente avrà sulle nostre vite, nel bene e nel male. Tuttavia, benché la legge ci sia, non c’è ancora la consapevolezza della sua importanza. Non c’è nei governi, che preferiscono eventualmente accumulare leggi piuttosto che impostare piani operativi di implementazione; e non c’è nemmeno nelle aziende, che spesso vedono nell’intelligenza artificiale l’occasione di ridurre i costi di produzione, e non lo strumento che può ridisegnare le loro prestazioni. 

Ad ogni modo, quel che è certo è che niente resterà come prima. Siamo all’interno di un flusso di una portata forse mai vista, non solo per la sua imponenza, ma anche e soprattutto per la sua velocità e per la sua accelerazione, dovuta alla propria auto-alimentazione. Sono sicuro, quindi, che all’assemblea del prossimo anno avremo molto di nuovo da raccontarci.  


 
[1] Naturalmente non soltanto i maschi, nonostante il prefisso derivi da “andro” che in greco significa appunto “uomo”, di genere maschile. Il nome sembra si debba a Michael Knowles, che lo coniò o lo ripropose negli anni ’80.

[*]

Relazione presentata nella giornata introduttiva della Assemblea degli Osservatori sulla giustizia civile che si è svolta a Bologna, dal 13 al 15 giugno 2025, sul tema La Giustizia civile tra nuove tecniche e diritti fondamentali della persona

26/07/2025
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