La costituzione: baluardo della certezza dei diritti nell'era dell'AI
La svolta epocale, oggi in itinere, che sta coinvolgendo l'intera società civile e la certezza dei valori storicamente acquisiti con la Costituzione del secolo scorso, impone una riflessione a voce alta, non priva di una componente emotiva, sul presente e sul futuro riguardo l'ubi consistam dei diritti della persona e, segnatamente, dei lavoratori. Il presente scritto si propone la "messa a punto", in un tempo incalzante di crisi della democrazia liberale, dei tradizionali valori saldamente acquisiti dopo il secondo conflitto mondiale ed invalicabili, circa l'appartenenza alla sfera della democrazia costituzionale, primo e fondamentale caposaldo di tutti i poteri costituiti nel nostro ordinamento giuridico. Il tutto sarà declinato, però, come specifica e dichiarata opzione culturale, dall'osservatorio del diritto del lavoro e delle sue sempre più evidenti e radicali trasformazioni.
I rischi a cui gli utenti più giovani possono essere esposti usando i social portano a interrogarsi sull’opportunità di vietarne l’uso prima del raggiungimento di un’età sicura.
Il tema, oggetto in Italia di un disegno di legge in corso di esame parlamentare, è stato affrontato in Australia con l’Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024 che modifica l’Online Safety Act del 2021.
La legge, entrata in vigore nel dicembre 2025, vieta l’uso dei social ai minori di sedici anni mediante un sistema completo: un divieto, un obbligo di fare in capo alle piattaforme, ma anche una sanzione, un’autorità di riferimento con poteri giudiziali concreti, determinazioni ministeriali tempestive e vincolanti, linee-guida aggiornate, siti user-friendly, rapporti frequenti sulle attività svolte.
La legge australiana contiene regole chiare e accessibili, osservabili dalle piattaforme e comprensibili a chi (genitori e figli) può percepire una parziale restrizione della propria libertà di espressione, educazione, comunicazione, tuttavia necessaria in un bilanciamento di interessi.
Il contributo esamina le trasformazioni organizzative e professionali indotte dall'introduzione dell'intelligenza artificiale negli uffici giudiziari italiani, con particolare attenzione all'Ufficio per il processo (UPP) come laboratorio di nuove professioni pubbliche ibride. L'analisi prende le mosse dal quadro normativo vigente - in primo luogo il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e la Legge n. 132/2025 — per ricostruire gli obblighi di AI literacy, il principio di human oversight e i requisiti di trasparenza e certificazione dei sistemi algoritmici applicati al contesto giudiziario. Attraverso una classificazione per livelli dell'impatto dell'IA sui compiti degli addetti UPP, il lavoro individua le attività ad alta automazione, quelle a supervisione mista e quelle non automatizzabili, mettendo in luce come proprio queste ultime - la valutazione critica degli output algoritmici, la data stewardship e il ragionamento giuridico su fattispecie complesse - definiscano il valore aggiunto irrinunciabile della componente umana.
L'articolo evidenzia altresì i limiti strutturali del modello organizzativo attuale: la perdurante assenza di una chiara identità professionale del funzionario UPP, le carenze dell'ordinamento professionale del 2010 e della bozza di riforma del 2025, nonché la frammentazione della contrattazione collettiva in materia di reskilling e certificazione delle competenze digitali. Viene proposta l'introduzione di competenze trasversali obbligatorie - AI literacy, supervisione algoritmica e data governance - articolate per famiglia professionale.
Il confronto con esperienze europee (Francia, Spagna, Portogallo) conferma la convergenza verso un ecosistema di supporto alla giurisdizione sempre più integrato con strumenti di IA generativa, suggerendo per l'Italia l'evoluzione verso uffici per il processo plurali e differenziati, capaci di valorizzare le diverse professionalità disponibili. In conclusione, si sostiene che l'UPP rappresenti il luogo naturale di attuazione del principio di human oversight, a condizione di investire in formazione interdisciplinare e in una governance integrata tra Ministero della Giustizia e CSM.
L’articolo affronta il tema della digitalizzazione e dell’uso dell’intelligenza artificiale applicata al mondo giudiziario, con uno sguardo rivolto alla normativa nazionale e sovranazionale. Vengono analizzate le delibere approvate dal consiglio superiore della magistratura, con alcune riflessioni critiche da parte dell’autrice in relazione alla legge delega di recente approvata in tema di AI e alla prossima piena operatività del regolamento europeo 1689/2024
Il contributo esamina il possibile rilievo disciplinare dell’uso indebito dell’intelligenza artificiale da parte del magistrato, muovendo dalla distinzione tra responsabilità disciplinare, deontologia e valutazione di professionalità. L’analisi ricostruisce il quadro normativo primario delineato dal d.lgs. n. 109/2006, sottolineando la tipicità degli illeciti disciplinari e l’impossibilità di far coincidere la violazione di regole etiche o deontologiche con l’addebito disciplinare, salvo espressa previsione legislativa. Su tale base, il lavoro considera la normativa secondaria introdotta dal CSM con le Raccomandazioni dell’8 ottobre 2025 sull’uso dell’IA nell’amministrazione della giustizia, evidenziandone la funzione orientativa e cautelare, specie con riguardo ai sistemi non certificati, alla protezione dei dati e alla necessaria supervisione umana. Nella parte conclusiva, l’articolo individua le principali fattispecie disciplinari potenzialmente rilevanti in caso di ricorso improprio all’IA, con particolare riferimento all’indebito affidamento ad altri di attività proprie del magistrato, alla motivazione apparente, alla grave violazione di legge per negligenza inescusabile e all’inosservanza di direttive organizzative e informatiche.
L’impiego dell’intelligenza artificiale (IA) nell’amministrazione della giustizia rappresenta una delle trasformazioni più rilevanti per i sistemi giuridici contemporanei, incidendo sul rapporto tra innovazione tecnologica, autonomia del giudice e garanzie dello Stato di diritto. Il contributo analizza criticamente l’uso dell’IA in ambito giudiziario, evidenziando come l’introduzione di sistemi algoritmici non si limiti a un supporto tecnico, ma influenzi le condizioni stesse dell’esercizio della funzione decisionale. Dopo aver distinto le applicazioni di IA a carattere meramente procedurale da quelle che incidono sull’attività valutativa e interpretativa, l’articolo si concentra sui rischi emergenti legati ai sistemi di IA generativa e agentica, quali opacità, bias, variabilità degli output e capacità persuasiva. Tali elementi possono compromettere il libero convincimento del giudice, producendo forme di influenza cognitiva difficilmente rilevabili e potenzialmente incompatibili con i principi di indipendenza e responsabilità. Il lavoro approfondisce inoltre il tema del “pensiero artificiale” e delle dinamiche di manipolazione e polarizzazione informativa, mostrando come il problema non consista nella sostituzione dell’operatore umano, bensì nella trasformazione del contesto cognitivo e decisionale in cui il giudice opera. In risposta a tali criticità, viene proposto un approccio di IA ibrida, che integri modelli statistici con componenti simboliche e logiche, al fine di rendere il diritto computabile senza irrigidirne la dimensione interpretativa. Infine, l’articolo esamina la catena di responsabilità dell’IA e il ruolo della pubblica amministrazione, sottolineando la necessità di una governance strutturata, di requisiti di spiegabilità e di un controllo umano effettivo. La conclusione sostiene che solo un bilanciamento consapevole tra innovazione e prudenza può consentire all’IA di rafforzare, e non indebolire, la legittimità democratica della giustizia.
Questione giustizia pubblica, per il suo rilevante interesse, l'appello dell'11 maggio 2026 a firma di 126 costituzionalisti sulla legge elettorale
Lo scritto indaga, in una prospettiva di diritto costituzionale, l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, quale clausola di chiusura e di salvaguardia del sistema di tutela della persona straniera. Anche a fronte di recenti scelte legislative restrittive, tra cui quelle introdotte dal decreto Cutro, la norma continua a consentire al giudice di impedire il respingimento e di riconoscere la protezione speciale, in funzione del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato. L’analisi si sofferma, in particolare, sul ruolo del diritto d’asilo (art. 10, comma 3 Cost.), dei diritti inviolabili e del dovere di solidarietà (art. 2 Cost.), nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento Ue e internazionale (artt. 11 e 117, comma 1 Cost.).
La lacerazione profonda, apertasi nel Paese e nelle istituzioni a seguito del referendum sulla legge costituzionale di riforma dell’ordinamento giudiziario, rinvia alla fondamentale questione della separazione dei poteri: la ricomposizione, che essa impone, non può non muovere da una riflessione collettiva sullo statuto identitario sia del giudice, in relazione ai mutamenti intervenuti nella funzione di interpretazione del diritto, che del pubblico ministero, in relazione alla posizione di questo soggetto in un processo penale, imperniato sul contraddittorio paritario fra le parti, inciso in successione di tempo da profonde e variegate riforme.
Mariarosaria Guglielmi interviene nel dialogo avviato con gli scritti di Dario Lunardon e Marco Patarnello sui temi del dopo referendum