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Focus sul Decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 (c.d. Correttivo della riforma Cartabia del processo civile)

Raccogliamo, in un'unica pubblicazione e precedute dalla presentazione del curatore Angelo Danilo De Santis, quattro contributi sulle recenti modifiche apportate dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, contenente disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (cd. "riforma Cartabia" del processo civile).

Con un percorso parlamentare più accidentato del previsto, è stato pubblicato nella G.U. n. 264 dell’11 novembre 2024 il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, contenente disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, recante la riforma del processo civile.

L’opera di modifica e integrazione appare in alcuni casi più profonda, in altri limitata ad una semplice e leggero maquillage.

I quattro contributi che seguono danno conto e analizzano le principali novità che hanno riguardato il rito ordinario di cognizione e quello semplificato, le impugnazioni, il rito in materia di persona, minorenni e famiglia, nonché le ultime evoluzioni della telematizzazione del processo e dell’udienza.

A dispetto della sua rubrica, l’art. 7 («Disposizioni transitorie») del decreto non reca alcuna norma transitoria, intesa come regula iuris terza e speciale, funzionale a garantire il passaggio dalla disciplina precedente a quella successiva, ma si limita a dare indicazioni sulla applicabilità temporale delle nuove norme (v. B. Capponi, Noterella sulla disciplina transitoria del decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 (g.u. n. 264 dell’11 novembre 2024), in www.judicium.it del 18 novembre 2024); al 1° comma, recita che «ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023». I sei commi successivi riportano le poche eccezioni a tale regola generale.

L’entrata in vigore del decreto, in difetto di diversa previsione, è da intendersi soggetta alla regola generale dell’art. 10 delle preleggi.

A far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U., dunque, le norme contenute nel decreto correttivo hanno iniziato ad applicarsi, ma guardando al passato, cioè ai procedimenti introdotti a partire dal 1° marzo 2023 (salvo alcune eccezioni).

Per tutti questi processi, giudici, personale di cancelleria e avvocati dovranno tener conto del conflitto di leggi nel tempo, e cioè del fatto che uno stesso processo sarà regolato da due discipline (quella rinveniente dalla riforma di cui al d.lgs. 149/2022 e quella di cui al correttivo del d.lgs. 164/2024 dal 26 novembre 2024).

Non è difficile preconizzare difficoltà interpretative e possibili errori e fraintendimenti, anche, per esempio, nei casi in cui l’entrata in vigore del correttivo cada nel tempo di decorrenza di un termine processuale o in un momento successivo ad una riserva assunta da un giudice su un’istanza di parte e precedente il suo scioglimento.

Una disciplina transitoria, in grado di rendere coerente e armonico il passaggio “in corsa” da una regola processuale ad un’altra, sarebbe stata quanto mai opportuna.

Angelo Danilo De Santis

[**]

Elisa Bertillo, giudice del lavoro, Tribunale di Civitavecchia
 
Angelo Danilo De Santis, professore associato di diritto processuale civile nell’Università Roma Tre
 
Ginevra Ammassari, avvocata in Roma, dottoressa di ricerca in diritto processuale civile
 
Laura Costantino, avvocata in Roma, dottoressa di ricerca in diritto processuale civile
 
Guerino Biasucci, avvocato in Cassino, dottore di ricerca in diritto processuale civile

23/12/2024
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