Magistratura democratica
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Intelligenza artificiale e processo civile: dal se al come, senza ulteriori indugi *

di Agostino Clemente
avvocato, Osservatorio sulla giustizia civile di Roma

1. La lunghezza dei processi impatta l’efficacia della giustizia civile

La durata di una singola fase processuale è di circa tre anni. Nella pratica, spesso, non si riesce a stimare il tempo necessario per arrivare al giudicato. I dati del Ministero della Giustizia per il primo semestre 2024 sono impietosi: il contenzioso civile ordinario registra una durata media effettiva di 903 giorni, e il disposition time per la stessa materia si attesta a 567 giorni (ossia il tempo, circa un anno e mezzo, che servirebbe per smaltire l’arretrato se non venissero introdotte nuove cause). 

Questi tempi frustrano la tutela dei diritti. Una decisione che arriva così tardi rappresenta una sconfitta anche per chi prevale, perché si tratta di una decisione che non c’è stata quando serviva, anni prima. Ciò, naturalmente, a meno che la parte non sia in grado di amministrare e ammortizzare le pendenze giudiziali, il che evidenzia una palese discriminazione tra i soggetti “deboli, o “normali”, e le grandi organizzazioni, in violazione del principio di eguaglianza sostanziale. Il lavoratore, il paziente, il piccolo creditore, non può affrontare anni di incertezza. A differenza della grande società, dell’ospedale, e così via.

Il tema, tuttavia, non è soltanto l'efficienza, ma è proprio l'efficacia del sistema giustizia. Un processo rapido che non garantisca la qualità della decisione non è una soluzione: è una diversa forma di denegata giustizia. L'orizzonte deve essere l'efficacia, intesa come capacità del sistema di produrre decisioni giuste in tempi compatibili con la tutela dei diritti. 

Naturalmente, all’efficacia del sistema giustizia contribuiscono non solo i giudici ma anche gli avvocati. Tuttavia, in questo scritto non mi dedicherò all’esame della circolazione degli strumenti di AI nell’attività professionale degli avvocati, che per inciso è sempre più diffuso, bensì all’impiego di tali sistemi di AI nell’attività dei giudici. 

 

2. L'AI già al lavoro: l’esempio della Ragioneria generale e i tribunali

2.1. Sul versante amministrativo, la Ragioneria Generale dello Stato (di seguito anche “RGS”) ha sviluppato PLAI — Pre Lex with Artificial Intelligence, un sistema che costituisce un caso di scuola per chiunque voglia ragionare seriamente di AI applicata all'attività giuridico-istituzionale. Il sistema viene utilizzato soprattutto nei periodi in cui la RGS è subissata di emendamenti alla legge di bilancio, da valutare in un tempo ristretto.

Le macro funzioni di PLAI integrano diverse tecnologie su dati eterogenei, con applicazioni che comprendono la ricerca semantica, il riconoscimento di template complessi, per facilitare il reperimento dei documenti anche in presenza di elementi grafici elaborati tramite OCR, tecniche di trasformazione del testo, per arrivare alla classificazione dei contributi tramite LLM, che permette di estrarre i pareri dal testo, categorizzarli e farne una sintesi, fino alla riduzione della numerosità dei contributi tramite LLM per identificare gli orientamenti prevalenti sulla base di criteri indicati dalla RGS. 

Il sistema è in grado di suggerire la formulazione del parere finale in base alla disambiguazione effettuata, tramite IA Generativa che crea nuovi contenuti riutilizzando le informazioni che già possiede, e generare testi coordinati a partire dalle proposte normative ed emendative, accedendo a banche dati esterne contenenti le norme vigenti attraverso IA Generativa e Machine Learning semantico. 

Le ragioni di questa scelta sono quantitative oltre che qualitative. Come ha dichiarato Federico Falcitelli, Direttore Generale dell'Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica della Ragioneria: «Tenendo la stima al ribasso, negli ultimi tre anni abbiamo ricevuto più di 9.000 documenti da esaminare. Ma attenzione: ogni file che chiamiamo "documento" può contenere una molteplicità di emendamenti (anche migliaia). Abbiamo prodotto circa 90.000 documenti istruttori, di cui solo una minima parte — 5.000 — si è concretizzata in un parere.»[1] 

Il risultato: PLAI è risultato vincitore della decima edizione dei Premi Agenda Digitale promossi dall'Osservatorio del Politecnico di Milano, perché consolida un modello di data governance e knowledge management predittivo che trasforma il patrimonio normativo e i pareri pregressi in un asset attivo a supporto delle decisioni. 

2.2. Nella magistratura requirente l'uso dell'AI è già una realtà sebbene se ne parli poco. Ormai non si vede come si possa indagare su casi complessi, che implicano l’elaborazione di molti dati e documenti, senza l’impiego di strumenti di data intelligence. 

Ad esempio, la Procura della Repubblica di Torino, guidata da Giovanni Bombardieri, ha avviato nel 2025 il Progetto Seneca — in collaborazione con il Politecnico di Torino e il CINI — portando strumenti di AI a supporto del lavoro investigativo dei magistrati. L'idea è di servirsene per archiviare e proteggere i dati, informatizzare il flusso dei documenti e formare il personale[2].

Sul versante giudicante, si segnala come al Tribunale di Cremona il giudice Pierpaolo Beluzzi abbia sviluppato da vent'anni sperimentazioni tecnologiche culminate nel progetto «Giustizia Aumentata», che impiega l'AI per rafforzare la parità delle parti e il contraddittorio avanzato. Nel luglio 2025 il giudice rivelava: «L’AI può semplificare e velocizzare il lavoro giudiziario. La sperimentazione che sto conducendo da oltre sei mesi, anche attraverso l’utilizzo di più sistemi di AI (con profili specialistici) conferma una consistente riduzione dei tempi di emissione dei provvedimenti fino al 50-60%».[3]

A Catania, nella sezione Imprese del Tribunale, presieduta da Mariano Sciacca, è stata condotta una sperimentazione con l’ausilio del CINI, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica. Come si legge, «Il cuore dell’esperimento - condotto a ritroso su cause civili del settore commerciale già definite in passato dai magistrati e ora da essi anonimizzate nei dati personali - sarà [è] infatti la messa a punto e l’affinamento dei «prompt», cioè di comandi linguistici tipizzati che supportino le attività cognitive del magistrato, dunque lambendo molto ma molto vicino il nocciolo dell’attività giurisdizionale del giudice: sintesi di documenti, ricerca e classificazione di informazioni, valutazione e confronto di testi, creazione di collegamenti tra documenti».

Si tratta di esperienze ancora frammentate, prive di una cornice comune, ma rappresentano tutte un movimento già in atto. La domanda non è dunque se l'AI entrerà nelle aule dei tribunali: ci è già entrata. La domanda è come.

 

3. Il framework normativo

L’AI Act (regolamento UE 2024/1689) classifica come “ad alto rischio” i sistemi di AI applicati all’amministrazione della giustizia. Al riguardo, gli obblighi di conformità sono destinati ad essere differiti dal c.d. “digital omnibus” dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027. Tuttavia, l’art. 6, comma 3 del regolamento stabilisce che un sistema non è considerato ad alto rischio «se non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale».

L'articolo 15 della legge 23 settembre 2025, n. 132 stabilisce che, nei casi di impiego dell'AI nell'attività giudiziaria, «è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti» (comma 1); che il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi di AI per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, la semplificazione del lavoro giudiziario e le attività amministrative accessorie (comma 2); e che, fino alla piena attuazione del Regolamento (UE) 2024/1689, la sperimentazione e l'impiego dei sistemi di AI negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della giustizia, sentite le Autorità nazionali AgID e ACN (comma 3). Comunemente si ritiene che tale prescrizione implichi una legittima limitazione degli strumenti utilizzabili non solo dagli uffici, ma anche dai giudici nell’esercizio delle loro attività. Tale implicazione è per lo meno dubbia, giacché non si può limitare il giudice rispetto alla ricerca delle fonti e alla scelta dei mezzi di elaborazione dei materiali e degli atti di causa, compromettendo la sua funzione di rilevanza costituzionale[4].

Tuttavia, il CSM — con la delibera plenaria dell'8 ottobre 2025, intitolata «Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia», approvata all'unanimità — ha fissato una mappa degli usi da parte dei magistrati. Secondo le Raccomandazioni, «fino all’introduzione di sistemi conformi al regolamento europeo, deve essere escluso l’utilizzo non autorizzato di sistemi di IA nell’attività giudiziaria in senso stretto; resta però ferma la possibilità di sviluppare, in ambiente protetto e sperimentale sotto la supervisione congiunta del Ministero e del Consiglio, applicazioni anche in ambiti giudiziari, purché previa anonimizzazione e tracciabilità dei dati (come sta avvenendo, tra gli altri, nei tribunali di Bologna, Catania, Milano). È necessario che la fase transitoria venga utilizzata come occasione di sperimentazione controllata e di crescita culturale, evitando che un divieto assoluto si traduca in un vuoto operativo e strategico: ciò esporrebbe la magistratura al rischio di trovarsi impreparata, priva delle necessarie competenze e dipendente da soluzioni esterne nel momento in cui entreranno in vigore le regole europee».

Il Ministero della giustizia ha finora autorizzato l’adozione di una sola piattaforma, così attribuendo ad una sola azienda la possibilità di incidere sulle modalità di fornire il servizio giustizia, e di fatto obbligando i giudici a rivolgersi ad un monopolista privato.

Eppure non mancano gli infiniti esempi di modalità di utile impiego dell’AI nell’attività giudiziari, anche limitandosi a considerare il quadro attuale dell’organizzazione giudiziaria. Pensiamo, ad esempio, a come – per paradosso - l'intelligenza artificiale possa già oggi rilevare le cosiddette “allucinazioni” negli atti di parte!  O, più fattivamente, a come potrebbe controllare la pertinenza delle prove allegate, verificare quali siano i fatti da ritenere non contestati, supportare il giudice in valutazioni quantitative oggi demandate alle CTU. Strumenti di questo tipo sono già in uso negli studi legali più strutturati, con architetture che assicurano che le informazioni non siano acquisite dalla piattaforma per il training o per altri scopi. 

Chi ha vissuto un contenzioso complesso sa quanto vale, nell'economia di un procedimento, un'analisi puntuale del materiale istruttorio nelle sue fasi iniziali. Eppure, questo utilizzo — già possibile, già praticato — resta episodico, non sistematico, privo di cornice istituzionale. 

 

4. La proposta: AI come supporto al contraddittorio

Il dibattito sul "se" è ormai ozioso. L'AI viene impiegata ovunque sia consentito, e anche dove non lo è. Ma il processo si sviluppa senza una vera guida, trovandoci impreparati. Serve allora spostare il discorso sul piano della proposta concreta. 

Come coniugare AI e la direttiva human in the loop

L’idea è che un sistema di AI generi un rapporto, una relazione preliminare, che rappresenti le posizioni delle parti, incluse alcune valutazioni tecniche oggi rimesse alle CTU. La proposta, articolata nei suoi passaggi essenziali, è la seguente: 

1. Le difese delle parti, incluse le allegazioni dei fatti e molte delle valutazioni tecniche solitamente rimesse alle CTU, potrebbero essere trattate dall'AI. 

2. Il report potrebbe essere presentato alle parti come base per un contraddittorio che realizzi i principi di immediatezza, concentrazione e oralità. 

3. Solo ove davvero necessario verrebbe disposta l'istruttoria. 

Questa relazione potrebbe essere la base — soltanto la base — per instaurare un contraddittorio effettivo, all'esito del quale si potrebbe arrivare a una decisione nel rispetto dei principi chiovendiani dell'immediatezza, dell'oralità e della concentrazione. 

L'AI non decide: prepara il terreno. Il giudice decide, ma nel rispetto di un contraddittorio effettivo: su un terreno già dissodato, con le questioni già perimetrate, le ridondanze eliminate, le valutazioni tecniche già elaborate. 

 

5. La via istituzionale: sandbox e laboratorio processuale

Per implementare la soluzione suggerita, la strada è quella della sperimentazione consapevole. E la cornice normativa esiste già. 

Gli articoli 57, 58 e 59 dell'AI Act disciplinano gli spazi di sperimentazione controllata — le cosiddette “sandbox”. Come spiega l’art. 57, al comma 5, tali sandbox dovrebbero garantire «un ambiente controllato che promuove l'innovazione e facilita lo sviluppo, l'addestramento, la sperimentazione e la convalida di sistemi di IA innovativi per un periodo di tempo limitato prima della loro immissione sul mercato o della loro messa in servizio conformemente a un piano specifico dello spazio di sperimentazione concordato tra i fornitori o i potenziali fornitori e l’autorità competente. Tali spazi di sperimentazione possono comprendere prove in condizioni reali soggette a controllo nei medesimi spazi»[5].

Ma il legislatore nazionale non si è fermato alla cornice europea. Lo schema di decreto legislativo in materia di autorità, formazione e sperimentazione IA, nella bozza del 9 giugno 2026, aggiunge un tassello decisivo. L'articolo 30 — rubricato «Istituzione, gestione e funzionamento di ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'IA» — prevede che, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, siano definite, sentito il Ministero della giustizia, le modalità di istituzione, gestione e funzionamento degli spazi di sperimentazione di modelli e sistemi di IA applicabili all'attività giudiziaria. 

Non è una norma di principio. È una delega operativa che, quando entrerà in vigore, consentirebbe l'avvio di un vero e proprio laboratorio di sperimentazione. 

Il laboratorio dovrebbe avere un obiettivo dichiarato e misurabile: abbattere i tempi di reazione del sistema giudiziario senza sacrificarne la qualità decisionale. 

Cosa dovrebbe sperimentare concretamente questa sandbox giudiziaria? Proviamo a illustrare, esemplificativamente, alcune attività:

• Analisi automatizzata del materiale istruttorio: un sistema AI che, a partire dagli atti di causa, costruisce una mappa delle questioni controverse, delle prove rilevanti, dei fatti non contestati. Non un atto processuale, ma uno strumento di orientamento per il giudice e le parti prima dell'udienza.

• Sintesi delle posizioni: elaborazione assistita delle memorie difensive, con identificazione delle argomentazioni sovrapponibili, delle lacune probatorie, delle questioni preliminari che potrebbero essere definite senza istruttoria.

• Supporto alla CTU: nelle controversie a elevato contenuto tecnico, un sistema AI potrebbe generare una prima relazione tecnica — verificabile, contestabile, migliorabile — riducendo drasticamente i tempi e i costi della fase consultiva, eventualmente con i periti di parte che la validino o la integrino. 

• Gestione del contraddittorio preparatorio: si darebbe luogo ad un'udienza predibattimentale strutturata su un report AI, nella quale le parti discutono le questioni già perimetrate, nell'immediatezza, nella concentrazione e nell'oralità che Chiovenda aveva teorizzato e il processo italiano ha quasi ovunque smarrito.

Lo spazio di sperimentazione italiano per l'IA istituito dal decreto è finalizzato a sostenere la condivisione di migliori pratiche mediante la cooperazione con le autorità competenti, nonché a promuovere l'innovazione e la competitività e a favorire lo sviluppo di un ecosistema dell'intelligenza artificiale, contribuendo altresì all'apprendimento normativo, inteso come sviluppo di un approccio regolatorio fondato sulle evidenze emerse dalla sperimentazione.  Un laboratorio processuale risponde esattamente a questa logica: non esportare un modello astratto, ma costruire evidenze su ciò che funziona, in condizioni reali, con garanzie di controllo.

Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 16 del regolamento IA, le autorità nazionali competenti presentano relazioni annuali sull'andamento della sperimentazione; tali relazioni sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche al fine di valutare opportuni interventi di revisione normativa a seguito degli esiti della sperimentazione.  Il che significa che una sandbox giudiziaria non è soltanto un esperimento: è uno strumento di policy, capace di produrre dati utili per riformare il processo civile sulla base di risultati misurati.

Vale anche la pena segnalare che lo stesso schema di decreto legislativo si preoccupa della formazione. L'articolo 46 disciplina i percorsi di formazione in materia di intelligenza artificiale per il personale dell'amministrazione della giustizia, assicurando il rispetto degli obblighi di alfabetizzazione previsti dall'articolo 4 del regolamento IA e comprendendo profili tecnici relativi al funzionamento dei sistemi AI utilizzati nell'attività giudiziaria, profili giuridici relativi alla disciplina di tali sistemi, e profili attinenti all'impatto dell'utilizzo dell'AI sull'organizzazione giudiziaria e sui diritti delle persone.  Sperimentazione e formazione, dunque, come binomio inseparabile: non si può chiedere a magistrati e cancellieri di lavorare con strumenti che non conoscono.

 

6. La responsabilità per non uso

In conclusione, resta una domanda che il sistema-giustizia non può più eludere: possiamo permetterci di "non usare" le risorse tecnologiche disponibili? 

Ci si interroga giustamente sulle nuove configurazioni del sistema di responsabilità in relazione all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Ma esiste un altro profilo ineludibile: anche non avvalersi degli strumenti disponibili espone a responsabilità per imperizia e negligenza. La ragione è palese nell’ambito della responsabilità personale, e non è sfuggita alla migliore dottrina[6]. Ma il tema si pone anche nell’ambito delle scelte politiche e di governance di sistema, che pure non si sottraggono alla valutazione di responsabilità nelle loro dimensioni, dove il mancato impiego delle risorse disponibili espone al giudizio di responsabilità, per lo meno politica. 

Chi patrocina davanti ai tribunali civili conosce il costo del sistema attuale: cause che durano decenni, diritti che si prescrivono nell'attesa, decisioni che arrivano quando la situazione sottostante è ormai irrimediabilmente mutata. 

In queste condizioni non è ammissibile la conservazione dell’esistente. Siamo tenuti a confrontarci, al fine di sperimentare le modalità di trasformazione che la tecnologia ci consente.


 
[1] Claudia Morelli, rubrica Avvocato 4.0, Altalex.com  Per la notizia del premio: Premi Agenda Digitale, decima edizione, Osservatorio Agenda Digitale, Politecnico di Milano. Il Progetto PLAI (Pre Lex with Artificial Intelligence) della Ragioneria Generale dello Stato ha vinto nella categoria "Attuazione dell'Agenda Digitale: casi di efficace digitalizzazione condotti su scala nazionale o internazionale".

[2] https://www.ansa.it/canale_tecnologia/notizie/tecnologia/2025/05/26/lintelligenza-artificiale-fra-i-pm-a-torino-si-studia-come_5d4da529-4648-4b08-bf9f-6a1b33d36d31.html

[3] https://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/534355/e-in-tribunale-lai-diventa-un-po-giudice.html. Altre informazioni sulle sperimentazioni condotte da Pierpaolo Beluzzi si possono trovare alla sua pagina LinkedIn.

[4] Art. 15, legge 23 settembre 2025, n. 132, «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025, in vigore dal 10 ottobre 2025.

[5] Sulle sandbox è prezioso il recente volume di Filippo Bagni, Sandboxing innovation. Designing regulatory sandboxes for AI and Cybersecurity, Wolters Kluver, 2026.

[6] Alberto Gambino, La responsabilità dell’Avvocato per mancato utilizzo della IA, in DIMT, 1 dicembre 2025, https://www.dimt.it/la-rivista/la-responsabilita-dellavvocato-per-mancato-utilizzo-della-ia/ 

[*]

Il testo rappresenta un’elaborazione, e un aggiornamento al 13 giugno 2026, della relazione svolta il 21 aprile 2026 al convegno IA, Predizione e il Futuro del Diritto. Un Dialogo Italo-Americano, organizzato da NYSBA Artificial Intelligence and Emerging Technologies Committee e Osservatori sulla Giustizia Civile.

24/07/2026
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