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Estensione applicativa della figura dell’amministratore di sostegno nei contesti digitali

di Giada Diciollo
dottoressa in giurisprudenza

L’articolo esamina la figura dell’amministratore di sostegno nell’attuale ordinamento giuridico, tracciandone le origini storiche e delineandone l’evoluzione normativa. Particolare attenzione è dedicata alla necessità di una sua applicazione estensiva nei contesti digitali, con specifico riferimento ai social network, ove i diritti delle persone fragili rischiano di essere compromessi in un vortice digitale noto anche come “metaverso”. L’analisi evidenzia le criticità dell’impianto normativo vigente e suggerisce un’estensione delle competenze dell’amministratore di sostegno alle attività online, delineando strumenti giuridici innovativi. Il contributo è altresì arricchito da un confronto comparato con altri ordinamenti e da proposte per future riforme legislative volte a garantire una protezione più incisiva delle persone vulnerabili nel panorama digitale.

Introduzione

L’amministratore di sostegno è un istituto di recente introduzione nel panorama giuridico italiano, volto a rafforzare e innovare il sistema delle misure di protezione delle persone prive, in tutto o in parte, di una propria autonomia decisionale. Introdotto nel nostro ordinamento con la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004, esso si affianca a due istituti preesistenti: interdizione giudiziale e inabilitazione.

L’art. 404 del c.c. prevede che «la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio».

L’intervento normativo ha apportato un’evoluzione significativa nel sistema di protezione nei confronti dei soggetti fragili, offrendo una soluzione che coniuga il supporto esterno con la conservazione, per quanto possibile, della capacità di agire del beneficiario.

Il modello introdotto dal legislatore consente, infatti, di calibrare l’intervento di sostegno in base alle specifiche esigenze della persona, garantendo il rispetto della sua autodeterminazione.

Lo studio, dopo un’accurata analisi dell’istituto alla luce dell’attuale quadro normativo, si interroga sulla possibilità di estendere le tutele garantite dall’amministratore di sostegno nell’ambito delle piattaforme digitali. Si prospetta, dunque, la necessità di un apposito intervento legislativo che disciplini tale materia, colmando un vuoto normativo, ad oggi, evidente. 

 
1. La tutela dei soggetti fragili: excursus storico–giuridico

«Le cause delle malattie mentali sono sempre un mistero per la scienza? E sono un mistero anche i fattori esterni che possono far precipitare un generico stato di fragilità mentale in un’autentica condizione morbosa? Da almeno cent’anni a questa parte, la psichiatria risponde che non è così. Viene spontanea allora una domanda: non vi sarà talora qualcuno o qualcosa cui il diritto civile, tenuto conto delle circostanze, può imputare la colpa di quella follia?»[1].

La curatela ha origini nel diritto romano, dove si distingueva dalla tutela per la sua applicazione nei confronti di soggetti che, pur non essendo del tutto incapaci, necessitavano di assistenza nella gestione dei propri affari. La curatela era prevista per i minori che avevano superato i quattordici anni, per i prodighi e per i malati di mente, ai quali veniva affiancata una figura specifica con l’officio di assisterli negli atti di straordinaria amministrazione: «Consilio et opera curatoris tueri debet non solum patrimonium, sed et corpus ac salus furiosi»[2], ovvero, «Con il consiglio e l’opera del curatore non solo deve essere salvaguardato il patrimonio, ma anche il corpo e la salute del furioso». 

La tutela nei confronti del furiosus era, infatti, duplice: da un lato si irradiava alla tutela patrimoniale dell’incapace, dall’altro alla protezione fisica del curato. 

Nel corso dei secoli, il trattamento giuridico della malattia mentale si è evoluto attraverso fasi alterne, caratterizzate da periodi di segregazione e da tentativi di integrazione sociale. La legge n. 36 del 1904, «Disposizioni sui manicomi e gli alienati. Custodia e cura degli alienati», rappresentava il punto d’arrivo di una concezione fondata sull’internamento coatto, sulla scia della Loi Esquirol francese, del 1838. L’intervento legislativo, giustificato dalla presunta pericolosità sociale del malato mentale, privava il soggetto di qualsiasi autonomia, legittimando una tutela di tipo paternalistico, più attenta alla sicurezza collettiva che ai diritti dell’individuo.

La seconda metà del Novecento segna una svolta radicale. Con l’affermarsi di nuove teorie psichiatriche e sociologiche, la malattia mentale viene progressivamente ricondotta a un’alterazione delle dinamiche relazionali più che a una condizione immutabile. 

In Italia, il movimento di riforma culmina nella legge n. 180 del 1978[3], meglio nota come “Legge Basaglia”, che sancisce la chiusura dei manicomi e promuove un modello assistenziale basato sull’integrazione del malato nella società. 

Con la successiva legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, si afferma il principio della territorialità dell’assistenza psichiatrica.

Tuttavia, la riforma sanitaria lasciava irrisolta la questione della tutela delle persone fragili.

A partire dagli anni ’80 un ampio dibattito giuridico e culturale ha posto le basi per una diversa concezione della protezione delle persone vulnerabili, culminata nella legge n. 6 del 2004, che ha introdotto l’istituto dell’amministrazione di sostegno. 

Tale riforma, è l’esito di un percorso normativo lungo e articolato, avviato quindici anni prima con la cosiddetta “Bozza Cendon”, scaturita dalle riflessioni maturate in seno a un convegno tenutosi a Trieste nel 1986, della durata di tre giorni, al quale avevano preso parte illustri giuristi e psichiatri. 

L’obiettivo comune era riformare il quadro normativo vigente in materia di tutela dei soggetti fragili, reso ormai obsoleto dalla chiusura dei manicomi.

La disciplina previgente, fondata essenzialmente sugli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, si rivelava inadeguata a rispondere alle mutate esigenze sociali, limitandosi a offrire protezione ai soli soggetti affetti da patologie psichiatriche ricoverati nei rispettivi reparti ospedalieri. Il mutato contesto storico e la crescente attenzione verso i diritti delle persone con ridotta capacità di autodeterminazione rendevano imprescindibile l’elaborazione di un nuovo modello di tutela[4].

È così che il gruppo accademico coordinato dal Prof. Paolo Cendon ha elaborato un disegno di legge volto a colmare il vuoto normativo esistente, introducendo un sistema di protezione che non si limitasse ai soli infermi di mente, ma comprendesse una più ampia platea di soggetti: anziani, persone con disabilità fisiche, alcolisti, tossicodipendenti e persino detenuti. Il fine ultimo era garantire un supporto adeguato al compimento degli atti della vita civile e la gestione delle questioni patrimoniali, con il minor sacrificio possibile della capacità di agire.

L’iter legislativo è stato particolarmente complesso e segnato da lunghe battute d’arresto, causate da disinteresse politico, sedute inconcludenti ed emendamenti incessanti. Solo nel dicembre del 2003 il disegno di legge è giunto finalmente all’approvazione, venendo poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2004.

La ratio della riforma si esprime in modo emblematico nella finalità stessa della legge: «tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia con la minore limitazione possibile della capacità di agire». Un principio cardine che segna il passaggio da una concezione meramente sostitutiva della protezione giuridica a un modello ispirato al sostegno e alla valorizzazione della persona.

 

2. Istituti a confronto: amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione

L’ordinamento giuridico predispone un articolato sistema di protezione per i soggetti in condizioni di fragilità, imperniato su tre istituti fondamentali: l’amministrazione di sostegno, l’interdizione e l’inabilitazione.

L’amministrazione di sostegno, introdotta con la legge n. 6/2004 e disciplinata dall’art. 404 del Codice civile, rappresenta la misura più moderna e flessibile, volta a garantire un’adeguata assistenza a chi, a causa di un’infermità o di una menomazione, non sia in grado, anche solo parzialmente o temporaneamente, di curare i propri interessi. In tali ipotesi, il giudice tutelare, con un provvedimento calibrato sulle effettive necessità del beneficiario, designa un amministratore di sostegno con specifici poteri di intervento, che possono spaziare dall’affiancamento sino alla sostituzione dell’interessato, in relazione alle concrete esigenze di protezione. L’elasticità di tale strumento lo rende preferibile rispetto agli istituti più rigidi dell’interdizione e dell’inabilitazione, consentendo di predisporre un intervento giuridico su misura, rispettoso della dignità e dell’autodeterminazione della persona assistita.

Diversamente, l’interdizione, disciplinata dall’art. 414 c.c., costituisce una misura di protezione estrema, applicabile ai maggiorenni e ai minori emancipati affetti da una grave e abituale infermità mentale, tale da renderli totalmente incapaci di gestire i propri interessi. Con la sentenza di interdizione, il soggetto perde la capacità di agire e viene equiparato a un minore, con la conseguente nomina di un tutore che si sostituisce a lui negli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Tuttavia, permangono alcuni atti personalissimi[5], come il matrimonio, il riconoscimento di un figlio o la redazione di un testamento, per i quali neppure il tutore può intervenire. Accanto alla figura del tutore si affianca quella del protutore, deputato a rappresentare l’interdetto nei casi di conflitto d’interessi con il tutore, garantendo così una tutela rafforzata del patrimonio e dei diritti dell’assistito.

L’inabilitazione, disciplinata dall’art. 415 c.c., si colloca su un gradino intermedio rispetto agli altri due istituti: è destinata a soggetti la cui infermità mentale non sia così grave da giustificare l’interdizione, ma che necessitino comunque di una limitazione della capacità di agire per la tutela dei propri interessi. Possono essere inabilitati, inoltre, coloro che, per prodigalità, abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, mettano a rischio il proprio patrimonio e quello della famiglia, nonché soggetti affetti da gravi deficit sensoriali privi di un’adeguata educazione alla loro condizione. 

L’inabilitato conserva la capacità di compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione è necessaria l’assistenza di un curatore e, in taluni casi, l’autorizzazione del giudice tutelare.

L’evoluzione giurisprudenziale e normativa ha reso sempre più evidente la preferenza per l’amministrazione di sostegno, considerata meno invasiva e maggiormente rispettosa della persona. La Cassazione, con sentenza n. 18320/2012 ha affermato la piena compatibilità dell’amministrazione di sostegno con i principi vincolanti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[6], incentrati sulla conservazione dell’autonomia del soggetto. 

Questa tendenza si riflette anche a livello europeo, dove ordinamenti come quelli austriaco e tedesco hanno ormai abolito le tradizionali misure di interdizione e inabilitazione. 

Tuttavia, nel dibattito dottrinale permane la consapevolezza che una loro totale soppressione potrebbe privare il sistema giuridico di strumenti adeguati alla protezione di soggetti particolarmente vulnerabili, soprattutto da un punto di vista patrimoniale, preferendo in questo senso la misura interdittiva.

In tal senso, la Cassazione si è recentemente espressa, precisando che neppure l’entità del patrimonio esclude la possibilità di far ricorso all’amministrazione di sostegno: «la sussistenza di un ingente patrimonio e l’atteggiamento oppositivo manifestato verso il tutore non giustificano l’esclusione, necessariamente collegata alla pronuncia di interdizione, delle capacità di compiere autonomamente gli atti necessari per il soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana, ma solo l’imposizione del supporto di un amministratore di sostegno ed eventualmente dell’ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore ai fini della gestione del predetto cospicuo patrimonio» (sent. n. 17962/2015).

In questo contesto, il legislatore italiano ha più volte tentato di adeguare il quadro normativo, con proposte di legge volte a superare l’interdizione e l’inabilitazione. Tra queste, la proposta n. 1985 del 2014 mirava a sostituire il concetto di incapacità legale con quello di “inadeguatezza gestionale” e “fragilità negoziale”, introducendo un approccio più personalizzato alla protezione giuridica[7]

Un’ulteriore proposta, la n. 1480 del 9 settembre 2019[8], perseguiva lo stesso obiettivo, proponendo modifiche al Codice civile e al Codice di Procedura Civile per rafforzare l’amministrazione di sostegno come strumento primario di tutela. Il disegno di legge prevedeva la possibilità di chiarire l’estensione dei compiti assegnabili all’amministratore di sostegno anche agli atti di natura personale, denominati «personalissimi».

Tale tendenza riflette un principio cardine del diritto moderno: la massima valorizzazione dell’autodeterminazione individuale, in ossequio ai diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. La protezione dei soggetti fragili non può ridursi a una mera gestione patrimoniale, ma deve estendersi alla sfera emotiva e relazionale, garantendo un supporto che tenga conto della persona nella sua interezza. È in questa direzione che si muove l’attuale dibattito giuridico, con l’obiettivo di coniugare tutela e dignità, evitando misure eccessivamente restrittive che possano tradursi in inutili privazioni della capacità di agire.

 

3. Il ruolo dell’amministratore di sostegno: doveri, poteri, compiti

L ’amministrazione di sostegno, come da dettame normativo, riguarda il soggetto che, «affetto da un’infermità ovvero da una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi».  Emerge, dunque, la necessità di un presupposto oggettivo dato dall’impossibilità di provvedere ai propri interessi, e di un presupposto soggettivo nella necessità che il beneficiario sia maggiorenne e sia affetto da un’infermità ovvero da una menomazione fisica o psichica. 

La giurisprudenza si è più volte espressa sui concetti di «menomazione» e «infermità», coprendo un’ampia mole di problematiche, non per forza collegate a patologie mediche diagnosticate, seppur tali da rendere necessaria una tutela, anche transitoria[9].

Sta al giudice il compito di valutare la sussistenza dei presupposti, caso per caso, prendendo in considerazione il contesto nel quale il soggetto è inserito. 

Il ricorso al giudice per la nomina dell’amministratore di sostegno può essere proposto dal diretto interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato, o comunque, ai sensi dell’art. 408 c.c., dai familiari più stretti e dal Pubblico Ministero. Tale compito spetta anche agli assistenti sociali qualora «a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento»[10]

A decidere sul ricorso è il Giudice Tutelare competente, nell’arco di sessanta giorni, durante i quali acquisirà le informazioni e gli elementi probatori utili, disporrà gli accertamenti necessari, rivolgendosi a tecnici di settore e definirà la vicenda, cercando di lasciare più autonomia possibile all’interessato nella procedura di nomina. Il procedimento, rigorosamente in Camera di Consiglio, sfocia in un decreto di nomina, motivato e immediatamente esecutivo. È importante considerare che ‹‹qualora ne sussista la necessità››[11], il Giudice può adottare anche d’ufficio tutte le misure urgenti alla cura della persona e all’amministrazione del suo patrimonio, nominando un amministratore di sostegno provvisorio fino all’udienza di audizione del beneficiario, dove sarà revocato o confermato.

Attraverso il decreto di nomina l’amministratore di sostegno viene nominato e informato della durata dell’incarico (anche indeterminata), dell’oggetto dell’incarico, degli atti che ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, di quelli che quest’ultimo può attuare solo con l’ausilio dell’amministratore, della pianificazione economica e rendicontaria dell’attività di sostegno. 

Il decreto di nomina si costruisce intorno alle necessità del singolo soggetto in esame e il giudice tutelare può ‹‹in ogni tempo modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno››[12], proprio per rispondere alle esigenze mutevoli nel tempo.

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’amministratore di sostegno deve sempre considerare i bisogni, le aspirazioni e le necessità del beneficiario, sia in ambito patrimoniale che personale. Il suo ruolo non è quello di sostituirsi alla persona fragile, ma di affiancarla con un approccio flessibile, garantendo il rispetto della sua volontà e segnalando al giudice eventuali divergenze.

Inoltre, ai sensi dell’art. 410, comma 1, c.c., l’amministratore può oltre i dieci anni dalla nomina, salvo che la funzione sia svolta dal coniuge, dal convivente stabile, da un ascendente o da un discendente, come espressamente previsto dalla legge.

L’amministratore di sostegno ha il compito primario di garantire una qualità della vita dignitosa e duratura al beneficiario, coordinando i servizi necessari e interfacciandosi con enti pubblici e privati per assicurargli una sistemazione adeguata e favorirne il recupero personale e sociale.

Nel prendersi cura sia della persona che del suo patrimonio, deve sempre orientare le proprie scelte nel rispetto della volontà dell’amministrato, nei limiti del possibile. 

In caso di necessità, può avvalersi delle risorse presenti sul territorio, rivolgendosi in particolare ai servizi comunali, agli assistenti sociali e alle associazioni di volontariato per garantire un supporto adeguato.

È inoltre prassi consigliata che, in qualità di delegato all’accesso al portale INPS, l’amministratore provveda tempestivamente all’invio dell’atto di nomina all’INPS, corredato dal modello di delega debitamente compilato.

I suoi poteri e doveri sono definiti dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina e nei successivi provvedimenti, che possono modificarne l’ambito di intervento in base alle esigenze del beneficiario.

 

4. Gli atti «personalissimi”

Particolare attenzione va prestata ai cosiddetti “atti personalissimi”. Per “atti personalissimi” si intendono quelle manifestazioni di volontà che, per la loro intima connessione alla persona e ai suoi diritti fondamentali, non possono essere delegati né compiuti per rappresentanza. 

Il tema riguardo il compimento degli atti personalissimi è stato molto dibattuto nelle aule di tribunale, dove si sono osservati orientamenti differenti.

Molti giudici tutelari, basandosi sul principio di conservazione della capacità di agire sancito dall’art. 409 c.c., hanno ritenuto che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conservasse la capacità di compiere atti personalissimi, salvo specifiche limitazioni imposte dal decreto di nomina ai sensi dell’art. 411 c.c. Tale disposizione prevede che il giudice tutelare possa estendere al beneficiario le limitazioni tipiche dell’interdizione o dell’inabilitazione, ma solo se strettamente necessario alla sua tutela.

Uno degli atti personalissimi più discussi in giurisprudenza è il matrimonio. La questione si è posta, in particolare, per i soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, rispetto ai quali si è dibattuto se il giudice tutelare possa vietarne il matrimonio ai sensi dell’art. 85 c.c. La Cassazione Civile, con sent. n. 11536 dell’11 maggio 2017, ha affermato che il divieto di contrarre matrimonio può essere imposto solo nel superiore interesse del beneficiario, ma che il matrimonio contratto in violazione di tale divieto non può essere annullato su iniziativa di terzi, bensì solo nell’interesse del diretto interessato[13].

Nel caso in cui, invece, il giudice tutelare abbia espressamente vietato il matrimonio, l’impugnazione è possibile ai sensi dell’art. 120 c.c., su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa, come stabilito dall’art. 412, secondo comma, c.c.

Un altro atto personalissimo di particolare rilevanza è la capacità di testare. La Cassazione Civile, con ordinanza n. 12460 del 21 maggio 2018[14], ha chiarito che il giudice tutelare, al momento della nomina dell’amministratore di sostegno, può imporre limitazioni in merito alla capacità di testare, qualora le condizioni psicofisiche del beneficiario lo rendano necessario.

La Suprema Corte ha richiamato precedenti pronunce (Cass. Sez. I, 11 settembre 2015, n. 17962; Cass. Sez. I, 22 aprile 2009, n. 9628; Cass. Sez. I, 26 ottobre 2011, n. 22332) e ha ribadito che l’obiettivo dell’istituto è garantire la protezione della persona senza comprometterne inutilmente la capacità di agire.

Sul tema della capacità di donare, la Corte costituzionale, con sentenza n. 114 del 2019, ha stabilito che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva, di regola, la capacità di donare, salvo che il giudice tutelare non abbia disposto specifiche limitazioni[15].

Dall’analisi giurisprudenziale emerge che il regime degli atti personalissimi si colloca nel delicato equilibrio tra autodeterminazione e tutela dei soggetti vulnerabili. L’amministrazione di sostegno si distingue dagli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione proprio per la sua flessibilità, che consente di modellare la protezione in funzione delle specifiche esigenze del beneficiario. La Cassazione e la Corte costituzionale hanno ribadito che le limitazioni devono essere specificamente previste dal giudice tutelare e non possono derivare da un automatismo normativo. 

A questo punto ci si chiede se la creazione e la gestione di un profilo social possano rientrare nella categoria degli atti personalissimi. 

L’analisi giuridica deve considerare diversi elementi. In primo luogo, la creazione di un account implica l’accettazione di termini e condizioni di un contratto di adesione, che è un atto negoziale. Tuttavia, la peculiarità degli account risiede nel fatto che essi rappresentano un’identità digitale, espressione diretta della personalità dell’individuo. Questo profilo digitale può includere contenuti strettamente personali, quali opinioni, immagini, video e interazioni con altri utenti, e può riflettere in modo significativo la personalità del titolare. 

Identità personale e immagine digitale, sono elementi che si legano strettamente al diritto alla riservatezza e alla dignità della persona, valori protetti costituzionalmente (artt. 2, 3 e 21 Cost.). In tal senso, sebbene l’account social sia tecnicamente gestibile da terzi mediante credenziali di accesso, l’attività di pubblicazione e gestione dei contenuti rappresenta un’espressione della volontà individuale che potrebbe avvicinarsi agli atti personalissimi.

Un ulteriore raffronto può essere operato con la giurisprudenza in materia di tutela post mortem in ambito digitale, dove innovative pronunce giurisprudenziali hanno evidenziato la necessità di rispettare la volontà dell’intestatario originario, assimilando la gestione del profilo ad una forma di espressione personale[16]. Ciò suggerisce che la volontà individuale nella gestione di un account possa essere equiparata, in certi contesti, a un atto personalissimo.

Alla luce di tali considerazioni, appare evidente che, soprattutto nei casi in cui un soggetto si trovi in condizioni di incapacità o di ridotta capacità di autodeterminazione, la gestione dei propri account social possa diventare problematica, ponendo la necessità di una tutela giuridica specifica.

In tale contesto, si potrebbe ipotizzare un’estensione dell’amministrazione di sostegno ai contesti digitali, attraverso la nomina di una figura esperta e tecnicamente competente, designata dal giudice, che assista l’amministrato nella gestione della propria identità digitale. Un tale intervento si renderebbe necessario, ad esempio, nei casi di persone anziane, affette da patologie cognitive o con disabilità intellettive, per evitare manipolazioni, abusi o una rappresentazione non autentica della loro volontà sulla rete, ma non solo. Si tratterebbe anche di una tutela superiore per tutti i ragazzi vulnerabili, che gestiscono profili social da giovanissimi, ritrovandosi, spesso, vittime di una società fondata sull’apparenza irrealistica, ostentata sui social networks. Sono questi i rischi a cui approdano le generazioni future, davanti a genitori che non hanno le conoscenze necessarie per affrontarli, perché appartenenti ad una generazione diversa, ben lontana da queste realtà. 

Jonathan Haidt, psicologo sociale della NYU Stern School of Business, nel suo libro La generazione ansiosa ha delineato una correlazione tra l’uso intensivo di smartphone e social media e l’aumento dei disturbi mentali tra adolescenti a partire dal 2012. Secondo Haidt, l’accesso continuo a piattaforme digitali avrebbe “riprogrammato” il cervello dei giovani, contribuendo significativamente all’incremento di ansia, depressione e comportamenti autolesivi, con effetti particolarmente marcati nella popolazione femminile.

L’eventuale estensione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno in questo ambito dovrebbe essere calibrata in modo da garantire il massimo rispetto dell’autodeterminazione del soggetto, prevedendo misure di supporto proporzionate alla sua capacità di gestione autonoma. Tale figura non dovrebbe sostituirsi alla persona assistita, piuttosto svolgere una funzione di ausilio, assicurando che le decisioni prese siano coerenti con la volontà e l’interesse dell’amministrato, in un’ottica di bilanciamento tra tutela e libertà individuale.

 

5. L’Insufficienza del GDPR nella Tutela dei Soggetti Fragili: Verso una Figura di Amministrazione di Sostegno Digitale

Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) ha introdotto un sistema articolato di protezione dei dati personali, con specifiche previsioni per i soggetti considerati fragili, quali minori, anziani, persone con disabilità o in condizioni di vulnerabilità sociale. Tuttavia, sebbene il quadro normativo sia strutturato sui principi suelencati di accountability[17], protezione by design e by default[18], e obblighi stringenti in materia di sicurezza[19], appare insufficiente a garantire una tutela effettiva per le categorie più esposte ai rischi del digitale.

La tutela dei soggetti fragili è oggi ancorata a meccanismi tradizionali, come il consenso informato[20], che nel caso di minori è subordinato all’autorizzazione del titolare della responsabilità genitoriale[21]. Analogamente, per anziani e persone con disabilità, il GDPR impone che il consenso sia libero e consapevole, ma non prevede strumenti di verifica adeguati ad accertarne l’effettiva capacità di autodeterminazione. 

Ciò determina un rischio concreto: soggetti vulnerabili possono subire trattamenti dei propri dati senza piena consapevolezza delle conseguenze, esponendosi a fenomeni di manipolazione, sfruttamento economico o lesione della propria dignità digitale.

Un rafforzamento della tutela non può limitarsi a misure preventive e sanzionatorie, ma deve prevedere un meccanismo di protezione proattivo, in grado di garantire un’effettiva difesa dei soggetti fragili. 

Si potrebbe prevedere l’introduzione, direttamente nel GDPR, di una figura analoga all’amministrazione di sostegno nel diritto civile, con competenze specifiche nell’ambito digitale. 

Questa amministrazione di sostegno digitale dovrebbe operare su base volontaria o su segnalazione di autorità competenti, con il compito di:

- Vigilare sulle modalità di trattamento dei dati dei soggetti vulnerabili, verificando che non vi siano abusi o trattamenti lesivi.

- Fornire assistenza nella gestione del consenso digitale, evitando che anziani o persone con ridotta capacità di comprensione possano autorizzare illecitamente l’utilizzo dei propri dati.

- Intervenire nei casi di violazione, con la possibilità di esercitare i diritti dell’interessato (come il diritto all’oblio ex art. 17 GDPR) qualora il soggetto fragile non sia in grado di farlo autonomamente.

- Agire come interlocutore privilegiato tra i soggetti vulnerabili e le piattaforme digitali, le quali, pur avendo obblighi di trasparenza e accountability, spesso non dispongono di meccanismi realmente accessibili per la tutela individuale.

Sebbene il GDPR non preveda oggi una figura simile, alcuni ordinamenti stanno sviluppando strumenti di protezione avanzata per i soggetti fragili nel contesto digitale.

La Commission Nationale de L’Informatique et des Libertés (CNIL), l’autorità francese per la protezione dei dati, ha recentemente focalizzato la sua attenzione sulla tutela della privacy e della web security degli anziani nel digitale. Nel novembre 2024, la CNIL ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere feedback su un piano d’azione dedicato alla protezione dei dati personali degli anziani. Questo piano mira a garantire una comunicazione efficace riguardo al trattamento dei dati e all’integrazione dell’intelligenza artificiale in modo etico e rispettoso delle esigenze specifiche di questa fascia di popolazione. L’obiettivo principale è prevenire abusi e garantire che gli anziani comprendano come i loro dati vengono utilizzati, promuovendo al contempo l’adozione di tecnologie che rispettino la loro autonomia e dignità. 

Nel Regno Unito, l’Information Commissioner’s Office (ICO) ha introdotto il “Children’s Code”, formalmente noto come Age Appropriate Design Code, entrato in vigore il 2 settembre 2020. Questo codice stabilisce 15 standard che i servizi digitali devono seguire per garantire la conformità alle leggi sulla protezione dei dati e salvaguardare la privacy dei minori online. I servizi interessati includono applicazioni, giochi e siti di notizie. Tra le misure chiave, il codice richiede che le impostazioni predefinite garantiscano un alto livello di privacy, limitando la raccolta di dati al minimo necessario e assicurando che le informazioni siano presentate in modo chiaro e accessibile ai bambini. L’ICO ha evidenziato che l’implementazione del codice ha influenzato positivamente la protezione dei diritti dei minori in diverse giurisdizioni, portando i principali fornitori di servizi online ad adottare misure per rendere le loro piattaforme più sicure per i bambini. 

Negli Stati Uniti, sebbene non esista una normativa federale equivalente al GDPR, alcuni stati stanno esplorando l’introduzione di figure simili ai “Digital Guardians” per proteggere gli anziani da frodi digitali e utilizzi impropri delle loro informazioni personali. Queste proposte mirano a fornire supporto agli anziani nella gestione della loro presenza online e nella protezione dei loro dati personali, riconoscendo la crescente vulnerabilità di questa fetta di popolazione nel panorama digitale.

Tali iniziative internazionali evidenziano l’importanza di sviluppare strumenti di protezione specifici per le diverse categorie di soggetti fragili nel contesto digitale, andando oltre le misure generali previste dalle normative esistenti.

L’integrazione di una figura di tutela digitale personalizzata potrebbe rappresentare un passo decisivo verso una protezione realmente efficace, in grado di coniugare il rispetto dell’autodeterminazione con l’esigenza di garantire una difesa concreta nei contesti di maggiore rischio.

 

6. Intelligenza artificiale e amministrazione di sostegno digitale: verso un modello ibrido di tutela

L’accelerazione tecnologica impone al giurista una riflessione che trascende i confini del diritto positivo vigente, proiettandosi verso scenari normativi inediti. In tale prospettiva, appare legittimo interrogarsi se i sistemi di intelligenza artificiale (IA) possano assumere un ruolo — ancorché strumentale e non sostitutivo — nell’ambito dell’amministrazione di sostegno digitale, contribuendo a colmare le lacune che la regolamentazione attuale fatica a presidiare.

Il Regolamento (UE) 2024/1689, meglio noto come AI Act, entrato in vigore il 1° agosto 2024 e destinato ad applicarsi progressivamente sino al 2026, costituisce il primo corpus normativo organico in materia di intelligenza artificiale a livello sovranazionale[22]. La disciplina adottata dal legislatore europeo si fonda su una classificazione dei sistemi di IA per livelli di rischio, riservando la categoria dell’“alto rischio” — di cui all’Allegato III del Regolamento — proprio a quei sistemi impiegati in ambiti sensibili quali la gestione di infrastrutture critiche, l’istruzione, l’occupazione e, significativamente, i servizi pubblici essenziali destinati a persone fisiche vulnerabili. In tale categoria ben potrebbero rientrare sistemi di IA deputati alla gestione, anche parziale, degli interessi di soggetti fragili in contesti digitali, con tutte le implicazioni in termini di obblighi di trasparenza, supervisione umana (human oversight) e responsabilità che ne derivano[23].

Sul piano teorico-applicativo, un sistema di IA opportunamente configurato potrebbe svolgere funzioni di monitoraggio continuo e non invasivo dell’attività digitale del beneficiario, segnalando al giudice tutelare o all’amministratore di sostegno umano l’insorgenza di comportamenti anomali — quali transazioni economiche inusuali, sottoscrizione di contratti online, ovvero pattern di interazione sui social network indicativi di una condizione di vulnerabilità acuta o di manipolazione da parte di terzi. Tali funzionalità, già parzialmente sviluppate in ambito bancario nell’ottica della tutela degli anziani dai fenomeni di frode digitale, troverebbero nell’istituto dell’amministrazione di sostegno una cornice giuridica naturale entro cui operare in modo legittimo e proporzionato.

Deve tuttavia escludersi, con fermezza, che l’intelligenza artificiale possa assumere la veste di amministratore di sostegno in senso proprio. Ostano a tale ipotesi ragioni di ordine sia formale che sostanziale. Sotto il profilo formale, l’art. 408 c.c. riserva la nomina ad una «persona fisica»[24], con ciò precludendo ab origine qualsiasi attribuzione della funzione a un’entità non umana, priva di personalità giuridica e di capacità di agire. Sotto il profilo sostanziale, la funzione dell’amministratore di sostegno postula l’esercizio di un giudizio discrezionale di natura eminentemente umana, fondato sull’ascolto del beneficiario, sulla valutazione delle sue aspirazioni e sulla capacità di instaurare con lui una relazione fiduciaria: caratteri che l’attuale generazione di sistemi di IA — per quanto evoluta — non è in grado di replicare, né sarebbe auspicabile che lo facesse, pena la degradazione della tutela a mero automatismo algoritmico.

Più feconda appare, dunque, l’ipotesi di un modello ibrido, in cui l’IA operi come strumento ausiliario nelle mani dello stesso amministratore di sostegno umano, potenziandone le capacità di intervento senza sostituirsene. In questa architettura, il sistema di IA assolverebbe funzioni di assistenza tecnica — raccolta e analisi di dati, rilevazione di anomalie, produzione di report periodici da trasmettere al giudice tutelare — mentre le decisioni di carattere sostanziale rimarrebbero indefettibilmente ancorate alla volontà e al giudizio dell’amministratore in carne e ossa, nel rispetto del principio personalistico che innerva l’intera disciplina dell’istituto.

Un simile modello troverebbe peraltro fondamento nei principi espressi dalle Guidelines on Artificial Intelligence and Human Rights adottate dal Consiglio d’Europa nel contesto della Convenzione quadro sull’intelligenza artificiale (CETS n. 225)[25], aperta alla firma il 5 settembre 2024, la quale al suo art. 5 sancisce l’obbligo degli Stati di garantire che i sistemi di IA non pregiudichino i diritti fondamentali delle persone, con particolare riguardo alle categorie vulnerabili. L’eventuale integrazione di sistemi di IA nell’ambito dell’amministrazione di sostegno digitale dovrà pertanto avvenire nel rispetto di tale vincolo convenzionale, nonché dei principi di proporzionalità, necessità e rispetto della dignità umana, che costituiscono il nucleo assiologico irriducibile della tutela civilistica dei soggetti fragili.

Il diritto, dunque, è chiamato a governare la tecnologia, non a inseguirla: e l’amministrazione di sostegno, istituto plasmato sulla flessibilità e sulla centralità della persona, si candida ad essere il terreno più fertile per sperimentare forme di integrazione tra la dimensione umana della cura e le potenzialità — necessariamente ancillari — dell’intelligenza artificiale.

 

7. Conclusioni

Il diritto è uno strumento vivo, capace di adattarsi ai mutamenti sociali e tecnologici che ne ridefiniscono costantemente i confini. Il GDPR, nato per garantire una protezione efficace dei dati personali nell’era digitale, ha certamente rappresentato un passo fondamentale nella costruzione di un ecosistema giuridico capace di bilanciare innovazione e diritti fondamentali. Tuttavia, proprio nelle pieghe di questa grande opera normativa, emergono crepe che minano l’efficacia della protezione delle categorie più vulnerabili della società.

Minori, anziani, persone con disabilità o in condizioni di particolare fragilità si trovano oggi immersi in un contesto digitale che non sempre offre loro strumenti adeguati a proteggere la propria identità, il proprio patrimonio informativo e la propria autodeterminazione. 

L’illusione che il consenso informato possa costituire una barriera adeguata contro gli abusi è smentita dalla realtà dei fatti. Per i minori, la necessità di un’autorizzazione genitoriale non garantisce una protezione effettiva dalla profilazione aggressiva operata dalle piattaforme digitali, né dai fenomeni di utilizzo dei dati personali attraverso meccanismi opachi. Per gli anziani e per le persone affette da una vulnerabilità, la capacità di esprimere un consenso realmente libero e consapevole è spesso compromessa da deficit cognitivi o da un’asimmetria informativa che li espone a manipolazioni e raggiri. 

Di fronte a queste criticità, il diritto non può rimanere inerme. Occorre ripensare le forme di tutela esistenti e introdurre nuovi strumenti capaci di rispondere in modo e una possibile soluzione è l’istituzione di un’amministrazione di sostegno digitale. 

Una figura cardine dell’ordinamento in grado di rispondere alle esigenze della quotidianità dei soggetti fragili. 

L’Europa, che con il GDPR ha tracciato la via maestra per la protezione dei dati personali a livello globale, ha ora il dovere di compiere un ulteriore passo avanti. L’introduzione di un’amministrazione di sostegno digitale nel quadro normativo europeo non sarebbe solo un’evoluzione naturale della disciplina esistente, ma anche un atto di giustizia sociale, volto a garantire che nessuno venga lasciato indietro.


 
[1] Cfr. P. Cendon, Il Prezzo della Follia. Lesione della salute e responsabilità civile, Key Editore, Bologna, 1984.

[2] Cfr. Passo D. 27.10.7 pr. (lul. 21 Dig.).

[3] Cfr. Legge del 13 maggio 1978, «accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori».

[4] Cfr. P. Cendon e R. Rita, Amministrazione di sostegno. Motivi ispiratori e implicazioni pratiche, Milano, Utet,  2009.

[5] Cfr. P. Cendon, R. Rossi, l’amministrazione di sostegno va rafforzata, l’interdizione abrogata, dove gli atti personalissimi sono definiti come: ‹‹quegli atti mediante i quali la persona esercita diritti afferenti la sfera personale/affettiva propria del soggetto che li pone in essere e che, in quanto tali, sono di stretta competenza del titolare dell’interesse che essi tendono a soddisfare››.

[6] Con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (sottoscritta il 30 marzo 2007). Questo strumento vincolante, approvato dall’ONU il 13 dicembre 2006, non crea nuovi diritti ma assicura che le persone con disabilità godano degli stessi diritti riconosciuti a tutti, secondo i principi di pari opportunità e non discriminazione.

[7] Cfr. Proposta di legge del 23 gennaio 2014 su documenti.camera.it.

[8] Cfr. Proposta di legge del 9 settembre 2019, su senato.it.

[9] Cfr. Cass. civ., sez. I, 12 giugno 2019, n. 12998. La sentenza stabilisce che un soggetto nel pieno possesso delle proprie facoltà può designare preventivamente un amministratore di sostegno con il compito di esprimere, in caso di sua futura incapacità, il rifiuto a determinati trattamenti sanitari (nel caso specifico, trasfusioni di sangue per motivi religiosi). La Corte ha confermato che l’art. 408 c.c. è espressione del principio di autodeterminazione della persona, riconoscendo il diritto del paziente a rifiutare trattamenti anche se ciò comporta il sacrificio della vita. La decisione, emessa prima dell'entrata in vigore della L. 219/2017 sulle DAT, rappresenta un importante precedente in materia di consenso informato e autodeterminazione terapeutica.

[10] Cfr. art. 406 comma 3 c.c.

[11] Cfr. art. 405, comma 4 c.c.

[12] Cfr. art. 407 comma 4 c.c.

[13] Il caso esaminato riguardava un uomo ultraottantenne, invalido civile al 100%, il quale aveva contratto matrimonio con la propria badante, di circa quarant’anni più giovane. I figli dell’uomo avevano impugnato il matrimonio, ritenendo che il padre fosse privo della capacità di intendere e volere al momento delle nozze. La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato la domanda, stabilendo che l’interesse a impugnare il matrimonio spetta esclusivamente al beneficiario e che, in assenza di un divieto espresso del giudice tutelare, il matrimonio non può essere annullato su iniziativa di terzi.

[14] Nel caso di specie, il ricorrente aveva contestato la decisione del giudice tutelare che, in sede di nomina dell’amministratore, aveva esteso al beneficiario le limitazioni previste per gli interdetti, in relazione alla capacità di donare e testare. La Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che l’amministrazione di sostegno non è assimilabile all’interdizione, ma che la sua flessibilità consente di adattare le misure protettive alle specifiche esigenze della persona.

[15] Nel caso esaminato dalla Corte costituzionale, il Giudice Tutelare di Vercelli aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale, in relazione a una donna che, in seguito a un’emorragia cerebrale, era stata sottoposta ad amministrazione di sostegno e aveva effettuato donazioni di ingente valore economico. La questione verteva sulla possibilità per l’amministratore di sostegno di impugnare tali donazioni. La Consulta ha confermato che il giudice tutelare può imporre limitazioni alla capacità di donare, ma ha escluso un divieto automatico.

[16] Come dimostrano i recenti sviluppi giurisprudenziali (cfr. Tribunale di Roma, 10 febbraio 2022 e Tribunale di Milano, 10 febbraio 2021), l’articolo 2 terdecies del d.lgs. 101/2018 costituisce attualmente il principale strumento normativo che consente il riconoscimento di un “diritto al ricordo” e l’accesso all’eredità digitale da parte di soggetti legittimati per “ragioni familiari meritevoli di protezione”, configurando così una forma di autodeterminazione informativa che trascende la vita fisica dell’individuo.

[17] Cfr. art. 5, par. 2 GDPR Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679): «Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo (principio di “responsabilizzazione”)». Questo paragrafo sancisce il principio di accountability, secondo cui il titolare del trattamento non solo deve rispettare i principi fondamentali relativi al trattamento dei dati personali (liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza), ma deve anche essere in grado di dimostrare concretamente l’adozione di misure efficaci per garantire e comprovare la conformità del trattamento.

[18] Cfr. art. 25 GDPR - Regolamento UE 2016/679: «Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita». Questo articolo impone al titolare del trattamento di adottare misure tecniche e organizzative adeguate sia al momento della progettazione del trattamento (by design), sia durante il trattamento stesso (by default), per attuare efficacemente i principi di protezione dei dati e integrare nel trattamento le necessarie garanzie, tenendo conto dello stato dell’arte, dei costi di attuazione, della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

[19] Cfr. art. 32 GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679): «Sicurezza del trattamento»; dove si stabilisce che il titolare e il responsabile del trattamento devono implementare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio. Tali misure includono, tra l’altro, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi, il ripristino tempestivo dei dati in caso di incidente e una procedura per testare regolarmente l’efficacia delle misure adottate.

[20] Il consenso informato, ai sensi degli artt. 4(11), 6(1)(a) e 7 GDPR, rappresenta una delle basi giuridiche per il trattamento dei dati personali. È definito come «qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile» con cui l’interessato accetta, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, il trattamento dei propri dati personali. Per essere valido, il consenso deve essere preceduto da informazioni chiare, comprensibili e accessibili sulle finalità e modalità del trattamento, deve poter essere revocato con la stessa facilità con cui è stato concesso e non può essere implicito o presunto.

[21] Cfr. art. 8 GDPR. Per i servizi offerti direttamente ai minori, il trattamento è lecito solo se il minore ha almeno 16 anni (soglia che gli Stati membri possono abbassare fino a 13 anni). Al di sotto di tale età, il consenso deve essere prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Il titolare del trattamento, tenendo conto delle tecnologie disponibili, deve adoperarsi in modo ragionevole per verificare che il consenso sia effettivamente prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore.

[22] Cfr. Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (Artificial Intelligence Act).

[23] Cfr. art. 14 Regolamento (UE) 2024/1689, rubricato "Sorveglianza umana" (human oversight).

[24] Cfr. art. 408 comma 1 c.c.

[25] Cfr. Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto (CETS n. 225), aperta alla firma a Vilnius il 5 settembre 2024. Si tratta del primo trattato internazionale giuridicamente vincolante in materia di intelligenza artificiale, il cui art. 5 impegna le Parti a garantire che le attività svolte nell'ambito del ciclo di vita dei sistemi di IA siano compatibili con la tutela dei diritti umani.

16/07/2026
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