1. Con la sentenza n. 63/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 3-bis della legge n. 91/1992, come introdotto dall’art. 1, primo comma del Decreto legge n. 36/2025, sollevata – limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) –, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dal Tribunale di Torino, oltre che in riferimento all’art. 117, primo comma Cost., in relazione all’art. 9 del Trattato sull’Unione europea e all’art. 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea[1]. La Corte, con la medesima decisione, ha invece dichiarato inammissibile la quaestio relativa all’art. 117, primo comma Cost., così come integrato sia dall’art. 15, secondo comma della Dichiarazione universale dei diritti umani, sia in relazione all’art. 3, secondo comma del Protocollo n. 4 alla CEDU. Con riferimento specifico al termine individuato ai fini del mutamento del regime giuridico di applicazione delle domande di accertamento della cittadinanza iure sanguinis, la Consulta ha ritenuto che, ferma la discrezionalità del legislatore nelle scelte concernenti l’introduzione di una normativa transitoria, il termine individuato non risultava irragionevole con riferimento alla retroattività propria dei suoi effetti, in quanto «la disciplina censurata ha ritenuto di far salvi gli stranieri di origine italiana che avevano già presentato domanda di accertamento della cittadinanza italiana (o avevano ricevuto l’appuntamento), riponendo, dunque, un certo affidamento sull’applicazione delle norme previgenti». Ad avviso della Corte, infatti, la presentazione della domanda di accertamento è una condizione procedimentale che può essere valutata come ragionevolmente idonea a differenziare chi l’ha proposta da chi invece non ha ritenuto di doverla formalizzare, rimanendo invece non valutata sul versante della legittimità costituzionale, in quanto non sollevata dal giudice a quo, «la questione relativa alla differenziazione tra chi ha ricevuto l’appuntamento e chi ha avviato la procedura di riconoscimento della cittadinanza, ma non ha ricevuto l’appuntamento entro le 23:59 del 27 marzo 2025». Ad avviso di chi scrive, si tratta di valorizzare - sul piano delle conseguenze giuridiche della sentenza, anche in ragione del suo seguito giudiziario - questo inciso al fine di individuare ulteriori spazi ermeneutici con l’obiettivo di formulare una interpretazione costituzionalmente conforme della norma e, eventualmente, anche sollevare una diversa questione di legittimità, al fine di ampliare il più possibile la latitudine dei soggetti che potrebbero comunque rientrare nell’applicazione del regime previgente, nonostante l’effetto retroattivo del Decreto legge n. 36/2025.
2. Tale operazione ermeneutica appare quanto mai opportuna, soprattutto se si tiene conto del ragionamento della Consulta: la Corte, infatti, con riferimento al rispetto del principio del legittimo affidamento, definisce un test di bilanciamento al fine di valutare appunto la conformità a Costituzione della novella e, in particolar modo, la non irragionevolezza della scelta discrezionale dell’Esecutivo. Più correttamente – e con le parole della Consulta – «l’art. 3-bis ha bilanciato in modo non irragionevole il legittimo affidamento degli stranieri di origine italiana con gli interessi costituzionali perseguiti», anche se tale bilanciamento non sembra risolvere del tutto la fenomenologia delle potenziali questioni costituzionali connesse alla norma rilevante. Infatti, se è vero che l’interesse perseguito dal legislatore è il rafforzamento del genuine link che deve intercorrere tra cittadinanza e ancoraggio del titolare dello status al territorio italiano, tuttavia il contrappeso di irragionevolezza della scelta consisterebbe nei problemi che la novella introduce sul versante della sua applicazione retroattiva e che la rende efficace ex tunc. Del resto, l’art. 3-bis del Decreto legge, escludendo a priori dall’acquisto della cittadinanza iure sanguinis una vasta platea di persone, «certamente ha inciso sul loro affidamento a poter, un giorno, chiedere l’accertamento dello status in questione» e tale affidamento resta comunque in re ipsa “indebolito” dai seguenti elementi fattuali e giuridici:
a) l’art. 3-bis non incide su posizioni consolidate, cioè sullo status e sui diritti di chi è già stato riconosciuto come cittadino italiano e neanche sulla posizione di chi ha presentato la domanda o ha ricevuto l’appuntamento da parte degli uffici competenti, al fine della sussistenza e valutazione dei requisiti, prima della data individuata dal legislatore;
b) per nessuno dei destinatari della nuova disciplina esiste certezza giuridica in merito all’acquisizione dello status, mentre per tutti i destinatari dell’art. 3-bis esiste la certezza che, non essendo lo status riconosciuto, non potevano godere concretamente dei diritti né erano concretamente soggetti ai doveri incombenti sui cittadini italiani;
c) è vero che gli stranieri di origine italiana non avevano uno specifico dovere di attivarsi prima del 28 marzo 2025, ma non si può ritenere equivalente, nella prospettiva dell’affidamento, chi si è attivato prima di questa data rispetto a chi è rimasto inerte a fronte di uno status che necessita comunque di un previo accertamento per l’effettivo godimento dei diritti ad esso collegati.
Stando così le cose, sebbene la norma abbia un effetto retroattivo, non lederebbe il principio del legittimo affidamento rispetto ai diritti quesiti, perché comunque chi era nella condizione di richiedere la cittadinanza iure sanguinis, in ragione di uno status che pure origina con la nascita del soggetto, aveva comunque l’onere – rectius l’obbligo, a questo punto – di “attivare” la procedura amministrativa o giudiziaria di accertamento del proprio status potenziale. Tale interpretazione – per così dire – “autentica” della legittimità costituzionale del bilanciamento operato dal legislatore, induce però a svolgere un’ulteriore valutazione sulla corretta portata costituzionale della norma, questa volta non più rispetto alla legittimità del proprio effetto retroattivo, quanto piuttosto rispetto alla scelta (irragionevole) posta in essere dal legislatore che ha fatto coincidere l’attivazione del riconoscimento dello status con la pendenza di un giudizio, ovvero con la formalizzazione della relativa istanza presso gli uffici consolari/amministrativi competenti, ovvero al limite con la prova della fissazione di un appuntamento presso gli uffici di cui sopra al fine di formalizzare l’istanza di accertamento dello status.
3. Nell’ottica “chiarificatrice” della sentenza n. 63/2026, infatti, tale “attivazione” potrebbe tuttavia non realizzarsi sul versante della formalizzazione (amministrativa o giudiziaria) della domanda di accertamento nei limiti temporali stabiliti dall’art. 3-bis, posto che comunque la norma è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il giorno successivo alla sua vigenza e che, a quella data, per l’appunto, una pluralità indefinita di soggetti si era comunque già attivata di fatto – proprio perché incombeva l’approvazione del Decreto legge de quo -, sia richiedendo i necessari certificati alle PP.AA. competenti, sia stipulando contratti di mandato con società specializzate in questo settore, al fine di accelerare le pratiche di acquisizione dei documenti necessari a presentare l’istanza di accertamento. Si consideri poi come molte sedi consolari italiane, per una serie di ragioni burocratico-organizzative connesse tra l’altro anche all’elevato numero di domande e al bassissimo numero di personale impiegato, non sono state in grado, negli anni precedenti l’entrata in vigore della novella, di evadere in tempi ragionevoli tali pratiche e, in taluni casi - come accaduto ad esempio in Brasile -, non sono state neppure in grado di acquisire a protocollo le istanze di accertamento, non consentendo così neppure di formalizzare gli appuntamenti in sede per il deposito delle istanze. Per questo motivo, alla luce della sentenza n. 63/2026, la “attivazione” del potenziale cittadino non può coincidere con la mera formalizzazione amministrativa della domanda e neppure con la prova dell’avvenuta fissazione dell’appuntamento presso la P.A. competente - prima del 27 marzo 2025, ore 23:59 italiane -, ma deve essere a sua volta fatta retroagire e considerata provata dal momento in cui il soggetto interessato ad acquisire lo status si sia “attivato amministrativamente”, al fine cioè di richiedere la documentazione necessaria a formalizzare l’istanza, ovvero – nel caso in cui si sia rivolto ad un’agenzia specializzata per questo tipo di pratiche – alla stipula del contratto di mandato con la succitata agenzia. Se così non fosse, del resto, il principio della attivazione – che ad avviso della Consulta rende legittimo il bilanciamento tra contrapposti interessi e, quindi, non viola il succitato principio – dovrebbe intendersi a sua volta violato, a fronte tra l’altro di una sorta di contatto qualificato con la P.A. ai fini della richiesta della documentazione necessaria per il riconoscimento dello status, documentazione che magari è stata prodotta all’istante in ritardo (certamente non imputabile alla sua volontà). In questa ottica, allora, si ritiene che l’art. 3-bis, primo comma della legge n. 91/1992, come introdotto dal Decreto legge n. 36/2025 e poi convertito nella legge n. 74/2025, possa essere oggetto di una nuova questione di legittimità costituzionale limitatamente alla lett. a-bis), nella parte cioè in cui il legislatore fa coincidere l’attivazione dell’istante con la formalizzazione della domanda di acquisto della cittadinanza iure sanguinis, ossia con la presentazione della domanda - corredata della necessaria documentazione - presso l’ufficio consolare ovvero il sindaco competente nel giorno indicato da appuntamento e comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025. E’, infatti, questa identificazione temporale tra “attivazione” dell’interessato – che è, come evidenzia la Corte, l’elemento fattuale significativo che rende l’effetto retroattivo della norma legittimo nel bilanciamento tra interessi contrapposti – e formalizzazione dell’istanza di accertamento (ovvero con la fissazione dell’appuntamento prima del 27 marzo 2025), a dover essere interpretata, alla luce proprio della sentenza n. 63/2026, in maniera costituzionalmente conforme e, in via subordinata – se il dato letterale della norma non lo consentisse – ad essere oggetto di una specifica questione di legittimità, ai sensi degli artt. 2, 3, 22 e 97 Cost.
4. Con la sentenza in commento poi, la Corte costituzionale ha escluso la sussistenza di un contrasto tra l’art. 3-bis ed il diritto UE, con specifico riferimento alla giurisprudenza della CGUE che si sarebbe espressa sul punto in casi all’apparenza simili ma, ad avviso della Consulta, sostanzialmente diversi da quello rilevante, per lo meno così come prospettati dal giudice a quo. Come si legge al punto 10 del “Considerato in diritto”, infatti, la CGUE avrebbe affermato – nel caso Tjebbes, al punto 35 – come sia legittimo «per uno Stato membro considerare che la cittadinanza sia espressione di un legame effettivo tra se stesso e i propri cittadini e collegare, di conseguenza, all’assenza o alla cessazione di un siffatto legame effettivo la perdita della sua Cittadinanza». Spetterebbe, quindi, alle autorità statali competenti, oltre che ai giudici nazionali, verificare se la perdita della cittadinanza dello Stato membro – comportando anche la perdita dello status di cittadino dell’UE -, rispetti il principio di proporzionalità (come stabilito a chiare lettere nella sentenza Udlændinge-og Integrationsministeriet, punto 38). Ad avviso della Consulta, allora, il contrasto tra la novella ed il diritto UE, così come interpretato dalla CGUE nelle sentenze citate dal giudice a quo, non sarebbe rilevante nel giudizio di legittimità costituzionale, perché tali precedenti riguarderebbero casi relativi a normative nazionali con cui Stati membri dell’Unione avrebbero privato un soggetto di uno status già accertato, incidendo quindi su diritti concretamente esercitabili dallo stesso, mentre nel caso della normativa italiana tale status, non essendo ancora stato accertato, non precluderebbe all’interessato di esercitare in concreto i diritti ad esso legati, non implicando la novella, quindi, alcuna perdita della cittadinanza italiana iure sanguinis. In sintesi, ad avviso della Corte, non ci sarebbe un contrasto tra la novella e la normativa UE, perché l’art. 3-bis non determinerebbe un effetto retroattivo di perdita della cittadinanza già acquisita, ma semplicemente una limitazione temporale derogatoria alla procedura di accertamento, in ragione di una scelta politico-legislativa non irragionevole, a fronte di una platea di soggetti che avrebbero potuto far valere nei confronti della P.A. al massimo una mera aspettativa giuridica, concernente però – questo la Consulta non lo evidenzia nel proprio ragionamento – una situazione fattuale che insorge in capo all’interessato sin dal momento della nascita. Ad avviso di chi scrive, il fatto che i precedenti considerati dal giudice a quo non siano del tutto conferenti o comunque rilevanti, non cambia minimamente i termini giuridici del contrasto tra la novella ed il diritto UE. Il contrasto, infatti, non riguarda l’accertamento dello status di cittadino iure sanguinis, quanto piuttosto la mancata previsione di un regime intertemporale tra vecchia e nuova regolamentazione normativa che stemperi – anche nella logica del bilanciamento tra interessi contrapposti – la portata automatica dell’effetto retroattivo proprio dell’art. 3-bis, nei confronti di soggetti che, pur attivatisi fattivamente per inoltrare istanza di accertamento del proprio status, in ragione di ritardi non imputabili alla propria volontà e, quindi, alla propria attivazione, non siano comunque stati messi in condizione, anche per colpa della P.A. italiana, di poter formalizzare la domanda di accertamento entro le 23:59 del 27 marzo 2025. Tale profilo di contrasto non è stato minimamente affrontato dalla Consulta, eppure esso appare del tutto evidente, se solo si considera con la dovuta attenzione quanto emerge dalla giurisprudenza della CGUE citata dalla stessa Corte. Infatti, proprio la Grande Sezione del 5.09.2023 (C-689/21, X contro Udlændinge- og Integrationsministeriet) ha stabilito che una normativa che determina la perdita dello status di cittadino di uno Stato membro dell’UE non è in contrasto con il TFUE e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, purché alle persone interessate sia offerta la possibilità di presentare, entro un termine ragionevole, una domanda di mantenimento o di riacquisto della cittadinanza. Un termine siffatto deve protrarsi, citando le parole della CGUE, «per un periodo ragionevole, … e può iniziare a decorrere solo a condizione che tali autorità abbiano debitamente informato detta persona della perdita della sua cittadinanza o dell’imminenza di tale perdita, nonché del suo diritto di domandare, entro detto termine, il mantenimento o il riacquisto di tale cittadinanza». In sintesi, la sproporzione di una misura legislativa come l’art. 3-bis – a prescindere dal fatto che essa incida su uno status già acquisito o comunque acquisibile sin dalla nascita – è connessa alla mancata previsione di un regime intertemporale ragionevole che consenta ai diretti interessati l’esercizio consapevole e libero dell’opzione di richiedere o meno uno status di cittadinanza originario che, al di là del bilanciamento in concreto rispetto ad interessi contrapposti, inevitabilmente lede il principio del legittimo affidamento individuale. E ciò tra l’altro, anche alla luce di un diritto vivente ormai del tutto pietrificato da parte delle SS.UU. civili della Cassazione, in ragione del fatto che la domanda di accertamento della cittadinanza iure sanguinis è pacificamente imprescrittibile, trattandosi di uno status giuridico “originario” del soggetto le cui condizioni, per l’appunto, si realizzano al momento della sua nascita. In questa ottica, quindi, in conclusione, il potenziale contrasto tra normativa interna ed europea, ad avviso di chi scrive, permane immutato e la sentenza n. 63/2026 ha eluso questo tema che, a questo punto, comunque potrebbe essere oggetto di una questione pregiudiziale innanzi alla CGUE, qualora i giudici di merito volessero sollevarla.
[1] Ai fini di maggiore chiarezza espositiva, si riporta di seguito il testo dell’art. 3-bis alla legge n. 91/1992, così come introdotto dall’art. 1, primo comma del Decreto legge n. 36/2025, oggetto del giudizio innanzi alla Corte costituzionale: «1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c)un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio”.
Appare altresì opportuno evidenziare come nel preambolo al Decreto legge, i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza di cui all’art. 77, secondo comma Cost. erano così motivati: “Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre limitazioni nella trasmissione automatica della cittadinanza italiana a persone nate e residenti all’estero, condizionandola a chiari indici della sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di operare un bilanciamento tra i principi di cui agli articoli 1 e 3 della Costituzione, applicando le suddette limitazioni a tutti i futuri riconoscimenti di cittadinanza italiana ed evitando l’intrinseca irragionevolezza di riconoscimenti della cittadinanza italiana secondo criteri diversi a seconda di un fattore casuale e non indicativo di vincoli effettivi con la Repubblica, quale la nascita dei richiedenti, in luogo dell’effettivo esercizio di diritti o adempimento di doveri connessi con lo stato di cittadino;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure per evitare, nelle more dell’approvazione di una riforma organica delle disposizioni in materia di cittadinanza, un eccezionale e incontrollato afflusso di domande di riconoscimento della cittadinanza, tale da impedire l’ordinata funzionalità degli uffici consolari all’estero, dei comuni e degli uffici giudiziari».