Gli spilli possono servire a molte cose.
A fissare una foto o un foglietto di appunti su di una bacheca.
A tenere provvisoriamente insieme due lembi di stoffa in attesa di un più duraturo rammendo.
A infliggere una piccola puntura, solo leggermente dolorosa, a qualcuno che forse l’ha meritata.
Lo spillo di oggi è dedicato ad una udienza particolarmente importante
8 luglio 2025: “Libera” e l’art. 579 c.p. dinanzi alla Corte costituzionale
Il dito e la luna
Conta di più il dito o la luna?
Si deve dare più peso al “dito” del morente che aziona il meccanismo di somministrazione del farmaco letale o alla “luna”, cioè alla volontà chiaramente espressa dalla persona malata di porre fine con dignità alla propria esistenza?
A prevalere – crediamo - dovrebbe essere sempre la volontà individuale, il proposito, libero ed autonomo, personalissimo, di trovare una via di uscita da un corpo divenuto prigione e da una vita considerata non più degna di essere vissuta.
Quella è la luna.
Non le mere condizioni materiali che consentono la realizzazione della scelta del malato.
E’ questa la verità racchiusa nell’antico proverbio cinese che recita “Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito”.
Una verità che coincide con la percezione del comune cittadino, dotato di quel senso della realtà che spesso consente di dare risposte ragionevoli ai dilemmi più spinosi.
Fuor di metafora ragioniamo, beninteso nei limiti di uno scritto brevissimo, di una delle più importanti questioni del fine vita che l’8 luglio sarà discussa dinanzi al nostro giudice costituzionale.
A differenza dei parlamenti inglese e francese - fortemente impegnati a superare veti incrociati ed ostacoli ideologici per dettare una organica ed innovativa disciplina del fine vita – il legislatore italiano appare ancora paralizzato da contrasti “di principio” ed è perciò incapace di rispondere alla domanda, che sale con crescente intensità dalla società civile, di tutelare il diritto “doloroso” di porre fine con dignità ad una esistenza divenuta intollerabile.
Così, il prossimo 8 luglio sarà ancora il giudice costituzionale a dover scrivere un nuovo capitolo della lunga vicenda giuridica del fine vita.
Vicenda nella quale ha sinora dato prova di intelligenza istituzionale , saggezza e misura, sia quando ha operato decisive aperture, fissando le condizioni scriminanti l’assistenza al suicidio nella notissima sentenza n. 242 del 2019, sia quando ha negato l’ammissibilità del referendum che chiedeva l’abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale, norma incriminatrice dell’omicidio del consenziente, con la sola eccezione delle tre ipotesi di consenso invalido previste dal terzo comma dello stesso art. 579 ( consenso prestato da minori di 18 anni o da persone inferme di mente o affette da deficienza psichica per un’altra infermità o per abuso di alcool o stupefacenti oppure estorto con violenza, minaccia o suggestione o carpito con inganno).
E’ il Tribunale di Firenze a sollecitare un nuovo passo in avanti nel cammino intrapreso dal giudice costituzionale. E lo fa a partire da una situazione emblematica.
Il caso di una persona malata, nome in codice “ Libera”, che versa nelle condizioni dettate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 (in quanto affetta da patologie irreversibili, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili , tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale ma pienamente capace di decisioni libere e consapevoli) e che ha maturato liberamente ed autonomamente il proposito di porre fine alla propria esistenza ma si trova «nella impossibilità materiale , per le proprie condizioni fisiche e per l’assenza di strumentazione idonea, di autosomministrarsi il farmaco letale».
Più precisamente, essendo totalmente paralizzata dal collo in giù “Libera” potrebbe somministrarsi il farmaco per via endovenosa «solamente con l’utilizzo di uno strumento meccanico azionato dai muscoli della bocca, con il movimento dei bulbi oculari o con un comando vocale»; ma, come attestato dall’Azienda sanitaria competente, nessuno dei dispositivi necessari per tali azioni è presente e reperibile sul mercato.
In queste condizioni il medico o il fiduciario che su richiesta della persona malata si sostituisse a lei nel somministrarle il farmaco rischierebbe – sottolinea il Tribunale di Firenze - l’incriminazione per il reato di omicidio del consenziente (art. 579 c.p.).
Incriminazione che sarebbe contrastante con più norme della Costituzione – gli artt. 2,3,13 e 32 – e determinerebbe in particolare una irragionevole disparità di trattamento tra situazioni identiche se non, in molti casi, il paradosso per cui il diritto all’autodeterminazione sarebbe negato proprio al paziente più gravemente ammalato che subisce le maggiori sofferenze fisiche e psicologiche.
Di qui la richiesta alla Corte di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 579 del codice penale «nella parte in cui non esclude la punibilità di chi attui materialmente la volontà suicidaria», autonomamente e liberamente formatasi, di una persona che si trovi nelle condizioni previste dalla sentenza n. 242 del 2019 e non sia in grado – per impossibilità fisica o per l’assenza di strumentazione idonea – di procurarsi la morte.
Non tocca a noi fare previsioni sull’esito del giudizio dinanzi alla Corte né intendiamo banalizzare i contenuti di una decisione che, come tutte quelle sul fine vita, sarà sofferta e dovrà essere attentamente meditata e calibrata.
Ma è certo che l’ordinanza di rimessione del Tribunale fiorentino - ampia, dettagliata, stringente – offre al giudice costituzionale il destro per una pronuncia che rappresenti una nuova pietra miliare della sua ricca e complessa elaborazione giurisprudenziale sul tema.
A quanti credono fermamente, anche a dispetto delle molte smentite della realtà, nella centralità del parlamento resta il rammarico della inconcludenza del legislatore nazionale.
Inconcludenza che diviene sempre più drammatica e crudele per il carico di sofferenze e di dolorosi calvari personali che produce, come dimostrano i casi affrontati dai giudici ordinari e dal giudice costituzionale.
QG