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La Corte costituzionale ricorda il munus pubblico del pm e ripensa il favor actionis: la sentenza 58/2026, premessa o sviluppo della consultazione referendaria?

di Dario Lunardon
avvocato del foro di Vicenza

Quando circa due mesi fa avevo consegnato a Questione giustizia le mie riflessioni, da “sconfitto”, sull’esito del referendum costituzionale sulla separazione delle carriere (e non solo), avevo auspicato una ripresa del dibattito tra avvocatura, magistratura e accademia sul processo penale e i suoi delicati equilibri costituzionali, confidando che la rigida contrapposizione dei mesi precedenti potesse (finalmente) lasciare spazio a un ritrovato e positivo dialogo, attorno a quella Costituzione uscita sicuramente premiata e rafforzata dall’esito del voto popolare.

Un auspicio che, almeno nelle pagine di Questione giustizia (e a differenza che altrove), ha trovato sicuramente ascolto, visto che più di qualcuno ha ritenuto opportuno confrontarsi su alcuni temi che la campagna referendaria aveva posto, in un ritrovato clima di reciproco riconoscimento, superando le difficoltà di dialogo tra noi che avevano (purtroppo) caratterizzato i mesi precedenti.

Già allora indicavo proprio gli incidenti di costituzionalità come uno dei terreni più fertili di dialogo e confronto trasversale, osservando come la giurisprudenza della Corte costituzionale fosse sicuramente la fonte che più di altre aveva permesso una lettura realmente progressista delle norme costituzionali.

È nel solco dell’auspicio ottimistico di un paio di mesi fa, che torno a scrivere oggi, provando a dare una lettura della sentenza n. 58 della Corte costituzionale, depositata lo scorso 27 aprile, in chiave appunto progressista e nell’ottica di chi, nel processo, assume la difesa dell’imputato.

La Consulta era stata chiamata dal Tribunale di Siena a interrogarsi sulla legittimità costituzionale della norma che non prevede per il giudice dell’udienza predibattimentale (a differenza del giudice dell’udienza preliminare: di qui il denunciato potenziale vizio di costituzionalità), il potere di disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

Non entro qui nel merito di alcune prese di posizione, peraltro molto interessanti, della sentenza: dai due grandi binari paralleli per l’esercizio “ordinario” dell’azione penale nei confronti degli adulti (cioè citazione diretta a giudizio per i reati di minore gravità vs udienza preliminare per i reati più gravi) alle ragioni -condivisibili- che sostanzialmente giustificano la diversa previsione nell’udienza preliminare rispetto all’udienza predibattimentale (che non può essere assimilata/identificata con la sua sorella maggiore, fino a mutuarne nel dettaglio la disciplina), passando per l’obiettivo della riforma Cartabia di introdurre un nuovo e più efficace correttivo all’elevatissimo numero di esiti assolutori dei giudizi a citazione diretta. Questioni a cui accenno qui soltanto per dar conto della vastità dei temi affrontati dalla recentissima sentenza della Corte che – come accennato – ha ritenuto infondata la questione sollevata dal giudice toscano[1].

Ciò su cui, invece, mi preme esprimere qualche considerazione è la disamina contenuta nel paragrafo 7 del considerato in diritto, in cui la Corte prende avvio dal tema dei rapporti tra obbligatorietà dell’azione penale e “tendenziale completezza” delle indagini preliminari, per poi spingersi oltre.

Non voglio cedere alla tentazione – che farebbe torto alla autorevolezza e al ruolo della Corte costituzionale – di pensare, come pure è stato scritto in qualche superficiale resoconto giornalistico, che la Consulta abbia voluto «illuminare retrospettivamente»[2] il dibattito referendario.

Ma certo è che nella motivazione della sentenza non si può non rinvenire l’eco di prìncipi e temi che hanno animato quel dibattito, quantomeno per chi vi ha preso parte senza alcuna pregiudiziale politica e/o contro la magistratura.

Giustamente la Corte afferma -da un lato- che l’obbligatorietà dell’azione penale è funzionale all’eguale applicazione della legge penale a tutti i consociati, al fine di prevenire il rischio di un «esercizio discriminatorio dell’azione (o inazione) penale» e -dall’altro- che una decisione non discriminatoria sull’esercizio o non esercizio dell’azione penale presuppone, “a monte”, che il pubblico ministero abbia svolto, nel singolo caso concreto, indagini tendenzialmente complete, implicando ciò il dovere a carico dello stesso pubblico ministero (espressamente enunciato, del resto, dall’art. 358 cod. proc. pen.) di ricercare ex officio anche gli elementi di prova in grado di smentire l’originaria ipotesi accusatoria.

È evidente come in questo ultimo passaggio della sentenza la Corte valorizzi proprio quel dovere del pubblico ministero di  svolgere accertamenti (anche) su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini, che è stato spesso citato dagli avversari della riforma a conferma del ruolo super-partes del magistrato dell’accusa, portatore di interessi pubblici che in quanto tali non potrebbero contrapporsi su un piano di semplice parità con l’interesse alla difesa (come se l’esito assolutorio del processo non sia, a sua volta, rispondente a un interesse pubblico e fors’anche addirittura superiore).

Così come è evidente che la decisione della Consulta è stata pronunciata “a costituzione invariata”, perché se diverso fosse stato l’esito referendario è agevole immaginare che la Corte avrebbe restituito gli atti al giudice rimettente per valutare la perdurante rilevanza non manifesta infondatezza della quesitone, quantomeno per alcuni profili.

Questi rilievi consentono di affermare – in chiave appunto progressista – che la decisione della Corte dev’essere oggi una spinta ai magistrati inquirenti affinché rendano vero e concreto quel dovere di indagine “laica” del pubblico ministero, non lasciandolo confinato a un mero argomento testuale e sistematico, da utilizzare durante la campagna referendaria per avversare la riforma, ma incapace nella quotidianità della pratica giudiziaria di trovare reale applicazione.

Questo, lo preciso nuovamente, non è certo un modo per rinnegare la mia personale posizione, condivisa dalla più gran parte dell’avvocatura penalista, per un sistema ordinamentale che preveda la separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudice, come strumento che può meglio e compiutamente garantire la terzietà del secondo rispetto al ruolo di parte (pur pubblica) del primo.

E qui vengo ad un altro tema che la sentenza della Corte affronta, segnando in particolare ed esplicitamente un cambio di rotta tutt’altro che di secondo piano rispetto alla precedente giurisprudenza costituzionale.

La Corte, come detto, era chiamata a giudicare della compatibilità costituzionale dei diversi poteri del giudice dell’udienza predibattimentale e del giudice dell’udienza preliminare.

La sentenza evidenzia che un processo destinato a un più che probabile esito assolutorio è un processo «oggettivamente superfluo», e che oltre che superfluo quel processo è anche produttivo di inutili pregiudizi a interessi e diritti di sicuro rilievo costituzionale: dall’inevitabile dispendio di energie del sistema giudiziario penale […] sino alla irragionevole compressione dei diritti costituzionali (personali e patrimoniali) degli imputati, la cui esistenza è sempre sconvolta dalla pendenza di un processo penale, che spesso determina altresì gravi pregiudizi alla loro vita professionale e relazionale.

Parole che ogni difensore deve salutare con grande favore, perché colgono appieno il disagio che ci si trova ad affrontare di fronte a indagini incomplete o superficiali, incapaci di considerare ipotesi alternative o confutazionali, consegnando l’ipotesi accusatoria a un processo che -appunto- poteva (e doveva) essere evitato.

Ed è proprio in questo quadro che la Corte si spinge oltre, ritornando su una giurisprudenza consolidata e segnando – come accennato qui sopra – un cambio di rotta:  proprio la conquistata e ormai diffusa consapevolezza di simili pregiudizi a diritti e interessi di elevata rilevanza costituzionale, connessi a un esercizio imprudente dell'azione penale, rende oggi insostenibile l'idea, che questa Corte aveva in passato desunto dall'art. 112 Cost., di un generalizzato favor actionis, a tenore del quale «in casi dubbi» l'azione penale andrebbe «esercitata e non omessa» (così la sentenza n. 88 del 1991 più volte citata, punto 3 del Considerato in diritto).

Emerge allora dalla sentenza, la “necessità costituzionale” non soltanto di un pubblico ministero che sia davvero super partes, ma anche di un giudice (nel caso di specie dell’udienza predibattimentale, ma medesime considerazioni valgono evidentemente per il giudice dell’udienza preliminare) che di fronte ad ogni «caso dubbio» ha, verrebbe da dire, un vero e proprio “obbligo costituzionale” di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere.

Anche questa è una presa di posizione esplicita e – almeno in questi termini – sicuramente nuova, capace di illuminare diversamente il ruolo del “giudice preliminare” (espressione di sintesi con cui indentifico sia il giudice dell’udienza preliminare che quello dell’udienza predibattimentale).

In questa prospettiva, il giudice non può e non deve limitarsi a essere un controllore dell’operato e delle determinazioni del pubblico ministero (come pure spesso è stato – più o meno esplicitamente – tratteggiato nei dibattiti referendari): la terzietà che noi avremmo voluto ordinamentale era (ed è) funzionale a un radicale e radicato approccio cognitivo ed epistemologico del ruolo del giudicare, che non può limitarsi a privilegiare l’opzione assolutoria (o del non luogo a procedere) di fronte alla insufficienza / fragilità della tesi accusatoria, ma deve sottoporre quest’ultima a rigorosa valutazione e confutazione, per saggiarne severamente la ragionevole tenuta.

Non serve ora tornare sul dibattito referendario, perché l’opzione della separazione delle carriere dovrà – verosimilmente per almeno qualche lustro – essere abbandonata dal novero delle riforme possibili.

Ma certo è che quel dibattito, quando non è scivolato nel pregiudizio politico o nell’attacco puro e semplice contro la magistratura, ha sicuramente messo in luce alcune criticità del nostro sistema processuale.

Ed è proprio per questo che ciò che mi preme evidenziare, continuando a voler dare una lettura progressista della sentenza della Corte costituzionale, è che, come già detto per le indagini del pubblico ministero, così pure le condivisibili affermazioni della Consulta sul filtro dell’udienza predibattimentale / preliminare debbono uscire dall’impianto sistematico e teorico e diventare prassi giudiziaria. Quante volte, invece, assistiamo a un giudice che svolge una funzione di semplice “ratificatore” della richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero? Quanto volte noi difensori tolleriamo silenziosamente questa semplice attività di ratifica? Quante volte quel favor actionis (che dovrebbe essere ora un ricordo del passato) diventa presunzione inconfutabile e insuperabile, quasi che discutere l’udienza preliminare sia mero esercizio di stile e non concreta attività difensiva?

L’udienza predibattimentale e l’udienza preliminare possono (e devono) svolgere quella funzione di reale e rigoroso filtro che le norme del d.lgs. n. 150/2022 vi hanno chiaramente assegnato, sia con la modifica della regola di giudizio (il più delle volte oggetto di un incomprensibile ridimensionamento), sia appunto con l’introduzione della nuova udienza predibattimentale. Questo risponde non soltanto alla ratio della riforma Cartabia (troppo spesso, a mio avviso, oggetto di pregiudiziali critiche incapaci di comprenderne alcune rilevanti potenzialità), ma anche – come ben detto dalla Corte – a precisi e rilevanti interessi costituzionali.

Non voglio far dire alla Corte cose che non ha detto – e non può (giustamente) dire.

Ma continuo a guardare a quel bicchiere mezzo pieno[3] dell’esito referendario, pensando e sperando (o forse, più probabilmente, illudendomi), che la riscoperta dei valori costituzionali debba nuovamente attraversare e permeare il processo penale.

Perché se oggi è chiaro e indiscutibile che non potremo avere un pubblico ministero e un giudice “separati”, dovrebbe essere altrettanto chiaro e indiscutibile che possiamo pretendere, da un lato, un pubblico ministero che svolga indagini complete anche a favore dell’indagato, e, dall’altro, un giudice dell’udienza preliminare che non si limiti a rinviare l’imputato davanti al giudice del dibattimento per la celebrazione del processo, ma tenga conto di quanto quel processo possa essere esso stesso un pregiudizio a diritti e interessi di elevata rilevanza costituzionale, privilegiando quindi l’esito del non luogo a procedere.

Se questa prospettiva chiama in causa innanzitutto la magistratura, l’avvocatura non può limitarsi ad essere un semplice osservatore, spettando al difensore sollecitare – nel contraddittorio processuale – la piena attuazione dei princìpi enunciati dalla Corte costituzionale.


 
[1] Tutti temi che hanno suscitato anche una critica serrata alla sentenza in questione: si v. la nota Nuovi disorientamenti della Corte costituzionale (a proposito dell’udienza predibattimentale) della Prof.ssa Cristiana Valentini in Archivio Penale 2026, n. 2, reperibile on-line all’indirizzo: https://archiviopenale.it/nuovi-disorientamenti-della-corte-costituzionale-(a-proposito-delludienza-predibattimentale)-corte-cost-n-58-del-2026/contenuti/31831.

[2] L’espressione è stata utilizzata da Antonio Bargone ne Il Riformista del 1° maggio 2026, nell’articolo intitolato Il Pm non è il passacarte dell’accusa, la Corte Costituzionale interviene.

[3] Il riferimento è al mio Il bicchiere mezzo pieno: la Costituzione di tutti, qui pubblicato: https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-bicchiere-mezzo-pieno-la-costituzione-di-tutti 

07/07/2026
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