Gli spilli possono servire a molte cose.
A fissare una foto o un foglietto di appunti su di una bacheca.
A tenere provvisoriamente insieme due lembi di stoffa in attesa di un più duraturo rammendo.
A infliggere una piccola puntura, solo leggermente dolorosa, a qualcuno che forse l’ha meritata.
Lo spillo di oggi si occupa di una dichiarazione del Ministro della Giustizia
L’invocazione di una nuova norma che c’è già
I quotidiani di oggi, 14 maggio 2026, ci informano che, a margine del convegno della Scuola Superiore della polizia penitenziaria “Piersanti Mattarella”, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha voluto dire la sua, da uomo di legge, sul caso Garlasco.
Al riguardo il Ministro ha sostenuto che la situazione paradossale verificatasi nel processo nei confronti di Alberto Stasi «nasce da una legislazione che secondo me dovrebbe essere cambiata, ma sarà molto difficile cambiarla, per la quale una persona assolta in primo e secondo grado può poi senza nuove prove essere condannata».
Non discutiamo, ed anzi per più ragioni condividiamo, lo sconcerto del Ministro per il paradosso di un imputato che, dopo una duplice assoluzione in primo grado ed in appello - la c.d. doppia conforme - si è trovato, a seguito di una sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, di nuovo sottoposto a processo e infine condannato.
Ciò che però stentiamo a capire è perché - per scongiurare repliche del paradosso verificatosi nel processo “Garlasco” - il Ministro invochi un «cambio» di legislazione che, a nostro avviso, è già avvenuto, impedendo per il futuro il ripetersi di casi analoghi a quello di Alberto Stasi.
Infatti la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha aggiunto all’art. 608 del codice di procedura penale il comma 1 bis secondo cui «se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento» il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge e non più per vizi della motivazione o mancata assunzione di una prova decisiva.
La doppia pronuncia di assoluzione protegge dunque l’imputato da interventi del giudice di legittimità che, attraverso il controllo sulla motivazione o sulla mancata assunzione di una prova decisiva, possano rimettere in discussione il merito delle pronunce di proscioglimento.
Oggi, dunque, un caso Garlasco non potrebbe ripetersi e non è per questa ragione che occorre invocare nuovi interventi legislativi.
Restano in vita, invece, più generali ragioni di critica e di perplessità sull’attuale regime delle impugnazioni e segnatamente sull’appello del pubblico ministero che è stato peraltro oggetto di numerose pronunce della Corte di cassazione che ne hanno ridefinito con rigore limiti e caratteristiche.
Forse è su questi temi generali che sarebbe opportuno concentrare la riflessione e le proposte di riforma invece di privilegiare la cronaca e le dichiarazioni ad effetto.
QG
