Magistratura democratica
Spilli

Il caso della “famiglia nel bosco” autorizza l’ispezione “permanente”?

Gli spilli possono servire a molte cose.

A fissare una foto o un foglietto di appunti su di una bacheca.

A tenere provvisoriamente insieme due lembi di stoffa in attesa di un più duraturo rammendo.

A infliggere una piccola puntura, solo leggermente dolorosa, a qualcuno che forse l’ha meritata.

Lo spillo di oggi si occupa del rapporto tra attività ispettiva e indipendenza dei giudici. 

Il caso della “famiglia nel bosco” autorizza l’ispezione “permanente”?

 

Nel sito del Ministero della Giustizia la voce «Attività ispettiva» inizia con una tautologia: «Il principale compito dell’Ispettorato è quello di “ispezione”». 

Dopo questo esordio, che ripete nel predicato quanto è già contenuto nel soggetto, la voce acquista maggiore consistenza, tracciando i contorni dell’attività ispettiva di osservazione e di controllo della funzionalità degli uffici giudiziari, descrivendo i diversi tipi di ispezione ministeriale – ordinaria, straordinaria, parziale o mirata – e illustrando infine il contenuto di un atto - l’inchiesta amministrativa - giuridicamente distinto dall’ispezione anche se nel linguaggio corrente con essa viene spesso confusa, soprattutto dai politici che reclamano a gran voce l’avvio di una ispezione per ogni provvedimento a loro sgradito. 

L’inchiesta amministrativa non riguarda “uffici” ma “persone” ed è finalizzata ad accertare fatti o comportamenti tenuti dai magistrati che possono avere una valenza disciplinare o risultare rilevanti sul piano dell’incompatibilità ambientale o funzionale prevista dall’art. 2 della legge delle guarentigie.

E’ appunto questo il tipo di inchiesta che è stata di recente promossa dal Ministro della Giustizia che, per marcare la sua presenza nel notissimo caso della “famiglia nel bosco”, il 10 marzo di quest’anno ha inviato gli ispettori presso il Tribunale dei minori dell’Aquila. 

Compito degli ispettori: verificare la correttezza dell’operato dei giudici titolari del procedimento con riguardo all’ordinanza del 6 marzo, con la quale i minori erano stati allontanati dalla madre, che «sarebbe stata adottata in carenza dei presupposti normativi e trasmodando dai limiti consentiti, per non essersi tenuto conto dei danni piscologici ai minori».

C’è appena il tempo di constatare che l’inchiesta ministeriale è estremamente discutibile perché sembra investire – come già avvenuto altre volte in passato- il merito di una decisione giudiziaria, che il comportamento tenuto dagli ispettori apre un ulteriore capitolo del caso spinosissimo e controverso della “famiglia nel bosco”, l’unico di cui qui ci occupiamo. 

Gli ispettori non si limitano a svolgere accertamenti sui contenuti e sulle modalità di emissione del provvedimento del 6 marzo ma formulano richieste dirette a monitorare l’intero svolgimento del procedimento e i provvedimenti successivi all’ordinanza oggetto dell’ispezione emessi dal Tribunale dei minori e dalla Corte di appello, tra cui figurano atti istruttori quali la consulenza tecnica di ufficio disposta nel procedimento. 

Da strumento di accertamento su atti e comportamenti “passati”, l’inchiesta amministrativa si trasforma così in una sorta di “ispezione permanente”, proiettata nel futuro, parallela e coeva all’andamento del procedimento giurisdizionale. 

Con una evidente e pericolosa torsione del ruolo degli ispettori e della natura dell’inchiesta amministrativa che finisce con il seguire pedissequamente fasi e passaggi di un procedimento giudiziario in divenire, divenendo un improprio strumento di condizionamento dell’attività giurisdizionale in grado di compromettere indipendenza e serenità dei giudici. 

La questione sarà esaminata dal CSM al quale è stato rivolto un quesito sulle modalità e sui limiti dell’inchiesta ministeriale. 

Ma in attesa del chiarimento che verrà dal Consiglio Superiore non si può fare a meno di osservare che, per il coinvolgimento di minori e per la natura degli interessi in gioco, il caso della “famiglia nel bosco” è già difficile e delicatissimo di suo senza che esso debba essere ulteriormente complicato da evidenti eccedenze dell’attività ispettiva. 

                   QG

18/05/2026
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