Magistratura democratica
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Allontanamenti dei minori e valutazione multidisciplinare: una proposta ridondante che rischia di alterare gli equilibri del sistema

di Michele Scaffidi Runchella
sociologo ed educatore professionale socio-pedagogico, giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano

Negli ultimi mesi il tema degli allontanamenti dei minori dal nucleo familiare è tornato con forza al centro del dibattito pubblico, anche a seguito della proposta di legge presentata da Michela Vittoria Brambilla, che prevede l’introduzione di un collegio multidisciplinare obbligatorio chiamato a intervenire nei procedimenti più delicati. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre il rischio di errore attraverso il rafforzamento delle garanzie istruttorie e l’integrazione delle competenze tecniche a supporto della decisione giudiziaria. In una materia caratterizzata da una forte esposizione mediatica e da una rilevanza sociale elevatissima, la tensione verso una maggiore tutela dei diritti dei minori e delle famiglie appare del tutto comprensibile. Tuttavia, proprio per la complessità del tema, è necessario interrogarsi con precisione sulla natura degli strumenti proposti e sugli effetti che essi possono produrre all’interno di un sistema già articolato, evitando di assumere come dato ciò che invece meriterebbe di essere problematizzato.

Il presupposto implicito della proposta sembra essere quello di un deficit strutturale del sistema attuale, in particolare sotto il profilo della multidisciplinarietà e dell’affidabilità delle valutazioni prodotte nei procedimenti che possono condurre all’allontanamento di un minore. Questa rappresentazione, tuttavia, rischia di risultare semplificata se confrontata con il funzionamento concreto dei servizi e degli organi giudiziari. Nei procedimenti di competenza del Tribunale per i Minorenni, la multidisciplinarietà non è un elemento accessorio ma costitutivo della funzione giudicante stessa, essendo il collegio composto da magistrati togati e da giudici onorari dotati di competenze psicologiche, pedagogiche e sociali. La decisione, dunque, si forma già all’interno di un contesto nel quale il sapere giuridico è strutturalmente integrato con altri saperi.

A questo si aggiunge il ruolo dei servizi sociali territoriali, che producono valutazioni attraverso un lavoro d’équipe nel quale convergono assistenti sociali, psicologi ed educatori, spesso in raccordo con ulteriori attori come la scuola, la neuropsichiatria infantile, i servizi di salute mentale e altri presidi territoriali. Si tratta di un lavoro che non si esaurisce nella produzione di un atto valutativo, ma che si sviluppa attraverso una presa in carico che richiede tempo e continuità, articolandosi in osservazioni, colloqui, interventi e momenti di verifica. La conoscenza che ne deriva non è una conoscenza statica, ma una conoscenza processuale, costruita nel tempo e continuamente rielaborata alla luce dell’evoluzione delle situazioni familiari.

Anche nel contesto del tribunale ordinario, pur in presenza di un giudice monocratico, la possibilità di nominare consulenti tecnici d’ufficio e di acquisire le relazioni dei servizi consente di integrare il sapere giuridico con competenze specialistiche. Tuttavia, questo aspetto merita un approfondimento ulteriore alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022, noto come riforma Cartabia, che ha inciso in modo significativo sull’assetto del processo civile in materia di persone, minorenni e famiglie.

La riforma ha infatti sistematizzato e reso più esplicito il ruolo dell’istruttoria tecnica nei procedimenti familiari, riconoscendo in modo chiaro la possibilità per il giudice di avvalersi di consulenze tecniche d’ufficio anche su materie non giuridiche. La consulenza tecnica non rappresenta, in questo senso, un elemento residuale o eccezionale, ma uno strumento ordinario attraverso cui il giudice può acquisire competenze specialistiche quando la natura della controversia lo richiede. In particolare, nei procedimenti che coinvolgono minori, la CTU può assumere un ruolo centrale nella valutazione delle competenze genitoriali, delle dinamiche relazionali e delle condizioni di sviluppo del minore, contribuendo in modo significativo alla formazione del convincimento del giudice.

Questo dato è rilevante perché dimostra come l’ordinamento già preveda strumenti idonei a integrare il sapere giuridico con saperi tecnici specialistici, senza la necessità di introdurre nuovi organismi strutturati. La CTU, infatti, non si limita a fornire un parere, ma si inserisce all’interno del processo come uno strumento formalizzato, soggetto a contraddittorio e a valutazione critica da parte del giudice e delle parti. In questo senso, essa rappresenta una forma di multidisciplinarietà processualmente governata, che consente di coniugare l’apporto tecnico con le garanzie del procedimento.

Alla luce di questi elementi, il sistema attuale si configura già come un sistema multilivello, nel quale la multidisciplinarietà è presente e operante su più piani: nella presa in carico dei servizi sociali, nella composizione del tribunale per i minorenni e negli strumenti di consulenza tecnica attivabili nel procedimento civile. In questo quadro, la proposta di introdurre un collegio multidisciplinare obbligatorio non appare tanto finalizzata a colmare una lacuna, quanto a introdurre un ulteriore livello valutativo all’interno di un sistema già stratificato.

Il nuovo organismo, pur non essendo formalmente configurato come un organo di revisione delle valutazioni dei servizi, è destinato a operare come una forma di contro-valutazione strutturata, che si affianca alle analisi già esistenti e contribuisce a definire il quadro conoscitivo su cui il giudice è chiamato a decidere. Si viene così a delineare un sistema articolato su tre livelli: quello della presa in carico e della valutazione dei servizi sociali, quello della valutazione giudiziaria eventualmente integrata da consulenze tecniche e quello, ulteriore, del collegio multidisciplinare.

Questa ridefinizione solleva una prima criticità legata al rischio di duplicazione delle valutazioni. Le competenze coinvolte nel collegio multidisciplinare risultano infatti in larga parte sovrapponibili a quelle già presenti nei servizi e negli strumenti tecnici a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’introduzione di un ulteriore livello rischia quindi di produrre una reiterazione delle analisi più che un loro effettivo arricchimento, con il rischio di appesantire il procedimento senza incrementarne significativamente la qualità.

A questa criticità se ne affianca una seconda, relativa alla frammentazione del processo decisionale. La moltiplicazione dei livelli tecnici introduce infatti una pluralità di luoghi nei quali la valutazione viene prodotta, con il rischio di rendere meno chiara la titolarità delle scelte e più complesso il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti. In un ambito nel quale la chiarezza delle responsabilità rappresenta un elemento essenziale, sia per la tenuta giuridica delle decisioni sia per la loro efficacia operativa, tale frammentazione può costituire un elemento di debolezza.

Un ulteriore profilo riguarda il rapporto tra il nuovo livello tecnico e l’autonomia decisionale del giudice. Sebbene la proposta non introduca un vincolo formale alla decisione, la previsione di una valutazione multidisciplinare obbligatoria incide inevitabilmente sul contesto decisionale. La presenza di un ulteriore parere tecnico istituzionalmente previsto e strutturato contribuisce a rafforzare il peso complessivo del sapere tecnico, rendendo più complesso per il giudice discostarsi dalle risultanze del collegio senza un adeguato supporto argomentativo. Si configura così una forma di condizionamento indiretto, che non si traduce in un controllo esplicito sull’operato del giudice, ma che incide sulla sua autonomia attraverso la ridefinizione delle condizioni in cui la decisione si forma.

Al di là degli aspetti organizzativi e procedurali, la proposta appare esprimere una sfiducia implicita nei confronti del lavoro dei servizi sociali. L’introduzione di un livello tecnico esterno obbligatorio trasmette infatti il messaggio che le valutazioni attualmente prodotte non siano sufficienti o affidabili. Si tratta di un passaggio particolarmente delicato, poiché incide sul riconoscimento del ruolo dei servizi nella costruzione della conoscenza delle situazioni familiari. Il lavoro sociale non si limita infatti a una funzione valutativa, ma si sviluppa attraverso un processo relazionale e temporale che consente una comprensione situata delle dinamiche familiari.

La proposta si inserisce in un contesto culturale caratterizzato da una crescente attenzione agli errori del sistema e da una conseguente richiesta di rafforzamento delle garanzie. Tuttavia, l’incremento dei livelli di controllo comporta inevitabilmente uno spostamento del baricentro della fiducia. Il rischio è quello di trasformare un modello fondato sull’integrazione delle competenze in un sistema orientato alla loro reciproca verifica, nel quale la logica della collaborazione lascia progressivamente spazio a una logica di controllo. In tale prospettiva, più che rafforzare la multidisciplinarietà, già presente, la proposta rischia di alterare gli equilibri tra funzione valutativa e funzione giudicante, introducendo un elemento ridondante sul piano delle competenze ma potenzialmente incisivo sul piano simbolico e culturale. In un ambito delicato come quello degli allontanamenti dei minori, il rafforzamento delle garanzie non può prescindere da un investimento sulla qualità e sulla legittimazione dei processi già esistenti, piuttosto che dalla loro duplicazione.

12/05/2026
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