1. Lo sfruttamento politico di un’occasione imperdibile
Sul caso della “famiglia nel bosco”, a cui d’ora in poi farò riferimento con il doppio cognome portato dai tre minori coinvolti, Trevallion Birmingham, il profluvio di voci è tale da rendere a prima vista difficile proporre qualcosa che non sia già stato scritto. In verità il contesto molto particolare in cui si è dall’inizio posto il dibattito ha impedito, a mio parere, l’approfondimento nella giusta direzione di alcuni aspetti della vicenda che sono potenzialmente di interesse generale.
E’ opportuno essere subito molto chiari su un elemento di contesto. Le vicende della famiglia sono state rapidamente “catturate” dalla politica con un’operazione che le ha individuate come materiale idoneo a una strategia mediatica a sostegno del “sì” nel referendum sulla giustizia. Una scelta cinica, e tecnicamente ben pensata.
Il “materiale” era, infatti, tale da rendere difficilmente ripetibile l’occasione per un attacco ai giudici impegnati sul caso e più in generale alla magistratura. Tra tutti i casi in cui nuclei familiari cadono sotto l’occhio dei tribunali dei minori, la maggior parte plausibilmente non presenta caratteristiche idonee a suscitare lo stesso livello di interesse e “solidarietà”: una famiglia appartenente alle tante comunità straniere provenienti dal Sud del mondo presenti in Italia non avrebbe “funzionato”, come è stato da molti sottolineato e, ugualmente, una famiglia italiana doc, in condizione di disagio o marginalità, non avrebbe avuto eguale successo come strumento per catalizzare l’avversione verso i magistrati. Una famiglia anglo-australiana[1], per quanto alternativa, si colloca invece decisamente al di fuori dei bersagli tradizionali delle destre populiste e si presta quindi agevolmente ad essere difesa contro il “nemico” (i giudici) senza ulteriori spiegazioni.
Questa scelta di strategia mediatica da parte del governo in carica (con il coinvolgimento diretto di due figure chiave dell’esecutivo, i ministri Salvini e Nordio) ha catapultato i Trevallion Birmingham in una dimensione in cui ogni pezzetto della loro quotidianità è stato messo sotto la lente di ingrandimento, e usato da infiniti commentatori di vario profilo per spiegare la loro personale visione del mondo. In qualche settimana di navigazione in rete, mi ha colpito la dovizia di particolari su cui è stato costruito lo stigma verso i genitori da parte di chi riteneva l’intervento giustificato: dalla tipologia di fungo causa dell’intossicazione che ha portato all’iniziale "attenzionamento" da parte dei servizi sociali, allo “stupore” che avrebbe mostrato uno dei bambini di fronte alla doccia nella casa famiglia. Mentre questo contributo era in chiusura, la testata il Centro si diffondeva in dettagli asseritamente contenuti nelle relazioni degli esperti che seguono i bambini[2]. Tutte informazioni che, si noti, non sono presenti nei provvedimenti giurisdizionali resi pubblici e che sono al contempo totalmente incontrollabili, oltre che frammenti minuti e irrilevanti di una vicenda complessa. Tutto questo in uno schema ripetuto all’infinito, che fonde il dettaglio di vita familiare filtrato all’esterno con discettazioni “alte” sul rapporto uomo-natura, la modernità e il piccolo mondo antico e così via, secondo le necessità di autopromozione del commentatore di turno.
Qualcuno potrebbe sottolineare che sono gli stessi genitori che hanno deciso di optare (non è chiaro in che misura per scelta personale o per suggerimento esterno) per una esposizione mediatica rivolta a raccogliere solidarietà. Se questo è vero, appare improbabile che potessero immaginare di diventare addirittura la testa d’ariete degli spin doctor di una riforma costituzionale nel paese in cui avevano scelto di vivere. Al tempo stesso, appare evidente la sussistenza di una massiccia e pervasiva violazione della privacy della famiglia, con la continua divulgazione di dettagliate informazioni circa la vita dei bambini nella casa famiglia, le interazioni della madre con il personale e molto altro, in violazione di obblighi deontologici delle persone coinvolte a titolo professionale.
In questa sede non intendo schierarmi nella fazione pro o in quella “contro” i Trevallion Birmingham, divenuti involontariamente strumento di una strategia comunicativa che appare chiaramente orientata da finalità politiche e, anche per questo, indifferente alla necessità di intervenire con particolare cautela su una vicenda che presenta profili di evidente delicatezza. Nel prosieguo utilizzerò solo in minima misura informazioni non contenute negli atti resi pubblici, dai quali prenderò le mosse per alcune brevi riflessioni su cosa questo caso ci può dire circa la capacità della filiera della giustizia minorile di gestire il confronto con “alterità culturali” differenti da quelle ordinariamente affrontate.
La vicenda Trevallion Birmingham è ormai inevitabilmente marcata dalla sua utilizzazione in chiave “antisistema”, che ha posto i magistrati coinvolti in una posizione delicata, con un caso atipico ma non straordinario né drammatico, di colpo catapultato al centro dell’attenzione nazionale. Va evidenziato a questo proposito che la magistratura entra qui in gioco come bersaglio unicamente perché questo è quello che, hic et nunc, occorre all’esecutivo.
L’uso di provvedimenti di allontanamento di minori dalle famiglie per lanciare campagne mediatiche con obiettivi che vanno molto oltre i minori coinvolti non è una specificità italiana: si possono richiamare svariati casi in Europa e altrove, che generalmente non si concentrano sui magistrati ma sui servizi sociali, nel caso Trevallion Birmingham lasciati invece - a mio parere impropriamente - alla periferia del dibattito.
Quale che sia l’autorità pubblica presa di mira, le esperienze straniere ci mostrano chiaramente che, una volta individuati minori e famiglie nei quali i destinatari di una specifica campagna possono riconoscersi, l’atto di “sottrarre” i figli ai genitori ha una potenza comunicativa inarrivabile, e di conseguenza le istituzioni coinvolte giocano ovunque in difesa. Il bambino “portato via” è un fatto che può essere visivamente mostrato (se non l’atto in sé, il vuoto che genera, come ad es. la stanza che occupava), mentre l’eventuale giustificazione della decisione è “nascosta” nei fascicoli e deve essere argomentata: nei nuovi media, una partita evidentemente impari.
Un ottimo esempio di come anche un singolo caso di allontanamento di minori possa diventare il presupposto per sviluppi molto più ampi è rappresentato da una vicenda svedese di qualche anno fa, nota come “caso LVU”, dall’acronimo della legge sulla tutela dei minori[3]. L’allontanamento dei minori di un nucleo familiare di fede islamica da parte dei servizi sociali, sotto la regia di una persona collegata a gruppi salafiti, è stato il punto di partenza di una campagna che ha ottenuto enorme visibilità in tutto il Medio Oriente e in altre aree del mondo a maggioranza islamica, e che è stata amplificata dalle principali reti televisive in lingua araba, portando alla scelta da parte di molti nuclei familiari di origine straniera di abbandonare la Svezia[4].
La “campagna contro la LVU”[5] è pacificamente considerata come uno dei casi più significativi di strategia di disinformazione, tanto da diventare oggetto di un esteso studio commissionato dall’agenzia governativa svedese dedicata alla “difesa psicologica” (Myndigheten för psykologiskt försvar), che ha tra le sue competenze la lotta alle forme di guerra ibrida. In questo caso il focus della campagna era sul supposto pregiudizio antiislamico dei servizi sociali svedesi e sull’asserita assegnazione dei minori a famiglie gay, o che comunque avrebbero costretto i minori a vivere contro i precetti islamici in un obiettivo di assimilazione forzata. Significativamente, in questa vicenda nessuna menzione veniva fatta dell’autorità giudiziaria, anche se i provvedimenti di allontanamento erano stati validati da pronunce giurisdizionali (specificamente i tribunali amministrativi).
L’interesse politico per il caso Trevallion Birmingham ha portato invece ad un tentativo di delegittimazione “interistituzionale”, tutta interna agli apparati dello stato italiano. Questo induce a riflettere anzitutto su chi dobbiamo ricomprendere tra le vittime di questa strumentalizzazione: se è indubbio che i magistrati minorili sono stati oggetto dell’ennesimo attacco “name & shame”, i membri della famiglia Trevallion Birmingham sono stati a loro volta privati del diritto ad avere un procedimento al riparo da pressioni mediatiche di qualunque tipo e da attacchi che mirano a privare i magistrati della possibilità di decidere in ragionevole serenità.
Una pressione sui collegi giudicanti di questo calibro certamente non fa parte dell’ordinario rischio professionale di un magistrato minorile. Una volta che la campagna è stata strutturata presentando l’allontanamento provvisorio come un’arbitraria prevaricazione, espressione di una magistratura irrispettosa dei diritti individuali, e non come una fase di un delicato percorso processuale, è evidente che nulla si svolge nella normalità. Il giudice che si troverà a ribaltare, in tutto o in parte, la decisione di sospensione della responsabilità genitoriale – magari per spontanea evoluzione positiva - compirà un atto che mediaticamente andrà a confermare questa visione. Il ministro che ossessivamente conta in favore delle telecamere le notti trascorse dai bambini lontano dalla "casa nel bosco” apparirebbe all’istante come l’eroe che ha finalmente ricondotto all’ordine l’orco giudiziario. Il magistrato che decida per il mantenimento delle misure si esporrebbe, specularmente, all’accusa di accanimento verso il nucleo familiare.
Il contesto di pressione che si è così determinato comprende, ricordiamo, un ministro guardasigilli che ha pubblicamente dichiarato di valutare “l’utilizzazione degli strumenti disciplinari a sua disposizione”. Strumenti che non ha sinora attivato ma la cui pubblica evocazione in pieno procedimento non fa certo parte della fisiologia della giurisdizione. Non semplice in questo contesto è anche la posizione del primo legale che, sino alla recente rinuncia al mandato, ha difeso i Trevallion Birmingham, da quel che abbiamo potuto vedere con impegno e passione, ma che il caso ha voluto sia capogruppo in un consiglio comunale della regione (Francavilla Al Mare) per la formazione politica (Lega Salvini Abruzzo) collegata al ministro che più si è esposto sul tema. Se possiamo ritenere che tutti i soggetti professionalmente coinvolti, dal lato della magistratura e da quello della difesa, siano stati in grado di reggere alla pressione, è indubbio che questa oggettivamente esiste ed è da considerarsi parte della responsabilità di chi ha pianificato la campagna mediatica.
La prospettiva di queste brevi pagine non nasce, tuttavia, da ipotesi circa la libertà morale di qualche specifico attore ma dall’effetto di irrigidimento che la strumentalizzazione del caso ci sembra abbia avuto sul dibattito che potenzialmente si sarebbe potuto svolgere tra commentatori qualificati: la percezione è che l’utilizzazione del caso Trevallion Birmingham per la battaglia referendaria, in forma volgare e in assenza di argomenti anche solo minimamente validi, abbia ostacolato una riflessione pacata non tanto su eventuali macroscopiche negligenze dei magistrati (che non appaiono presenti), quanto su eventuali debolezze complessive del sistema con cui la famiglia si è trovata ad interagire.
2. “Lost in translation”?
Ricordiamo quali sono i principali elementi evocati, con peso specifico diverso, nel procedimento che ha condotto alla sospensione della responsabilità genitoriale e al trasferimento dei minori in una casa famiglia: l’inadeguatezza della famosa “casa nel bosco”, senza acqua corrente, con bagno esterno, e priva di “utenze”; il rifiuto dei genitori delle vaccinazioni e delle ordinarie visite pediatriche; l’assenza di un percorso scolastico regolare, con un’asserita carenza di vita di relazione con i “pari”; l’esposizione mediatica dei minori per protestare contro l’azione del tribunale. L’occhio dei servizi sociali, come detto, si è appuntato casualmente sulla famiglia, senza connessione con la segnalazione di situazioni di disagio, solo dopo il ricovero per un’intossicazione da funghi dell’intero nucleo familiare (o solo di alcuni, come risulta da altre informazioni).
Non vale la pena di ricostruire nel dettaglio le fasi processuali e le motivazioni addotte dal tribunale dei minori dell’Aquila. Dopo una fase cautelare, la prima ordinanza collegiale del 13 novembre 2025 che ha portato all’allontanamento dei minori e alla loro collocazione in una casa famiglia insieme alla madre (con la quale trascorrono poche ore al giorno) è stata estesamente presentata prima in un articolo di Giovanni Negri[6], che ritiene la pronuncia ineccepibile, avendo i giudici agito «seguendo le direttrici costituzionali», allineandosi a «una costante linea giurisprudenziale secondo la quale la tutela dei diritti fondamentali del minore – in particolare il diritto alla salute, alla vita di relazione, all’istruzione e alla riservatezza – costituisce parametro centrale e sufficiente». Il commento ha poi una chiusa meno tecnica, dove si rimarca come «desti particolare allarme e preoccupazione l’attacco politico all’esercizio di funzioni giurisdizionali, con conseguente alimentazione di un clima di paura e tensione tra la società civile e la magistratura, sempre più spesso, come nel caso in esame, vittima di minacce e insulti sui social networks», mentre la «rilevanza costituzionale dei valori in gioco, soprattutto quando al centro vi è la vita di bambini, impone di evitare qualsivoglia forma di strumentalizzazione e, più in generale, di non minare la fiducia dei cittadini nella magistratura, i cui provvedimenti potranno eventualmente essere vagliati solo nelle opportune sedi giudiziarie». In un successivo contributo, Ennio Tomaselli[7] conclude parimenti nel senso che «servizi e autorità giudiziaria sembrano aver impostato le loro indagini correttamente, ponendo la giusta attenzione a rischi seri e a problemi concreti ˗ non solo supposti o, peggio, inventati ˗ pur se l’istruttoria è stata laboriosa e per qualche aspetto incompleta», rimarcando come non sia «davvero il caso di parlare, come pure avvenuto, di giustizialismo. Termine tanto più fuori luogo in un periodo in cui la magistratura è già sotto attacco per tutt’altri motivi da parte di soggetti, anche istituzionali, che ora non esitano a strumentalizzare la vicenda dei “bambini nel bosco” per obiettivi che non hanno nulla a che fare con l’effettivo interesse dei minori. Aspetto negativo non secondario dell’insieme». Successivamente è intervenuta, come noto, un’ordinanza della corte d’appello dell’Aquila del 16 dicembre 2025 e, su istanza di modifica, un’ulteriore ordinanza del Tribunale dei minori dell’Aquila dell’11 dicembre, provvedimenti che non hanno portato ad una revisione delle decisioni già assunte. In questa sede non mi soffermerò sugli elementi che sono stati acquisiti successivamente all’ingresso nella casa-famiglia, ma unicamente sul meccanismo che ha portato all’originaria limitazione della responsabilità genitoriale e all’allontanamento dal domicilio abituale.
Pur condividendo le valutazioni di Negri e in particolare quelle di Tomaselli, credo tuttavia che permanga un interesse ad andare più a fondo. Vediamo perché, selezionando alcune specifiche angolature tra quelle a partire dalle quali il tribunale dei minori ha composto la sua fotografia della famiglia Trevallion Birmingham. E’ opportuno ribadire che la mia analisi non vuole in alcun modo sostenere che le giurisdizioni coinvolte avrebbero dovuto giungere a soluzioni diverse: la giustizia minorile è inevitabilmente chiamata a compiere nell’interesse dei soggetti tutelati, e in contesti non semplici, valutazioni complessive che legano assieme molti indicatori, il cui esatto peso specifico è spesso difficile desumere dalla lettura dei provvedimenti.
Nell’ambito del tipo di analisi che qui propongo, volta a comprendere se dai provvedimenti si possono desumere potenziali difficoltà “di sistema”, credo sia ammissibile concentrarsi su due aspetti, che sono poi quelli che hanno più appassionato i commentatori: il carattere “insalubre” della sistemazione abitativa e il possibile pregiudizio alla “vita di relazione” dei minori. L’aspetto della mancata frequenza della scuola può essere qui trascurato perché non sembra avere avuto un ruolo determinante nelle decisioni adottate. Il provvedimento di novembre specifica, infatti, che l’originaria ordinanza cautelare «non [era] fondata sul pericolo di lesione del diritto dei minori all’istruzione, ma sul pericolo di lesione del diritto alla vita di relazione (art. 2 Cost.), produttiva di gravi conseguenze psichiche ed educative a carico del minore» e non si elabora ulteriormente quest’aspetto. Mi prendo anche la responsabilità di trascurare qui il punto della violazione della privacy da parte dei genitori tramite l’esposizione ai media, in quanto basato su una vicenda sopravvenuta in correlazione a una reazione difensiva dei genitori, certamente illegittima nelle forme, ma non che fa parte del nucleo originario della vicenda.
Le due pietre angolari del provvedimento sono decisamente l’abitazione (elemento “visibile” e “suggestivo” per i media con l’immagine della “casa nel bosco”) e la vita di relazione dei bambini. Chiariamo subito che il punto non è, naturalmente, escludere che condizioni abitative inadeguate o deprivazioni della socialità possano giustificare provvedimenti di allontanamento. Quello che è lecito voler approfondire è se le valutazioni sulle quali ci si è basati possano ritenersi costruite su una base fattuale incontestabile. Sono aspetti questi più insidiosi rispetto alla diatriba sull’home schooling o l’esposizione mediatica, che hanno o carattere meramente amministrativo (i requisiti per considerare adempiuto l’obbligo scolastico) o sono basati su elementi visivi (le immagini diffuse) che limitano la soggettività delle valutazioni dei giudici.
Per quanto riguarda la casa e la vita di relazione, va premesso che, in mancanza di accesso agli atti, non è possibile formarsi un compiuto giudizio alternativo, e sarebbe scorretto farlo a partire dagli infiniti sguardi che le telecamere hanno gettato sugli spazi privati dei Trevallion Birmingham e dalle narrazioni televisive del primo difensore e delle persone a loro vicine. È corretto però pretendere che dai provvedimenti emerga una valutazione critica della solidità di quanto contenuto nelle relazioni dei Carabinieri e degli assistenti sociali con riguardo all’effettivo pregiudizio, o rischio di pregiudizio, per i minori coinvolti.
Partiamo dalla questione della “salubrità” dell’immobile. In questo caso sembrano essere risultati decisivi elementi puramente formali come “agibilità”, presunzioni ex testo unico sull’urbanistica e così via, mentre nulla sappiamo dell’effettiva protezione fisica e conforto emotivo che la casa forniva ai minori. Sappiamo con certezza che l’immobile era “privo di utenze”, come se l’assenza di “utenze” di per sé ci dica qualcosa su, ad es., temperatura e umidità interna di un’abitazione. Un dettaglio che i provvedimenti, curiosamente, lasciano oscuro è quello relativo alla disponibilità o meno di corrente elettrica: non proprio una questione marginale, pur se diversa dal disporre della relativa “utenza”. Sembra invece, da più immagini e da dichiarazioni rese ai media dal primo difensore, che l’abitazione avesse dei pannelli solari, che servivano ad azionare ordinari strumenti come telefoni cellulari e simili. Si può vivere in modo confortevole senza riscaldamento e acqua corrente? Mi permetto di ricordare che si può, pur se sulla base di abilità manuali che per molti sono ormai dimenticate, e soprattutto se non si vive inseriti in un contesto economico e lavorativo urbano. E’ un dato di realtà banalissimo. L’alimentazione a legna di una “cucina economica”, come quella che si vede in una delle tante riprese degli spazi dei Trevallion Birmingham, il riscaldamento dell’acqua sulla stessa per lavarsi, e così via, sono tutte attività che richiedono un grande dispendio di tempo e una presenza costante. Il provvedimento non ci fa comprendere molto della qualità della vita nella costruzione “fatiscente”, e lascia per questo un ragionevole dubbio che il giudizio possa essere influenzato dalla personale visione dell’osservatore, assistente sociale o carabiniere, per cui una vita “Trevallion Birmingham style” è inconcepibile.
Relativamente alla “vita di relazione”, è legittimo invece chiedersi quale sia stata la qualità dell’interazione con la famiglia, anche viste le scarse competenze linguistiche della stessa in italiano (in particolare dei figli) di cui non è certa la compensazione con competenze in inglese degli assistenti sociali o dei Carabinieri. Il primo provvedimento collegiale del tribunale dei minori non è confortante in questa prospettiva e si può dunque in effetti rilevare qualche elemento di incompletezza dell’istruttoria. Il tribunale dei minori, solo due settimane prima dell’emissione del provvedimento di allontanamento «con assistenza della forza pubblica», “scopre” che i minori non parlano bene l’italiano e che quindi il loro ascolto «dovrà essere rinnovato con la partecipazione di un interprete e all’esito della maturazione delle condizioni che consentano ai minori di esprimersi liberamente al riparo da potenziali condizionamenti dei genitori o delle altre controparti». Stupisce che l’ascolto dei minori nelle forme appropriate, che mi pare decisivo proprio in punto di vita di relazione, venga rinviato a una fase successiva all’emanazione di un provvedimento di non poco impatto sulla libertà del nucleo familiare. Per inciso, se le grida sullo “stato che porta via i bambini” sono qui strumentali e fuori luogo, mi sembra sia da evitare l’eccesso opposto di “bagatellizzazione” del provvedimento, pure a volte emerso nel discorso pubblico: in assenza di una situazione di emergenza o atti di violenza o minaccia, la separazione di un nucleo familiare, con l’assegnazione dei figli a una struttura distante in cui possono rimanere con la madre poche ore al giorno e vedere il padre molto di meno, è una “cosa seria”.
Se la necessità dell’interprete per sentire i minori emerge all’ultimo tuffo, pare anche legittimo chiedersi se in tutto l’iter precedente, nei colloqui che vi sono stati in occasione delle varie interazioni con assistenti sociali, Carabinieri e così via si sia compreso tutto quello che era necessario comprendere. Non è un punto marginale, anche se fa riferimento a una questione che dovrebbe essere abbastanza banale e intuitiva, ossia che le barriere linguistiche sono particolarmente insidiose quando si ha a che fare con persone che sono molto distanti culturalmente da noi, e di cui facciamo fatica a seguire i percorsi mentali. Il rischio è che, non potendo comunicare agevolmente, si ipotizzi una “stranezza” più marcata di quella effettiva. In vari punti della narrazione contenuta nei provvedimenti ci sembra che qualcosa possa essere andato “lost in translation”, con l’attribuzione automatica di un significato che sarebbe, invece, tutto da indagare. Quando si ipotizzano barriere linguistiche vi è, naturalmente (nel caso di adulti, in questo caso i genitori), l’oggettivo rischio che queste siano utilizzate “strategicamente” dalle parti per manipolare in qualche modo la comunicazione con le istituzioni. Sceglieremo qui quindi un esempio in cui, per la collocazione temporale nel corso della vicenda, questo rischio può essere escluso. L’esempio è quello del riferito rifiuto della madre di far applicare ai figli un sondino naso-gastrico in occasione dell’intossicazione da funghi. Nel secondo provvedimento collegiale si ipotizza che la madre si opponesse al sondino «verosimilmente poiché fatto di silicone o poliuretano» [corsivo nostro]. L’avverbio è intrigante, perché non permette di attribuire con certezza ai genitori questa motivazione. Non conosciamo quella che era l’effettiva gravità delle condizioni di salute dei figli, né soprattutto viene riferito che i genitori abbiano effettivamente addotto questa motivazione. Aggiungiamo che esiste un’ipotesi alternativa, ossia che i genitori semplicemente si opponessero a una procedura che è molto invasiva. Si può certo discutere se nel caso concreto fosse cosa saggia, ma è già meno freak del rifiuto “in quanto di plastica”, tacendo del fatto che non si sa se fosse un trattamento salvavita o se il consenso sia stato poi fornito (non si menzionano, infatti, provvedimenti emessi per superare un veto dei genitori). Può sembrare una discussione sottile, ma nell’ordinanza la posizione tenuta temporibus illis in ospedale e liberamente interpretata, ci verrebbe da dire as per hearsay, è ritenuta utile a «denota[re] l’assoluta indisponibilità dei genitori a derogare anche solo temporaneamente e in via emergenziale ai principi ispiratori delle proprie scelte esistenziali». Ricordiamo en passant i provvedimenti routinariamente assunti in Italia dall’autorità giudiziaria, senza scendere in più ampie contestazioni della competenza genitoriale, nel caso dei minori testimoni di Geova che necessitano di emotrasfusioni.
Il generale contesto comunicativo (anche per gli ostacoli posti dai genitori, di cui i giudici non hanno potuto non tenere conto), l’assenza di informazioni sul punto nei provvedimenti e l’oggettivo fatto della necessità di ripetere con assistenza di interpreti l’audizione dei minori lascia poi un punto interrogativo molto più importante circa l’accertamento del pregiudizio attuale o potenziale correlato alla vita di relazione dei minori. Come si afferma nella prima ordinanza collegiale, la «situazione descritta nella relazione del Servizio Sociale e in quelle dei Carabinieri del 23/9 e 4/10/24 manifestava indizi di preoccupante negligenza genitoriale, con particolare riguardo all’istruzione dei figli e alla vita di relazione degli stessi, conseguenti alla mancata frequentazione di istituti scolastici e all’isolamento in cui vivevano».
Da qui la prima ordinanza muove per dirci che non è in questione la lesione al diritto all’istruzione ma il «pericolo di lesione del diritto alla vita di relazione (art. 2 Cost.), produttiva di gravi conseguenze psichiche ed educative a carico del minore», e prosegue con un’esposizione un po' didascalica di cui riportiamo per intero la parte iniziale: «La deprivazione del confronto tra pari in età da scuola elementare (circa 6-11 anni) può avere effetti significativi sullo sviluppo del bambino, che si manifestano sia in ambito scolastico che non scolastico. Il gruppo dei pari è un contesto fondamentale di socializzazione e di sviluppo cognitivo/emotivo, che offre opportunità uniche rispetto all'interazione con gli adulti. In ambito scolastico il confronto e l'interazione con i compagni sono cruciali per l'apprendimento e il successo formativo. La letteratura scientifica (Teoria Socio-Culturale di Vygotskij, Teoria Cognitivo-Evolutiva di Piaget, Teoria dell'Apprendimento Sociale di Bandura, Teoria Ecologica di Bronfenbrenner, Teoria dello Sviluppo Psicosociale di Erik Erikson) al riguardo ha compiutamente descritto i potenziali effetti della loro assenza».
Gli esperti sanno che si tratta di una semplificazione del pensiero degli autori citati, in particolare di quello di Vygotskij[8]. Ma il punto non è tanto questo bensì la mancanza di elementi utili a provare che i minori non avessero relazioni significative anche in assenza di frequenza scolastica, sullo sfondo dell’assenza di indicatori circa lo svolgimento di incontri di qualità comunicativa tale da accertare l’effettivo isolamento dei bambini. Quale che sia l’astratta importanza dei “pari”, il punto essenziale è comprendere come fosse strutturata in termini relazionali la quotidianità dei bambini, e se vi siano state occasioni adeguate per verificarlo[9]. Per essere ancora più chiari: l’unico modo per sapere qualcosa del “mondo relazionale” di quei tre bambini era un’interazione estesa con loro da parte di personale specializzato, con competenze linguistiche adeguate, che non sembra vi sia stata.
3. “Neorurale” o off-grid? Cambiamenti di prospettiva tra Abruzzo e Australia, Italia e Europa
Il tribunale dei minori dell’Aquila si è mosso secondo prassi consolidate. Il punto del carente ascolto diretto dei minori e gli interrogativi che lascia sulla loro effettiva vita di relazione mi sembra una significativa smagliatura, ma non vi è ragione di pensare che questa sia stata decisiva nell’ordinare l’allontanamento e il trasferimento presso una casa famiglia, se il tentativo non pienamente riuscito di audizione dei minori ha avuto luogo solo due settimane prima o poco più. Plausibilmente, vista l’esistenza di un articolato fascicolo, i “giochi erano fatti” in termini di valutazione complessiva. Una volta varcata la «soglia di segnalazione»[10] con il ricovero, che ha condotto la famiglia a essere osservata sotto una lente professionale e burocratica, è difficile ritenere che i giudici potessero prendere un differente orientamento distaccandosi dalle risultanze documentali.
L’aspetto sul quale (per le limitazioni di accesso agli atti) non si possono avere certezze è se delle debolezze, non riconducibili a precise norme giuridiche, vi siano state nella formazione del materiale documentale e peritale sul quale la corte si è basata, derivanti da specifici schemi culturali, oltre che da problemi comunicativi. E’ un aspetto del quale si parla poco, ed è un errore, trattandosi di aspetti che possono essere decisivi nella formazione del convincimento dei giudici minorili. Riprendiamo in questa prospettiva i vari aspetti toccati nel paragrafo precedente, muovendo dal testo dei provvedimenti.
Se “tutte le carte erano in regola”, e i valori costituzionali citati dai giudici e da chi li difende incondizionatamente erano effettivamente rilevanti, mi chiedo però se tutto non parta da una difficoltà più ampia della “prima linea” del sistema di giustizia minorile a valutare le competenze genitoriali in particolari situazioni, e soprattutto, a stabilire modalità di comunicazione adeguate e attente all’impatto di specifiche diversità culturali.
Prendiamo ad es. quanto sappiamo circa il comportamento dei Trevallion Birmingham, la loro “resistenza” ai primi incontri con i servizi sociali, le “fughe” temporanee verso altri (modestamente remoti) luoghi di domicilio. Se questo può apparire inadeguato o “strano”, forse può essere un buon esercizio guardare con uno “sguardo dall’alto” a quelle che sono, a volte, le forme del contatto cittadino-istituzioni in Italia. E’ così fuori luogo pensare a una reazione difensiva dei genitori di colpo passati, dopo una intossicazione da funghi, da una quotidianità volta a evitare ogni forma di conflitto a un’osservazione nelle forme delle indagini penali? Può sembrare un’immagine forte, ma inviterei chi legge a non ritenere la norma nelle democrazie occidentali che accertamenti preliminari nell’ambito del servizio sociale (senza sospetto di violenze o maltrattamenti) sia affidato a un corpo di polizia militare come sono i Carabinieri, a cui i casi della storia italiana hanno voluto assegnare il ruolo di «rappresentanza periferica multitasking» dello Stato. Ora non ci è dato sapere se sia stata la locale stazione dell’Arma o gli operatori dei servizi sociali a sottolineare l’assenza di «utenze», omettendo di parlare (anche solo per negarne la presenza) di fonti alternative di energia, come i pannelli solari che sono apparsi nelle immagini televisive, che secondo una dichiarazione pubblica dell’avvocato alimentavano «addirittura» una lavatrice. La sensazione che si ha, a partire dalle carte processuali disponibili, è che tutti gli attori coinvolti nella preparazione della base documentale delle decisioni del tribunale dei minori siano partiti da una non trascurabile distanza culturale rispetto alla famiglia e da un loro pregiudiziale “etichettamento” come “diversi”. Un giudizio d’altronde condiviso da gran parte dell’opinione pubblica, anche di quella critica verso l’operato dei giudici.
Pensiamo all’aspetto, che molto ha attirato l’attenzione dei media, relativo alla “casa nel bosco” nella quale i genitori avrebbero addirittura rimosso (sempre che sia vero) allacciamenti preesistenti. Per mettere in una qualche casella questa originale famiglia, è stata creata dai media l’etichetta “neorurali”, trasformando una (datata) categoria sociologica in una sorta di affiliazione a un club con tessera e statuto.
Ora è interessante notare che, per parlare della stessa cosa, ossia l’assenza di “utenze”, i media australiani che hanno narrato le vicissitudini dei Trevallion Birmingham, usano una categoria molto più prosaica, ossia “off-grid” (o “off-the-grid”)[11], che in servizi televisivi e giornalistici down under e in molte ricerche è presentata come una scelta praticata da famiglie che si dichiarano amanti della vita outdoor e attente alla sostenibilità ambientale, in una varietà di prospettive culturali ed ideologiche non riconducibili a un comune denominatore[12]. Questo non vuol dire, naturalmente, assumere automaticamente che la specifica modalità off-grid della famiglia Trevallion Birmingham fosse adatta a garantire una sana crescita ai figli (i cui nomi, non diffusi in Italia, ma facilmente conoscibili attraverso i media stranieri, sono di per sé un simpatico manifesto esistenziale). E’ legittimo però, sino a prova contraria, sospettare che la mancanza di “utenze” e la non corrispondenza a standard tecnici molto formali (testo unico sull’edilizia, e così via) non sia stato accompagnato da una valutazione del comfort ottenuto con altre tecniche, che – come accennato - magari semplicemente comportano maggiore dispendio di tempo.
Sempre in termini di potenziali benefici che si possono trarre da uno sguardo un po' più distante, ci permettiamo poi di aggiungere una nota a margine al citato passaggio della prima ordinanza in cui la corte ci richiama i grandi padri della psicologia dell’età evolutiva Lev Semënovič Vygotskij, Urie Bronfenbrenner e Erik Homburger Erikson. In una valutazione complessiva dell’impatto sui figli delle scelte educative della coppia Trevallion Birmingham, e di quanto fossero o meno sufficienti i momenti di socialità alternativa alla scuola di cui i bambini godevano (e che non è ancora stato possibile accertare appieno) poteva forse essere fatto un bilanciamento con i benefici, dal punto di vista educativo ed esperienziale, che la loro condizione di costante contatto con la natura comportava. Non si tratta qui di nostalgie del citatissimo Rousseau o di Henry David Thoreau, ma di specifici indirizzi pedagogici che si ricollegano all’idea di outdoor education: anche questa ha padri fondatori degni di citazione, come il tedesco Kurt Hahn e lo svedese Gösta Fromm, che nella loro elaborazione partivano dalla consapevolezza dei danni allo sviluppo della personalità derivanti dalla distanza dall’ambiente naturale. Di nuovo, nulla di “esoterico”, ma argomenti scelti per tesi di laurea nelle principali università italiane[13].
Anche senza fare dell’accademia, basterebbe poi relativizzare e valutare il modello educativo correntemente applicato ai nostri figli, che attualmente riconosce poco o nessun valore al contatto diretto con la natura. Rimanendo nelle esperienze educative assolutamente ordinarie, in una prospettiva nordeuropea quella italiana è una scuola che produce ragazzi schiavi della dimensione urbana: ha certamente pregi educativi e meriti storici, ma il suo carattere pesantemente “intramurale” è un dato che non può essere seriamente contestato, e i suoi danni sono poco discussi perché ormai “normalizzati”.
La cultura dei magistrati, e quella degli operatori dei servizi sociali e dei Carabinieri, non è una cultura separata da quella dominante nella società e non si vede perché debba essere considerato improbabile o destare scandalo ipotizzare che la vita “off-grid” in mezzo agli animali scelta dai Trevallion Birmingham possa essere stata percepita come difficilmente comprensibile e non sottoposta a una valutazione complessiva, che tenga conto anche degli aspetti positivi per la crescita dei minori. Nel suo commento alla prima ordinanza, Ennio Tomaselli ci ricorda da un lato «l’evoluzione di una società che ˗ volente o nolente e con una pur faticosa e spesso contrastata consapevolezza di ciò ˗ si scopre sempre più complessa e variegata anche dal punto di vista delle culture e degli stili di vita» e dall’altro «l’accresciuta abitudine dei Servizi e della magistratura minorile a confrontarsi con situazioni che riflettono tutto ciò, il che concorre ad evitare che si formino orientamenti aprioristicamente ostili nei confronti delle “diversità”». Visione assolutamente condivisibile, che non elimina però il dubbio che gli operatori si siano trovati di fronte a una situazione che non faceva parte delle “diversità” tipiche dell’intervento dei servizi sociali, tanto che senza l’intossicazione da funghi i Trevallion Birmingham non avrebbero plausibilmente mai “passato la soglia” entrando nella lente dei servizi sociali, rimanendo una presenza nota e integrata nella comunità, per quanto eccentrica.
Come già accennato, al di là dei provvedimenti non ho elementi per conoscere l’effettiva quotidianità, le relazioni sociali, e i progetti di vita dei Trevallion Birmingham. Nella mia personale “tassonomia umana” non gli assegnerei una collocazione particolarmente “esotica”, ma le “tassonomie” di ognuno dipendono dalla propria storia personale. In questo caso, ad esempio, se uno nei boschi non mette mai piede, è improbabile che incontri una delle tante varianti di “famiglie del bosco”, come occorso invece in gioventù a Michele Serra, che ne ha tratto spunto per un interessante intervento sulla vicenda[14]. Nella pratica è purtroppo difficilissimo distaccarsi dalla tendenza a ordinare il mondo, e le persone che incontriamo, sulla base di quella che è la normalità della nostra esistenza, e a trarne una serie di corollari circa quanto è necessario per il libero dispiegarsi della personalità individuale, compresa l’educazione dei figli.
4. Per la magistratura in tempo di referendum: rischi da non correre, errori da non ripetere
Quello dei Trevallion Birmingham è comunque un caso giudiziario che può essere disturbante ma non si prospetta per ora drammatico. Ricordo, per inquadrare l’innegabile difficoltà del lavoro dei giudici, che il tribunale si è comunque trovato di fronte a un atteggiamento dei genitori che era almeno inizialmente molto confrontational. In una delle interviste successive al primo provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale, la madre si dichiarava certa che un allontanamento dei minori sarebbe stato impossibile perché avrebbe provocato un «international uproar». Quanto questo atteggiamento possa anche essere stato a un certo punto alimentato dalla “cattura” del caso da parte della politica nazionale è difficile stabilire.
Occorre però che la magistratura non si faccia schiacciare dalla “manovra a tenaglia” Matteo Salvini/Catherine Birmingham, perdendo una capacità di analisi critica non tanto del proprio agire quanto di quello dei propri compagni di viaggio nella giustizia minorile, in primis gli operatori dei servizi sociali; lo stesso vale per le organizzazioni professionali che li rappresentano e che di recente non hanno esitato a esprimersi sui media[15].
Vale la pena ricordare che quello del peso dei pregiudizi e della oggettiva difficoltà di comunicare con chi viene da prospettive culturali diverse nell’ambito di procedure di valutazione delle competenze genitoriali è un problema che riemerge ciclicamente in contesti svariati e in molti paesi[16]. Singoli casi che cadono sotto l’occhio del grande pubblico possono aiutare non tanto a individuare responsabilità quanto ad assumere consapevolezza di problemi che altrimenti rimanevano sommersi. Di pochi mesi fa è, ad esempio, l’adozione da parte del parlamento danese di una legge che istituisce a livello nazionale un’unità di esperti con competenze specifiche in materia di lingua e cultura groenlandesi, alla quale devono rivolgersi i servizi sociali a livello locale quando devono affrontare casi che riguardano il potenziale allontanamento dal nucleo familiare di bambini di origine inuit, in particolare per quanto riguarda l’uso di test standardizzati di competenza genitoriale[17]. Proprio la presenza di elementi di bias culturale a sfavore delle madri groenlandesi era stata sollevata nell’ambito di alcuni casi, in particolare quello di Keira Alexandra Kronvold[18], che avevano avuto l’attenzione dei media a seguito della protesta dei genitori considerati “inidonei”. Nel caso dell’Inghilterra, il volume di discussione, accademica e pubblica, sul possibile bias etnico e culturale degli operatori del servizio sociale nell’ambito di decisioni impattanti sulla responsabilità genitoriale è enorme, anche all’interno delle stesse organizzazioni professionali[19]. E la lista dei paesi in cui si discute del tema potrebbe essere molto lunga.
La specificità italiana, a nostro parere positiva, di un elevato grado di giurisdizionalizzazione della tutela dei minori, affidata a organi giudiziari che integrano al loro interno competenze extragiuridiche, impone però alla magistratura togata una ulteriore responsabilità: quella di vigilare sull’impatto che le personali concezioni degli operatori (oltre che in seconda battuta degli stessi magistrati) circa quanto rappresenti la normalità e il comfort minimo per un minore, possono avere sulle decisioni finali, andando a detrimento dell’effettivo interesse del minore. Non si tratta di una responsabilità da poco, ed è difficile assolverla senza l’appoggio di sguardi esterni.
Una vicenda che vale la pena di ricordare in questa prospettiva riguarda i rom, sempre immanenti nel dibattito mediatico sul caso Trevallion Birmingham. Come ha ricordato Tomaselli, che ben conosce questo ambito, vi è «chi, all’esplodere del nostro caso, si è affrettato a chiamare in causa i rom per stigmatizzare il (presunto) non intervento nei loro confronti da parte dell’a.g. minorile». Come Tomaselli sottolinea, non ha nessun senso far riferimento ai rom in questo caso specifico. Magari -mi verrebbe da dire - potrebbe essere utile per relativizzare la questione della condizione abitativa. Se ci si ferma ai dati formali di “abitabilità”, conformità alla normativa sull’edilizia, “utenze” e “allacci”, si rischia infatti di equiparare come condizione abitativa chi la “fatiscenza” la vive in un bosco con animali e chi la vive vicino a una discarica con lo stigma dello “zingaro”[20].
Vi è però una vicenda di quindici anni fa che pone qualche dubbio sulla capacità della magistratura di governare da sola questa responsabilità culturale, rappresentata dalla pubblicazione del volume dell’antropologa torinese Carlotta Saletti Salza, Dalla tutela al genocidio ? Le adozioni dei minori rom e sinti in Italia (1985-2005)[21], un lavoro di 592 pagine realizzato a partire dai fascicoli relativi a dichiarazioni di stato di adottabilità esaminati presso un significativo numero di giurisdizioni minorili. Una ricerca di spessore ineguagliato che conteneva indicatori inconfutabili di un funzionamento delle giurisdizioni minorili influenzato da rappresentazioni arbitrarie della “cultura rom”, con un impatto devastante sulle famiglie che entrano nell’occhio degli operatori. Un’indagine basata su un’amplissima documentazione, analizzata con grande rigore metodologico[22]. Le conclusioni dello studio vennero presentate dall’autrice a un importante convegno milanese nel 2010, provocando l’abbandono della sala da parte di alcuni assistenti sociali, apparentemente offesi dai riferimenti al ruolo che i servizi sociali avrebbero avuto nei procedimenti studiati. Il volume venne poi presentato, nel 2012, alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato[23].
Vista l’incisività dello studio, la gravità del quadro che ne derivava e le occasioni di visibilità, tutto portava a sperare in reazioni istituzionali vivaci, anche solo per confutarne le conclusioni, che mettevano in luce un quadro più grave di quelli di altri Paesi dove invece vi erano state ricadute politiche importanti[24]. Niente di tutto questo si è verificato, e non risultano dibattiti di alcun tipo all’interno delle istituzioni. Un silenzio che stride, tra l’altro, con l’attenzione riservata negli ultimi anni al tema del presunto strapotere delle giurisdizioni nel decidere sull’allontanamento di minori (non rom) dalle famiglie. La mancanza di ogni reazione al lavoro di Saletti Salza da parte di chi era deputato a garantire il buon funzionamento della giustizia, in primis il Consiglio Superiore della Magistratura, e in generale l’assenza di un dibattito serio all’interno della magistratura minorile su un problema di questa magnitudo, potrebbero essere visti come indicatori di un’incapacità di rivisitare criticamente il proprio operato[25]. Un’incapacità che se sussiste non è, naturalmente, unicamente della magistratura ma deve ritenersi condivisa con altri gruppi professionali che non riescono a fare i conti con un problema- quello del pregiudizio antizigano- con radici profonde nelle istituzioni e nella società civile, e un alto tasso di strumentalizzazione politica[26].
Senza la strumentalizzazione politica che si è voluta qui avviare come strategia referendaria, il caso Trevallion Birmingham potrebbe invece essere una buona occasione per avviare un discorso sulla costruzione dei modelli di genitorialità nella cultura degli operatori della giustizia minorile.
photo credits: (ANSA/Antonella Salvatore)
*Ringrazio Ennio Tomaselli per le preziose osservazioni e gli spunti di riflessione forniti a partire da una prima versione del lavoro, che naturalmente lasciano interamente a mio carico la responsabilità per le valutazioni espresse.
[1] A quanto risulta la famiglia ha comunque un legame con l’UE, avendo la madre anche cittadinanza maltese.
[2] G. Lettieri, Fratellini del bosco, l’ultima relazione delle educatrici: "La madre non vuole farci insegnare", il Centro, 7 gennaio 2026, per citare solo uno dei tanti.
[3] Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (Legge portante speciali disposizioni sulla tutela dei minori).
[4] Una realtà che, pur se riscontrata in indagini ufficiali, mi sembrava istintivamente difficile da accettare, sino al casuale incontro, nell’aprile 2022, con una coppia di origine palestinese con cittadinanza svedese e educazione universitaria, che riferiva del timore di sottrazione dei figli da parte dei servizi sociali come il principale motivo alla base del ritorno nel loro luogo di origine, Gaza city, pur se il nucleo familiare disponeva in Svezia di un’abitazione di proprietà e di opportunità lavorative adeguate.
[5] M. Ranstorp & L. Ahlerup, The LVU Campaign. The disinformation campaign against Swedish social services: Disinformation, conspiracy theories and domestic-international links related to malign influence activities by non-state actors, Stockholm, Swedish Defence University, 2023.
[6] Nota all'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila del 13 novembre 2025, in Giustizia insieme, 24 novembre 2025.
[7] I bambini nel bosco, in Questione giustizia, 13 dicembre 2025.
[8] Come noto, nelle sue opere (particolarmente Pensiero e linguaggio e Sviluppo, educazione e patologia della mente) Vygotskij si concentrò sulla determinazione in modo scientificamente misurabile degli effetti che il contesto socio-culturale ha sullo sviluppo psichico nell’infanzia, realizzando una varietà di ricerche empiriche su bambini cresciuti in ambiente urbano e nelle campagne, su orfani senza tetto e su popolazioni nomadi dell’Asia Centrale. A differenza di Piaget, Vygotskji «vide nella relazione sociale tra il bambino e gli altri (in primo luogo la madre) il presupposto essenziale per lo sviluppo normale dei processi psichici». Fondare tout court sulle teorie di Vygotskij un elenco di effetti negativi correlati al «confronto e all’interazione con i compagni in ambito scolastico», i “pari”, appare alquanto forzato rispetto all’effettivo nucleo delle sue elaborazioni, tese piuttosto a dimostrare che un contesto relazionale (quale che sia) «che fornisce adeguati strumenti cognitivi, consente al bambino di anticipare il proprio sviluppo mentale rispetto ad altri bambini che non hanno tali possibilità ambientali». Il concetto centrale è quello di «area di sviluppo prossimo» (o «zona di sviluppo prossimale»), ossia la differenza tra «il livello di prestazione cognitiva che il soggetto può raggiungere quando opera da solo ed il livello di prestazione che può raggiungere quando opera con un altro soggetto che si colloca ad un livello di sviluppo superiore. Questo partner, in genere, è l’adulto, in particolare nel suo ruolo di insegnante». Sul suo pensiero v. in sintesi la sezione a cura di L. Mecacci, in A. Fonzi (a cura di), Manuale di psicologia dello sviluppo, Firenze, Giunti, 2001, pp. 25 ss. da cui sono tratti i primi due passaggi citati (la terza, sulla «zona di sviluppo prossimo», ivi a p.69, è di F. Carugati). Luciano Mecacci è il principale studioso di Vygotskji in Italia e traduttore delle sue opere dal russo.
[9] Vista la delicatezza e l’importanza del punto, riporto qui verbatim quanto scritto dalla corte d’appello dell’Aquila nella sua ordinanza del 16 dicembre 2025, sub 6.5.2: «Quanto al profilo della socializzazione, si rileva che nella relazione del Servizio Sociale del 14.10.2025 è stata messa in evidenza la mancata frequentazione della scuola e di attività ricreative o sportive, con applicazione da parte dei genitori dei principi dell’UNSCHOOLIG [sic] e con i figli che non potevano frequentare liberamente altri bambini; si è sottolineato che i minori avevano un rapporto esclusivo con i genitori, che non avevano rapporti con altri componenti, con i coetanei, con la scuola o altre agenzie educative convenzionali.
Il Tribunale ha diffusamente motivato sui rischi per la socializzazione e per lo sviluppo cognitivo/emotivo dei minori, connessi alla deprivazione del rapporto con i pari.
La documentazione prodotta nel giudizio di primo grado (costituita da numerose lettere di supporto ai genitori) al pari di quella prodotta nella presente fase (numerose fotografie che ritraggono i minori in contesti di serenità anche in presenza di altri bambini), come anche il riferimento fatto (nel corso dell’audizione) dalla maggiore dei tre minori alla frequentazione di alcuni piccoli amici, dei quali ha citato i nomi, non vale ad inficiare la correttezza della valutazione operata dal Tribunale, qui condivisa» [corsivo aggiunto].
In considerazione del contesto comunicativo generale (in ciò compreso la ritrosia dei genitori ad “aprirsi” agli assistenti sociali o ai Carabinieri) non mi sembra che questa sintesi, con più dettagli, conforti circa la correttezza della valutazione del tribunale e l’assenza di incomprensioni in sede di predisposizione delle relazioni dei servizi sociali.
[10] Circa la «soglia di segnalazione», intesa come condizione che «porta la visibilità del caso in questione al servizio sociale, alle Forze dell’Ordine, all’ospedale, ecc.» nell’ambito della tutela sociale e civile dei minori, v. il lavoro di C. Saletti Salza, Dalla tutela al genocidio, estesamente richiamato infra, pp. 105 ss.
[11] B. Burns, Court takes custody of children living with Melbourne mum in Italian forest. An Aussie mum living off-grid in an Italian forest with her family has had her three children taken away from her following a court order, in News.com.au, November 25, 2025; A. Bowles, Children removed from Australian-British couple living off-grid in Italian forest, in Australian Broadcasting Corporation, November 25, 2025.
[12] V. anche per un’estesissima bibliografia C. Wilkinson, Beyond Mains Water: A Study of Households that are Off-Grid for Water in Regional New South Wales, Australia, PhD Thesis, University of Wollongong, School of Geography and Sustainable Communities, 2021.
[13] M. Trentinaglia, La pedagogia del bosco. Uno studio di caso presso il laboratorio esperienziale permanente "Educare nel bosco" di Rubano (PD), Università di Padova, Tesi di laurea in scienze della formazione primaria, a.a. 2024/2025.
[14] La casa nel bosco, Il Post, 25 novembre 2025.
[15] V. sul sito del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali (www.cnoas.org), R. Zito, Dare ai bambini il mondo, senza costringerli a restare nel bosco, 11 gennaio 2026 e Noi assistenti sociali… L’inchiesta de ‘il Venerdì’, esempio di buon giornalismo (con riferimento a un articolo di M. Bracconi, uscito su la Repubblica), 8 gennaio 2026.
[16] J. Gibbs, B. Coughlan, T. Morgan et al., Social Workers’ Perceptions of the Nature of Child Neglect: A Systematic Literature Review, in The British Journal of Social Work, Volume 54, Issue 8, December 2024, pp. 3619 ss.; K. Grim, Ethnic biases and risk for discrimination in child welfare investigations in Sweden: Caseworkers perceptions on assessment variability and participatory conditions for client families, in Children and youth services review, Vol. 176, 2025, pp 1 ss.
[17] Lov nr 408 af 29/04/2025 Oprettelse af en særlig enhed med ekspertise i grønlandske sproglige og kulturelle forhold, der skal anvendes i visse børnesager.
[18] M. Bryant, Denmark to ditch “parenting competency” tests for Greenlandic families, in The Guardian, January 20, 2025.
[19] V. l’estesissima bibliografia nel recentissimo rapporto governativo (marzo 2025) Race, Racism and Safeguarding Children, redatto dal gruppo di esperti indipendenti Child Safeguarding Practice Review Panel. Il quadro normativo è costituito dal Children and Social Work Act 2017.
[20] Mi permetto di richiamare qui il titolo di un importante lavoro di antropologia romaní, L. Piasere, Popoli delle discariche, Roma, CISU, 2005.
[21] Roma, CISU, 2010. Della stessa autrice v. anche Famiglie amputate: le adozioni dei minori dal punto di vista dei Rom, Roma, CISU, 2014.
[22]V. l’estesa recensione in Diritto, immigrazione e cittadinanza XII, 3-2010, pp. 279 ss.
[23] Rilevavo in questi identici termini l’inspiegabile silenzio su questo lavoro già in A. Simoni, Dimenticare i rom? Riflessioni su cultura giuridica e antiziganismo in venti anni che non hanno lasciato il segno, in M. Giovannetti, N. Zorzella (a cura di), Ius migrandi. Trent'anni di politiche e legislazione sull'immigrazione in Italia, Milano, Franco Angeli, 2020, pp. 729-747.
[24] Il problema è ricordato anche in C. Mantovan, Antigypsyism, legal culture and sentencing in Italy: A dialogue between sociology of law and critical Romani studies, in Oñati Socio-Legal Series, 12(6), pp. 1518 ss.
[25] Al convegno milanese era presente anche la presidente dell’Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e la Famiglia, nella cui relazione (plausibilmente basata sul testo dell’intervento svolto al convegno), è leggibile in P. Bonetti, A. Simoni, T. Vitale (a cura di), La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia, Milano, Giuffré, 2011, pp. 1145 ss., si riserva un’attenta analisi dei risultati della ricerca di Saletti Salza. Non risultano, tuttavia, suoi successivi interventi sul tema. Il silenzio circa il lavoro di Saletti Salza stupisce se si pensa che l’8 ottobre 2011 l’associazione ritenne necessario diffondere un comunicato in cui si reagiva a un articolo uscito su il Giornale a firma dell’avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace, che parlava di «una magistratura autoritaria e invasiva a tal punto da sottrarre dagli affetti familiari ben trentaduemila minori». V. il comunicato in Minori Giustizia, 4-2011, p. 228.
[26] Per chi abbia dubbi sulla resistenza del “ragionamento per gruppi” e sugli stereotipi antizigani tra le professioni ausiliarie dei giudici in ambito minorile può essere utile citare un passaggio di un recente articolo di uno psicanalista molto noto, M. Ammaniti, proprio a partire dalla vicenda qui discussa. V. Famiglia nel bosco, i diritti dei bambini, in la Repubblica, 24 dicembre 2025, dove in un passaggio si legge «È quello che si può a volte verificare con i genitori Sinti oppure quelli mafiosi e camorristi che inducono i figli a divenire corrieri della droga». V. le osservazioni al riguardo di D. Pavlović, Se l’intellettuale confonde rom, sinti e camorristi: la criminalità che giustifica tutto e l’impossibilità di un’educazione neutra, in l’Unità, 4 gennaio 2026.