Articoli di Questione Giustizia su genitorialità
Commento a Tribunale Bologna, Decreto n. 7559 del 31 dicembre 2021
La discussione sull'esistenza o meno della c.d. PAS (sindrome di alienazione parentale) ben poco importa sul piano del diritto. Ciò che rileva sono invece gli ostacoli posti da un genitore alla relazione del figlio con l'altro: salvo sia giustificata da ragioni specifiche, è una condotta illecita, che dev'essere tempestivamente contrastata dal giudice e può essere fonte dell'obbligo risarcitorio, ma non necessariamente di un cambio dell'affidamento.
La proposta di un rito processuale unificato in materia di persone, minorenni e famiglia e di un unico organo giudiziario cui devolvere le relative competenze è del tutto condivisibile. Tuttavia, la mancata riforma della potestà genitoriale, cui non si diede corso nel 2013, ha finito per indurre una confusione tra la tutela dei diritti, che deve svolgersi nel rispetto degli artt. 24 e 111 Cost., e la protezione e cura dei soggetti deboli – primi tra i quali i minorenni - da attuare alla luce dei principi sanciti dall’ art. 32 Cost. Una riforma organica della materia impone la ricostruzione del regime giuridico della filiazione sotto ogni profilo: non solo quello relativo alla costituzione del rapporto di filiazione e di parentela, ma anche con riferimento ai diritti doveri relazionali dei figli e nei confronti dei figli in primo luogo da parte dei genitori, che la Costituzione e le fonti dell’ordinamento internazionale riconoscono come diritti umani, come tali fondamentali ed inviolabili.
Prosegue il dibattito in rivista sul tema della PAS dopo l’ordinanza Cass. Civ., Sez. I, 17.5.2021, n. 13217 con cui la Suprema Corte suggerisce un approccio alla questione per così dire “dal basso”, prescindendo, cioè, da disquisizioni astratte sul fondamento scientifico della sindrome e ponendo, piuttosto, l’attenzione sull’agito del soggetto ritenuto “alienante”, al fine di verificare se – attraverso una valutazione ampia ed equilibrata, di valenza olistica – possa essere, comunque, intrapreso un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali.
Il convenuto per dichiarazione giudiziale di paternità chiede in via riconvenzionale il risarcimento del danno per essere stato privato del rapporto con il figlio: la madre ha il dovere di informarlo, o il padre ha il diritto e l'onere di attivarsi per informarsi?