Magistratura democratica
giurisprudenza di legittimità

Non più figli di un diritto minore

di Stefano Celentano
Giudice del Tribunale di Napoli
Nota a Cassazione n.12962/2016
Il tema sarà approfondito nel numero 2/2016 della rivista trimestrale, on line da metà luglio, che dedicherà un obiettivo a "il corpo, anatomia dei diritti"

Succede a volte che, anche ad un Paese che tenta affannosamente di costruire una solida architettura delle molteplici forme in cui si declina il diritto alla vita familiare, poche settimane bastino per riprendere quota rispetto ad un percorso di recente contrassegnato da compromessi politici e giochi al ribasso. E così, il silenzio assordante della recente legge 20.5.2016 n. 76 su tutto ciò che attiene al mondo della genitorialità, in un quanto mai opportuno meccanismo di rapida compensazione, trova finalmente voce e piena affermazione nella sentenza della Prima Sezione Civile della Corte di cassazione n. 12962/2016 che, a conferma di un orientamento di merito, statuisce in via definitiva che sussiste un diritto fondamentale dei minori cresciuti in coppie omogenitoriali, a mantenere una relazione familiare legalmente riconosciuta anche con il c.d. genitore sociale.

Una pronuncia importante che, scrivendo una bella pagina di diritto e di civiltà, dà piena contezza delle duplici direzioni in cui si sviluppa il diritto alla vita familiare, quella orizzontale (il mondo della relazione di coppia), e quella verticale, la dimensione delle relazioni genitoriali che, staccate dal presupposto mai necessario della genitalità, vivono di luce propria e ricevono autonoma dignità basata sul rispetto del loro spessore e sulla loro rilevanza nella vita dei loro protagonisti, adulti e minori. 

 

Il fatto. Il Tribunale per i minorenni di Roma, ai sensi dell’art. 44, comma 1 lett. D) della L. 184/1983, aveva disposto farsi luogo all’adozione di una minore da parte della compagna della madre biologica, ritenendo insussistente qualsiasi possibilità di limitare l’applicazione della suddetta norma per effetto dell’orientamento sessuale del richiedente la adozione, e affermando che – proprio all’esito di una corposa e puntuale istruttoria sulla coppia, sulla minore e su tutte le dinamiche del loro nucleo affettivo – fosse assolutamente conforme all’interesse della bambina, il riconoscimento pubblico della relazione di tipo genitoriale che la stessa aveva costruito e maturato nel tempo con la c.d. madre sociale, e che la natura omoaffettiva del predetto nucleo non ponesse alcun ostacolo di sorta alla realizzazione di tale interesse.

La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza di primo grado, ritenendo la insussistenza di qualsiasi conflitto di interesse tra la minore e la madre che la rappresentava (escludendo quindi la necessità della nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.), ed evidenziando come la minore avesse ormai costruito con la madre sociale un rapporto autonomo, interpersonale, affettivo ed educativo tale da giustificarne il riconoscimento giuridico nella forma legale corrispondente alla natura ed all’entità di tale profonda relazione, assolutamente qualificabile come “filiale/genitoriale”. Avverso tale pronuncia, la Procura Generale ricorreva alla Suprema Corte, lamentando l’omessa nomina del curatore speciale nel corso del procedimento, l’erronea applicazione dell’art. 44 lett. D) della legge sulle adozioni, e richiedendo sopratuttto, in via preliminare, la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

 

La decisione. Se il diritto si nutre di categorie e di concetti giuridici e non, l’interpretazione delle norme vive della ricerca di criteri che ne assicurino l’identità e ne orientino l’elaborazione giuridica e culturale. E così, la Corte, nella sua ricca motivazione, utilizza il “paradigma antidiscriminatorio” (espressione utilizzata alla pag. 42 della motivazione) per respingere in primo luogo la denunciata incompatibilità di interessi tra la bambina e la propria madre biologica, per come prospettata dalla parte ricorrente.

Si afferma infatti che, ritenere che il conflitto in parola nasca proprio dall’interesse della madre a vedere giuridicamente consolidata la propria relazione affettiva con la sua compagna – in funzione di un più ampio progetto di condivisione che includa in sé anche il riconoscimento pubblico di una bi-genitorialità già operante nei fatti – significa valutare con pregiudizio tale relazione solo sulla scorta della sua natura omoaffettiva, e non anche su altri elementi concreti di fatto non allegati dal ricorrente, e ritenere pertanto che sia la natura di tale relazione a far sì che una delle sue protagoniste principali (la madre della minore) possa essere portatrice, anche solo in astratto, di una posizione confliggente con l’interesse della bambina, senza invece accedere ad una differente e più reale lettura della posizione sostanziale della madre, anch’ella interessata a che, la relazione di natura genitoriale esistente tra sua figlia e la sua compagna, sviluppata e consolidata nel tempo, avesse pieno riconoscimento giuridico, fuoriuscendo dalla sfera privata ed intima del nucleo domestico e ottenendo massima dignità e tutela pubblica.

Il medesimo paradigma antidiscriminatorio funge da criterio interpretativo anche per un’altra importante questione: stabilito che l’art. 44, lett. D) possa trovare applicazione non solo quando l’affidamento preadottivo sia impossibile non solo in fatto, ma anche in diritto, la Corte ritiene allora che l’istituto della adozioni in casi particolari possa trovare terreno elettivo non solo per le coppie eterosessuali, ma anche nei nuclei omoaffettivi, stante il divieto di discriminazione fra conviventi eterosessuali ed omosessuali, come affermato in modo inequivoco dalla Corte di Strasburgo con riguardo alla adozione coparentale, in ossequio proprio all’art. 14 della CEDU, e attesa la necessità di evitare qualsiasi ingiustificata disparità di trattamento tra differenti nuclei affettivi, sulla scorta di un dato neutro e del tutto irrilevante, e cioè l’orientamento sessuale che li caratterizza e gli conferisce peculiare identità.

Alla luce di tali principi, ribadita ancora una volta la totale insussistenza di qualsiasi evidenza scientifica dotata di adeguato margine di certezza circa gli eventuali pregiudizi per il minore derivanti dalla natura omoaffettiva del suo nucleo genitoriale, la Corte afferma a chiare lettere che, ai fini della applicazione della legge sulle adozioni, in relazione alla fattispecie normativa applicata, “l’esame dei requisiti e delle condizioni imposte dalla legge, sia in astratto che in concreto (l indagine sull’interesse del minore imposta dall’art. 57, pricomo comma n. 2) non può essere svolto – neanche indirettamente – dando rilievo all’orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questo stabilito con il proprio partner”.

Il paradigma antidiscriminatorio, fondamentale regola di civiltà e motore di sane dinamiche sociali, diviene criterio ermeneutico della norma, come già avvenuto per opera della giurisprudenza sovranazionale.

 

Non più figli di un diritto minore. 

Le relazioni omogenitoriali e le dinamiche relazionali ed affettive tra i componenti la coppia ed i figli hanno formato oggetto di approfonditi studi scientifici, che meritano una rapida menzione.

Allo stato delle attuali conoscenze e degli attuali studi, può ritenersi che la comunità scientifica abbia dimostrato che la crescita di un minore in un contesto omoaffettivo non leda il suo superiore interesse, inficiandone il successivo adattamento (Caristo, Nardelli, 2013), e un numero considerevole di ricerche tende oggi a dimostrare che i bambini cresciuti da genitori omosessuali e quelli da genitori eterosessuali non si differenziano in termini di salute mentale, sviluppo cognitivo, sviluppo psicosessuale, relazioni con i pari e rendimento scolastico (American Academy of Pediatrics, 2013; American Psychological Association, 2005; Patterson, 2009; Patterson e Wainright, 2011; Perrin, Siegel e The Committee on Psychosocial Aspect of Child and Family Healt dell’American Academy of Pediatrics, 2013).

Anche gli studi del 2005 elaborati dall’American Psychological Association hanno evidenziato l’insussistenza di qualsiasi valido riscontro scientifico rispetto al presunto deficit di idoneità genitoriale delle persone gay e lesbiche, dimostrando altresì la inesistenza di qualsiasi correlazione tra lo sviluppo della identità di genere (e di eventuali disforie) e la permanenza in un nucleo familiare omogenitoriale.

Ma ancora, non può dimenticarsi la conclusione a cui è giunta l'American Academy of Pediatrics a sostegno delle famiglie omogenitoriali e dell’adozione per le coppie gay e lesbiche lo scorso 20 marzo 2013, quando, nel redigere il documento conclusivo di un imponente lavoro di ricerca, ha affermato che: “Adulti coscienziosi e capaci di fornire cure, siano essi uomini o donne, etero o omosessuali, possono essere ottimi genitori [...] Nonostante le disparità di trattamento economico e legale e la stigmatizzazione sociale, trent’anni di ricerche documentano che l’essere cresciuti da genitori lesbiche e gay non danneggia la salute psicologica dei figli e che il benessere dei bambini è influenzato dalla qualità delle relazioni con i genitori, dal senso di sicurezza e competenza di questi e dalla presenza di un sostegno sociale ed economico alle famiglie”.

Se questo è il quadro scientifico di riferimento, ben vengano i richiami della Corte a valutare l’interesse del minore, senza alcun riferimento, neanche in via indiretta, all’orientamento sessuale dei genitori o comunque del nucleo affettivo in cui la sua vita sociale e relazionale prende forma.

E con questa pronuncia, la Corte riempie di fatto il vuoto normativo della recente legge sulle unioni civili, che – come ben noto – al comma 20 dell’art. 1, prevede che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”; l’utilizzo del participio “consentito” fa sì che la giurisprudenza, interprete delle norme, possa applicarle sulla base di criteri ermeneutici (quale appunto il paradigma antidiscriminatorio) che possano dunque ricomprendere nella loro portata anche le coppie omosessuali, atteso che – proprio per quanto affermato nella sentenza in oggetto – l’orientamento sessuale dell’adottante e del genitore biologico non ha mai alcuna valenza, neanche in via indiretta ed ipotetica, nell’indagine sull’interesse del minore a vedere consolidata nelle forme pubbliche la sua “relazione filiale di fatto” con il soggetto richiedente l’adozione.

Altri commentatori hanno dunque fatto riferimento ad una effettiva “quadratura del cerchio sulle unioni civili”, ottenuta proprio dal riconoscimento giuridico delle famiglie formate da coppie gay e lesbiche, dal riconoscimento a queste di diritti equivalenti a quelli delle coppie sposate, e dal riconoscimento giuridico – ultimo – anche della rilevanza pubblica della relazione tra entrambi i componenti della coppia ed i figli.

Pare dunque sempre più consolidarsi un percorso giurisprudenziale che, favorito ormai da anni da pronunce sovranazionali indirizzate al pieno riconoscimento del diritto alla vita familiare dei nuclei omoaffettivi, abbia come criteri di azione il paradigma antidiscriminatorio, la declinazione pluralistica del concetto di famiglia, la trasversalità dei diritti della persona all’interno delle relazioni affettive, il rispetto della dignità relazionale, ed il riconoscimento sempre maggiore della eterogeneità delle forme e delle espressioni con cui gli interessi dell’individuo si esplicano e si manifestano nei nuclei affettivi.

Un percorso virtuoso, spesso condotto nella inerzia del legislatore, in cui il diritto assimila dalle altre branche del sapere, scientifiche e sociali, strumenti e metodi di approccio al “fatto storico” e di interpretazione delle norme. E così, in questo ideale tracciato, va riconosciuta piena dignità giuridica – ferma restando la primazia dell’interesse superiore del minore – al diritto alla genitorialità cercando di depurare il dibattito giuridico su tale tema – anche con riferimento agli approdi scientifici delle tecniche di fecondazione – da approcci approssimativi e poco problematici che riducono e categorizzano la genitorialità a mero desiderio, negando in radice la possibilità che l’aspirazione alla continuità degli affetti, all’accudimento, al trasferimento del proprio vissuto e del proprio bagaglio umano e personale, possano rappresentare una importante espressione della propria identità, declinabile nelle forme del diritto e come tale tutelata in forma pubblica.  

Al diritto dunque, alle norme ed alla giurisprudenza, espressioni di civiltà e sensibilità sociale, l’arduo compito, in un percorso ormai in itinere, di una più completa rivisitazione del diritto e dei diritti della famiglie e delle famiglie.   

 

30/06/2016
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