Ordine pubblico, gestazione per altri e diritti dei minori: riflessioni a partire dalla sentenza SS.UU. 30 dicembre 2022, n. 38162
La superficialità dello scontro ideologico vs la profondità della riflessione del giurista
La superficialità dello scontro ideologico vs la profondità della riflessione del giurista
Nota a Tribunale di Milano, ordinanza nr. 562 del 24.04.2023 (e prime impressioni su Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, richiesta del 15.5.2023)
Scheda sull'ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. XVIII Civile, 9 settembre 2022
In nota a due sentenze, del Tribunale e della Corte d’appello di Torino, che negano il diritto del nato da fecondazione assistita al riconoscimento del partner del genitore biologico: in attesa che intervenga il Legislatore…
Scheda illustrativa dell’ordinanza interlocutoria n. 1842 del 2022
Il 23 febbraio la Corte costituzionale è chiamata a decidere della costituzionalità dell’adozione in casi particolari nella parte in cui l’art. 55 non prevede la costituzione di legami di parentela con la famiglia dell’adottante. Si tratta di questione molto attuale e molto sentita, soprattutto dopo le sentenze n. 32 e 33 del 2021 dello stesso Giudice delle leggi. Tuttavia, all’orizzonte si prospetta il rischio di una pronuncia di inammissibilità in ragione della irrilevanza della questione sollevata dal giudice minorile nel contesto della domanda di adozione.
Le sezioni unite sono chiamate a pronunciarsi sull’ incidenza del fattore tempo in tema di competenza giurisdizionale tra più Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 1996, qualora si tratti di pronunciare sull’affidamento di minori che mutano la residenza abituale. L’ordinanza di rimessione offre lo spunto per esaminare le peculiarità della Convenzione dell’Aja del 1996 e valutare l’applicabilità alla fattispecie dei principi della formazione del giudicato rebus sic stantibus e della perpetuatio jurisdictionis.
Scheda sintetica delle sentenze della Corte costituzionale nn. 32 e 33 del 2021
La segnalazione del 29 luglio 2019 del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza che propone ai titolari di iniziativa legislativa importanti riforme processuali per la «tutela giurisdizionale dei diritti relazionali» impone chiarimenti su ritardi ed intoppi dell'evoluzione del diritto di famiglia. Anche la parziale riforma dell'istituto della "potestà genitoriale", oggi denominata «responsabilità genitoriale», rivela la persistenza di una visione culturale ancora paternalista delle relazioni familiari che si riflette anche sulla giustizia.