Co-genitorialità femminile e status della prole
In adesione al decreto del 30 novembre 2023 con cui la corte d'appello di Brescia ha confermato la legittimità del riconoscimento di due minori effettuato dalla madre intenzionale e la rettificazione dell'atto di nascita con l'aggiunta dell'indicazione del secondo genitore, il contributo individua alcuni profili interpretativi della controversa questione dello stato giuridico dei bambini nati da una coppia femminile.
Lo scritto si propone di dare una prima lettura, “a caldo” della sentenza n. 68 del 2025 sul riconoscimento del figlio nato in Italia da fecondazione eterologa legalmente praticata all’estero e sulla trascrizione del nome della madre intenzionale nell’atto di nascita.
Da una ancora sommaria analisi della sentenza e dei suoi precedenti, l’articolo ambisce, anche con l’ausilio di riferimenti al ben noto caso della sentenza sul fine vita ed a vicende occorse in àmbito europeo, a tratteggiare quelle che, senza eccessiva enfasi, possono però considerarsi le premesse di eventuali ulteriori sviluppi della giurisprudenza costituzionale in materia di tecniche procreative.
Una prima riflessione sulla sentenza n. 68/2025
In adesione al decreto del 30 novembre 2023 con cui la corte d'appello di Brescia ha confermato la legittimità del riconoscimento di due minori effettuato dalla madre intenzionale e la rettificazione dell'atto di nascita con l'aggiunta dell'indicazione del secondo genitore, il contributo individua alcuni profili interpretativi della controversa questione dello stato giuridico dei bambini nati da una coppia femminile.
La scarna disciplina della negoziazione assistita nelle procedure familiaristiche fa nascere molti interrogativi su nuove competenze e, soprattutto, accresciute responsabilità dell’avvocato negoziatore. Questo lavoro ha inteso evidenziarle e, nel contempo, esaminare, attraverso la comparazione di Protocolli e Linee Guida, le criticità nascenti dalle macroscopiche divergenze nelle richieste delle Procure in tema di produzioni documentali e controlli; produzioni che, di contro, nelle procedure giurisdizionali la riforma Cartabia ha preteso con estremo rigore.
Nel giro di una generazione l’Italia ha registrato una diversità culturale molto articolata e, perciò, del tutto inedita. Sul piano della geografia religiosa, è in particolare segnata dall’inedita presenza dell’Islam, o meglio degli Islam, le cui identità sono tali da impattare sulle discipline del matrimonio e della famiglia. Ad attestarlo è il crescente numero di atti (poligamia, khul, talaq, mahr, kafalah) nati e sviluppati nell’alveo della tradizione musulmana. La loro compatibilità con l’ordinamento italiano è tutta da verificare, come peraltro richiesto dalla legge 31 maggio 1995 (n. 218) sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Spesso la verifica porta a una ridefinizione dell’ordine pubblico sostanziale e processuale, cui risalgono le fila del diritto positivo, il suo bisogno di coerenza interna secondo il canone di ragionevolezza, consentaneo a quello di proporzionalità. Sono questi gli argomenti che innervano il presente lavoro, in cui si sottolinea come l’effettiva e non irragionevole tutela dei diritti e delle libertà possa complicarsi quando calata in specifici ambiti, particolari settori, condizioni personali e formazioni sociali. La riprova giunge proprio dal matrimonio e dalla famiglia, i cui istituti sono esposti ad una perenne evoluzione e all’incommensurabilità delle relative condotte.
La superficialità dello scontro ideologico vs la profondità della riflessione del giurista
Nota a Tribunale di Milano, ordinanza nr. 562 del 24.04.2023 (e prime impressioni su Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, richiesta del 15.5.2023)
Il contributo esamina la disciplina che il d.lgs n. 149 offre al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, con l’intento di risolvere alcuni nodi applicativi che già si profilano. Viene esaminata la disciplina dei poteri affidati al giudice, quando oggetto del processo sono diritti indisponibili, e il diverso regime quando oggetto dello stesso sono diritti relativamente disponibili, come i contributi di mantenimento; delle preclusioni alle difese delle parti in materia di diritti disponibili e alle speciali riaperture concesse in corso di causa; delle misure provvisorie e del regime della loro modificabilità e reclamabilità; del giudizio finale e della sua attuazione, secondo modelli alternativi a quelli del libro III del codice di rito; nonché dell'appello. Speciale esame viene poi dedicato alla problematica disciplina del rilievo della violenza nel processo e al contraddittorio, con la partecipazione del pm e del curatore speciale del minore. Da ultimo, offre un tentativo di risolvere le problematiche del regime transitorio, alla luce della anticipazione – con la legge di bilancio di fine 2022 – dell’entrata in vigore della riforma.