1. Oltre lo scontro politica-magistratura
È opinione diffusa che la riforma della Corte dei conti recentemente approvata dal Parlamento (l. 7 gennaio 2026, n. 1), sotto dettatura del Governo e dopo un iter caratterizzato dalla totale chiusura a proposte di modifica, anche di tipo tecnico[1], rappresenti una delle misure volte a ridurre i controlli di legalità e lo spazio del potere giudiziario, a vantaggio dell’esecutivo.
Si argomenta che la legge “Foti” (dal nome del suo originario proponente[2]) andrebbe letta in stretta connessione con la riforma costituzionale della magistratura ordinaria, con l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio e con alcuni interventi sul codice di procedura penale. Impunità per i potenti e maggiore libertà di azione per politici, amministratori e dirigenti pubblici sarebbero gli obiettivi comuni alle riforme del governo Meloni che interessano la Giustizia.
Questa lettura – largamente condivisibile – ha il merito di legare assieme, come parti di un unico disegno, interventi che condividono una singolare assenza di sistematicità.
Nessuno dei provvedimenti richiamati (ma altri se ne potrebbero aggiungere) ha in effetti la portata e la dignità di una “riforma”. Siamo di fronte, piuttosto, a interventi puntuali, poco meditati, calati nell’ordinamento con scarsa consapevolezza dei loro effetti di sistema. Sotto questo profilo, la legge di riforma della Corte dei conti è addirittura emblematica: un coacervo di norme che riscrivono funzioni e istituti profondamente diversi (e distanti), senza alcuna preoccupazione per il coordinamento con i testi normativi esistenti, come il Codice della giustizia contabile e il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti. A completare il quadro, un’amplissima delega al Governo a stravolgere l’organizzazione dell’Istituto, una vera legge nella legge, la cui portata trascende le modifiche alle funzioni.
Rispetto al testo iniziale, gli unici emendamenti significativi approvati nel corso dell’iter parlamentare sono stati quelli presentati dai relatori (ma notoriamente provenienti dal Governo)[3]. Nonostante il veicolo – una proposta di legge di iniziativa parlamentare – la riforma è stata portata a termine con una tecnica ormai diffusa, che vede norme scritte negli uffici ministeriali, spesso da consiglieri o consulenti esterni, essere presentate alle Camere da singoli parlamentari: una comoda alternativa al disegno di legge governativo, che richiede, oltre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, l’approvazione del Quirinale.
Come nel caso degli interventi sulla legge e sul processo penale, la legge Foti introduce un’eclatante limitazione della responsabilità di chi gestisce il denaro pubblico. Come la riforma costituzionale, diminuisce l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati, con una forte gerarchizzazione degli uffici requirenti e rafforza i poteri dei presidenti delle Sezioni giudicanti. Introduce, inoltre, una separazione “di fatto” delle carriere, che restano formalmente unite solo in considerazione dell’esiguo numero di interessati (circa 500 magistrati in servizio).
Sarebbe tuttavia un errore ritenere che la riforma, che vede la luce nel momento più aspro dallo scontro tra politica e magistratura, non abbia radici più profonde e lontane. Proprio da queste radici è necessario partire, affinché il suo contenuto, che sarà meglio illustrato in conclusione, risulti pienamente comprensibile.
2. Crisi economica, crisi dell’Amministrazione
Il 2008 è stato un anno di svolta per la Storia contemporanea.
La crisi finanziaria esplosa negli Stati Uniti e la conseguente crisi economica globale è stata, per l’Italia, la più lunga e profonda da un secolo.
La relativa vicinanza degli avvenimenti rende difficile analizzarli in una prospettiva storica, ma è sufficiente ricordare che solo nel 2023, dopo 16 anni, il PIL italiano è tornato ai livelli del 2007 (in termini reali). Se si considera l’andamento non entusiasmante del reddito nazionale negli anni immediatamente precedenti e successivi, si arriva, nel confronto con altri Paesi, a un intero “ventennio perduto” di crescita economica.
La ripresa, peraltro, è stato tutt’altro che uniforme, all’interno della società italiana.
I salari reali, nel 2025, risultavano dell’8,7% più bassi di quelli del 2008[4] e tuttora più bassi (del 5,6%) a quelli del 1999, fenomeno pressocché unico tra i Paesi OCSE. Si è quindi verificata una notevole redistribuzione di ricchezza dai salari ai profitti, dal lavoro al capitale.
Restringendo la visuale al solo settore pubblico, si deve osservare che la pubblica amministrazione italiana è uscita dalla crisi in una condizione di gravissima difficoltà.
La stagione dei tagli ha avuto inizio, formalmente, nel 2008, con il governo Berlusconi e il ministro Tremonti, ma oggi si tende a dimenticare che, nel clima politico dei primi anni Duemila la p.a., e il pubblico impiego in particolare, era oggetto di invettive bipartisan.
Nel 2006, alla vigilia della caduta del secondo governo Prodi, Lamberto Dini, capo di un partito della coalizione di centrosinistra, arrivò a proporre, come misura indispensabile di contenimento della spesa pubblica, la riduzione del 10% del numero dei pubblici dipendenti. Il governo Prodi cadde senza che la proposta fosse presa in considerazione, ma l’auspicio di Dini (e di molti altri) si è ampiamente realizzato nei vent’anni successivi, soprattutto nel comparto locale, con riduzioni anche del 50% della compagine dei dipendenti.
Quattro anni più tardi, la lettera Draghi-Trichet della BCE, con la sua ricetta di riforme lacrime e sangue, affrettò la caduta del governo Berlusconi. L’avvento di Mario Monti inaugurò quindi una stagione di governi tecnici o di grande coalizione, tutti accomunati, sia pure con accenti e intensità diverse, da politiche di austerità.
L’effetto più evidente di queste politiche, nell’ambito della pubblica amministrazione, riguarda proprio il personale. Il gran numero di concorsi pubblici banditi dal 2022 in avanti, in corrispondenza del venir meno di alcune norme di contenimento della spesa, sta causando gravi problemi nel reclutamento di nuove risorse, con la fuga dei vincitori (che spesso partecipano contemporaneamente a più concorsi) verso le posizioni e gli enti che offrono retribuzioni più alte. Le amministrazioni locali, in particolare, hanno enormi difficoltà a competere con il settore statale.
La causa dell’attuale corsa al posto pubblico è, naturalmente, il sostanziale blocco del turn over per quasi un decennio (approssimativamente, tra il 2012 e il 2022), coincidente con il periodo nel quale un gran numero di dipendenti pubblici appartenenti alla generazione dei baby boomers (i nati dal 1946 al 1964) sono andati in pensione.
Le conseguenze sono state del tutto prevedibili.
Il PNRR ha certificato la diffusa incapacità degli enti pubblici di realizzare, in un periodo di tempo limitato, investimenti e opere pubbliche. (La spesa pubblica per gli investimenti, del resto, è stata ridotta ai minimi termini per tutto il periodo dell’austerità[5]).
Come emerge da numerose indagini, la carenza del personale è la principale ragione di tale difficoltà[6]. Ciò ha costretto il Governo a più rimodulazioni del Piano, negoziate in sede europea, con l’uscita dal PNRR degli interventi di più lunga realizzazione e la loro sostituzione con progetti già avviati, più semplici, o con interventi che prevedono il mero trasferimento di risorse ad imprese ed enti del terzo settore[7].
Le difficoltà di una macchina pubblica decimata dai tagli, sulla quale la domanda di servizi e prestazioni non è affatto calata, ma è anzi cresciuta (si pensi appunto al PNRR), sono state alla base di alcune riforme amministrative, che condividevano l’obiettivo di sgravare gli uffici pubblici da oneri e attività, spesso scaricandole sui privati.
In un libro di dieci anni fa (L’imbroglio della semplificazione. Perché siamo noi le vittime della guerra alla burocrazia, Castelvecchi, 2016), ho provato a dimostrare come le politiche di liberalizzazione e semplificazione amministrativa fossero caratterizzate da due elementi: (1) la resa di fronte all’incapacità (reale o presunta) degli uffici pubblici di farsi carico delle istanze dei privati in tempi ragionevoli: si pensi alla generalizzazione del silenzio-assenso e all’introduzione di DIA e SCIA al posto delle tradizionali autorizzazioni; (2) il massiccio trasferimento di oneri e responsabilità dalla pubblica amministrazione a cittadini e imprese, attraverso le dichiarazioni sostitutive, che pongono a carico di professionisti privati (retribuiti dai cittadini) il compito di verificare la conformità alla legge di progetti, opere e attività.
Sul fronte degli appalti pubblici, di grande rilevanza economica, è stata molto significativa l’evoluzione della normativa nel passaggio fra il codice del 2006 e quello del 2016.
Il primo codice dei contratti pubblici (2006) era incentrato sulla tutela della concorrenza (semplificando: il diritto del miglior offerente ad ottenere il contratto) e ha prodotto, insieme ad alcune norme processuali, il nefasto fenomeno della “caccia all’errore”, con la moltiplicazione del contenzioso in materia di appalti davanti al giudice amministrativo.
Il codice del 2016, nel tentativo di superare l’eccesso di regole minute e la loro difficile applicazione, ha spostato il suo focus sulle competenze della neonata Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che sostituiva la preesistente Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. E’ difficile esagerare il significato simbolico di questa riforma, che sembra presupporre implicitamente che “contratti pubblici” e “corruzione” siano due ambiti sovrapponibili: una scelta che ricorda le riforme imposte dal Fondo Monetario Internazionale a Paesi già oggetto di dominazione coloniale, caratterizzati da corruzione endemica.
Il giudizio su ciascuna di queste riforme può essere, naturalmente, diversificato.
Indiscutibile, però, è che tutte palesino una grave, conclamata sofferenza dell’apparato amministrativo: la sua difficoltà a svolgere i compiti fondamentali e ordinari, oltre a quelli straordinari che il PNRR ha aggiunto.
Questa situazione di crisi si riflette, necessariamente, sulla posizione degli amministratori e dei funzionari pubblici, tecnici e politici. La “fatica di amministrare” – termine coniato dalla Corte costituzionale in una recente sentenza in materia di responsabilità dei pubblici dipendenti (n. 132/2024) – è in primo luogo la fatica di un’organizzazione stremata da anni di austerità.
Le competenze, l’esperienza e le professionalità perdute nel decennio in cui i dipendenti che andavano in pensione non venivano sostituiti sono state, in molti casi, perdute definitivamente. E nessuna riforma amministrativa, o innovazione tecnologica, può rimediare alla difficoltà di realizzare, con due terzi o la metà delle risorse umane di un tempo, ciò che è quotidianamente richiesto dalla politica e dai cittadini.
3. Il decennio giustizialista
Le riforme amministrative, peraltro, non hanno tutte prodotto una diminuzione degli oneri a carico degli amministratori.
Nel decennio 2012-2022 si è infatti registrata una tendenza parallela e opposta a quella sopra descritta, che ha moltiplicato gli adempimenti formali e le connesse responsabilità. Riforme partorite in un clima di generale sfiducia, se non di aperta ostilità, per l’Amministrazione, che faceva il paio, sul piano più generale, con l’affermazione di sentimenti antipolitici.
Mentre provvedimenti di stampo populista colpivano i partiti e la rappresentanza politica – abolizione delle elezioni provinciali[8], abolizione dei rimborsi elettorali, legge Severino sull’ineleggibilità, controlli della Corte dei conti sulle spese elettorali dei partiti, solo per citarne alcuni – iniziava, nel mondo della p.a., l’era della legislazione anticorruzione.
Lungi dal limitarsi alle misure di contrasto a un fenomeno specifico (la corruzione), la l. n. 190/2012, in recepimento di una convenzione internazionale, ha inaugurato una lunga serie di misure di grande impatto sull’operatività degli uffici.
Si pensi alle norme sulla trasparenza e sull’accesso agli atti amministrativi (d.lgs. n.33/2013, modificato e integrato nel 2016), che hanno gravato gli enti pubblici di estesissimi obblighi (spesso disattesi) di pubblicazione di atti e documenti sui propri siti Internet. O agli effetti di regole più stringenti sul conflitto di interesse e sulla rotazione degli incarichi dirigenziali, in un contesto di generale scarsità del personale. Sui piccoli enti si è riversato, poi, il peso di adempimenti quali il piano anticorruzione e l’obbligo di redigere la relazione di fine e di inizio mandato, che a volte conducono all’affidamento di onerosi incarichi a professionisti esterni[9].
Sempre al 2012 risalgono (con il d.l. n. 174/2012) i controlli rafforzati della Corte dei conti sui bilanci di regioni ed enti locali, con annesse sanzioni a carico degli amministratori per le ipotesi di dissesto finanziario. L’introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione (l. cost. n. 1/2012) ha avuto, in effetti, un impatto significativo sull’Amministrazione locale, essendo stata accompagnata da nuove regole contabili (la c.d. contabilità armonizzata), la cui corretta e uniforme applicazione è stata affidata proprio alla Corte dei conti.
I nuovi controlli hanno consentito l’emersione di situazioni latenti di crisi finanziaria. Nel decennio precedente, regioni ed enti locali erano rimaste prive di qualsiasi efficace controllo esterno, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (2001). È innegabile, tuttavia, che la nuova regola del pareggio e la sua applicazione, inevitabilmente asimmetrica tra Stato e amministrazioni locali[10], abbiano accresciuto gli effetti, in termini di riduzione della spesa e del ricorso al debito[11], del taglio dei trasferimenti.
Regioni ed enti locali, in altri termini, sono state costrette dai Governi nazionali ad un livello di austerità maggiore a quello applicato ai ministeri, e parallelamente sottoposte a regole contabili e controlli più severi.
4. Il nuovo corso
Con la fine del ciclo politico inaugurato dal governo Monti (2012), e terminato con la caduta del governo Draghi (2022), si sono realizzate le condizioni per un cambio di rotta.
Per un verso, infatti, le forze politiche che, dopo la caduta di Berlusconi (2011), avevano promosso le politiche di austerità e le connesse riforme istituzionali e amministrative sono state in gran parte escluse dalla compagine di governo. La coalizione ora al potere è costituita, in maggioranza, da partiti che avevano contestato quelle riforme e quelle politiche. Inoltre, le conseguenze della pandemia da Covid-19 e dell’invasione russa dell’Ucraina hanno condotto l’Unione Europea a una significativa inversione di rotta, con la realizzazione di debito comune e la prolungata sospensione del patto di stabilità e crescita.
Il colore politico del nuovo governo, il più a destra della storia repubblicana, ha inevitabilmente segnato la direzione delle riforme.
Alla conferma di una politica di bilancio prudente si è accompagnata una forte rivendicazione del primato della politica e delle sue ragioni. Invece di affrontare le vere ragioni della “fatica di amministrare” – carenza di personale, carenza di mezzi e di fondi, legislazione schizofrenica – si è deciso di additare il controllo di legalità come causa delle inefficienze della macchina pubblica.
All’inizio del nuovo ciclo, nel 2023, è giunta la scelta di emanare un nuovo codice dei contratti pubblici, ispirato al “principio del risultato”.
L’affidamento del contratto e l’attuazione della commessa pubblica tornano ad essere l’obiettivo principale della stazione appaltante: un capovolgimento che qualcuno ha letto come un ritorno alla tradizione italiana.
In realtà, la disciplina nazionale dei contratti pubblici, fin dall’Unità d’Italia, ha sempre posto al centro l’obiettivo di stipulare il contratto più conveniente, nel senso di meno oneroso per l’Amministrazione. Ora, invece, stipulare il contratto, realizzare l’opera, acquistare il prodotto o il servizio, sembrano configurare un obiettivo in sé: ciò che conta è “fare”, insomma, non importa “come”, in piena sintonia con le politiche di semplificazione amministrativa.
La polemica contro le istituzioni di controllo, poi, non è mai stata così forte. Dalla Banca d’Italia alla Corte dei conti, dall’Ufficio parlamentare di bilancio alla Magistratura, l’accusa di “remare contro” è ormai generalizzata, e si estende alla società civile.
La vicenda del PNRR offre alcuni esempi significativi.
Nel 2023, il Governo reagì a una delibera della Corte dei conti che accertava ritardi nella realizzazione del PNRR abolendo il controllo concomitante sul Piano[12]. Nel polemizzare contro la pronuncia dei magistrati contabili, gli esponenti della maggioranza richiamarono la necessità che tutto il sistema Paese remasse nella stessa direzione, consapevole delle difficoltà e dell’importanza dell’obiettivo del PNRR. Come a dire che un organo di controllo nazionale (la Corte dei conti) non avrebbe dovuto smentire il Governo mentre era impegnato a dimostrare alla Commissione europea il rispetto delle scadenze.
L’anno successivo, quando l’Unione degli universitari, sindacato studentesco, denunciò formalmente alla Commissione europea la mancata realizzazione di residenze per studenti nell’ambito dei progetti PNRR[13], la reazione fu analoga: un sindacato metteva in difficoltà il Paese davanti all’Europa.
Il desiderio di un’Italia che marci unita nella stessa direzione (quella indicata dal Governo), coinvolge tanto la società, con i suoi corpi intermedi, quanto le istituzioni di garanzia, con la pretesa che ogni corpo dello Stato, compresa la Magistratura, si allinei alle priorità e all’indirizzo politico-amministrativo del Governo, unico interprete dell’interesse superiore della Nazione.
5. Il contenuto e le conseguenze della riforma Foti
È questa la chiave per comprendere l’origine della riforma della Corte dei conti: la convergenza tra le esigenze di un’Amministrazione stremata dai tagli e la scelta di abbandonare la legalità come obiettivo imprescindibile dell’azione amministrativa.
Coerentemente con queste premesse, la legge Foti trasforma il ruolo della magistratura contabile, da garante del corretto utilizzo delle risorse pubbliche a tutore di chi amministra tali risorse.
La relazione di accompagnamento al progetto di legge esordisce menzionando la “paura della firma”, che paralizzerebbe l’azione degli amministratori pubblici. La tranquillità degli amministratori, un dato psicologico, è quindi formalmente posto al centro dell’intervento riformatore.
Per realizzare questo obiettivo, la legge Foti agisce su tre piani[14].
In primo luogo, riscrive le regole della responsabilità per danno all’Erario, introducendo addirittura due massimali al risarcimento. I responsabili non potranno essere condannati a risarcire più del 30% del danno accertato e, in ogni caso, più del doppio della loro retribuzione annuale. I politici godranno, poi, di una presunzione legale di buona fede, nei casi in cui i loro atti siano proposti o vistati dai funzionari (cioè nella quasi totalità dei casi): ai PM contabili spetterà vincere la presunzione provando la consapevolezza della loro dannosità.
In secondo luogo, la riforma piega agli interessi degli amministratori due tradizionali funzioni della magistratura contabile: il controllo preventivo di legittimità e i pareri in materia di contabilità pubblica. Introduce infatti controlli a richiesta, da svolgersi in tempi brevi (30 giorni) e con un inedito meccanismo di silenzio-assenso. Tutti i danni eventualmente derivanti dai provvedimenti che la Corte non abbia espressamente bocciato, con delibera collegiale, non potranno essere contestati ai responsabili. I pareri, poi, potranno essere chiesti anche con riferimento a “fattispecie concrete”, al fine di precostituire una difesa per gli amministratori che temano future contestazioni di danno erariale.
Infine, la riforma delega il Governo a modificare l’organico e l’organizzazione della Corte dei conti, dando priorità alle funzioni consultive e di controllo, e quindi svuotando, parallelamente, quelle giurisdizionali. A gennaio 2026, il governo ha annunciato la costituzione di una commissione per la scrittura dei decreti delegati, che si prevede di emanare entro la fine dell’anno.
Il filo conduttore è quindi la volontà di limitare il più possibile le conseguenze negative sugli amministratori di eventuali errori, anche se frutto di grave negligenza.
I sostenitori della riforma hanno talvolta rispolverato argomenti in voga negli anni Novanta, quando le riforme amministrative volte ad accrescere l’efficienza e l’efficacia della macchina pubblica avevano limitato i controlli di legittimità e favorito le forme di controllo interno, secondo una visione esplicitamente aziendalistica.
Ma la contraddizione con quel passato è evidente: la legge Foti aumenta i controlli e i pareri preventivi, a tutela di politici e funzionari. L’obiettivo non è più velocizzare l’azione amministrativa, ma mettere al riparo chi amministra dalle conseguenze delle sue azioni. Le cause della “paura della firma” sono sostanzialmente ignorate: l’obiettivo è eliminare la paura in quanto tale.
È difficile prevedere come gli apparati burocratici reagiranno alla riforma.
Un utilizzo diffuso dei nuovi strumenti messi a disposizione dalla legge Foti sommergerebbe la Corte dei conti con richieste di controllo preventivo e di parere, conducendo a un rallentamento generalizzato dell’azione amministrativa. Infatti, per quanto la legge preveda termini molto brevi per la risposta della Corte (30 giorni), le eventuali bocciature e i pareri negativi – anche se solo occasionali – esporranno gli amministratori al rischio di incorrere in responsabilità, paralizzandone di conseguenza l’azione. A fronte di un parere negativo, il dirigente che decidesse di procedere ugualmente si esporrebbe infatti alla contestazione di danni all’Erario a titolo di dolo, che escluderebbe l’applicazione di tutti gli istituti di favore, a cominciare dal doppio “tetto” alle condanne, limitato alle ipotesi di colpa grave.
È quindi possibile che, dopo un primo periodo di applicazione, l’utilizzo dei controlli a richiesta e dei pareri diventi estremamente selettivo e strumentale.
I funzionari potrebbero utilizzarli (strumentalmente) nei soli casi in cui non vogliono seguire le indicazioni degli organi politici. Oppure, potrebbero sottoporre alla Corte un numero elevato di richieste, nella speranza che il termine di 30 giorni non consenta di effettuare un controllo approfondito e conduca al silenzio-assenso.
Più prevedibili sono le conseguenze sull’attività della magistratura contabile.
Nelle funzioni di controllo, i nuovi compiti di tutela dell’Amministrazione rischiano di assorbire in modo crescente le energie dei magistrati, riducendo specularmente le altre attività, come il controllo sui bilanci degli enti territoriali e i controlli sulla gestione.
La riforma rischia di rendere lettera morta alcuni dei controlli più onerosi. Com’è ipotizzabile, ad esempio, che possa essere svolto annualmente il controllo sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi di oltre 8000 enti locali se gli stessi enti potranno ora sottoporre alla Corte alcuni dei loro atti al controllo preventivo di legittimità?
Nell’ambito delle funzioni requirenti e giudicanti, invece, sono prevedibili due effetti, entrambi negativi.
L’attività delle Procure rischia di concentrarsi sempre di più sulle ipotesi di responsabilità per dolo, che coinvolgono principalmente soggetti privati percettori di sovvenzioni pubbliche o amministratori che hanno commesso reati. Verrebbe così meno la stessa ragione storica della responsabilità amministrativa, come responsabilità attenuata e conformata del funzionario pubblico che ha agito con negligenza. Uno snaturamento dell’istituto, che potrebbe preludere alla sua abolizione.
È poi prevedibile che, a fronte dell’impossibilità di ottenere la condanna degli esponenti politici (presunzione di buona fede) e dei massimali previsti per le condanne (30% del danno accertato, due annualità di retribuzione), le Procure citino in giudizio con maggior frequenza i funzionari e i dirigenti, e in numero più elevato, contestando lo stesso danno a più corresponsabili, per accrescere le somme recuperabili all’Erario.
Un paradosso, per una riforma ispirata dal contrasto alla paura della firma.
6. Prima che il pendolo cambi direzione
Non sarà sfuggito al lettore che la ricostruzione qui proposta evidenzia un andamento estremamente ondivago delle politiche pubbliche.
Nel giro di poco più di dieci anni, si è passati da un estremo al suo opposto: dalla demonizzazione della politica e della discrezionalità amministrativa alla loro esaltazione.
Si tratta di una tendenza di lungo corso, che interessa almeno tre decenni. La devolution e le riforme amministrative degli anni Novanta hanno prodotto una significativa riduzione dei controlli sull’Amministrazione, soprattutto a livello territoriale. Nel 2012, in risposta alla crisi finanziaria, sono stati ripristinati (in forma diversa) molti dei controlli prima aboliti e l’autonomia locale è stata fortemente ridimensionata. La fase attuale vede una nuova corsa al “liberi tutti”. Per la seconda volta, la direzione delle riforme si inverte improvvisamente, come in un ideale pendolo che ha raggiunto l’estremo della sua oscillazione.
È prevedibile che anche il ciclo attuale avrà lo stesso epilogo. Quando gli scandali di un’Amministrazione sostanzialmente irresponsabile avranno superato la soglia della tollerabilità, le pressioni dell’opinione pubblica per un ritorno al “giustizialismo” degli anni Dieci saranno irresistibili.
Prima che ciò avvenga, sarebbe opportuno avviare una riflessione seria sul ruolo della principale infrastruttura di qualsiasi Stato moderno: la pubblica amministrazione, dal cui funzionamento dipendono tanto i diritti dei cittadini quanto le possibilità di sviluppo dell’economia.
Discrezionalità, legalità e responsabilità non possono che coesistere, in uno Stato di diritto democratico. E la ricerca del giusto punto di equilibrio richiede un eguale rispetto per chi amministra la cosa pubblica e per le istituzioni di garanzia.
La storia recente ha dimostrato, tuttavia, che senza archiviare definitivamente le politiche neoliberali e le loro ricette per ridurre il ruolo dello Stato nell’economia, una soluzione non sarà possibile, almeno nel nostro Paese. L’attuale crisi dell’Amministrazione italiana ha infatti origine nelle politiche di austerità e nelle riforme che esse hanno ispirato, che muovono dalla passiva accettazione dell’incapacità dell’apparato pubblico di svolgere i compiti che la legge gli affida. L’inasprimento dei controlli e della responsabilità, così come il suo contrario, non sono che due tentativi opposti di risolvere un problema ignorandone le cause.
Fino a quando la burocrazia sarà vista come una bestia da affamare («to starve the beast» è un noto slogano reaganiano), il pendolo è destinato a continuare la sua corsa.
[1] Le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno prodotto due articolati pareri, con proposte puntuali di modifica del progetto di legge: https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/Notizie/DettaglioNotizia?Id=88e0fa91-941d-4005-badf-adc924dd54f5 e https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/Notizie/DettaglioNotizia?Id=18744f83-47bd-4103-a5bb-dddf9220bb7e. Anche l’Associazione magistrati della Corte dei conti ha presentato alle Commissioni parlamentari proposte emendative.
[2] All’epoca, capogruppo del partito di maggioranza relativa (Fratelli d’Italia), poi Ministro per gli Affari europei e il PNRR.
[3] In proposito, sia consentito rinviare ad Andrea Carapellucci, Dalla maggioranza, la minaccia di una contro-riforma per la Corte dei conti, in Questione giustizia, 6.03.2024 (https://www.questionegiustizia.it/articolo/dalla-maggioranza-la-minaccia-di-una-contro-riforma-per-la-corte-dei-conti) e Andrea Carapellucci, L’altra riforma: il futuro incerto della magistratura contabile, in Questione giustizia, 21.03.2025 (https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-altra-riforma-il-futuro-incerto-della-magistratura-contabile).
[4] Rapporto mondiale sui salari 2024–2025. Le tendenze dei salari e delle disuguaglianze salariali in Italia e nel mondo, Roma, Ufficio internazionale del lavoro, 2025 (https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-03/rapporto_mondiale_sui_salari_2024_nota_italia.pdf).
[5] Si v. G. Coco, Saldi di bilancio e struttura della spesa pubblica: il poco misterioso mistero della fine della crescita in Italia, in Rivista della Corte dei conti, 2023, 21. Negli anni dell’austerità post-2009, la spesa pubblica per investimenti, già non particolarmente elevata, è crollata da una media del 3,7% del PIL a una media del 2,1%, cioè si è ridotta di oltre il 40%.
[6] Per il contesto piemontese si v., ad esempio, il referto della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, nel 2023, ha verificato l’attuazione del PNRR nei piccoli comuni (https://banchedati.corteconti.it/?docId=documentDetail/SRCPIE/78/2023/VSG). Per il livello nazionale, si v. invece il recente referto della Sezione delle Autonomie: https://www.corteconti.it/Download?id=d06d386c-cd30-4394-aa70-07f0cc4ed3a0).
[7] Si v., di recente: L. Rizzo, R. Secomandi e A Zanardi, PNRR: dalla programmazione alle revisioni, poco interesse ai problemi più urgenti, in Lavoce.info, 5.02.2026 (https://lavoce.info/archives/110202/pnrr-dalla-programmazione-alle-revisioni-poca-attenzione-ai-problemi-piu-urgenti/).
[8] La bocciatura della riforma costituzionale del 2016 ha impedito l’eliminazione dell’ente-Provincia, il quale è stato però privato di rappresentanza democratica (gli organi delle Province non sono più eletti direttamente dai cittadini). Gli effetti della legge “Delrio”, che anticipava la riforma costituzionale riducendo funzioni e risorse alle Province, hanno condotto, negli anni, al dissesto finanziario di numerosi enti.
[9] In Valle d’Aosta, la Corte dei conti ha condannato (https://banchedati.corteconti.it/?docId=documentDetail/VALLE%20D%27AOSTA/SENTENZA/7/2024) alcuni amministratori locali che avevano affidato a consulenti esterni il compito di redigere le relazioni di fine mandato.
[10] Molti Paesi prevedono (e la legislazione italiana già prevedeva, in altre forme), in capo agli enti territoriali, l’obbligo di pareggio finanziario e il divieto di ricorrere al debito per finanziare la spesa corrente (c.d. golden rule). Il disavanzo è invece, fin dalla nascita dello Stato moderno, la condizione normale dei governi nazionali, per i quali chiudere il bilancio in pareggio o in avanzo costituisce una rara eccezione, anche nei Paesi, come la Germania federale, dove il rigore finanziario è più esasperato. Il deficit statale, e il debito pubblico dallo stesso generato, sono del resto essenziali per l’esistenza di un mercato della moneta e, quindi, per l’economia capitalistica. Si v. in proposito L. Fantacci, M. Amato, Fine della finanza, Donzelli, 2012.
[11] L’indebitamento degli enti territoriali è, in effetti, diminuito di circa un terzo dall’introduzione delle nuove regole (si v. i dati della Banca d’Italia, pubblicati nel febbraio del 2024, che prendono a riferimento il periodo 2016-2023: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/debito-amministrazioni/2024-debito-amministrazioni/statistiche_FPR_20240223.pdf). Se si considera la significativa crescita del debito pubblico (statale) nello stesso periodo, si può osservare che l’austerità imposta a livello locale ha lasciato maggiori spazi all’indebitamento dello Stato, sul quale gravano la spesa per le pensioni e la sanità, nonché gli interventi anticiclici di sostegno all’economia in tempo di crisi.
[12] La vicenda è ricostruita in A. Carapellucci, Il Governo interviene sulla Corte dei conti (…), in Questione giustizia, 14.06.2023 (https://www.questionegiustizia.it/articolo/corte-di-conti).
[13] Per approfondire si rinvia a: https://lavialibera.it/it-schede-2218-pnrr_l_udu_denuncia_alloggi_universitari_sotto_gli_obiettivi_intere_citta_senza_nuovi_posti_lett
[14] Per approfondire i contenuti della riforma, si segnala il saggio di V. Tenore, La “paura della firma” e la “fatica dell’amministrare” (…), in Rivista della Corte dei conti, 2025, 1,1 (https://www.corteconti.it/Download?id=cc764b76-d667-4cca-9837-05fabecd541f).