Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

Intervento di Claudio Cottatellucci al XXV Congresso di Magistratura democratica

di Claudio Cottatellucci
presidente dell'Associazione dei magistrati per i minorenni e la famiglia

L'intervento del presidente dell'Associazione dei magistrati per i minorenni e la famiglia al XXV Congresso nazionale di Magistratura democratica Proteggere la Costituzione per proteggere il futuro (Roma, 13-15 marzo 2026)

Porto a questo XXV Congresso di Magistratura Democratica il saluto dell’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia che rappresento e ringrazio per un invito molto gradito e per l’occasione che il vostro Congresso offre di riflettere e approfondire il contesto in cui siamo situati nell’imminenza della scadenza referendaria.

Se qualche dubbio ci fosse, ma non credo che noi l’abbiamo mai avuto, su quale fosse l’impatto della Riforma Costituzionale sulla magistratura tutta, allora è sufficiente a fugarlo la generosa promessa che la Presidente del Consiglio ha formulato a sostegno del SI al quesito referendario: non solo non saranno più rimessi in libertà «Immigrati illegali, stupratori, pedofili, spacciatori»; ma non ci saranno neanche «figli che vengono strappati alle madri perché i giudici non condividono il loro stile di vita se vivono in un bosco».

Da notare che la promessa necessita di un cambio del linguaggio: i figli sono “strappati” alle madri, per qualcun altro si era trattato di “sequestri di Stato”. Non solo, tutta la storia viene ammantata dall’esaltazione di stili di vita originali e alternativi, e non trova alcuna considerazione la privazione di diritti fondamentali della persona, anche di quella minorenne.

In questo modo l’onda lunga di vicende come quella di Bibbiano si ripropone e si autoconferma; un precedente che nella sua forza sembra non sia stato neppure scalfito dagli accertamenti giudiziali, almeno in parte per altro definitivi.

Quello della mediatizzazione di alcuni casi giudiziari è uno degli aspetti più aggressivi ed insistiti di una campagna referendaria che di ben altro avrebbe dovuto trattare. Confrontarsi sui contenuti per alcuni è stata solo una formula di stile. 

Siamo davanti ad un esempio eloquente di strapotere mediatico difficile da contrastare: sia perché non esita a spettacolarizzare storie che noi come magistrati, siamo tenuti a mantenere riservate; sia perché suggerisce connessioni tra dimensioni affatto diverse: da una parte una minuscola vicenda giudiziale, dall’altra la Riforma Costituzionale.

Un confronto del genere diviene difficile perché nel corso della discussione si verifica, da parte dell’avversario o, più semplicemente se si vuole, dell’interlocutore, una vera e propria sostituzione dell’oggetto. Questo è stato, e probabilmente continuerà ad essere, un tratto distintivo della comunicazione attivata dal populismo.

Eppure credo che proprio questa vicenda contenga alcuni insegnamenti su cui occorre ora riflettere.

Prima di tutto l’evidenza, persino grossolana, di alcuni dati di fatto e di alcune dinamiche istituzionali.

Martedì prossimo gli ispettori ministeriali saranno al Tribunale per i minorenni de L’Aquila, la cui presidente è da qualche settimana sotto scorta a seguito delle minacce ricevute.

La scelta di inviare un’ispezione, a lungo preannunciata, non ha avuto bisogno di altra spiegazione se non del fatto che le ordinanze adottate dal Tribunale, e bisogna aggiungere dalla Corte d’Appello, non sono piaciute alla Presidente del Consiglio. 

Non è certamente nuovo l’uso dell’ispettorato da parte del Ministero nei confronti di uffici giudiziari i cui orientamenti erano sgraditi al Governo, ma in questo caso non esiste neppure un cenno a qualche profilo che possa motivare, almeno apparentemente, questo intervento. C’è solo la dichiarata contrarietà ad una decisione giudiziale.

Senza alcun infingimento, il potere ispettivo viene proposto quindi come un sistema esplicito ed ordinario di condizionamento e gestione dell’attività giudiziaria. 

Un altro piano credo si debba considerare.

Una vicenda giudiziaria tanto mediatizzata è destinata anche a riconfigurare il rapporto tra la dimensione privata e familiare e quella pubblica, nella quale si inserisce l’azione giudiziale. C’è un mutamento di significati e di confini destinato a durare nel tempo.

Provo ad esprimerlo con le parole di un’acuta osservatrice che a mio giudizio, colgono in maniera profonda la dimensione non transitoria e pienamente politica di quanto sta accadendo. Questa l’osservazione: «La propaganda che oggi trasforma questa vicenda in una favola serve solo ad indebolire la polis, cioè la dimensione pubblica della convivenza, ed esaltare l’oikos, la casa intesa come proprietà privata assoluta del padre».

Che questo sia il mutamento di senso proposto, lo segnala lo slogan ripetuto secondo cui i figli non sono dello stato, come se comunque di qualcuno dovessero essere. Oggetti quindi e non soggetti di diritti. Lo segnala, anche qui, il mutamento del linguaggio e l’insistenza sulla potestà, anzi direi la nostalgia della patria potestà; una categoria che evidentemente non si riesce proprio a sostituire con il termine responsabilità.

Soprattutto, mi sembra molto vero che in questa propaganda deperisce la dimensione pubblica della convivenza e, con essa, la stessa possibilità di esistere e di agire della giurisdizione, che viene raccontata come nemica e per questo tenuta in ogni caso fuori dal perimetro della famiglia. Anzi della famiglia naturale, in nome di un diritto, anch’esso naturale. Anche in questa aggettivazione il cambio del linguaggio ha il suo peso.

E’ questo in sostanza il senso più profondo dell’operazione che si vuole attuare: un patto che il potere porge al singolo individuo a protezione della sua sfera familiare, in cui lo stato non dovrà intromettersi in alcun modo, neppure a tutela dei suoi soggetti più deboli. Privando di qualsiasi effettività il secondo comma dell’art. 30 Cost. 

In questo modo, rassicurato nella sua dimensione privata, il singolo potrà riassumersi per intero in quella dimensione, congedandosi definitivamente dalla polis. 

Insomma, un esempio classico di disintermediazione.

Ma il richiamo alla sola dimensione privata non è l’unico messaggio che si può ricavare da questa politica.

C’è anche l’ambizione a dettare le priorità dell’agenda della giurisdizione, di tutta la giurisdizione, non solo di quella penale ma anche di quella civile. 

Ad altri dovrebbe indirizzare le sue attenzioni la magistratura; la profilazione di un “nemico interno” è un’altra parte, tutt’altro che secondaria, del messaggio.

Come se il rapporto del corpo sociale con le minoranze e con i diversi non fosse già abbastanza infettato e segnato dallo stigma sociale, e tante volte dall’intolleranza, come se l’antigitanismo in questo paese, che ha concepito per anni l’esistenza dei campi, fosse effettivamente risolto.

Esaltazione della dimensione privata e profilazione del nemico interno sono due profili tra loro strettamente intrecciati.

Per concludere. 

C’è in tutto questo, io credo, la direzione dell’impegno che alla giurisdizione spetta, nel segno di quella “resistenza cognitiva” di cui si è parlato qui nella tavola rotonda di ieri.

Saper tutelare i diritti, svelando le conseguenze della loro privazione, e al tempo stesso saper entrare in comunicazione con le persone, anche con le loro paure più radicate, rappresentano due dimensioni necessarie, capaci di sostenersi a vicenda.

05/05/2026
Altri articoli di Claudio Cottatellucci
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Sulla servitù volontaria dei magistrati. Alla ricerca del perduto valore del fare giurisdizione

Il contributo esamina il progressivo indebolimento dell’indipendenza interna della magistratura e il conseguente deterioramento del disegno costituzionale delineato dagli artt. 101 e 107 Cost. L’analisi individua nel carrierismo, nel correntismo, nella crescente gerarchizzazione degli uffici e nell’affermarsi di una cultura aziendalistica della giustizia i principali fattori di tale trasformazione. In particolare, la progressiva centralità delle logiche di carriera e della discrezionalità nelle valutazioni e nelle nomine rischia di alterare la distinzione costituzionale dei magistrati solo per funzioni, favorendo forme di subordinazione volontaria interna e di condizionamento dell’autonomia individuale.
Parallelamente, la concezione manageriale della giurisdizione, fondata su efficienza, produttività e misurazione della performance, tende a ridurre il giudizio a prestazione misurabile, sacrificando la complessità dell’attività interpretativa, le garanzie processuali e il carattere intrinsecamente umano della decisione giudiziaria.
In questa prospettiva, il contributo propone una rivalutazione dell’anzianità non quale automatismo burocratico, ma quale valorizzazione dell’esperienza maturata nell’esercizio della giurisdizione e, al contempo, quale possibile argine alla discrezionalità degenerativa, al carrierismo e al correntismo. La riscoperta del significato costituzionale di un “criterio di anzianità temperata” viene posto come obiettivo riformatore, che consenta di riaffermare una concezione della magistratura fondata sull’autonomia, sull’indipendenza e sulla responsabilità del giudicare, sia come obiettivo culturale volto al recupero del valore del concreto esercizio della giurisdizione rispetto alle logiche della mera performance organizzativa.

28/09/2026
La presunzione di maturità. Quando cambia l'idea di adolescente nel processo penale minorile

La riforma dell'imputabilità minorile e il progressivo mutamento del paradigma della giustizia penale dei minori

24/09/2026
La Cassazione e il diritto di affidamento nella sottrazione internazionale: criteri sostanziali, rischio ostativo e ruolo dell'accordo genitoriale

Il trasferimento del minore in uno Stato diverso da quello della residenza familiare è un fenomeno in crescita e sempre maggiore è la richiesta d’intervento del giudice di ripristino dell’esercizio in concreto della bigenitorialità. Il contributo fa il punto sugli orientamenti, più recenti, della giurisprudenza di legittimità, relativi all’interpretazione dei criteri fissati dalla Convenzione dell’Aja, fatta il 25/10/1980 e del regolamento Ue 2019/111 che disciplinano i conflitti derivanti dal trasferimento di minori da uno Stato all’altro, in ambito extra e intra Unione Europea.

23/09/2026
La tutela dei minori nella dimensione digitale: l'esperienza australiana

I rischi a cui gli utenti più giovani possono essere esposti usando i social portano a interrogarsi sull’opportunità di vietarne l’uso prima del raggiungimento di un’età sicura.
Il tema, oggetto in Italia di un disegno di legge in corso di esame parlamentare, è stato affrontato in Australia con l’Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024 che modifica l’Online Safety Act del 2021. 
La legge, entrata in vigore nel dicembre 2025, vieta l’uso dei social ai minori di sedici anni mediante un sistema completo: un divieto, un obbligo di fare in capo alle piattaforme, ma anche una sanzione, un’autorità di riferimento con poteri giudiziali concreti, determinazioni ministeriali tempestive e vincolanti, linee-guida aggiornate, siti user-friendly, rapporti frequenti sulle attività svolte.
La legge australiana contiene regole chiare e accessibili, osservabili dalle piattaforme e comprensibili a chi (genitori e figli) può percepire una parziale restrizione della propria libertà di espressione, educazione, comunicazione, tuttavia necessaria in un bilanciamento di interessi.

25/05/2026