Articoli di Tomaso Epidendio
Il contributo esamina il progressivo indebolimento dell’indipendenza interna della magistratura e il conseguente deterioramento del disegno costituzionale delineato dagli artt. 101 e 107 Cost. L’analisi individua nel carrierismo, nel correntismo, nella crescente gerarchizzazione degli uffici e nell’affermarsi di una cultura aziendalistica della giustizia i principali fattori di tale trasformazione. In particolare, la progressiva centralità delle logiche di carriera e della discrezionalità nelle valutazioni e nelle nomine rischia di alterare la distinzione costituzionale dei magistrati solo per funzioni, favorendo forme di subordinazione volontaria interna e di condizionamento dell’autonomia individuale.
Parallelamente, la concezione manageriale della giurisdizione, fondata su efficienza, produttività e misurazione della performance, tende a ridurre il giudizio a prestazione misurabile, sacrificando la complessità dell’attività interpretativa, le garanzie processuali e il carattere intrinsecamente umano della decisione giudiziaria.
In questa prospettiva, il contributo propone una rivalutazione dell’anzianità non quale automatismo burocratico, ma quale valorizzazione dell’esperienza maturata nell’esercizio della giurisdizione e, al contempo, quale possibile argine alla discrezionalità degenerativa, al carrierismo e al correntismo. La riscoperta del significato costituzionale di un “criterio di anzianità temperata” viene posto come obiettivo riformatore, che consenta di riaffermare una concezione della magistratura fondata sull’autonomia, sull’indipendenza e sulla responsabilità del giudicare, sia come obiettivo culturale volto al recupero del valore del concreto esercizio della giurisdizione rispetto alle logiche della mera performance organizzativa.
La lacerazione profonda, apertasi nel Paese e nelle istituzioni a seguito del referendum sulla legge costituzionale di riforma dell’ordinamento giudiziario, rinvia alla fondamentale questione della separazione dei poteri: la ricomposizione, che essa impone, non può non muovere da una riflessione collettiva sullo statuto identitario sia del giudice, in relazione ai mutamenti intervenuti nella funzione di interpretazione del diritto, che del pubblico ministero, in relazione alla posizione di questo soggetto in un processo penale, imperniato sul contraddittorio paritario fra le parti, inciso in successione di tempo da profonde e variegate riforme.
Il “caso Almasri” può essere considerato paradigmatico della crisi del diritto internazionale in generale. Se ne conduce qui un’analisi per riflettere sulle peculiarità dell’interpretazione giuridica nella cooperazione giudiziaria. In particolare, attraverso il caso, si mostrano i problemi teorici e pratici legati al ruolo interpretativo-applicativo dei diversi attori coinvolti, alle lacune normative e al concorso di diversi modelli cooperativi. La tesi che se ne trae è che, superato un certo livello di complessità, finiscono per allentarsi le garanzie di effettività e mancare la possibilità stessa di un controllo pubblico delle asserzioni e delle applicazioni che si fanno in materia, specie in un contesto comunicativo come l’attuale. In conclusione, si afferma la necessità di adottare un’“ermeneutica dei limiti” per sciogliere questa complessità ed evitare che il diritto si trasformi in “nuda forza”.
Il dibattito sulle riforme costituzionali in atto sembra svilupparsi sulla sola “struttura superficiale” della crisi tra politica e magistratura, anziché toccarne la “struttura profonda”, che deve individuarsi nelle trasformazioni e involuzioni dell’idea stessa di democrazia costituzionale e nella “complessità” del diritto moderno, determinata dalla coabitazione di fonti nazionali e sovranazionali, dal “diritto giurisprudenziale” e dall’“ermeneutica del diritto”. Per ricreare le condizioni di un necessario dialogo si propongono dunque tre punti di discussione: la consapevolezza che la crisi è determinata principalmente da fattori esogeni, rispetto alla magistratura, che la riforma non tocca; i rischi della rottura del principio costituzionale di unità della magistratura e le garanzie che dovrebbero comunque accompagnarla; le degenerazioni del “correntismo” e gli strumenti per superarlo.