Articoli di Questione Giustizia su lavoro povero
Lo sfruttamento lavorativo non è una patologia ai margini del sistema, ma un fenomeno che si annida dentro la legalità formale, attraverso un uso strategico di istituti giuridici perfettamente leciti: l'appalto, il part-time involontario, le cooperative spurie, il cambio appalto. Gli interventi più incisivi nel suo contrasto provengono oggi non dal diritto del lavoro, ma dal diritto penale — con l'evoluzione applicativa dell'art. 603-bis c.p. e la recente sentenza della sezione penale della Cassazione che estende la legge 199/2016 all'intero settore dei servizi — e dal diritto tributario, che colpisce la convenienza economica del modello, non solo la singola condotta illecita. Il diritto del lavoro sconta invece un limite strutturale: i suoi strumenti sono correttivi, individuali e successivi, incapaci di toccare gli incentivi organizzativi a monte dello sfruttamento. La dissociazione tra potere economico e responsabilità giuridica — il soggetto che organizza la filiera non coincide con il datore di lavoro formale — rende ineffettiva la tutela proprio dove il bisogno è massimo. Sul salario, il DL 62/2026 rischia di istituzionalizzare lo scarto tra minimo contrattuale e minimo costituzionale ex art. 36 Cost., chiudendo prematuramente una stagione giurisprudenziale ancora necessaria. La sfida per il diritto del lavoro è smettere di intervenire ex post sul singolo rapporto e redistribuire la responsabilità giuridica lungo tutta la catena del valore, collocandola dove si forma il potere.
Il decreto legge n. 62/2026 sul salario giusto non potrà risolvere il problema della povertà retributiva né quello della contrattazione pirata. Per una maggiore garanzia ed effettività della tutela salariale nel nostro Paese occorrerebbero invece maggiore chiarezza, interventi articolati contro la precarietà del lavoro, nuove regole in materia di rappresentatività sindacale, l’efficacia erga omnes della contrattazione di categoria, un salario minimo legale su base oraria indicizzato all’inflazione reale, un cambiamento di giurisprudenza sui contenuti oggettivi dell’art.36 Cost. Questa effettività della tutela non può attribuirsi alla regola di mero rinvio alla contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa, la quale esiste da anni in molti settori (ad es. per i lavoratori delle cooperative e per gli appalti) e non ha reso più “giusto” il trattamento retributivo dei lavoratori non avendo impedito che proprio in questi settori lo sfruttamento arrivasse a livelli elevati e che proliferasse la contrattazione pirata.
Il referendum è passato. Chi l’ha sostenuto, come noi, ha perso. Tuttavia il sì aveva delle buone ragioni ed era uno strumento, praticamente l’unico disponibile su un tema che non sembra essere nell’agenda della maggioranza parlamentare, per cominciare a ridurre la precarietà del lavoro, che è anche precarietà del salario. Perché c’è una relazione, obiettivamente accertata, tra precarietà e povertà lavorativa e tra contratti atipici, frammentazione dei processi produttivi e precarietà. La domanda è allora come rendere evidente questa relazione alle persone che ne sono più coinvolte? Come parlare oggi, in modo comprensibile, il linguaggio dei diritti?
Il secondo intervento al panel Appalti, sfruttamento lavorativo e retribuzione costituzionale: percorsi giurisprudenziali verso la parità di trattamento, nell’ambito del IV convegno annuale della Labour Law Community, tenutosi a Bari il 15 e 16 novembre 2024
Nella proposta di legge sul salario minimo rimangono in ombra il riferimento politico al rapporto tra capitale e lavoro e quello agli elementi di socialismo del lavoro contenuti nella Costituzione: si tratta non solo di venire incontro alle esigenze dei lavoratori poveri ma di agire sulle cause che in un’economia di mercato producono lavoro povero e sfruttamento estremo.