Roberto Riverso, consigliere della Corte di cassazione attualmente fuori ruolo
Aldo De Matteis, presidente onorario aggiunto della Corte di Cassazione
La più recente giurisprudenza ha messo in crisi il consolidato equilibrio raggiunto nella disciplina della prescrizione delle prestazioni spettanti per le malattie professionali, grazie ad un meditato orientamento che teneva insieme l‘impianto originario delle garanzie dettate dal TU INAIL, le istanze di tutela fatte valere dalla Corte Costituzionale in alcuni casi particolari, la disciplina generale della prescrizione (Sez. Un. 576/2008). E’ quanto mai urgente perciò ripristinare una interpretazione più plausibile rispetto al sistema ed ai suoi principi fondamentali. Quelli che portavano la Corte Costituzionale (n.206 del 1988) ad affermare che “ quand'anche la tardiva presentazione della denunzia fosse ascrivibile in tutto o in parte all'ignoranza o alla negligenza o alle stesse pessime condizioni di salute del lavoratore, il privarlo per ciò solo di ogni indennizzo rappresenta pur sempre una manifesta violazione del principio di cui all'art. 38 Cost.”
Roberto Riverso, consigliere della Corte di cassazione attualmente fuori ruolo
Aldo De Matteis, presidente onorario aggiunto della Corte di Cassazione
La Corte di Lussemburgo ha accertato con la sentenza in commento che, in relazione al sistema vigente di assunzioni a tempo determinato del personale ATA della scuola, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Il decreto legge n. 62/2026 sul salario giusto non potrà risolvere il problema della povertà retributiva né quello della contrattazione pirata. Per una maggiore garanzia ed effettività della tutela salariale nel nostro Paese occorrerebbero invece maggiore chiarezza, interventi articolati contro la precarietà del lavoro, nuove regole in materia di rappresentatività sindacale, l’efficacia erga omnes della contrattazione di categoria, un salario minimo legale su base oraria indicizzato all’inflazione reale, un cambiamento di giurisprudenza sui contenuti oggettivi dell’art.36 Cost. Questa effettività della tutela non può attribuirsi alla regola di mero rinvio alla contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa, la quale esiste da anni in molti settori (ad es. per i lavoratori delle cooperative e per gli appalti) e non ha reso più “giusto” il trattamento retributivo dei lavoratori non avendo impedito che proprio in questi settori lo sfruttamento arrivasse a livelli elevati e che proliferasse la contrattazione pirata.
La sottomissione nei casi di molestie di genere e sessuali nei luoghi di lavoro rappresenta condizione di soggezione strutturale che riduce in modo significativo la libertà di autodeterminazione della vittima. L’eventuale manifestazione del consenso, anche quando espressa, non può ritenersi valida né idonea a scriminare le condotte o gli atti molesti, in quanto frutto di una volontà compressa dal rapporto di dominio. Alla luce dell’art. 26, comma 3, del Codice delle pari opportunità, gli atti e i patti formatisi in tale condizione devono considerarsi nulli, alla luce della presenza degli indici oggettivi della sottomissione (contesto molesto, vulnerabilità personale e contrattuale, compressione decisionale, condotte adattive). La sottomissione può rappresentare anche un fattore di rischio organizzativo, rilevante anche nella valutazione prevenzionistica e nei Modelli 231.
Dopo aver fatto cenno all’evoluzione normativa del contratto di somministrazione in Italia, il contributo si concentra sull’istituto dello staff leasing, evidenziando il posizionamento della giurisprudenza nazionale, con particolare riferimento alle tre ordinanze di rinvio pregiudiziale, tentando poi di ipotizzare, in luce del diritto europeo, la possibile “risposta” della Corte di Giustizia