Roberto Riverso, consigliere della Corte di cassazione attualmente fuori ruolo
Aldo De Matteis, presidente onorario aggiunto della Corte di Cassazione
La più recente giurisprudenza ha messo in crisi il consolidato equilibrio raggiunto nella disciplina della prescrizione delle prestazioni spettanti per le malattie professionali, grazie ad un meditato orientamento che teneva insieme l‘impianto originario delle garanzie dettate dal TU INAIL, le istanze di tutela fatte valere dalla Corte Costituzionale in alcuni casi particolari, la disciplina generale della prescrizione (Sez. Un. 576/2008). E’ quanto mai urgente perciò ripristinare una interpretazione più plausibile rispetto al sistema ed ai suoi principi fondamentali. Quelli che portavano la Corte Costituzionale (n.206 del 1988) ad affermare che “ quand'anche la tardiva presentazione della denunzia fosse ascrivibile in tutto o in parte all'ignoranza o alla negligenza o alle stesse pessime condizioni di salute del lavoratore, il privarlo per ciò solo di ogni indennizzo rappresenta pur sempre una manifesta violazione del principio di cui all'art. 38 Cost.”
Roberto Riverso, consigliere della Corte di cassazione attualmente fuori ruolo
Aldo De Matteis, presidente onorario aggiunto della Corte di Cassazione
La sottomissione nei casi di molestie di genere e sessuali nei luoghi di lavoro rappresenta condizione di soggezione strutturale che riduce in modo significativo la libertà di autodeterminazione della vittima. L’eventuale manifestazione del consenso, anche quando espressa, non può ritenersi valida né idonea a scriminare le condotte o gli atti molesti, in quanto frutto di una volontà compressa dal rapporto di dominio. Alla luce dell’art. 26, comma 3, del Codice delle pari opportunità, gli atti e i patti formatisi in tale condizione devono considerarsi nulli, alla luce della presenza degli indici oggettivi della sottomissione (contesto molesto, vulnerabilità personale e contrattuale, compressione decisionale, condotte adattive). La sottomissione può rappresentare anche un fattore di rischio organizzativo, rilevante anche nella valutazione prevenzionistica e nei Modelli 231.
Dopo aver fatto cenno all’evoluzione normativa del contratto di somministrazione in Italia, il contributo si concentra sull’istituto dello staff leasing, evidenziando il posizionamento della giurisprudenza nazionale, con particolare riferimento alle tre ordinanze di rinvio pregiudiziale, tentando poi di ipotizzare, in luce del diritto europeo, la possibile “risposta” della Corte di Giustizia
Il progressivo abbandono del sistema lavoristico delle tutele universalistiche, fondato sul limite all’autonomia individuale attuato attraverso il carattere inderogabile della norma regolatrice, induce a riflettere sulla possibile espansione degli istituti più strettamente di natura civilistica che tradizionalmente operano come limite alla volontà delle parti, tra cui i rimedi alla simulazione e alla frode alla legge. La premessa obbligata riguarda la verifica dell’attuale tenuta dell’apparato dei meccanismi che, all’interno del contratto di lavoro, operano come limite all’autonomia delle parti, sul presupposto di partenza che tra queste non vi sia una parità sostanziale e dunque non vi sia una piena libertà di negoziare le condizioni più favorevoli, nella realizzazione di un sinallagma che risulti soddisfacente e conveniente per entrambi. E’ questo un esercizio che obbliga ad accertare se, e in che misura, il diritto del lavoro rivesta ancora una sua specialità, e se vi sono ancora spazi per l’interprete per ribadirla e darle concretezza e contenuto.
Le relazioni del dottor Kafka, dell'Imperialregio Istituto per l'Assicurazione degli infortuni sul lavoro del Regno di Boemia, analizzate da un ex magistrato del lavoro