Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

Se i diritti diventano doveri

di Stefano Celli
sostituto procuratore a Rimini

Le conseguenze di un’inattesa interpretazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro

1. La vicenda

Un lavoratore con mansioni di impiegato tecnico viene adibito dal datore di lavoro anche alle mansioni di magazziniere.

Egli effettua operazioni per le quali non ha ricevuto alcuna formazione e si arrampica su uno scaffale per sistemare meglio il carico di tubolari che ha appena stoccato.

Il carico non è stabile e il lavoratore, investito da alcuni tubolari, rimane schiacciato e muore.

 

2. L’addebito

Due gli imputati: il datore di lavoro, e il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Solo per completezza indichiamo anche l’addebito al datore di lavoro che consiste:

- nel non aver valutato i rischi di caduta dall’alto;

- nel non aver valutato i rischi per la salute dei dipendenti;

- nel non avere elaborato alcuna procedura per la movimentazione e lo stoccaggio dei carichi

Inoltre lo stesso datore di lavoro ha adibito la persona offesa a mansioni per le quali egli non era stato assunto, non aveva alcuna competenza, non era stato formato.

Al RLS si addebita di aver concorso a cagionare la morte del lavoratore, con una condotta omissiva. Egli, infatti avrebbe omesso:

- di promuovere l’elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di prevenzione volte a tutelare la salute;

- di sollecitare la formazione, da parte del datore di lavoro, dei dipendenti;

- di informare i vertici aziendale dei rischi connessi all’utilizzo, da parte della persona offesa, del carrello elevatore.

 

3. I motivi di ricorso

Prescindendo dai motivi di ricorso del datore di lavoro, la difesa del RLS si articola su tre punti:

- il fatto di non rivestire una posizione di garanzia, essendo le sue funzioni di mera collaborazione; la legge pone in capo al datore di lavoro gli obblighi relativi alla valutazione dei rischi, dell’individuazione delle misure di prevenzione, e attività connesse, mentre il RLS può essere consultato ed esprimere pareri, che non sono vincolanti. Egli non ha neppure compiti di controllo o sorveglianza, non ha poteri decisionali non è passibile di sanzioni penali.

- in difetto di obblighi di alcun genere, è evidente che difetta in radice il nesso causale, poiché, trattandosi di reato omissivo improprio, l’imputato non aveva l’obbligo giuridico di impedire l’evento; 

- manca qualunque prova che la condotta che, secondo la pronuncia impugnata, il RLS avrebbe dovuto tenere, avrebbe effettivamente evitato l’evento. A tale risultato si potrebbe pervenire solo dimostrando che il datore di lavoro avrebbe tenuto la condotta corretta, così impedendo l’evento.

 

4. La decisione

La Corte riconduce i tre motivi al primo e cioè la (in)sussistenza, in capo al RLS, di una posizione di garanzia. Il ragionamento si fonda sull’articolo 50 decreto legislativo 81/2008 (d’ora in poi anche TU) in forza del quale il RLS costituisce «una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro».

La Corte però esclude dall’ambito della valutazione la questione della posizione di garanzia: se, cioè, essa sussista o no in capo all’imputato. Il giudizio, scrive la corte, consiste nel comprendere «se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell'evento ai sensi dell'art. 113 c.p.».

Sul punto la sentenza impugnata avrebbe adeguatamente illustrato i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa del RLS.

La corte territoriale, infatti, ha spiegato che l’imputato non ha ottemperato ai compiti attribuitigli dalla legge, cioè dall’articolo 50 decreto legislativo 81/2008, consentendo che il lavoratore fosse adibito a compiti estranei a quelli previsti dal contratto e per i quali non aveva ricevuto formazione. Ulteriore mancanza è stata individuata e ritenuta rilevante dalla corte d’appello nella mancata sollecitazione, che doveva essere rivolta al datore di lavoro, per l’adozione di modelli organizzativi volti a preservare la sicurezza dei lavoratori.

Infine, la Corte liquida abbastanza sbrigativamente il terzo motivo di ricorso, definendolo «del tutto congetturale e comunque inconferente», senza aggiungere altro.

 

5. Il nesso causale

Ebbene vale la pena partire proprio da questa conclusione, per evidenziare una sostanziale mancanza di motivazione: perché il motivo di ricorso è congetturale o addirittura apparente? La Corte non esplicita una motivazione sia pur embrionale.

Quel che più conta, però, è che proprio la ricostruzione offerta nella prima parte della sentenza consente di affermare che il motivo di ricorso era fondato.

Tralasciando la questione circa l’effettiva sussistenza di obblighi in capo al RLS (se ne parlerà oltre), è evidente che i pretesi obblighi che graverebbero sul RLS non sono in comunque grado, anche nella ricostruzione della Corte, di incidere direttamente sull’organizzazione del lavoro, sulle divisioni dei compiti, sulle mansioni che ciascun lavoratore deve svolgere. 

I pretesi doveri cui sarebbe venuto meno il RLS, anche se osservati, avrebbero comportato solo una sorta di richiamo al datore di lavoro: la loro osservanza non avrebbe potuto impedire, ad esempio, che la persona offesa fosse adibito alle mansioni di magazziniere; il RLS non poteva certo redigere il documento di valutazione dei rischi, né imporre l’adozione di modelli organizzativi che comportassero l’esclusione della persona offesa dalle mansioni per le quali egli non era stato formato.

Ne consegue che per qualificare l’inosservanza dei doveri quale condotta idonea a cagionare l’evento, occorre anche poter affermare che il datore di lavoro, se richiamato ai suoi doveri (e questi sono per lui sicuramente tali) li avrebbe osservati, con l’adozione delle più volte menzionate misure di protezione intese in senso lato.

Poiché non si tratta di diretta causazione dell’evento, non si potrà pretendere un giudizio in termini di certezza, come noto, ma la conclusione dovrà essere altamente probabile, come aveva correttamente sostenuto il difensore del RLS.

Se infatti il nucleo dell’addebito risiede nel non aver stimolato il datore di lavoro affinché adottasse misure di prevenzione e organizzative tali da scongiurare l’evento, occorre indicare gli elementi in forza dei quali gli inviti del RLS avrebbero fatto breccia nell’azione del datore di lavoro. E tale necessità è ancora più stringente se si considera che il datore di lavoro, pur tenuto per legge a tali condotte, e nonostante la sanzione penale prevista per l’inosservanza delle stesse norme, anche quando essa non comporti lesioni o morte di un lavoratore, le ha serenamente ignorate. 

In punto di nesso causale è necessario che l’agente sia concretamente in grado di impedire l’evento o almeno di influenzarlo come già ritenuto dalla IV sezione (17491/2019, RV 275875), mentre la sentenza in commento da sostanzialmente per scontato che la condotta omissiva ascritta al RLS abbia appunto causato, o almeno contribuito a concausare, l’evento, senza farsi carico di illustrare perché e in che modo. 

Sembra quasi che la Corte inserisca la vicenda in un mondo in cui il richiamo di un dipendente, pur titolato e investito di ruolo normativamente previsto, possa spiegare maggiore efficacia di una norma pacificamente cogente e dotata di sanzione penale. Un mondo in cui chi è destinatario di un precetto penale lo ignora fino a quando il suo dipendente gliene ricorda l’esistenza.

In tale quadro, è bene precisarlo, non si può neppure fondatamente sostenere che il preteso inadempimento del RLS abbia svolto un ruolo di rafforzamento o agevolazione della condotta del datore di lavoro, posto che tale opzione implicherebbe la necessità di dimostrare che i richiami rivolti al datore di lavoro lo avrebbero in una qualche misura ostacolato, rendendogli meno agevole la condotta omissiva. Se il datore di lavoro non agisce, il mancato richiamo del RLS certo non lo agevola in una condotta che è già compiuta.

Il principio, implicito ma chiaro, sotteso al giudizio della Corte è che la condotta alternativa corretta pretesa dal RLS avrebbe impedito l’evento o comunque contribuito in maniera concreta a evitarlo: la corte non si fa carico, però, di spiegare perché la condotta pretesa dal RLS avrebbe convinto il datore di lavoro a comportarsi secondo le prescrizioni delle norme di prevenzione; né certo può spiegare perché avrebbe impedito l’evento, dato che ciò costituirebbe un salto logico. Un po’ come sostenere che invitare a moderare la velocità equivale a scongiurare qualunque sinistro stradale causato dalla velocità e chi, in presenza di segnaletica stradale chiara, non lo fa, pur essendovi tenuto, è responsabile di tutti i sinistri che si verifichino a causa della velocità non regolata.

 

6. Gli (inesistenti) “obblighi” del RLS

Tanto sarebbe bastato per escludere la responsabilità del RLS, in un sistema, come il nostro, in cui la condotta colposa non è automaticamente generatrice di responsabilità penale, che sorge se la condotta è in rapporto di causalità con il danno che la norma penale tende a evitare, punendo chi, appunto, lo causi.

A ben vedere, però, la condotta colposa non è neppure ipotizzabile.

Come accennato sopra la fonte degli “obblighi” che l’imputato non avrebbe “osservato” viene individuata dalla Corte nell’articolo 50 decreto legislativo 81/2008.

È stato già acutamente osservato che il RLS non è gravato di doveri o obblighi, poiché la legge gli attribuisce diritti, facoltà, sicché è errato affermare che egli non avrebbe “osservato” tali doveri (v. Deidda in questa rivista).

Probabilmente l’equivoco nasce dalla formulazione della norma citata dalla corte, cioè l’articolo 50 TU (la cui rubrica è però significativamente intitolata “Attribuzioni del RLS”), e in particolare dai seguenti punti:

«h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro».

Tali espressioni, a prima vista, e in particolare quelle di cui alle lettere m) e n), possono indurre a ritenere che il RLS “deve” fare proposte sull’attività di prevenzione e “deve” avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi da lui individuati. Se così fosse si potrebbe sostenere che il RLS che non ha segnalato, ad esempio, che la persona offesa svolgeva mansioni non sue, e per le quali non era stato formato.

Questa lettura, in apparenza piana, non fa i conti con alcuni elementi, formali e sistematici, che la smentiscono: occorre infatti considerare l’impianto del decreto legislativo, che è costruito tutto intorno alla responsabilità e agli obblighi del datore di lavoro; alla definizione che l’articolo 2 riserva al RLS; allo stesso articolo 50 del decreto legislativo 81/2008, sia nella rubrica, che nel comma 7.

 

6.1. L’impianto

Il TU, come detto, si fonda sull’individuazione dei soggetti che sono tenuti ad adottare le cautele, a predisporre i presidi, a curare formazione e informazione, a vigilare sul rispetto delle norme di prevenzione e sulle stesse condotte oggetto di prescrizione da parte del datore di lavoro e dei suoi collaboratori. Il destinatario principale (e ineliminabile) è il datore di lavoro (articoli 16 TU e seguenti) che, anche quando può delegare alcune funzioni, resta sempre responsabile se non sceglie bene e se non vigila sul delegato. Ed è significativo che solo alcuni dei soggetti di cui il TU si occupa sono destinatari dei precetti penali: datore di lavoro, dirigente, preposto, medico competente. Non vi è, tra questi, il RLS, sicché risulta difficile sostenere che egli sia gravato di doveri/obblighi.

 

6.2. La “definizione”

L’articolo 2 lett. i) del TU definisce il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza come “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. Emerge quindi con chiarezza il compito definito dalla legge: rappresentare i lavoratori relativamente alle questioni della salute e della sicurezza. E rappresentare non può che significare “portare la voce”, “far conoscere le ragioni”, con attribuzione di un potere, di un diritto, anzi di diritti, poi meglio definiti dall’articolo 50. 

Il RLS viene eletto o designato “per rappresentare i lavoratori” e non “per svolgere attività di prevenzione”, o farsi carico, sia pure in parte, delle obbligazioni in materia di sicurezza che invece il testo unico attribuisce chiaramente al datore di lavoro, e alle figure che con lui collaborano (dirigenti, preposti e altri).

Se quindi il RLS assume obblighi, questi vivono solo nel rapporto di rappresentanza con i lavoratori, certo non sul piano penale. Il RLS che non eserciti le sue funzioni, che non faccia sentire la sua voce, potrà essere indotto alle dimissioni dai colleghi che l’avevano votato, ma non potrà essere chiamato a rispondere (sia pure in concorso) con il datore di lavoro che non compie quel che la legge gli impone, in prima persona, e spesso in via esclusiva.

 

6.3. La rubrica dell’articolo 50

È poi significativo che la rubrica dell’articolo 50 sia “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. Le “attribuzioni” riconoscono diritti, facoltà, poteri. Il RLS ha il potere di intervenire presso il datore di lavoro in tema di sicurezza; può segnalare criticità; ha diritto a ricevere il documento di valutazione dei rischi (per meglio esercitare le altre attribuzioni). Se però quelle individuate dall’articolo 50 sono attribuzioni, non possono costituire obblighi o doveri.

Non si tratta di far prevalere la rubrica sulla norma, ma di sottolineare un ulteriore elemento di coerenza della lettura che qui si sostiene con tutti gli altri elementi, sistematici e formali, sopra delineati. 

 

6.4. L’incompatibilità

Fra i soggetti considerati e regolamentati dal TU c’è anche il «servizio di prevenzione e protezione dai rischi», che l’articolo 2 definisce come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”. I compiti di tale servizio sono numerosi, in alcuni casi (articolo 31.6) la sua istituzione è obbligatoria, mentre nei casi in cui non è obbligatoria, i compiti possono essere affidati a soggetti esterni all’azienda. Quel che importa, però, è che il compito del servizio è di coadiuvare il datore di lavoro nell’attività di prevenzione e protezione dai rischi.

Ebbene il RLS non può far parte del servizio di prevenzione, né come responsabile, né come addetto. Se dunque il RLS è incompatibile con il servizio che (esso si) coadiuva il datore di lavoro nell’attività di prevenzione, sembra impossibile costituire, in capo al RLS, un qualsiasi dovere o obbligo di collaborazione in questa materia, o anche solo di affiancamento e segnalazione a favore del datore di lavoro, che invece è compito specifico del servizio di prevenzione.

Da tali considerazioni emerge con chiarezza, dunque, che il RLS non è gravato di obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, con la conseguenza che non gli si potrà mai ascrivere, sotto questo profilo, condotte colpose e responsabilità per infortuni.

02/12/2023
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