Il presente contributo costituisce anticipazione del numero 3/2025 di Questione giustizia trimestrale, di prossima pubblicazione, dedicato al diritto penale della destra
Il reato di «Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina» (art. 12-bis t.u. imm.). Uno strumento sproporzionato e inefficace per il contrasto al traffico di migranti *
Il contributo esamina il delitto di cui all’art. 12-bis del testo unico immigrazione, introdotto dal decreto-legge n. 20/2023 all’indomani del tragicamente noto naufragio di Cutro. L’analisi rivela criticità attinenti sia alla prevedibile inefficacia della nuova figura di reato, rispetto al dichiarato obiettivo di contrastare le forme più gravi di traffico di migranti; sia alla manifesta sproporzione dei minimi edittali, rispetto alle condotte connotate da minore disvalore, come quelle riconducibili ai c.d. migranti-scafisti.
La difesa legittima tra i classici, la Costituzione e il caso Roggero. Quando la vittima non può farsi giudice
Il presente contributo affronta il tema del sistema della protezione internazionale nel quadro normativo europeo e nazionale, con particolare attenzione al ruolo delle fonti costituzionali, convenzionali ed europee, per interrogarsi su come esse possano costituire la cornice, e al tempo stesso il limite, entro cui interpretare alcune delle principali novità introdotte dal Patto UE su migrazione e asilo.
Osservazioni a margine di una ricerca sul campo nelle frontiere siciliane e calabresi a cavallo dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1356 e del d.l. n. 100/2026
Con Trump v. Barbara la Corte Suprema statunitense rifiuta di cancellare lo ius soli sancito dalla Costituzione federale. Celebrata come la prova dell’indipendenza della Corte rispetto alla politica conservatrice di Trump, calata nel contesto più ampio delle sue recenti pronunce la decisione mostra in verità tutta l’ipocrisia di un’istituzione che ha perso la neutralità che dovrebbe caratterizzarla.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione afferma, per la prima volta con riferimento specifico alla convalida dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, che il giudice di pace è tenuto a ricevere e verbalizzare la domanda di protezione internazionale espressa in udienza, trasmettendola tempestivamente al questore indipendentemente dalla sua previa registrazione. Il principio è pienamente condivisibile e colma un vuoto che aveva prodotto conseguenze gravi nella prassi. Più problematico è il secondo principio affermato dalla sentenza, che attribuisce al giudice della convalida il compito di valutare la «genericità» della domanda e di verificare la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 7, c. 2, D.lgs. n. 25 del 2008: si tratta di competenze valutative sostanziali che non trovano fondamento né nella Direttiva 2013/32/UE né nelle norme interne di attuazione, e che spettano alla Commissione territoriale. Rimane inoltre irrisolto il problema del coordinamento tra l'art. 7, c. 2, lett. d) e l'art. 29-bis del medesimo decreto: anche di fronte a una domanda reiterata, la perdita del diritto a rimanere fino alla decisione della Commissione non equivale all'immediata rimpatriabilità del richiedente, che conserva il diritto alla formalizzazione della domanda, all'esame preliminare e all'esercizio dei rimedi giurisdizionali nel termine di quindici giorni.
Pubblichiamo, per il suo rilevante interesse, l'appello del mondo sanitario e civile contro la securitizzazione della cura, incentrato sul diritto alla salute delle persone migranti nel Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo