Il presente contributo costituisce anticipazione del numero 3/2025 di Questione giustizia trimestrale, di prossima pubblicazione, dedicato al diritto penale della destra
Il reato di «Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina» (art. 12-bis t.u. imm.). Uno strumento sproporzionato e inefficace per il contrasto al traffico di migranti *
Il contributo esamina il delitto di cui all’art. 12-bis del testo unico immigrazione, introdotto dal decreto-legge n. 20/2023 all’indomani del tragicamente noto naufragio di Cutro. L’analisi rivela criticità attinenti sia alla prevedibile inefficacia della nuova figura di reato, rispetto al dichiarato obiettivo di contrastare le forme più gravi di traffico di migranti; sia alla manifesta sproporzione dei minimi edittali, rispetto alle condotte connotate da minore disvalore, come quelle riconducibili ai c.d. migranti-scafisti.
Lo scritto indaga, in una prospettiva di diritto costituzionale, l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, quale clausola di chiusura e di salvaguardia del sistema di tutela della persona straniera. Anche a fronte di recenti scelte legislative restrittive, tra cui quelle introdotte dal decreto Cutro, la norma continua a consentire al giudice di impedire il respingimento e di riconoscere la protezione speciale, in funzione del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato. L’analisi si sofferma, in particolare, sul ruolo del diritto d’asilo (art. 10, comma 3 Cost.), dei diritti inviolabili e del dovere di solidarietà (art. 2 Cost.), nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento Ue e internazionale (artt. 11 e 117, comma 1 Cost.).
Rileggere la normativa costituzionale in materia di libertà personale - con la sua puntigliosa precisione e le sue dettagliate prescrizioni – vale a ricordare il valore assoluto attribuito alla tutela di questa libertà da parte dei legislatori costituenti che, anche quando non avevano subito direttamente la repressione fascista, erano stati testimoni di prassi di polizia che della libertà dei cittadini avevano fatto strame e di tali prassi non intendevano consentire in alcun modo la ripetizione. A fronte di un dettato costituzionale così rigoroso non è dunque ammessa alcuna disinvoltura interpretativa né si può dar prova di una sensibilità istituzionale attenuata. Eppure, a dettare la linea della più recente produzione normativa in tema di interventi di polizia incidenti sulla libertà personale sono proprio la disinvoltura politica e l’attenuata sensibilità istituzionale della maggioranza di governo che si manifestano tanto nell’approvazione del fermo preventivo di polizia quanto nella prosecuzione della china pericolosa della proliferazione delle ipotesi di flagranza differita.
Il rifiuto di magistrati, avvocati e giuristi al “premio” ai difensori per i rimpatri, in difesa del ruolo e della funzione dell’Avvocatura. Questione giustizia pubblica i documenti dei protagonisti della giustizia, per il loro valore di testimonianza e di fedeltà ai principi che regolano la funzione del difensore.
Il contributo esamina la disciplina della domanda reiterata di protezione internazionale presentata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, alla luce delle modifiche introdotte alla disciplina dell’art. 29-bis del D.Lgs. 25/2008 dal DL 133/2023. Dopo una ricostruzione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale della disposizione, l’analisi si concentra sui profili di competenza nell’esame preliminare e nella decisione di inammissibilità della domanda reiterata, con particolare attenzione al nuovo comma 1-bis, che introduce una procedura formalmente distinta ma sostanzialmente sovrapponibile a modelli già oggetto di censura. Il lavoro mette in luce il carattere in parte pretestuoso di tale intervento normativo, volto a giustificare, attraverso una diversa qualificazione della fase di allontanamento, il coinvolgimento dell’autorità di pubblica sicurezza in funzioni valutative che il diritto dell’Unione riserva all’autorità accertante. Ampio spazio è dedicato all’analisi del concetto di “imminenza dell’allontanamento”, quale presupposto della deroga al diritto di permanere sul territorio, evidenziando la necessità di una sua interpretazione rigorosa e circoscritta alla fase di concreta esecuzione del rimpatrio. Il contributo affronta infine le ricadute della disciplina vigente sul diritto a un ricorso effettivo e sulla tutela cautelare, mettendo in evidenza le persistenti tensioni tra la normativa nazionale e il quadro unionale in materia di protezione internazionale.
L'art.30 bis del decreto legge 23 del 2026, che reca norme anche in tema di immigrazione e protezione internazionale, nel testo approvato dal Senato, contempla il comma 3 bis che premia con uno speciale compenso il rappresentante legale munito di mandato che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito ad esito della partenza dello straniero. La norma suscita un nugolo di aspetti seriamente problematici, alcuni dei quali già denunciati dalla Giunta esecutiva centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati, che qui vengono sommariamente passati in rassegna.
Nella sentenza n. 1039 del 09/01/2026 la I Sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione degli stranieri irregolari liberi-sospesi, con particolare riguardo al rapporto tra la sospensione del titolo esecutivo e il trattenimento presso un CPR in attesa dell’espulsione. La Suprema Corte ha ritenuto l’interesse dello straniero irregolare ad accedere al percorso rieducativo, anche in forma extramuraria, idoneo a fondare un particolare titolo di permanenza sul territorio nazionale. Ne consegue che, in simili circostanze, l’espulsione, pur formalmente valida, deve ritenersi improduttiva di effetti.