Articoli di Questione Giustizia su dirigenza giudiziaria
Indipendenza e responsabilità sono i due riferimenti inscindibili del modello di giurisdizione disegnato dalla Carta Costituzionale. La loro declinazione investe sempre più direttamente l’esercizio della giurisdizione nella contemporaneità. È quindi necessaria una riflessione su come questi principi debbano essere declinati nel delineare una delle figure su cui più si è incentrato il dibattito negli ultimi anni e che più ha visto all’opera distorsioni, forzature e vere e proprie deformazioni del principio costituzionale stabilito dal terzo comma dell’art. 107 della Costituzione. Una figura sotto tensione, tra le sfide del PNRR e il ruolo sempre più incisivo e orientante del Ministero e, per esso, dell’esecutivo, il rapporto con l’autogoverno, la necessaria orizzontalità dell’organizzazione giudiziaria e il rapporto con la collettività nel cui nome la giustizia viene esercitata. Un ruolo che richiede profonda consapevolezza dei profondi mutamenti della giurisdizione, della necessaria dimensione collettiva e orizzontale dell’organizzazione, dei contenuti della legittimazione democratica della giurisdizione, dei contenuti del principio di responsabilità.
La riforma della dirigenza giudiziaria operata nel 2006-2007, nel prevedere un sistema di progressione in carriera meritocratico, ha innescato una deriva carrieristica nella magistratura che, coniugandosi alla crisi dell’istituzione consiliare, ha portato ad una grave delegittimazione della categoria. Non è con il ritorno all’anzianità senza demerito che può però restituirsi credibilità alla Magistratura e al Consiglio Superiore. Occorre un’attenta revisione tanto dei criteri selettivi, basati su fasce di anzianità, su esperienze giurisdizionali effettive quanto delle procedure di conferimento, assicurando maggiore trasparenza, coerenza degli obiettivi della procedura selettiva e dipanando alcune ambiguità del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria. Solo in questo modo è possibile assicurare che il Consiglio riesca a designare presidenti e procuratori che coniughino capacità organizzative specifiche e una robusta esperienza giurisdizionale generale e specialistica idonee ad assicurare un servizio giustizia qualitativamente e quantitativamente soddisfacente.