Il presente contributo costituisce anticipazione del n. 1-2/2025 di Questione giustizia trimestrale, di imminente pubblicazione, dedicato alle riforme costituzionali della giustizia.
Il no alla separazione delle carriere con parole semplici: un tentativo *
La foglia di fico della separazione delle carriere, perseguita per via costituzionale, cela l’autentico obiettivo della riforma: l’indebolimento dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici nel loro ruolo di interpreti della legge, in termini conformi a Costituzione e trattati internazionali. Tuttavia, un’analisi delle ragioni a favore della separazione delle carriere ne svela incongruenze e ipocrisie e, persino, un certo anacronismo argomentativo, alla luce delle progressive riforme che hanno cambiato il volto e il ruolo delle indagini preliminari. Mentre l’analisi prospettica dei pericoli sottesi alla separazione delle carriere, dovrebbe mettere sull’allerta i cultori del diritto penale liberale, molti dei quali appaiono accecati dall’ideologia separatista e sordi ai rumori del tempo presente che impongono di inquadrare anche questa riforma nel contesto più generale della progressiva verticalizzazione dei rapporti tra istituzioni democratiche, insofferente ai bilanciamenti dei poteri che fondano la Carta costituzionale.
Il 25 e il 26 ottobre 2026 i magistrati italiani sono chiamati ad eleggere i componenti togati del prossimo Consiglio superiore della magistratura. Si tratta di un appuntamento che, per più ragioni, è di straordinaria importanza.
Non solo perché il Consiglio superiore della magistratura è un organo previsto dalla Costituzione repubblicana, ma anche perché si tratta di una “elezione” che si celebra solo pochi mesi dopo il fallimento del progetto di revisione costituzionale che avrebbe profondamente inciso sulla fisionomia del CSM.
È un’occasione per ragionare su come ciascun gruppo associativo si proponga di impedire altre degenerazioni nell’esercizio del governo autonomo. È un’occasione per fare un esercizio di memoria e misurare le differenze. Ricordando, anzitutto, a cosa serve il Consiglio superiore della magistratura.
Il contributo esamina il progressivo indebolimento dell’indipendenza interna della magistratura e il conseguente deterioramento del disegno costituzionale delineato dagli artt. 101 e 107 Cost. L’analisi individua nel carrierismo, nel correntismo, nella crescente gerarchizzazione degli uffici e nell’affermarsi di una cultura aziendalistica della giustizia i principali fattori di tale trasformazione. In particolare, la progressiva centralità delle logiche di carriera e della discrezionalità nelle valutazioni e nelle nomine rischia di alterare la distinzione costituzionale dei magistrati solo per funzioni, favorendo forme di subordinazione volontaria interna e di condizionamento dell’autonomia individuale.
Parallelamente, la concezione manageriale della giurisdizione, fondata su efficienza, produttività e misurazione della performance, tende a ridurre il giudizio a prestazione misurabile, sacrificando la complessità dell’attività interpretativa, le garanzie processuali e il carattere intrinsecamente umano della decisione giudiziaria.
In questa prospettiva, il contributo propone una rivalutazione dell’anzianità non quale automatismo burocratico, ma quale valorizzazione dell’esperienza maturata nell’esercizio della giurisdizione e, al contempo, quale possibile argine alla discrezionalità degenerativa, al carrierismo e al correntismo. La riscoperta del significato costituzionale di un “criterio di anzianità temperata” viene posto come obiettivo riformatore, che consenta di riaffermare una concezione della magistratura fondata sull’autonomia, sull’indipendenza e sulla responsabilità del giudicare, sia come obiettivo culturale volto al recupero del valore del concreto esercizio della giurisdizione rispetto alle logiche della mera performance organizzativa.
L'intervento del presidente dell'Associazione dei magistrati per i minorenni e la famiglia al XXV Congresso nazionale di Magistratura democratica Proteggere la Costituzione per proteggere il futuro (Roma, 13-15 marzo 2026)
L’iniziativa referendaria dei promotori del referendum è nata casualmente, da rapide riflessioni di un gruppo di cittadini (alcuni dei quali giuristi) che hanno deciso, insieme, di opporsi alla promulgazione di una legge costituzionale che poteva minare le fondamenta della democrazia ed, in particolare, la separazione dei poteri fermamente voluta dai padri costituenti: i quali, evidentemente, avevano guardato lontano, creando un meccanismo in base al quale ogni modifica costituzionale introdotta senza una maggioranza parlamentare qualificata deve essere sottoposta al vaglio di tutti i cittadini. E’ stata un’occasione unica, della quale chi scrive vuole offrire ai lettori il racconto dei vari passaggi, attraverso una narrazione divisa fra esperienza personale e qualche nota giuridica.
La lacerazione profonda, apertasi nel Paese e nelle istituzioni a seguito del referendum sulla legge costituzionale di riforma dell’ordinamento giudiziario, rinvia alla fondamentale questione della separazione dei poteri: la ricomposizione, che essa impone, non può non muovere da una riflessione collettiva sullo statuto identitario sia del giudice, in relazione ai mutamenti intervenuti nella funzione di interpretazione del diritto, che del pubblico ministero, in relazione alla posizione di questo soggetto in un processo penale, imperniato sul contraddittorio paritario fra le parti, inciso in successione di tempo da profonde e variegate riforme.
Questione giustizia pubblica la delibera del CSM relativa alla dott.ssa Iolanda Apostolico, nella quale si sostiene che la magistrata, per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, per capacità, laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell’esercizio delle funzioni espletate, deve essere giudicata con esito positivo in ordine al conseguimento della settima valutazione di professionalità.