Magistratura democratica
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Cui prodest? La riforma della separazione delle carriere: quale destino per la difesa?

di Brando Mazzolai
avvocato del foro di Firenze

«Bisognerebbe che ogni avvocato, per qualche tempo, facesse il giudice; e che ogni giudice, per qualche tempo, facesse l’avvocato: imparerebbero così a comprendersi meglio e a stimarsi di più».

Questa celebre provocazione di Piero Calamandrei torna oggi di sorprendente attualità nel dibattito sulla riforma costituzionale della magistratura e sulla cosiddetta separazione delle carriere.

Chi segue con attenzione il confronto politico e la campagna referendaria non può non registrare un dato significativo: una parte rilevante dell’avvocatura si è fin da subito schierata a favore della riforma – circostanza che, di per sé, non rappresenta una novità nel dibattito sulla giustizia – ma lo ha fatto con una convinzione e con modalità comunicative che appaiono inedite per intensità, adottando talora toni così accesi da far apparire incrinato quel rapporto di rispetto e di fiducia reciproca che, pur tra molte difficoltà, aveva finora sorretto il dialogo tra avvocatura e magistratura.

Da tale presa di coscienza si innesta questa breve riflessione sulla giustizia, i suoi attori e le sue comparse.

Chi frequenta le aule di giustizia sa bene come, nel gioco delle parti, tra avvocatura e magistratura sia sempre esistita una tensione profonda, fatta di attriti quotidiani, di rapporti difficili, di atteggiamenti talvolta percepiti come sbrigativi o autoritari, di una distanza crescente tra chi giudica e chi difende. Ogni avvocato, giovane o anziano che sia, potrebbe richiamare episodi, frustrazioni, piccole e grandi ingiustizie vissute nell’esercizio della professione, come allo stesso modo non sarebbe difficile immaginare analoghe critiche da parte dei giudici verso alcune cattive pratiche o posture degli avvocati. 

Sarebbe ipocrita negarlo: anche da questa reciproca insofferenza trae linfa la volontà, oggi molto diffusa, di “riformare il sistema”.

Proprio perché, tuttavia, una riforma costituzionale non può essere valutata sulla base di risentimenti o esperienze individuali, occorre interrogarsi sui reali benefici che essa è in grado di offrire, in particolare per l’avvocatura. 

In che modo, allora, la separazione delle carriere dovrebbe tradursi in nuove e più efficaci garanzie del processo? Quali concreti miglioramenti del sistema penale deriverebbero dalla rigida distinzione tra funzione requirente e funzione giudicante? Quale vantaggio trarrà l’avvocato a doversi confrontare in giudizio con un pubblico ministero istituzionalmente separato dalla funzione giudicante e dotato di una autonoma collocazione ordinamentale, non più inserita in un quadro unitario della giurisdizione? In definitiva, cui prodest?

In prima battuta, il rischio – tutt’altro che teorico – è che la riforma produca due figure pubbliche, quella del giudice e del PM, istituzionalmente distinte e autoreferenziali, ciascuna rigidamente chiusa nella propria funzione, a scapito dell’esercizio della difesa, che non vedrebbe rafforzata, né sul piano ordinamentale né su quello delle garanzie sostanziali, alcuna delle proprie prerogative nel processo penale.

È proprio su questo terreno che resta irrisolta una questione decisiva: che fine ha fatto il progetto, da anni evocato e mai realizzato, del riconoscimento costituzionale dell’avvocato come soggetto della giurisdizione?

Il paradosso è evidente: l’avvocatura rischia di sostenere una riforma che rafforza l’accusa e irrigidisce il giudizio, facendo arretrare la difesa in una posizione strutturalmente più debole, che finisce per richiamare l’immagine del vaso di coccio tra due vasi di ferro! 

Un discorso a parte merita poi la questione della suddivisione del Consiglio superiore della magistratura, che costituisce uno dei punti più delicati dell’intera riforma, soprattutto in relazione alle modalità di composizione e di nomina dei suoi componenti.

Innanzitutto, con riferimento alla futura composizione degli organi di autogoverno, è lecito chiedersi se un Consiglio composto per due terzi mediante sorteggio e per un terzo attraverso una designazione rimessa alla maggioranza parlamentare – e quindi espressione dell’indirizzo politico di governo – sia davvero in grado di rafforzare l’autonomia della magistratura e di garantire l’indipendenza del potere giudiziario.

È bene ricordare, anche a noi avvocati, che guarderemmo giustamente con sospetto a una riforma volta a ridisegnare per sorteggio l’elezione dei nostri Ordini professionali, che l’autogoverno non è un privilegio, ma una garanzia costituzionale, posta a presidio dell’indipendenza della giurisdizione.

Può davvero il sorteggio essere considerato il metodo più adeguato nella selezione di organi dotati di un così elevato rilievo costituzionale? E per quale ragione l’individuazione casuale dei componenti di un organo chiamato a governare snodi essenziali dell’esercizio della funzione giurisdizionale, dovrebbe costituire un fattore di rassicurazione per l’indipendenza della giustizia?

Una volta ridimensionati questi presìdi, a chi risponderanno coloro che esercitano funzioni tanto delicate? E perché affidare alla politica – anche se intesa nel suo significato più alto – la definizione dei criteri valutativi dei due Consigli superiori della magistratura? Quali parametri orienteranno, allora, le decisioni in materia di carriere, trasferimenti, organizzazione degli uffici e direzione delle procure, se tali scelte vengono sottratte a un governo unitario e coerente della giurisdizione? Come è stato già efficacemente osservato «il vizio sta in ciò che non dice la riforma, negli abusi che il silenzio potrebbe favorire»[1]

È dunque legittimo interrogarsi se una simile frammentazione finisca non per rafforzare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, ma piuttosto per indebolire i presìdi di garanzia che la Costituzione ha costruito attorno alla giurisdizione, quale attuazione del principio cardine del costituzionalismo: la separazione dei poteri.

Da ultimo, va sottolineato come il rischio più grave non sia soltanto di natura ordinamentale, ma più profondo, di carattere culturale. La separazione definitiva delle carriere tra funzione giudicante e requirente rischia infatti di intaccare quella cultura della giurisdizione che si fonda anzitutto su una grammatica giuridica comune, maturata attraverso un percorso di formazione unitario e sviluppatasi nella condivisione di principi, linguaggi e responsabilità, che trovano concreta espressione nella pratica quotidiana delle aule di giustizia e nel dialogo continuo tra giudici, Pm e avvocati.

Ebbene al di là dell’esito della consultazione referendaria, resterà comunque l’impegno a rinsaldare quel rapporto di fiducia reciproca che ha da sempre caratterizzato le relazioni tra avvocatura e magistratura, nella consapevolezza di concorrere a un medesimo fine costituzionale che è quello di amministrare la giustizia per e tra gli uomini.

In ragione di questo inscindibile legame, ieri come oggi possono ancora valere le parole di Piero Calamandrei, che ricordava come: «anche nelle relazioni tra avvocati e giudici, si torna sempre a quello che è il segreto di ogni riuscita democratica: devono essere relazioni tra uomini liberi, custodi ciascuno della propria indipendenza e della propria dignità, ma, insieme consapevoli della solidarietà sociale che tutti li unisce tra loro per uno scopo comune. Nel processo giudici e avvocati sono come specchi; ciascuno, guardando in faccia l’interlocutore, riconosce e saluta, rispecchiata in lui, la propria dignità».

 
[1] Cfr. M. Ainis, Una giustizia tutta nuova, in La Repubblica, 31 ottobre 2025.

12/02/2026
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