Magistratura democratica
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Il Garante dei detenuti come parte civile e amicus curiae

di Mario Serio
Professore di Diritto Privato Comparato presso l'Università di Palermo, già componente di nomina parlamentare del CSM nella consiliatura 1998-2002

Il finalmente attuato adempimento da parte dell'Italia dell'obbligo internazionalmente assunto di istituire nel proprio ordinamento un meccanismo istituzionale con funzioni preventive della tortura e di ogni altra equivalente condotta lesiva della personalità umana considerata in ogni suo aspetto ha portato all'approvazione legislativa nel 2013 della figura di tutela oggi denominata Garante nazionale delle persone private della libertà personale, che tre anni dopo è stata in concreto costituita. La successione, negli anni di disposizioni, anche di rango diverso, ha portato alla configurazione di un assetto, che oggi può dirsi stabilmente consolidato, delle linee di intervento funzionale del Garante dall'ampia latitudine oggettiva, in quanto spaziante in ogni luogo nel quale, a vario titolo e per cause eterogenee, si determini la specifica situazione deprivativa della libertà.

Proprio con riguardo alla definizione di tale situazione, dedotta dalle circostanze di volta in volta affioranti, il Garante ha elaborato, in conformità con giurisprudenza, dottrina, prassi transnazionali, un'articolata tavola di criteri assertivi o, comunque, gravemente sintomatici, della ricorrenza di una siffatta situazione. L'attività pubblicistica del Garante, documentativa delle relative aree di intervento, convalidata nello scenario internazionale in ragione della coerenza con il relativo sistema di principi e regole, ha prodotto come frutto maturo un'ulteriore, significativa conseguenza sul piano dell'allargamento delle competenze quali disegnate in relazione alle evenienze privative della libertà effettualmente rilevate. Ci si riferisce alla meditata e concettualmente assistita formazione di una linea di pensiero, poi tradotta in specifiche iniziative, diretta a creare un passaggio di inscindibile collegamento tra il momento dell'accertamento e della denuncia di condizioni violative del divieto di tortura e trattamenti inumani, degradanti e crudeli e quello, logicamente e finalisticamente connesso, dell'intervento a tutela delle persone che, in stato privativo della libertà, ne avessero sofferto.

Il passo è, così, stato coerentemente compiuto in direzione dell'assunzione da parte del Garante di un locus standi processuale idoneo ad innescare meccanismi di tutela spendibili anche in sede processuale. Numerosi sono i procedimenti pendenti, in differenti fasi processuali, relativi a fatti delittuosi verificatisi in pregiudizio di persone a vario titolo detenute o trattenute in ambiente penitenziario o in centri di permanenza per il rimpatrio nei quali il Garante, costituitosi parte civile, ha visto riconoscere giudizialmente l’ammissibilità della propria azione (alcuni si riferiscono a fatti che hanno provocato allarme sociale e notorietà, quali i gravi incidenti di Santa Maria Capua Vetere o episodi di violenza verificatisi nei Cpr di Gradisca di Isonzo e di Palazzo San Gervasio).

Si è, pertanto, nel tempo disegnata una nozione funzionale di Garante quale polo diretto di attrazione vigile ed attivo in ambito giurisdizionale di tutte quelle situazioni, prodotto diretto o mediato di condotte individuali o di gruppo, risolventisi, appunto, nei trattamenti prima enunciati. Questa trasformazione in senso proattivo del ruolo del Garante ha trovato la più robusta esplicazione nella sua costituzione di parte civile, in quanto portatore di un interesse sovraindividuale alla rappresentanza e protezione dell'ampia categoria soggettiva delle persone private della propria libertà, nei procedimenti e nei processi in cui si dibattesse di fattispecie di reato implicanti la commissione di atti vietati in danno di tali persone.

Il fondamentale passo compiuto, che ha trovato collaterali manifestazioni nell'ormai giurisprudenzialmente accolta facoltà di formulazione di pareri in qualità di amicus curiae nei giudizi costituzionali o davanti organi giurisdizionali europei, aventi ad oggetto la funzione primaria del Garante ha, in sostanza consentito, in virtù anche della sensibilità innovativa mostrata dai giudici nazionali, il suo ingresso nell'arena dei protagonisti muniti di ius agendi del processo.

Tra i pareri resi dal Garante nei numerosi contesti giurisdizionali, interni o sovranazionali, si possono ricordare quello di recente reso nel giudizio costituzionale riguardante l’asimmetria di posizione soggettiva di detenuti e di trattenuti nei Cpr nonché gli altri in più di una occasione formulati davanti la Corte Europea dei Diritti Umani in relazione a ricorsi proposti da cittadini italiani sottoposti a regime detentivo speciale previsto dall’articolo 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario. Non può trascurarsi che nelle sedi nelle quali si sono esplicati i numerosi interventi del Garante essi sono stati sempre rivolti a rendere effettiva, ossia idonea a soddisfarne integralmente ed in concreto le aspettative, la altrimenti vulnerabile posizione delle persone private della libertà, così sottraendole al giogo dell’esercizio incontrollato del potere di supremazia pubblica nei loro confronti.

Questo è stato un traguardo di indiscutibile importanza simbolica e pratica che la propensione  del Collegio in cui si articola l'attività del Garante ha mantenuto fermo nelle sue diverse composizioni, in riconoscimento della lungimiranza ed irretrattabilità di una scelta imposta dalla natura delle attribuzioni per legge assicurategli. Il mantenimento di un percorso di continuità, alimentato dalle esperienze professionali accumulate con profitto di risultati via via conseguiti, si prospetta, pertanto, come condizione necessaria ed ineliminabile per il pieno, proficuo, incondizionato svolgimento dell'essenziale e solidaristico compito affidato al Garante ed al suo correlato dovere di tener sempre accesa la luce della speranza nelle persone la cui posizione deprivata è chiamato a tutelare senza incertezze o nocive battute d'arresto.

17/06/2025
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