Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

Decreto legge 11 aprile 2025 n. 48 e cannabis light: è davvero un problema di sicurezza? *

di Antonella Di Florio
già consigliera di Cassazione

Dopo un lungo dibattito parlamentare, il testo del cd. disegno di legge "sicurezza" (AC 1660, approvato dalla Camera il 18 settembre 2024, e AS 1236, in discussione al Senato dal 27 marzo 2025) è stato improvvisamente trasfuso nel dl 11 aprile 2025, n. 48, approvato con velocità  sorprendente sulla scorta di «ragioni di necessità ed urgenza», volte a potenziare «l’attività di prevenzione e contrasto al terrorismo, ad adottare misure di sicurezza urbana e controlli di polizia e ad introdurre misure in materia di ordinamento penitenziario», e di «ragioni di straordinaria necessità ed urgenza» in materia di tutela del personale delle forze di polizia e di vittime dell’usura. 
Il decreto-legge contiene anche la norma che vieta la commercializzazione e il consumo della cannabis light: infatti l’art. 18 prevede, trasponendo la medesima disposizione del disegno di legge “abbandonato”, anche modifiche alla l. 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, tema in relazione al quale, al di là delle considerazioni di merito, risulta piuttosto difficile riscontrare le ragioni di necessità ed urgenza che dovrebbero essere il necessario presupposto del provvedimento emanato.

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Il presente articolo costituisce anticipazione del numero di Questione giustizia trimestrale, di prossima pubblicazione, dedicato al diritto penale del governo della destra

30/05/2025
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Dopo un lungo dibattito parlamentare, il testo del cd. disegno di legge "sicurezza" (AC 1660, approvato dalla Camera il 18 settembre 2024, e AS 1236, in discussione al Senato dal 27 marzo 2025) è stato improvvisamente trasfuso nel dl 11 aprile 2025, n. 48, approvato con velocità  sorprendente sulla scorta di «ragioni di necessità ed urgenza», volte a potenziare «l’attività di prevenzione e contrasto al terrorismo, ad adottare misure di sicurezza urbana e controlli di polizia e ad introdurre misure in materia di ordinamento penitenziario», e di «ragioni di straordinaria necessità ed urgenza» in materia di tutela del personale delle forze di polizia e di vittime dell’usura. 
Il decreto-legge contiene anche la norma che vieta la commercializzazione e il consumo della cannabis light: infatti l’art. 18 prevede, trasponendo la medesima disposizione del disegno di legge “abbandonato”, anche modifiche alla l. 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, tema in relazione al quale, al di là delle considerazioni di merito, risulta piuttosto difficile riscontrare le ragioni di necessità ed urgenza che dovrebbero essere il necessario presupposto del provvedimento emanato.

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