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Un “premio” per i rimpatri. Ma l’avvocato è il garante dei diritti del cliente, non un ausiliario del governo

di Mario Serio
Professore di Diritto Privato Comparato presso l'Università di Palermo, garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

L'art.30 bis del decreto legge 23 del 2026, che reca norme anche in tema di immigrazione e protezione internazionale, nel testo approvato dal Senato, contempla il comma 3 bis che premia con uno speciale compenso il rappresentante legale munito di mandato che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito ad esito della partenza dello straniero. La norma suscita un nugolo di aspetti seriamente problematici, alcuni dei quali già denunciati dalla Giunta esecutiva centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati, che qui vengono sommariamente passati in rassegna.

Vi sono norme giuridiche che, nel disciplinare specifiche attività anche di rilievo costituzionale, non si limitano a scolpire lo statuto di chi le esercita ma danno un indirizzo finalistico alle attività stesse rendendolo al tempo stesso esemplare ed inderogabile anche tramite accorgimenti di sapore praticamente elusivo.

Il fondamento della professione dell'avvocato va rinvenuto nel comma 2 dell'art.2 della legge fondamentale 31 dicembre 2012 n.247, a lungo attesa, che reca la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. La disposizione è orientata a stabilire l'essenziale nesso funzionale che caratterizza il sinallagma relazionale intercorrente tra avvocato e cliente stabilendo che «L'avvocato ha la funzione di garantire l'effettività della tutela dei diritti». Effettività intesa, secondo la mai tramontata concezione chiovendiana del processo civile, come concreta realizzazione dell'intero contenuto della posizione soggettiva fatta valere dal titolare nella specifica vicenda, rivolta, appunto, a fargli conseguire quel, e non altro, bene della vita che vi è inestricabilmente connesso ed in vista del quale l'azione giudiziale è data. Al raggiungimento di tale scopo il successivo comma 5 del medesimo articolo 2 affida all'esclusiva attività dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali (e nelle procedure arbitrali rituali).

La stessa legge professionale, nel determinare il trattamento della materia del compenso spettante all'avvocato per l'opera professionale, implicitamente ma infrazionabilmente collega il diritto a quella basilare ed immancabile attività tesa a garantire, nel senso appena illustrato, l'effettività della tutela dei diritti.

Né in sede giurisdizionale, come appena visto, né in altra idonea ad assicurare tutele o rimedi connaturati a tale sede, è concepibile la surroga della qualificata attività di difesa e rappresentanza dell'avvocato con l'opera prestata da altre categorie soggettive, professionali o non.

E' stato così delineato un sistema congiunto declinato sul coordinamento tra esercizio professionale e condizione pretensiva del cliente il quale sembra in sostanza obbedire al precetto costituzionale dell'art.113 che assicura la tutela piena ed incondizionata dei diritti e degli interessi legittimi. Tutela, appunto, strumentalmente indirizzata a far sì che il titolare di situazioni soggettive riesca ad ottenerne riconoscimento ed attuazione. Sarebbe, infatti, un esercizio professionale disaggregato da, o addirittura confliggente con, il perseguimento dell'interesse della persona rappresentata o difesa la remunerazione, in qualunque forma e secondo qualsiasi misura, di attività risolventisi dal punto di vista effettuale (quello, cioè, intimamente connesso con il principio dell'effettività, (ormai irretrattabilmente entrato a far parte dell'acquis europeo comunitario e convenzionale) nella contraddizione o anche nell'indebolimento del risultato prefissosi dal titolare del diritto.

L'ordinamento professionale forense è poi saggiamente ispirato alla promozione della leale concorrenza ed alla rimozione di quelle pratiche che la ostacolino precostituendo posizioni dominanti o diano vita a condotte deontologicamente reprensibili: né vantaggi né svantaggi indebiti, frutto, cioè della violazione del criterio in parola, trovano tolleranza o cittadinanza nella legge fondamentale del 2012.

Ciò premesso si esprime il fondato timore che questo solido e fino ad oggi incontrastato patrimonio di civiltà e solidarietà giuridica possa esser messo a severo repentaglio da disposizioni che sfortunatamente sembrano coniugare l'aperto ed ostentato disfavore verso la tutela di particolari gruppi sociali e specularmente incoraggiare attività professionali incanalate lungo la medesima traiettoria depauperativa.

Ed infatti, nel procedimento di conversione in legge del decreto legge 24 febbraio 2026 n.23, recante, tra le altre disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, il Senato della Repubblica in prima lettura ha approvato l'inserimento all'art.30 bis («Disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti») del comma 3 bis secondo cui: «Al rappresentante legale munito di mandato, che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito, è riconosciuto, ad esito della partenza dello straniero, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2».

E' sintomatico ricordare che nel testo base del decreto in corso di conversione in legge è prevista, secondo una coerente prospettiva demolitoria di un collaudato sistema di garanzie, oggi soppiantato da un metodo incentivante la finalità ablativa, dal comma 3 dell'art.29 l'abrogazione dell'art.142 del DPR 115 del 2002 che, nei processi avverso i provvedimenti di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, le spese e l'onorario spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato fossero a carico dell'erario con liquidazione da parte del magistrato.

Tale abrogazione ha incontrato il netto e motivato parere contrario della sesta commissione referente del Consiglio superiore della magistratura, ragionevolmente allarmata per il venir meno di un'appropriata provvidenza a favore di persone portatrici di una condizione giuridica ed umana particolarmente vulnerabile.

Di corrispondente portata critica è stato l'altrettanto ragionevolmente argomentato recentissimo parere formulato dalla Giunta esecutiva centrale dell'associazione nazionale magistrati in merito all'intento premiale dell'art.3 bis citato. Nel documento, infatti, si legge, che l'incentivo economico a favore dell'avvocato la cui opera si risolva nel rimpatrio oggi divenuto "à la page", in vaste parti del mondo, pone «a rischio l'effettività della tutela giurisdizionale» e «contrasta con l'idea stessa di difesa, perché collega il premio all'insuccesso della strategia difensiva, in contrasto con la logica, prima che con il diritto».

Robuste ragioni sistematiche, ma anche di dettaglio, sorreggono la massiccia deprecazione di un siffatto, al tempo stesso aggressivo e di affettata blandizia, impianto normativo, come responsabilmente gli organi forensi istituzionali e forensi stanno ponendo in risalto.

Ecco un elenco sommario delle ferite inferte da una norma diretta a provocare l'acquisizione di proseliti abbagliati dalla prospettiva remuneratoria e distolti dall'ordinato e leale svolgimento della fondamentale attività difensiva.

In primo luogo la disposizione sembra difettare di senso realistico laddove formula la pura congettura che, in materia migratoria, l'opera difensiva, piuttosto che concentrarsi sulle attività orientate a frapporre resistenza alle misure espulsive (attività sulle quali, comunque, come prima visto, è calata la scure censoria), vada a beneficio delle procedure di rimpatrio volontario assistito. Queste non solo si rivelano antagoniste dell'ordinario scopo perseguito dai migranti, ostativo al rimpatrio, ma, con altrettanto grado di normalità elevato a sistema, sogliono svolgersi su base volontaristica e, quindi, al di fuori del contesto giurisdizionale che solo legittimerebbe l'intervento del difensore. Avremmo, pertanto, un'indebita chiamata alle armi di avvocati arruolati perché svolgano forme più o meno intense e velate di induzione all'assoggettamento alla "repatriation" sovranista che gode di ottima salute in molti circoli europei.

Eppure, il legislatore si mostra consapevole che, proprio la presumibile eterogeneità rispetto all'area propriamente giurisdizionale di questa inedita forma di assistenza professionale, non sembra postulare l'esigenza dell'assistenza forense. l'adozione dell'altrettanto inconsueta formula utilizzata per chi presta la propria opera nel procedimento in questione, denominato «rappresentante legale munito di mandato che ha fornito assistenza», lascia intendere che possa trattarsi di figura professionale diversa dall'avvocato. Ma allora l'incompatibilità logico-sistematica della disposizione viene esaltata fino al limite dell’insanabile improprietà giuridica nella parte in cui chiama in causa il precedente art. 2, destinatario dell'aggiunta delle parole che chiamano in causa il Consiglio nazionale forense al fine della corresponsione ai singoli rappresentanti legali (che, in astratto, potrebbero non essere avvocati in assenza della certa ed incontrovertibile attribuzione di nature giurisdizionale al procedimento in questione) dei compensi ad essi spettanti in virtù del citato comma 3 bis.

Due amare considerazioni finali precedono la complessiva conclusione sotto forma di esortazione alla suprema virtù della misura e dell'equilibrio concettuale.

La prima riguarda l'assoluta eccentricità, in un sistema saldamente concorrenziale, di un criterio premiale unicamente rivolto ad un solo genere di prestazioni legislativamente determinato: perché non premiare, ad esempio adottando il medesimo metro applicato per categorie giuridico-antropologiche più deboli, i difensori degli inquilini che volontariamente aderiscano ai ricorsi per sfratto per finita locazione?

La seconda considerazione investe appieno la dignità stessa della professione forense, in un’ottica che debba continuare a tener doverosamente lontano lo spettro dell'art.380 comma 1 del codice penale. È coerente con l'avanzamento dell'intero plesso ordinamentale di origine costituzionale, ma ben si può dire anche pre-costituzionale, la neonata, indesiderata prospettiva di un conflitto di interessi tra difensore (premiando) e difeso (strumento per l'ottenimento del premio)?

Le ragioni dello Stato di diritto, quelle che quotidianamente si rinnovano in ogni luogo di svolgimento della vita civile, e quelle che pongono al centro di tutte le esistenze la dignità della Persona reclamano a voce alta e perfettamente udibile che, senza violente polemiche politiche e nel nome di intangibili principii giuridici, una siffatta disposizione sia oggetto di rinuncia definitiva ed irretrattabile. Ne guadagnerebbero la coesione sociale, il decoro della professione forense, la solidarietà sociale. In altri termini, ne guadagnerebbe una comunità nazionale tenuta indenne da una vana e nociva lacerazione.

21/04/2026
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