Magistratura democratica
Diritti senza confini

La vittoriosa azione popolare per la chiusura del centro di detenzione per stranieri di Bari: un precedente dirompente

Sommario: 1. Il lungo cammino di una sentenza: dal CIE (ora CPR) di Bari-Palese alla Cassazione e ritorno - 2. Il diritto all’identità cittadina: un’acquisizione irreversibile - 3.  La legittimità processuale dell’azione popolare - 4. Il nodo della prova: danno-evento e danno-conseguenza - 5. La prova presuntiva del danno: un approccio costituzionalmente orientato - 6. Un precedente dirompente e l’azione popolare per la chiusura del CPR di Roma Ponte Galeria

 

1. Il lungo cammino di una sentenza: dal CIE (ora CPR) di Bari-Palese alla Cassazione e ritorno

Con la sentenza n. 1609/2025[1], pubblicata il 10 novembre 2025, la Corte d’Appello di Bari, sezione I civile, ha scritto l’epilogo di una vicenda giudiziaria che ha attraversato oltre un decennio di storia della città, intrecciando temi di estrema rilevanza e attualità: la dignità dei migranti, l’identità delle comunità locali, i limiti della detenzione amministrativa e, non da ultimo, i confini della prova del danno non patrimoniale.

La decisione giunge a valle di un iter processuale complesso, avviato nel 2012 da due cittadini baresi, Luigi Paccione e Alessio Carlucci, che hanno promosso un’azione popolare denunciando le condizioni inumane e degradanti in cui versavano gli stranieri trattenuti nel Centro di Identificazione e Espulsione (CIE) di Bari. 

Come già raccontato in questa rivista[2], il Tribunale di Bari, nel 2017, aveva riconosciuto il danno all’immagine della città, ridefinito poi - nel 2020 - dalla Corte d’Appello di Bari[3], in danno da lesione dell’identità cittadina (diversa dal diritto all’immagine), riducendo a € 20.000,00 l’importo originariamente riconosciuto.

La Suprema Corte di Cassazione,  con la sentenza n. 26801 del 19.9.2023[4], aveva cassato la sentenza con rinvio, ritenendo che la Corte di Appello non aveva motivato in ordine al cd. “danno-conseguenza” avendolo considerato in re ipsa alla violazione dei valori cittadini statutariamente definiti.

Nel giudizio di rinvio la Corte d’Appello è tornata sulla questione e, con una motivazione puntuale e rigorosamente argomentata, ha confermato l’importo già liquidato con la prima sentenza cassata.

 

2. Il diritto all’identità cittadina: un’acquisizione irreversibile

Occorre sottolineare un passaggio di grande rilievo sistematico compiuto dalla sentenza in commento, rappresentato dalla conferma dell’esistenza e della risarcibilità del diritto all’identità cittadina.

Come già aveva riconosciuto la stessa Corte d’Appello nel 2020 tale diritto - diverso dal diritto all’immagine - si sostanzia nel “senso di essere qualcosa di specifico, quel qualcosa che consente di cambiare rimanendo sé stessi”. Si tratta di un diritto che trova fondamento costituzionale nell’art. 114 Cost. e che si declina, per gli enti territoriali, nella proiezione sociale dei valori che caratterizzano storicamente, culturalmente, politicamente e socialmente una comunità.

Nel caso di Bari, tali valori sono solennemente proclamati nello Statuto comunale, che definisce la città come “comunità aperta” (art. 1), vocata a “legare civiltà, religioni e culture diverse, in particolare quelle del Levante e quelle Europee” e impegnata a sostenere “l’affermazione dei diritti umani, la cultura della pace, della cooperazione internazionale e dell’integrazione etnico-culturale” (art. 3, comma 2), nonché a tutelare e valorizzare “le diverse realtà etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche presenti nella città, rifacendosi ai valori della solidarietà e dell’accoglienza” (art. 3, comma 8).

La Corte ribadisce, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, che lo Statuto comunale non è un mero documento programmatico o retorico, ma costituisce “atto normativo atipico, di rango paraprimario o subprimario”, la cui conoscenza appartiene “alla scienza ufficiale del giudice” (principio del iura novit curia)[5]. I valori ivi contenuti, dunque, hanno valore giuridico e costituiscono “un criterio sia di interpretazione di atti e condotte che di individuazione dell'identità di un ente”.

 

3. La legittimità processuale dell’azione popolare

Il punto relativo all’individuazione dell’identità dell’ente ci consente di compiere una breve analisi su una questione da non sottovalutare,  e precisamente quella relativa alle condizioni di ammissibilità di un’azione popolare in sostituzione dell’Ente territoriale. 

Come chiarito dalle SS.UU. della Cassazione (ord. n. 15601/2023), l’azione popolare ex art. 9, comma 1, del d.lgs. 267/2000 ha “carattere sostitutivo e non correttivo: non è utilizzabile al fine di rimuovere errori o irregolarità commessi in danno dell’interesse di cui l’ente è portatore, può essere esperita contro un soggetto terzo e non contro il Comune per far valere l’illegittimità di atti riferibili a detto ente, e risulta quindi ammissibile solo in caso di inerzia dell’ente locale e non qualora esso abbia provveduto”. Nel caso barese, il presupposto dell’inerzia era pienamente sussistente. Il Consiglio Comunale aveva sì espresso contrarietà nel 2004 all’apertura del CIE sul territorio di propria competenza, tuttavia l’Ente non aveva agito in giudizio contro le violazioni consumate nel CIE, lesive dei valori riconosciuti dallo Statuto comunale. A sgomberare il campo da possibili interpretazioni di detta azione come contrarie all’Ente, vi è proprio la costituzione in giudizio del Comune di Bari che ha fatto “propria la domanda degli attori popolari, quale Ente esponenziale con poteri di gestione del territorio e di certificazione di agibilità del C.I.E.”. Non vi era, dunque, alcun tipo di contraddizione tra l’azione popolare e la volontà dell’Ente sostituito, circostanza che - come osserva la stessa Cassazione nella sentenza n. 26801/2023 - dimostra che ”l’azione popolare non contrastava (né avrebbe potuto, secondo la giurisprudenza maggioritaria e la dottrina) con la volontà dell’ente locale sostituito, tanto è vero che il menzionato Comune si è costituito in giudizio aderendo alle conclusioni dei primi”. Tale adesione dell’ente all’azione popolare, tuttavia, più che un elemento imprescindibile rappresenta nel caso concreto un elemento di rafforzamento nella dimostrazione della legittimità processuale dell’intera vicenda e dimostra che, lungi dal trattarsi di un’azione “correttiva” proponibile contro scelte dell’amministrazione cittadina, si trattava di un’azione autenticamente “sostitutiva” alla luce di un’inerzia che lo stesso Comune, costituendosi, ha riconosciuto.

 

4. Il nodo della prova: danno-evento e danno-conseguenza

Il cuore della controversia - e il motivo della decisione della Suprema Corte di cassare con rinvio la sentenza impugnata - sta nella distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza, che la Corte d’Appello affronta con grande rigore metodologico.

Infatti, la Cassazione aveva rimproverato ai giudici baresi di essersi “arrestati” all’accertamento della lesione dei valori statutari (danno-evento), senza indagare le “concrete ripercussioni sul sentimento e sull’agire dell’intera comunità cittadina”, ossia il danno-conseguenza. Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello illustra in modo accurato i singoli elementi probatori di tale danno. 

A parere della Corte rilevano le interrogazioni parlamentari promosse da deputati baresi (Ginefra, Zazzera e Bernardini) che denunciarono pubblicamente le “disumane e degradanti condizioni” del CIE, definito “inferno”, “prigione disumana”, luogo “non degno di un Paese civile”; parimenti influenti sono considerati gli articoli di stampa nazionale e locale (tra cui La Repubblica, Corriere del Mezzogiorno, Gazzetta del Mezzogiorno, Sky TG24 e L’Unità) che diedero ampia visibilità alle violazioni dei diritti umani all’interno del Centro; ancora, quali elementi probatori emergono i rapporti di organizzazioni umanitarie[6] che bollarono il CIE di Bari come struttura “celata a occhi esterni” e con “condizioni di vita inferiori agli standard minimi” e “rispetto dei diritti estremamente limitato”.

Di rilievo ai fini della prova del danno-conseguenza sono state anche le visite istituzionali di esponenti politici locali - tra cui assessori e consiglieri regionali e comunali - che denunciarono anch’essi situazioni “al limite della vivibilità e della dignità umana”, un “degrado insopportabile”, trattamenti “come detenuti” o “come animali”. Da ultimo, non per importanza, la stessa Amministrazione comunale, attraverso la Delibera del Consiglio Comunale n. 149 del 15 novembre 2004, aveva espresso la “totale contrarietà” alla presenza del CIE nel territorio di propria competenza e lamentava il mancato coinvolgimento dell’Ente da parte delle Amministrazioni statali competenti nella procedura decisionale.

 

5. La prova presuntiva del danno: un approccio costituzionalmente orientato

La Corte d’Appello, in sede di rinvio, applica con rigore i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova del danno non patrimoniale. Infatti, la stessa Cassazione ha chiarito che “il danno non patrimoniale, costituendo anch’esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificatamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, mai potendo considerarsi in re ipsa”. Tuttavia, sul più specifico tema delle presunzioni, viene precisato come “i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza [...] devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale”[7]
Gli elementi acquisiti agli atti - valutati “non atomisticamente bensì complessivamente alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale e concordanza” - dimostrano con sufficiente certezza presuntiva che la lesione dei valori statutari abbia effettivamente inciso sulla comunità cittadina.

La Corte argomenta in modo convincente come i plurimi interventi posti in essere dal Consiglio comunale, dagli esponenti locali della società civile e delle istituzioni, con ampio risalto dato dagli organi di informazione locali e nazionali, “comprovano univocamente” che la violazione dei valori umanitari e solidaristici riconducibili all’identità di Bari “aveva inciso negativamente sulla collettività barese, producendo concrete ripercussioni sul sentimento e sull’agire di quest’ultima improntati a predetti valori”.

In altri termini, quando una città statutariamente “aperta” e “accogliente” si trova suo malgrado ad ospitare un centro di detenzione amministrativa nel quale si consumano sistematiche violazioni della dignità umana, e quando la comunità locale reagisce con indignazione attraverso i propri rappresentanti istituzionali, i propri organi di stampa e le proprie organizzazioni civiche, è ragionevole presumere - sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti - che tale situazione abbia leso l’identità collettiva di quella stessa comunità.

 

6. Un precedente dirompente e l’azione popolare per la chiusura del CPR di Roma Ponte Galeria

La sentenza in commento merita di essere accolta con favore.

In primo luogo, tale sentenza dà piena attuazione al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, dimostrando - con argomenti stringenti e documentazione inoppugnabile - che il danno-conseguenza non solo era allegato, ma era anche ampiamente provato per presunzioni.

In secondo luogo, consolida definitivamente l’acquisizione giurisprudenziale relativa al diritto all’identità cittadina, dimostrando che tale diritto non consiste in un’astratta categoria dottrinale, ma rappresenta uno strumento concreto di tutela delle comunità locali quando i valori che le caratterizzano vengono calpestati.

In terzo luogo - e questo è forse il punto più significativo - riafferma con forza come i diritti fondamentali delle persone, a cominciare dalla dignità umana, non possono essere sacrificati sull’altare delle esigenze di sicurezza e di controllo dei flussi migratori.

La Corte, pur non entrando nel merito della natura giuridica dei CIE (in quanto tale questione era coperta da giudicato), ricorda implicitamente - e attraverso le testimonianze documentali acquisite - che quei luoghi erano, nei fatti, “non luoghi” dove “persone che non sono accusate né tanto meno condannate per un reato” erano sottoposte a “trattamento inumano e degradante”, in violazione delle più elementari garanzie costituzionali e convenzionali.

Come la Corte d’Appello barese già efficacemente aveva osservato nella sentenza del 2020, richiamando l’antropologo Marc Augé, si trattava - e con i CPR continua a trattarsi - di strutture nelle quali “lo Stato deve fare di tutto non solo per limitare la permanenza nei Centri allo stretto indispensabile, ma anche renderla comprensibile e umanamente tollerabile. Ciò che, all’evidenza, non è avvenuto nel caso in esame”.

Ma la sentenza della Corte d’Appello di Bari non è solo l’epilogo di una vicenda giudiziaria ultradecennale. Rappresenta anche - e soprattutto - un precedente giurisprudenziale di fondamentale importanza, destinato a produrre effetti ben al di là del caso specifico.

E infatti, proprio mentre questa sentenza veniva redatta ed infine pubblicata, a marzo 2025 un gruppo di sedici professori universitari[8] - tra cui alcuni dei più autorevoli studiosi italiani di diritto costituzionale, diritto internazionale, diritto penale e diritti umani - depositava un atto di citazione dinanzi al Tribunale civile di Roma[9] con il quale, in qualità di attori popolari ex art. 9, comma 1, del d.lgs. 267/2000, chiedevano, in sostituzione del Comune di Roma, la condanna del Ministero dell’Interno alla chiusura del Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Roma - Ponte Galeria e al risarcimento del danno all’identità cittadina subito dalla Capitale.

L’atto di citazione ricalca lo schema argomentativo ormai consolidato dalla vicenda barese: si richiama lo Statuto della Città di Roma, che all’art. 1 definisce Roma Capitale come “comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio” impegnata a “tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione italiana”, che “impronta l’esercizio delle sue funzioni [...] al divieto di qualsiasi forma di discriminazione” e che, “consapevole delle responsabilità che gli derivano dalle straordinarie tradizioni e peculiarità storico-politiche e culturali della città - Capitale d’Italia, centro della cristianità, punto d’incontro tra culture, religioni ed etnie diverse - si impegna a tutelarne e valorizzarne il patrimonio artistico, storico, monumentale e ambientale”. Viene documentata analiticamente - attraverso rapporti del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale[10], del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT)[11], delle associazioni[12], articoli di stampa[13], interrogazioni parlamentari, visite istituzionali - la sistematica e gravissima violazione dei diritti fondamentali degli stranieri trattenuti nel CPR di Ponte Galeria.

Viene provato mediante elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, che tale violazione ha inciso negativamente sull’identità della comunità romana, come dimostrato dalla mozione approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina l’8 febbraio 2024[14] con cui si chiedeva al Sindaco e alla Giunta “di denunciare le gravi violazioni dei diritti umani subite dalle persone trattenute nei CPR e procedere con la chiusura del centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria”, dalle dichiarazioni del Vescovo di Porto-Santa Rufina, dalle manifestazioni pubbliche e dai convegni organizzati dalla società civile romana per denunciare e combattere tale situazione.

Ma ciò che più colpisce, leggendo l’atto di citazione relativo al CPR di Roma, è la drammatica constatazione che le violazioni denunciate sono sostanzialmente identiche – se non peggiori – rispetto a quelle accertate per il CIE di Bari. L’atto introduttivo documenta: letti insufficienti rispetto al numero dei trattenuti, molti dei quali costretti a dormire in corridoio o all’aperto; materassi infestati da cimici; assenza di porte nei bagni; luce gestita esclusivamente dagli operatori e accesa solo dalle 18 alle 23, anche d’inverno; distribuzione insufficiente di acqua e prodotti per l’igiene; casi diffusi di scabbia; persone con arti rotti prive di stampelle; totale assenza di dispositivi salvavita e di un sistema per chiamare il personale in caso di emergenza[15]; abuso massiccio di psicofarmaci (il 90% dei trattenuti risulta in cura con psichiatrici)[16]. E, soprattutto, la tragica morte per suicidio di Ousmane Sylla[17], ragazzo di 22 anni, avvenuta il 4 febbraio 2024, i cui compagni di stanza, nel tentativo disperato di salvarlo, «non avendo mezzi per chiamare i soccorsi, hanno incominciato a sbracciarsi davanti alle videocamere per chiedere aiuto».

La preziosa e fondamentale lotta di principio contro le condizioni - e l’esistenza  stessa - di questi centri in cui emerge in modo evidente la lesione del diritto alla dignità umana si sposta nuovamente nelle aule giudiziarie

Mentre accogliamo con soddisfazione la conclusione di un lunghissimo procedimento che ha finalmente riconosciuto le richieste della comunità barese, la testa non può che andare all’attuale CPR di Bari (dove di recente è deceduto un trattenuto) e alle altre città dove vi sono CPR dove si continuano a consumare gravissime violazioni dei diritti umani. Dunque, in tali città lo strumento dell’azione popolare può essere utilizzato. La storia di Bari, dunque, ha lasciato una traccia: il concetto di identità può essere inteso in modo diverso da quello in cui lo intende chi vuole erigere muri fisici, sociali, economici, chi lo usa per distinguere “noi” da “loro”. L’identità di cui parlano i giudici baresi - e quella che i professori romani rivendicano per la Capitale - è quella che l’art. 2 della nostra Costituzione gli attribuisce quando riconosce la personalità umana nelle formazioni sociali in cui si svolge: la famiglia, il quartiere, la città, la comunità. E se la nostra è veramente una comunità fondata sulla libertà e sulla dignità di ogni essere umano, come lo era l’Europa del Manifesto di Ventotene[18], è un dovere collettivo - per preservare la nostra identità - salvaguardare quelle che Bobbio chiamava “pre-regole”[19], le regole senza le quali non si potrebbe parlare di democrazia: la libertà civile, il pluralismo, la persuasione contro la violenza. E quando queste regole vengono violate, è dovere della comunità reagire e combattere con ogni mezzo per il loro rispetto. Allora a Roma, come a Bari e in tutta Italia, non si tratterà solo di risarcire i danni o di chiudere i centri. Si tratterà di decidere che tipo di comunità vogliamo essere e di avere il coraggio di difenderlo dentro e fuori le aule di un Tribunale.


 
[1] Consultabile al link: CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1609/2025 - N. R.G. 00001529/2023 DEPOSITO MINUTA 10/11/2025 PUBBLICAZIONE 10/11/2025

[2] A. SCALERA, La sentenza della Cassazione sul CIE di Bari: una pronuncia tra luci e ombre, in Questione giustizia, 2024.

[3] Corte App. Bari 30.11.2020, n. 2020, est. Gaeta, pubblicata in Giornale dir. amm., 2021, 5, 658, con nota di G. DE GIORGI CEZZI, L'azione popolare, l'immigrazione e il danno alla città.

[4] In  Foro It., 2023, I, 2754, con nota di G. STROMMILLO.

[5] Sul punto, v. Cass., Sez. Un., 16 giugno 2005, n. 12868, secondo cui, nel nuovo quadro costituzionale, lo statuto comunale «si configura, come la dottrina è generalmente orientata a ritenere, come atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente come atto normativo atipico, con caratteristiche specifiche, di rango paraprimario o subprimario, posto in posizione di primazia rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leggi di principio, in quanto diretto a fissare le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente ed a porre i criteri generali per il suo funzionamento», nonché come «espressione della esistenza stessa e della identità dell’ordinamento giuridico locale».​ In termini conformi, Cass., sez. trib., 11 maggio 2018, n. 11522, che, richiamando espressamente le Sezioni Unite, ribadisce la natura di «atto normativo atipico […] di rango paraprimario o subprimario» dello statuto comunale e riconduce la sua conoscenza al principio iura novit curia; nello stesso senso Cass., sez. I, 20 giugno 2013, n. 15493, che incidentalmente conferma la natura «paraprimaria o subprimaria» dello statuto.

[6] Cfr. Medici Senza Frontiere Italia, Centri di permanenza temporanea e assistenza: anatomia di un fallimento.

[7] Per la nozione di presunzioni semplici e per la definizione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza come criteri da ricavare in relazione al complesso degli indizi (valutazione globale, non atomistica), v. Cass., 16 maggio 2017, n. 12002; Cass., 30 giugno 2021, n. 18611; più di recente, con specifico riferimento alla prova del danno non patrimoniale da illegittima privazione della libertà personale dei migranti nel cd. caso “Diciotti”, Cass., SS.UU., ord. 6 marzo 2025, R.G.N. 17687/2024, che, nel riconoscere il diritto al risarcimento dei profughi trattenuti a bordo della nave “U. Diciotti”, sottolinea come il danno-conseguenza non sia mai in re ipsa, ma possa essere dimostrato, in fattispecie del genere, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti.

[8] Mauro Palma (ex Presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura - CPT e ex Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), Luigi Ferrajoli, Marco Ruotolo, Flavia Lattanzi (già ordinaria di Diritto internazionale e già giudice ai Tribunali penali internazionali per l'ex-Jugoslavia e il Ruanda), Maria Rosaria Marella, Patrizio Gonnella, Paolo Benvenuti, Antonella Massaro, Alice Riccardi, Silvia Talini, Marco Benvenuti, Francesca Angelini, Antonello Ciervo, Enrica Rigo, Antonello D'Elia, Antonio Marchesi.

[9] Per una ricostruzione del ricorso collettivo promosso dai sedici professori universitari per la chiusura del Cpr di Ponte Galeria e per il risarcimento del danno all’identità cittadina di Roma, v. B. MAURIZI, «Ecco perché il Cpr di Ponte Galeria va chiuso», in l’Unità, 25 luglio 2025, disponibile all’indirizzo: https://www.unita.it/2025/07/25/ecco-perche-il-cpr-di-ponte-galeria-va-chiuso/

[10] Garante nazionale, Rapporto sulle visite effettuate nei CPR, 2019-2020.

[11] CPT, Report to the Italian Government on visit Italy 2-12 aprile 2024 (pubbl. 13 dic. 2024).

[12] Chiusi in gabbia: viaggio nell'inferno del CPR di Ponte Galeria, cild.eu; Buchi neri. La detenzione senza reato nei CPR, cild.eu.

[13] ANSA, Il manicomio dei migranti, C. FERRARA e A. GENNARO, 3.07.2024, consultabile al link: https://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/2024/07/09/il-manicomio-dei-migranti_da695b9c-64e4-467c-ad1f-f06664b44f2f.html; Altreconomia, Rinchiusi e sedati, l’abuso quotidiano di psicofarmaci nei Cpr italiani, L. RONDI e L. FIGONI, 1.04.2023, consultabile al link: https://altreconomia.it/rinchiusi-e-sedati-labuso-quotidiano-di-psicofarmaci-nei-cpr-italiani/; La Repubblica, R. MARCECA, Orrore Cpr, Ilaria Cucchi: "Sei tentati suicidi in sette giorni. Per i migranti quello è l’unico modo per tornare liberi", 5.03.2024, consultabile al link: https://roma.repubblica.it/cronaca/2024/03/05/news/cpr_tentati_suicidi_migranti_ilaria_cucchi-422259058/

[14] Ci si riferisce alla Mozione n. 34/2024 dell’Assemblea Capitolina scaricabile dall’indirizzo: https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=QVo=&par2=MTMzNA==

[15] Garante nazionale, Rapporto al Parlamento 2021; Lettera-Rapporto CPR Ponte Galeria, 16 gennaio 2024.

[16] Sulle medesime condizioni materiali – sovraffollamento, degrado igienico, assenza di tutele sanitarie ed emergenziali, uso massiccio di psicofarmaci – come emergono non solo dagli atti giudiziari ma anche dalle cronache giornalistiche, v. B. MAURIZI, «Ecco perché il Cpr di Ponte Galeria va chiuso», cit., che riprende ampi stralci dei rapporti del Garante e delle associazioni collegandoli alle testimonianze dei trattenuti.

[17] Si v. Per non dimenticare Ousmane Sylla, morto di CPR un anno fa.

[18] Cfr. A. SPINELLI, E. ROSSI, Per un’Europa libera e unita. Progetto di manifesto, 1941.

[19] N. BOBBIO, Il futuro della democrazia, Einaudi, 1984.

[**]

Gennaro Santoro, avvocato del foro di Roma
 
Raffaele Biondo, praticante avvocato e volontario dell’Associazione Attiva Diritti

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